Lexipedia

Decisione

14.2007.37

Rigetto provvisorio dell'opposizione: esecuzione in via di realizzazione di pegno manuale (inventario di ritenzione) - esame in appello solo riguardo al rigetto provvisorio del credito - contratto di

27 settembre 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. L'istante

fonda la sua pretesa sul contratto di locazione 25 gennaio 2000 con cui AP 1 ha

preso in locazione un locale di 68.60 mq, da adibire a negozio, presso il

Centro commerciale __________ (doc. B).

C. In

merito al processo svoltosi in prima sede, è opportuno premettere che si sono

tenute due udienze di contraddittorio. Accertato nel corso della prima di esse

-di data 14 marzo 2007- che la procedente non era adeguatamente rappresentata,

né con la firma apposta in calce all'istanza, né in sede di udienza, il giudice

ha fissato alla stessa parte un termine per presentare una seconda istanza di

rigetto che sanasse tale presupposto; ciò che è avvenuto in data 20 marzo 2007.

Alla stessa ha fatto seguito un secondo contraddittorio nell'ambito del quale l'escussa

si è tra l'altro confermata -senza obiezioni da parte dell'istante- nel proprio

riassunto scritto già prodotto nel corso della prima udienza. Al di là di ogni

considerazione sulla correttezza del procedere, anche in questa sede si terrà

conto indistintamente delle allegazioni delle parti, così come esposte in

entrambe le occasioni.

D. L'escussa

ha contestato l'esistenza di un valido riconoscimento di debito in quanto il

contratto di locazione era scaduto il 28 febbraio 2005. Ciò posto, ammessa

l'occupazione dei locali da parte sua e a riprova della sua buona fede, aveva

comunque effettuato dei versamenti alla locatrice che considera anticipi in

vista della conclusione di un nuovo contratto. Ritiene inoltre il contratto non

correttamente adempiuto da controparte a dipendenza di differenze sorte in

merito a spese di propaganda e di gestione del centro commerciale: circostanze

che corrisponderebbero a una completa modifica delle condizioni iniziali, tanto

da attuare il principio della clausola rebus sic stantibus per

dichiararsi non vincolata al contratto oltre la fine di febbraio del 2005. Al

contraddittorio del 18 aprile 2007, l'istante ha precisato di procedere solo

per le pigioni arretrate e non per l'incasso di spese accessorie e di pubblicità.

Dal canto suo l'escussa, ribadito il suo punto di vista, ha addotto di aver

effettuato un ulteriore versamento in favore della procedente di fr. 2'500.–

(doc. 4).

E. Con

la sentenza 20 aprile 2007, il Segretario assessore ha anzitutto accertato non

essere oggetto dell'istanza il rigetto dell'opposizione relativamente all'inventario

di ritenzione, esulando così dalla procedura il diritto di pegno della

locatrice. Per quanto riguarda invece il credito, elementi quali l'utilizzo del

locale e il puntuale pagamento della pigione fino all'aprile 2006, indicano che

il contratto di locazione era stato tacitamente prorogato oltre il 28 febbraio

2005, potendo essere considerato valido riconoscimento di debito anche per il

periodo controverso. Infine, ha deciso di tener conto dell'acconto di fr.

2'500.–, così che ha deciso il rigetto dell'opposizione limitatamente a fr. 6'753.90

oltre interessi.

F. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1: contesta l'esistenza di

un valido titolo di rigetto, rilevando che il contratto di locazione scaduto

non era mai stato rinnovato, che i suoi versamenti intendevano solo dimostrare

all'istante la disponibilità a un suo eventuale rinnovo ma a condizioni più

favorevoli, che quanto rivendicato a titolo di spese era comunque

sproporzionato rispetto alle prestazioni offerte dall'istante e che, in

definitiva, rispetto alla conclusione del contratto originario, la situazione era

del tutto mutata.

Alle

allegazioni d'appello la procedente non ha formulato osservazioni.

Considerato

in diritto 1. Il Segretario assessore ha esposto i

motivi per cui al diritto di ritenzione sull'inventario -ossia al diritto di

pegno- è stata mantenuta l'opposizione interposta al precetto esecutivo. La

questione, mai contestata, esula dalla presente decisione.

2. Se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa

(quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce

valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il

debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il

creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa

dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a

interpretazione (Panchaud/ Caprez,

Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3).

3. Il

contratto di locazione, firmato dal conduttore, può costituire riconoscimento

di debito per il canone scaduto e per i costi accessori opportunamente cifrati

(Staehelin, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 114 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP,

Losanna 1999, n. 49 ad art. 82). Quando un contratto di locazione è stato

validamente disdetto, oppure quando la locazione conclusa per un tempo

determinato è cessata per lo spirare del termine previsto, il creditore non può

richiedere sulla base del contratto di locazione il rigetto dell'opposizione

per pretese sorte dopo la decadenza del contratto anche se il conduttore non ha

riconsegnato l'oggetto in precedenza locato (Staehelin,

Considerandi

op. cit., n. 116 ad art. 82 e rif. ivi.; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 362

seg.).

Il

locatore può però dimostrare con documenti -o il conduttore ammettere

esplicitamente- una riconduzione tacita del contratto ai sensi dell'art. 266

cpv. 2 CO: il contratto consente così di ottenere il rigetto fintanto che il

conduttore non avrà reso verosimile di averlo validamente disdetto (Jaques, Incasso delle pigioni e degli

affitti in via esecutiva, in: NRCP 2005 pag. 103 segg.). La presunzione legale dell'art.

