14.2007.37
Rigetto provvisorio dell'opposizione: esecuzione in via di realizzazione di pegno manuale (inventario di ritenzione) - esame in appello solo riguardo al rigetto provvisorio del credito - contratto di
27 settembre 2007Italiano13 min
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Numero d'incarto:
14.2007.37
Data decisione, Autorità:
27.09.2007, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione: esecuzione in via di realizzazione di pegno manuale (inventario di ritenzione) - esame in appello solo riguardo al rigetto provvisorio del credito - contratto di locazione - riconduzione tacita della locazione
CONVALIDA DELLA RITENZIONE
DURATA DELLA LOCAZIONE
INVENTARIO PER LA RITENZIONE
LOCAZIONE
OPPOSIZIONE
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 266 cpv. 2 CO
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2007.37
Lugano
27 settembre
2007
/LS/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 31 gennaio/20 marzo 2007 da
AO 1
(rappr. dall' RA 2)
contro
AP 1
(rappr. dallo RA 1)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta al PE n. __________ in via di realizzazione di
pegno manuale del 23/24 gennaio 2007 dell'UEF __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura __________ con sentenza 20 aprile 2007 (EF.2007.35), ha così deciso:
“1. L'istanza 31gennaio/20 marzo 2007 di
AO 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza:
1.1. L'opposizione interposta da AP 1
avverso il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF __________, è rigettata
in via provvisoria in relazione al credito (importo) di fr. 6'753.90 oltre
interessi al 5% dal 1° gennaio 2007.
1.2. È mantenuta l'opposizione di AP
1 in relazione al diritto di pegno (diritto di ritenzione n. __________
dell'UEF __________).
2. Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 250.–, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AO 1
nella misura di 1/5 e per i restanti 4/5 a carico di AP 1, la quale rifonderà
alla controparte l'importo di fr. 200.– a titolo di indennità ridotta.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con
atto 3 maggio 2007 postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di
respingere l'istanza di rigetto dell'opposizione per l'importo di fr. 18'253.90,
protestate tasse, spese e ripetibili;
preso atto che il procedente non ha formulato osservazioni;
richiamato il decreto presidenziale 8 maggio 2007 con cui
all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 23/24 gennaio 2007 dell'UEF __________, AO
1 ha escusso AP 1 “in via di realizzazione di un pegno manuale”, a convalida
dell'inventario di ritenzione n. __________ del 22 gennaio 2007, per l'incasso
di fr. 18'253.90 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2007 (1) e fr. 164.– di
spese (2). Quale titolo di credito ha indicato: “(1) Locazione arretrata
esercizio 2006 pigione scaduta dal 07.04.2006 al 31.12.2006 di fr. 16'395.55 – e
pigione in corso dal 01.01.2007 al 31.01.2007 di fr. 1'858.35. (2) Spese
verbale DR No. __________ del 22.01.2007” (doc. A). Interposta tempestiva
opposizione, il 31 gennaio 2007 (rispettivamente il 20 marzo 2007) la procedente
ha chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione limitatamente all'importo di
fr. 9'253.90.
Fatti
B. L'istante
fonda la sua pretesa sul contratto di locazione 25 gennaio 2000 con cui AP 1 ha
preso in locazione un locale di 68.60 mq, da adibire a negozio, presso il
Centro commerciale __________ (doc. B).
C. In
merito al processo svoltosi in prima sede, è opportuno premettere che si sono
tenute due udienze di contraddittorio. Accertato nel corso della prima di esse
-di data 14 marzo 2007- che la procedente non era adeguatamente rappresentata,
né con la firma apposta in calce all'istanza, né in sede di udienza, il giudice
ha fissato alla stessa parte un termine per presentare una seconda istanza di
rigetto che sanasse tale presupposto; ciò che è avvenuto in data 20 marzo 2007.
Alla stessa ha fatto seguito un secondo contraddittorio nell'ambito del quale l'escussa
si è tra l'altro confermata -senza obiezioni da parte dell'istante- nel proprio
riassunto scritto già prodotto nel corso della prima udienza. Al di là di ogni
considerazione sulla correttezza del procedere, anche in questa sede si terrà
conto indistintamente delle allegazioni delle parti, così come esposte in
entrambe le occasioni.
D. L'escussa
ha contestato l'esistenza di un valido riconoscimento di debito in quanto il
contratto di locazione era scaduto il 28 febbraio 2005. Ciò posto, ammessa
l'occupazione dei locali da parte sua e a riprova della sua buona fede, aveva
comunque effettuato dei versamenti alla locatrice che considera anticipi in
vista della conclusione di un nuovo contratto. Ritiene inoltre il contratto non
correttamente adempiuto da controparte a dipendenza di differenze sorte in
merito a spese di propaganda e di gestione del centro commerciale: circostanze
che corrisponderebbero a una completa modifica delle condizioni iniziali, tanto
da attuare il principio della clausola rebus sic stantibus per
dichiararsi non vincolata al contratto oltre la fine di febbraio del 2005. Al
contraddittorio del 18 aprile 2007, l'istante ha precisato di procedere solo
per le pigioni arretrate e non per l'incasso di spese accessorie e di pubblicità.
Dal canto suo l'escussa, ribadito il suo punto di vista, ha addotto di aver
effettuato un ulteriore versamento in favore della procedente di fr. 2'500.–
(doc. 4).
E. Con
la sentenza 20 aprile 2007, il Segretario assessore ha anzitutto accertato non
essere oggetto dell'istanza il rigetto dell'opposizione relativamente all'inventario
di ritenzione, esulando così dalla procedura il diritto di pegno della
locatrice. Per quanto riguarda invece il credito, elementi quali l'utilizzo del
locale e il puntuale pagamento della pigione fino all'aprile 2006, indicano che
il contratto di locazione era stato tacitamente prorogato oltre il 28 febbraio
2005, potendo essere considerato valido riconoscimento di debito anche per il
periodo controverso. Infine, ha deciso di tener conto dell'acconto di fr.
2'500.–, così che ha deciso il rigetto dell'opposizione limitatamente a fr. 6'753.90
oltre interessi.
F. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1: contesta l'esistenza di
un valido titolo di rigetto, rilevando che il contratto di locazione scaduto
non era mai stato rinnovato, che i suoi versamenti intendevano solo dimostrare
all'istante la disponibilità a un suo eventuale rinnovo ma a condizioni più
favorevoli, che quanto rivendicato a titolo di spese era comunque
sproporzionato rispetto alle prestazioni offerte dall'istante e che, in
definitiva, rispetto alla conclusione del contratto originario, la situazione era
del tutto mutata.
Alle
allegazioni d'appello la procedente non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto 1. Il Segretario assessore ha esposto i
motivi per cui al diritto di ritenzione sull'inventario -ossia al diritto di
pegno- è stata mantenuta l'opposizione interposta al precetto esecutivo. La
questione, mai contestata, esula dalla presente decisione.
2. Se il credito si fonda su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che
non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa
(quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il
debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il
creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa
dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a
interpretazione (Panchaud/ Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3).
3. Il
contratto di locazione, firmato dal conduttore, può costituire riconoscimento
di debito per il canone scaduto e per i costi accessori opportunamente cifrati
(Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 114 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP,
Losanna 1999, n. 49 ad art. 82). Quando un contratto di locazione è stato
validamente disdetto, oppure quando la locazione conclusa per un tempo
determinato è cessata per lo spirare del termine previsto, il creditore non può
richiedere sulla base del contratto di locazione il rigetto dell'opposizione
per pretese sorte dopo la decadenza del contratto anche se il conduttore non ha
riconsegnato l'oggetto in precedenza locato (Staehelin,
Considerandi
op. cit., n. 116 ad art. 82 e rif. ivi.; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 362
seg.).
Il
locatore può però dimostrare con documenti -o il conduttore ammettere
esplicitamente- una riconduzione tacita del contratto ai sensi dell'art. 266
cpv. 2 CO: il contratto consente così di ottenere il rigetto fintanto che il
conduttore non avrà reso verosimile di averlo validamente disdetto (Jaques, Incasso delle pigioni e degli
affitti in via esecutiva, in: NRCP 2005 pag. 103 segg.). La presunzione legale dell'art.
266.
cpv. 2 CO vale se: il termine di scadenza è stato raggiunto, il conduttore ha
pacificamente utilizzato l'oggetto locato continuando a versare la pigione
pattuita nel contratto e, infine, il locatore ha continuato ad incassarla senza
alcuna riserva (Higi, Kommentar
zum ZGB, Obligationenrecht, Teilband V 2b, Art. 266-268b, Zurigo 1995, n. 41 ad
art. 266 e, a contrario n. 44-49 ad art. 266; SVIT-Kommentar Mietrecht II,
Zurigo 1998, n. 13 ad art. 266; Lachat, Le
bail a loyer, Losanna 1997, pag. 399).
4.
