14.2007.38
Rigetto provvisorio dell'opposizione: riconoscimento di debito e rapporti patrimoniali tra due promotori (insieme ad una terza persona) di una vendita immobiliare
28 novembre 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
14.2007.38
Data decisione, Autorità:
28.11.2007, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione: riconoscimento di debito e rapporti patrimoniali tra due promotori (insieme ad una terza persona) di una vendita immobiliare
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
SOCIETÀ SEMPLICE
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2007.38
Lugano
28 novembre
2007
SL/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 15 dicembre 2006 da
AP 1
(rappr. dall' RA 1)
contro
AO 1
(rappr. dall' RA 2)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione
interposta da AO 1 al PE n. __________ del 5/9 ottobre 2006 dell'UEF __________;
sulla quale istanza il Pretore __________ con sentenza
25 aprile 2007 (EF.2006.315), ha così deciso:
“1. L'istanza è respinta.
§. Di conseguenza è mantenuta l'opposizione interposta
dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di
esecuzione e fallimenti __________ notificato in data 9 ottobre 2006.
2. La tassa globale di fr. 300.– va a
carico della signora AP 1, __________, la quale rifonderà inoltre a AO 1, __________,
l'importo di fr. 500.– a titolo di ripetibili.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con
atto 7 maggio 2007 postula l'accoglimento dell'istanza di rigetto, protestate tasse,
spese e ripetibili;
preso atto che l'escusso con osservazioni 11 giugno 2007 si oppone
all'appello con protesta di tasse, spese e ripetibili;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 5/9 ottobre 2006 dell'UEF __________, AP 1
ha escusso AO 1 per l'incasso di fr. 25'000.– oltre interessi al 5% dal 5
ottobre 2006, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito,
Liquidazione quota comproprietà part. __________”.
Più
in dettaglio, nel 1996 AP 1, AO 1 e __________ avevano acquistato per
aggiudicazione ai pubblici incanti il mappale part. __________ RFD di __________,
in ragione di 2/4 la signora AP 1 di 1/4 il signor AO 1 e di 1/4 la signora __________.
In seguito alla parcellazione del fondo, essi hanno poi proceduto alla vendita
dei mappali __________, __________, oltre alla strada coattiva, part. __________
di __________. La particella n. __________ è stata oggetto dell'ultima vendita
ed è stata acquistata il 5 maggio 2006 da __________ per fr. 150'000.–
Il
giorno in cui è stato sottoscritto il rogito di questa compravendita, l'escusso
ha rilasciato alla procedente una dichiarazione scritta in cui si è
riconosciuto debitore nei suoi confronti della somma di fr. 35'000.-
"quale importo di liquidazione della quota di comproprietà di 2/4 sulla
part. __________ RFD __________ venduta in data odierna", ha versato alla
creditrice un primo acconto di fr. 10'000.-, impegnandosi a versare la
rimanenza "al momento del pagamento ad opera del notaio …. del prezzo di
compravendita di fr. 100'000.- come stabilito …." e -così come la signora AP
1 nei suoi confronti- ha dichiarato non esistere più "nessuna reciproca
pretesa …. a dipendenza della vendita dell'intera operazione immobiliare,
riguardante le particelle No. __________
Fatti
B. L'istante
fonda l'istanza di rigetto dell'opposizione sulla descritta dichiarazione 5
maggio 2006 (doc. E), producendo anche la ricevuta dell'acconto di fr. 10'000.-
C. All'udienza
di contraddittorio del 24 gennaio 2007, l'escusso si è opposto all'istanza
contestando l'efficacia e la validità del riconoscimento di debito. Se era vero
che con la vendita dell'ultima particella la società semplice costituitasi tacitamente
tra i comproprietari dell'originaria n. __________ era da considerare oramai
sciolta, di fatto la stessa non era mai stata liquidata. L'istante, pur avendo gestito
l'operazione immobiliare, non aveva in effetti mai presentato un rendiconto finale
di perdite e utili, che permettesse di stabilire se, concretamente, vi era un
saldo attivo da dividere. E, prima di ciò, la procedente non poteva rivendicare
una partecipazione al guadagno conseguito con la vendita della particella n. __________.
Il convenuto ha quindi eccepito un vizio di volontà nella propria dichiarazione
5 maggio 2006. In via subordinata, considerato l'importo di fr. 10'000.–
versato a maggio 2006, il credito si riduceva semmai a fr. 15'000.–.
La
procedente rileva per contro che l'importo di fr. 35'000.– tacitava tutte le
reciproche pretese esistenti con l'escusso e riferite all'operazione
immobiliare di __________. Il riconoscimento di debito aveva così sciolto e
liquidato la società semplice costituitasi a suo tempo fra lei, la controparte
e la signora __________ I movimenti contabili riguardanti le vendite di tutti i
fondi, gli erano inoltre ben noti. L'argomento di difesa, riguardante
chiaramente un'eventuale controversia sul merito, non aveva comunque nessuna
pertinenza con la procedura di rigetto. Nella sua duplica l'escusso ha
affermato che, semmai, con il riconoscimento di debito egli aveva liquidato la quota
di comproprietà dell'istante, ma di certo non quella societaria.
D. Con
sentenza del 25 aprile 2007 il Pretore __________, ha respinto l'istanza di
rigetto dell'opposizione. Anzitutto, ha accertato che la dichiarazione 5 maggio
2006 costituiva un valido riconoscimento di debito per il credito di fr.