266.

cpv. 2 CO vale se: il termine di scadenza è stato raggiunto, il conduttore ha

pacificamente utilizzato l'oggetto locato continuando a versare la pigione

pattuita nel contratto e, infine, il locatore ha continuato ad incassarla senza

alcuna riserva (Higi, Kommentar

zum ZGB, Obligationenrecht, Teilband V 2b, Art. 266-268b, Zurigo 1995, n. 41 ad

art. 266 e, a contrario n. 44-49 ad art. 266; SVIT-Kommentar Mietrecht II,

Zurigo 1998, n. 13 ad art. 266; Lachat, Le

bail a loyer, Losanna 1997, pag. 399).

4.

In

concreto, con il contratto di locazione 25 gennaio 2000 AO 1 ha locato a AP 1

un locale di 68.60 mq ad uso commerciale presso il Centro __________, destinato

all'esercizio di un negozio (doc. B). Il rapporto contrattuale, della durata di

cinque anni, è iniziato il 1° marzo 2000 per giungere a scadenza il 28 febbraio

2005.

(n. 2.1 e 2.3). Nel corso dell'ultimo anno la pigione annuale ammontava a

fr. 22'300.– (n. 3.1), pagabili in rate mensili, anticipate, di fr. 1'858.35.

L'escussa

ha confermato di aver continuato ad occupare i vani locati oltre la scadenza

del contratto, avvenuta il 28 febbraio 2005. D'altra parte, con riferimento al

periodo 7 aprile - 31 dicembre 2006, oltre a gennaio 2007, pacifico (e

comprovato dai rispettivi cedolini di versamento: doc. 2) il versamento da

parte sua di complessivi fr. 9'000.– quale acconto sul credito rivendicato e

posto in esecuzione, essa non ha contestato -come evidenziato dall'istante- di

aver regolarmente corrisposto a quest'ultima i canoni di locazione dovuti sino

ad aprile 2006, quindi per oltre un anno (verbale 18 aprile 2007, pag. 1,

replica ad 2 e pag. 2 duplica ). Invano l'escussa tenta di dare un altro

significato al suo comportamento: nulla mutano tuttavia le sue allegazioni

-senza riscontro- secondo cui si tratterebbe di versamenti avvenuti a titolo di

anticipi, rispettivamente di un rapporto precontrattuale in vista di una nuova

stipula contrattuale. Ne consegue che la presunzione legale dell'art. 266 cpv.

2.

CO, relativamente alla riconduzione tacita, nel caso particolare è valida,

dal momento che -conformemente a quanto indicato al considerando precedente- la

conduttrice non è riuscita a rendere verosimile di aver validamente disdetto il

patto di locazione, protratto a tempo indeterminato.

In

conclusione, il contratto di locazione 25 gennaio 2000 (doc. B), costituisce

valido titolo di rigetto per fr. 18'253.90, ossia per la somma delle pigioni maturate

dal 7 aprile al 31 dicembre 2006 e nel gennaio 2007, dedotto il versamento di

fr. 9'000.-.

5.

Per

l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso

incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte

in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über

Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28

ad art. 82; Staehelin, op. cit.,

n. 87 e seg. ad art. 82 LEF, Gilliéron, op.

cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., pag. 350 con rif.).

L'appellante allude genericamente al fatto che il contratto scaduto il

28.

febbraio 2005 (e, per quanto qui esposto in precedenza, tacitamente

protratto) non sarebbe potuto essere continuato alle stesse condizioni, dal

momento che la locatrice non offriva più un'adeguata controprestazione. In

altre parole, l'istante avrebbe semmai adempiuto solo parzialmente i propri

obblighi, creando fra le parti una situazione talmente diversa da quella

iniziale da compromettere la validità della locazione e da escludere -secondo

il criterio della buona fede- che dalla conduttrice si potesse pretendere la

continuazione di quel contratto. Individua l'inadempienza di controparte in

particolare nell'ambito delle spese accessorie e delle spese di pubblicità; sennonché,

tali allegazioni dell'appellante -già espresse in prima sede- restano allo

stadio di puro parlato, di modo che l'eccezione di parziale inadempienza del

contratto da parte della locatrice, a sostegno della pretesa, mancata proroga

-come già rilevato dal segretario assessore- non è resa nemmeno verosimile,

tanto meno nel senso di rendere non vincolanti gli accordi taciti, seguiti al

28.

febbraio 2005, specie invocando (invero impropriamente) la clausola rebus

sic stantibus. Irrilevante, già perché irritualmente proposta solo in

questa sede (art. 321 CPC), è infine la censura riguardante i bilanci 2004 -

2006.

del "__________" che, comunque l'appellante sembra menzionare a

titolo abbondanziale, affermando che la loro mancata approvazione da parte dei

conduttori potrà essere accertata in procedura separata ecc.

6.

Ne

consegue che, a conferma della sentenza impugnata, l'appello dev'essere

respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'appellante, mentre

non si assegnano indennità, la controparte non avendo formulato osservazioni.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 LEF, 266 CO, 48, 49 cpv. 1, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello 3 maggio 2007 di AP 1, __________,

è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 375.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico. Non si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: –RA 1;

–RA

2.

Comunicazione alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della

vertenza -in materia di diritto della locazione- di fr. 6'753.90, non raggiunge

il limite di legge di fr. 15'000.–, contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile

proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster