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Decisione

14.2007.38

Rigetto provvisorio dell'opposizione: riconoscimento di debito e rapporti patrimoniali tra due promotori (insieme ad una terza persona) di una vendita immobiliare

28 novembre 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. L'istante

fonda l'istanza di rigetto dell'opposizione sulla descritta dichiarazione 5

maggio 2006 (doc. E), producendo anche la ricevuta dell'acconto di fr. 10'000.-

C. All'udienza

di contraddittorio del 24 gennaio 2007, l'escusso si è opposto all'istanza

contestando l'efficacia e la validità del riconoscimento di debito. Se era vero

che con la vendita dell'ultima particella la società semplice costituitasi tacitamente

tra i comproprietari dell'originaria n. __________ era da considerare oramai

sciolta, di fatto la stessa non era mai stata liquidata. L'istante, pur avendo gestito

l'operazione immobiliare, non aveva in effetti mai presentato un rendiconto finale

di perdite e utili, che permettesse di stabilire se, concretamente, vi era un

saldo attivo da dividere. E, prima di ciò, la procedente non poteva rivendicare

una partecipazione al guadagno conseguito con la vendita della particella n. __________.

Il convenuto ha quindi eccepito un vizio di volontà nella propria dichiarazione

5 maggio 2006. In via subordinata, considerato l'importo di fr. 10'000.–

versato a maggio 2006, il credito si riduceva semmai a fr. 15'000.–.

La

procedente rileva per contro che l'importo di fr. 35'000.– tacitava tutte le

reciproche pretese esistenti con l'escusso e riferite all'operazione

immobiliare di __________. Il riconoscimento di debito aveva così sciolto e

liquidato la società semplice costituitasi a suo tempo fra lei, la controparte

e la signora __________ I movimenti contabili riguardanti le vendite di tutti i

fondi, gli erano inoltre ben noti. L'argomento di difesa, riguardante

chiaramente un'eventuale controversia sul merito, non aveva comunque nessuna

pertinenza con la procedura di rigetto. Nella sua duplica l'escusso ha

affermato che, semmai, con il riconoscimento di debito egli aveva liquidato la quota

di comproprietà dell'istante, ma di certo non quella societaria.

D. Con

sentenza del 25 aprile 2007 il Pretore __________, ha respinto l'istanza di

rigetto dell'opposizione. Anzitutto, ha accertato che la dichiarazione 5 maggio

2006 costituiva un valido riconoscimento di debito per il credito di fr.

25'000.–. Tuttavia -come sostenuto dall'escusso- scopo comune della società

semplice composta da AP 1, __________ e AO 1, quali comproprietari della

particella originaria n. __________, era stato raggiunto con la vendita dell'ultima

particella frazionata. Di modo che, la società si era sciolta per l'art. 545

cpv. 1 cifra 1 CO. Tuttavia, il presupposto per la ripartizione di eventuali

guadagni era la liquidazione della società (art. 548 segg. CO), condizione che però

non si era verosimilmente concretizzata. Pertanto, la dichiarazione 5 maggio

2006, inefficace, non poteva costituire valido titolo di rigetto dell'opposizione.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Pacifica l'esistenza di

un riconoscimento di debito, l'interessata rileva che -diversamente da quanto

ritenuto dal Pretore- il titolo di rigetto non è subordinato ad alcuna

condizione e che in occasione della vendita di un'altra particella frazionata le

parti avevano concordato un'analoga liquidazione cui l'escusso, senza

contestazioni, aveva dato seguito. Ribadisce infine che la dichiarazione dà atto

dell'avvenuta tacitazione di reciproche pretese tra escusso e istante, riferite

all'operazione immobiliare di __________.

F. Con

le osservazioni dell'11 giugno 2007 AO 1, postula la reiezione del gravame con

argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerandi

in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il

rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di

riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è

definita legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso

o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta

sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza

e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà

delle parti (Cometta, Il rigetto

provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. , pag. 331). La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa

dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta ad

interpretazione (Panchaud/Caprez,

Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §1 n. 7, pag. 3). Il limitato potere di

cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente indagini volte a

stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia

sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice

ordinario (Cometta, op. cit., pag.

330).

Per

giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al

verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il

rigetto dell'opposizione solo se il creditore ne dimostra l'avvenuto

adempimento (Cometta, op. cit., pag.

338). La semplice allegazione può bastare, qualora l'escusso non ne eccepisca

il mancato adempimento (Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 36 ad art. 82).

2.

Premesso

che in questa sede non v'è controversia né sul testo della dichiarazione 5 maggio

2006.

(doc. E), né sull'esecuzione dei pagamenti previsti dall'atto di

compravendita e quindi -in sé e per sé- sull'esigibilità del credito posto in

esecuzione, si deve senz'altro convenire con il primo giudice sul fatto che la

stessa dichiarazione ha tutte la caratteristiche di forma e di contenuto per

rappresentare valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF.

3.

Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto

provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi

immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;

all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni

che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono

essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo

perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci

riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung- un Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 e segg. ad

art. 82 LEF; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con

rif.).

4.

Il primo giudice ha ritenuto sufficientemente verosimile l'eccezione

sollevata dal convenuto. Di fatto, quest'ultimo contesta l'esistenza del

credito a favore dell'istante in quanto la ripartizione degli eventuali utili di

una società semplice -quale appunto quelli conseguito con la vendita dei

singoli fondi frazionati- presuppone che la stessa sia stata liquidata, ciò che

non risulta dagli atti dell'incarto, né dalla dichiarazione 5 maggio 2006,

riferita alla sola vendita dell'ultimo fondo e dalla quale è comunque rimasta

esclusa __________.

Sennonché,

già a una prima lettura del documento (doc. E), emerge chiaramente che esso

concerne tutta l'operazione immobiliare (elencando il numero di tutte le

particelle vendute) e –in relazione con quella fattispecie- intende

rappresentare il saldo di ogni reciproco rapporto di dare/avere fra le parti.

Inoltre, se non può essere escluso che la liquidazione della società semplice

si debba operare fra tutti i suoi soci, ciò non comporta che l'assenza di prove

di una tale operazione escluda la validità di qualsiasi riconoscimento di

debito fra due soli soci a dipendenza di possibili esecuzioni (come in

concreto) fra loro. Nessuno d'altra parte pretende che la procedura in corso

equivalga a una liquidazione della società semplice, che attiene all'eventuale

competenza del giudice del merito, mentre -per quanto appare senza possibilità

di equivoco (almeno per quanto qui interessa)- essa tende a definire i rapporti

patrimoniali fra AP 1 e AO 1.

S'impone

pertanto di riformare la decisione impugnata, accogliendo gli argomenti

d'appello della procedente, aderenti alla natura della procedura di rigetto

dell'opposizione. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza del

convenuto (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82

cpv. 1 e 2 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1.

L'appello 7 maggio 2007 di AP 1, __________, è accolto.

Di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 25 aprile 2007 del Pretore __________,

vengono riformati come segue:

“1. L'istanza 15 dicembre 2006 di AP 1, __________,

è accolta.

Di

conseguenza è rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta da AO 1, __________,

al precetto esecutivo n. __________ del 5/9 ottobre 2006 dell'UEF __________.

2.

La

tassa globale di giustizia di fr. 300.– va a carico di AO 1, __________, che

rifonderà inoltre a AP 1, __________, l'importo di fr. 500.– a titolo di

ripetibili.

2.

La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.–, già anticipata dall'appellante,

è posta a carico di AO 1, __________, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________,

fr. 400.– a titolo di indennità.

3.

Intimazione

a:

–RA

1;

–RA

2.

Comunicazione

alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

25'000.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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