25'000.–. Tuttavia -come sostenuto dall'escusso- scopo comune della società
semplice composta da AP 1, __________ e AO 1, quali comproprietari della
particella originaria n. __________, era stato raggiunto con la vendita dell'ultima
particella frazionata. Di modo che, la società si era sciolta per l'art. 545
cpv. 1 cifra 1 CO. Tuttavia, il presupposto per la ripartizione di eventuali
guadagni era la liquidazione della società (art. 548 segg. CO), condizione che però
non si era verosimilmente concretizzata. Pertanto, la dichiarazione 5 maggio
2006, inefficace, non poteva costituire valido titolo di rigetto dell'opposizione.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Pacifica l'esistenza di
un riconoscimento di debito, l'interessata rileva che -diversamente da quanto
ritenuto dal Pretore- il titolo di rigetto non è subordinato ad alcuna
condizione e che in occasione della vendita di un'altra particella frazionata le
parti avevano concordato un'analoga liquidazione cui l'escusso, senza
contestazioni, aveva dato seguito. Ribadisce infine che la dichiarazione dà atto
dell'avvenuta tacitazione di reciproche pretese tra escusso e istante, riferite
all'operazione immobiliare di __________.
F. Con
le osservazioni dell'11 giugno 2007 AO 1, postula la reiezione del gravame con
argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerandi
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il
rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è
definita legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso
o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (Cometta, Il rigetto
provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. , pag. 331). La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa
dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta ad
interpretazione (Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §1 n. 7, pag. 3). Il limitato potere di
cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente indagini volte a
stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia
sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice
ordinario (Cometta, op. cit., pag.
330).
Per
giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al
verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il
rigetto dell'opposizione solo se il creditore ne dimostra l'avvenuto
adempimento (Cometta, op. cit., pag.
338). La semplice allegazione può bastare, qualora l'escusso non ne eccepisca
il mancato adempimento (Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 36 ad art. 82).
2.
Premesso
che in questa sede non v'è controversia né sul testo della dichiarazione 5 maggio
2006.
(doc. E), né sull'esecuzione dei pagamenti previsti dall'atto di
compravendita e quindi -in sé e per sé- sull'esigibilità del credito posto in
esecuzione, si deve senz'altro convenire con il primo giudice sul fatto che la
stessa dichiarazione ha tutte la caratteristiche di forma e di contenuto per
rappresentare valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF.
3.
Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto
provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi
immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;
all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni
che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono
essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo
perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci
riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung- un Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 e segg. ad
art. 82 LEF; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con
rif.).
4.
Il primo giudice ha ritenuto sufficientemente verosimile l'eccezione
sollevata dal convenuto. Di fatto, quest'ultimo contesta l'esistenza del
credito a favore dell'istante in quanto la ripartizione degli eventuali utili di
una società semplice -quale appunto quelli conseguito con la vendita dei
singoli fondi frazionati- presuppone che la stessa sia stata liquidata, ciò che
non risulta dagli atti dell'incarto, né dalla dichiarazione 5 maggio 2006,
riferita alla sola vendita dell'ultimo fondo e dalla quale è comunque rimasta
esclusa __________.
Sennonché,
già a una prima lettura del documento (doc. E), emerge chiaramente che esso
concerne tutta l'operazione immobiliare (elencando il numero di tutte le
particelle vendute) e –in relazione con quella fattispecie- intende
rappresentare il saldo di ogni reciproco rapporto di dare/avere fra le parti.
Inoltre, se non può essere escluso che la liquidazione della società semplice
si debba operare fra tutti i suoi soci, ciò non comporta che l'assenza di prove
di una tale operazione escluda la validità di qualsiasi riconoscimento di
debito fra due soli soci a dipendenza di possibili esecuzioni (come in
concreto) fra loro. Nessuno d'altra parte pretende che la procedura in corso
equivalga a una liquidazione della società semplice, che attiene all'eventuale
competenza del giudice del merito, mentre -per quanto appare senza possibilità
di equivoco (almeno per quanto qui interessa)- essa tende a definire i rapporti
patrimoniali fra AP 1 e AO 1.
S'impone
pertanto di riformare la decisione impugnata, accogliendo gli argomenti
d'appello della procedente, aderenti alla natura della procedura di rigetto
dell'opposizione. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza del
convenuto (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 82
cpv. 1 e 2 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1.
L'appello 7 maggio 2007 di AP 1, __________, è accolto.
Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 25 aprile 2007 del Pretore __________,
vengono riformati come segue:
“1. L'istanza 15 dicembre 2006 di AP 1, __________,
è accolta.
Di
conseguenza è rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta da AO 1, __________,
al precetto esecutivo n. __________ del 5/9 ottobre 2006 dell'UEF __________.
2.
La
tassa globale di giustizia di fr. 300.– va a carico di AO 1, __________, che
rifonderà inoltre a AP 1, __________, l'importo di fr. 500.– a titolo di
ripetibili.
2.
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.–, già anticipata dall'appellante,
è posta a carico di AO 1, __________, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________,
fr. 400.– a titolo di indennità.
3.
Intimazione
a:
–RA
1;
–RA
2.
Comunicazione
alla Pretura __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
25'000.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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