In
concreto, con il contratto di locazione 25 gennaio 2000 AO 1 ha locato a AP 1
un locale di 68.60 mq ad uso commerciale presso il Centro __________, destinato
all'esercizio di un negozio (doc. B). Il rapporto contrattuale, della durata di
cinque anni, è iniziato il 1° marzo 2000 per giungere a scadenza il 28 febbraio
2005.
(n. 2.1 e 2.3). Nel corso dell'ultimo anno la pigione annuale ammontava a
fr. 22'300.– (n. 3.1), pagabili in rate mensili, anticipate, di fr. 1'858.35.
L'escussa
ha confermato di aver continuato ad occupare i vani locati oltre la scadenza
del contratto, avvenuta il 28 febbraio 2005. D'altra parte, con riferimento al
periodo 7 aprile - 31 dicembre 2006, oltre a gennaio 2007, pacifico (e
comprovato dai rispettivi cedolini di versamento: doc. 2) il versamento da
parte sua di complessivi fr. 9'000.– quale acconto sul credito rivendicato e
posto in esecuzione, essa non ha contestato -come evidenziato dall'istante- di
aver regolarmente corrisposto a quest'ultima i canoni di locazione dovuti sino
ad aprile 2006, quindi per oltre un anno (verbale 18 aprile 2007, pag. 1,
replica ad 2 e pag. 2 duplica ). Invano l'escussa tenta di dare un altro
significato al suo comportamento: nulla mutano tuttavia le sue allegazioni
-senza riscontro- secondo cui si tratterebbe di versamenti avvenuti a titolo di
anticipi, rispettivamente di un rapporto precontrattuale in vista di una nuova
stipula contrattuale. Ne consegue che la presunzione legale dell'art. 266 cpv.
2.
CO, relativamente alla riconduzione tacita, nel caso particolare è valida,
dal momento che -conformemente a quanto indicato al considerando precedente- la
conduttrice non è riuscita a rendere verosimile di aver validamente disdetto il
patto di locazione, protratto a tempo indeterminato.
In
conclusione, il contratto di locazione 25 gennaio 2000 (doc. B), costituisce
valido titolo di rigetto per fr. 18'253.90, ossia per la somma delle pigioni maturate
dal 7 aprile al 31 dicembre 2006 e nel gennaio 2007, dedotto il versamento di
fr. 9'000.-.
5.
Per
l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso
incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28
ad art. 82; Staehelin, op. cit.,
n. 87 e seg. ad art. 82 LEF, Gilliéron, op.
cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., pag. 350 con rif.).
L'appellante allude genericamente al fatto che il contratto scaduto il
28.
febbraio 2005 (e, per quanto qui esposto in precedenza, tacitamente
protratto) non sarebbe potuto essere continuato alle stesse condizioni, dal
momento che la locatrice non offriva più un'adeguata controprestazione. In
altre parole, l'istante avrebbe semmai adempiuto solo parzialmente i propri
obblighi, creando fra le parti una situazione talmente diversa da quella
iniziale da compromettere la validità della locazione e da escludere -secondo
il criterio della buona fede- che dalla conduttrice si potesse pretendere la
continuazione di quel contratto. Individua l'inadempienza di controparte in
particolare nell'ambito delle spese accessorie e delle spese di pubblicità; sennonché,
tali allegazioni dell'appellante -già espresse in prima sede- restano allo
stadio di puro parlato, di modo che l'eccezione di parziale inadempienza del
contratto da parte della locatrice, a sostegno della pretesa, mancata proroga
-come già rilevato dal segretario assessore- non è resa nemmeno verosimile,
tanto meno nel senso di rendere non vincolanti gli accordi taciti, seguiti al
28.
febbraio 2005, specie invocando (invero impropriamente) la clausola rebus
sic stantibus. Irrilevante, già perché irritualmente proposta solo in
questa sede (art. 321 CPC), è infine la censura riguardante i bilanci 2004 -
2006.
del "__________" che, comunque l'appellante sembra menzionare a
titolo abbondanziale, affermando che la loro mancata approvazione da parte dei
conduttori potrà essere accertata in procedura separata ecc.
6.
Ne
consegue che, a conferma della sentenza impugnata, l'appello dev'essere
respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'appellante, mentre
non si assegnano indennità, la controparte non avendo formulato osservazioni.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 82 LEF, 266 CO, 48, 49 cpv. 1, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello 3 maggio 2007 di AP 1, __________,
è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 375.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico. Non si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: –RA 1;
–RA
2.
Comunicazione alla Pretura __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della
vertenza -in materia di diritto della locazione- di fr. 6'753.90, non raggiunge
il limite di legge di fr. 15'000.–, contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile
proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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