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Decisione

14.2007.44

Rigetto provvisorio dell'opposizione: il tasso di cambio dev'essere allegato e provato dal creditore e non costituisce fatto notorio, anche in assenza di una puntuale contestazione da parte dell'escus

6 dicembre 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. L'istante

fonda la sua istanza su due documenti: sulla dichiarazione 27 ottobre 1998 dell'escusso

con la quale, preso atto che il procedente avrebbe versato sul suo conto n. __________

presso la __________ "per un periodo di tre mesi (fine gennaio 1999)"

la somma di US$ 50'000.–, dichiarava di restituirla per la data stabilita (doc.

B), e sull'avviso di addebito 4 novembre 1998 di __________ (__________) che

attesta il versamento di US$ 50'000.– sul conto indicato (doc. C).

C. All'udienza

di contraddittorio del 14 maggio 2007, l'escusso si è opposto all'istanza

contestando l'esistenza di un valido riconoscimento di debito, affermando che

il mutuo sarebbe stato erogato a tale ditta __________ e non a lui e che la

restituzione della somma (ossia il credito in esecuzione) non era esigibile.

D. Con

sentenza del 14 maggio 2007 il Pretore __________, ha respinto l'istanza di

rigetto dell'opposizione. Pur considerando dato titolo sufficiente per

concedere il rigetto dell'opposizione, ha ritenuto determinante il fatto che

l'istante non abbia provato con documentazione appropriata il tasso di

conversione dollaro/ franco, valido il giorno in cui è stata promossa

l'esecuzione.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Egli ammette di non

avere documentato il tasso di conversione; reputa però che, da quando internet

è diventato di facile consultazione per tutti, questo tipo di informazione sia

oramai da considerare fatto notorio e quindi, con riferimento all'art. 184 CPC,

che non occorra di essere provata.

Considerandi

in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il

rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). Il giudice del

rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di

appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento

di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito

indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed

il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi

giudiziaria ticinese, in: Rep

1989.

pag. 331).

2.

Nel

caso concreto, al di là di ogni considerazione sulla stretta applicazione di

questa norma, l'appellante sostiene anzitutto la notorietà del tasso di

conversione dollaro statunitense/ franco svizzero che il primo giudice avrebbe omesso

di riconoscere. La tesi non trova tuttavia nessun sostegno. Infatti, fatta

eccezione per alcuni Cantoni confederati che hanno ritenuto notori non tutti i

tassi di conversione, ma almeno quelli relativi a valute estere oggetto di

regolare pubblicazione sulla stampa (Staehelin, in Comm. di Basilea, art. 80 LEF,

N. 52), la giurisprudenza di questa Camera -rifacendosi alla dottrina generale

in materia di LEF- resta aderente al principio secondo cui il tasso di cambio dev'essere

allegato e provato dal creditore (Kofmel Ehrenzeller, in Comm. di Basilea,

art. 67 LEF, N. 40; Staehelin, op. cit., ibidem, e art. 82, N. 41; Gilliéron, Comm. de la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, 1999, art. 67, n. 67). Inoltre,

la motivazione di questa scelta appare sostenibile in particolare laddove ricorda

che le turbolenze valutarie e la volatilità dei corsi determinano continue e

sensibili oscillazioni (CEF 4 maggio 1995 -inc. 14.1995.83-, 8 agosto 2000

-inc. 14.2000.38- e 5 febbraio 2003 -inc. 14.2002.81).

3.

Confermata

tale soluzione, il vero problema controverso resta quello di sapere se -in

assenza di prova su un tasso di conversione- il giudice debba respingere

l'istanza anche in assenza di contestazione da parte dell'escusso. Fra gli

incombenti del giudice del rigetto si trova l'esame d'ufficio dell'importo del

credito posto in esecuzione, nel senso che sia determinato in modo preciso o

almeno sia determinabile in base agli atti prodotti dalle parti (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84).

Trattandosi di pretese espresse in valuta estera, egli deve verificare che sia

portata la prova (che -come detto- incombe al creditore) della regolarità della

conversione in franchi svizzeri (conversione imposta dall'art. 67 cpv. 1 n. 3

LEF), sia relativamente al momento determinante per il cambio, sia in merito al

tasso di conversione applicato. In mancanza di tale prova, il giudice deve

respingere l'istanza di rigetto dell'opposizione (CEF cit. 4 maggio 1995; 8

agosto 2000 e 5 febbraio 2003).

Secondo

il diritto processuale ticinese, nel caso in cui un fatto debba essere provato

(com'è il caso per un tasso di conversione valutaria), è calzante il ricorso

all'art. 184 cpv. 2 CPC secondo cui la prova è limitata ai fatti contestati,

laddove si presumono ammessi i fatti non chiaramente contestati (art. 170 cpv.

2.

CPC). Norme che trovano applicazione nelle cause di merito dove il tasso di

conversione proposto dall'attore e rimasto senza contestazione da parte del

convenuto è stato ritenuto senz'altro applicabile in quanto elemento fattuale tacitamente

ammesso (II CCA 1° ottobre 2003 -inc. 12.2002.119-).

Diversa è

la situazione in sede di rigetto dell'opposizione, procedura sommaria retta

formalmente dalla LALEF e nella sostanza dal diritto federale. E' il diritto

federale infatti che impone al giudice tutta una serie di verifiche che deve

compiere d'ufficio, segnatamente non solo in caso di contumacia dell'escusso,

ma anche in mancanza di contestazione: e fra tali oggetti (come già detto)

anche l'idoneità delle prove -prodotte dalla parte procedente- sul tasso di

conversione valutaria applicabile nel caso specifico, trattandosi di una

componente della necessaria determinazione del credito posto in esecuzione (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84).

Ma non è tutto, infatti a questa considerazione può essere aggiunta una seconda

riflessione, ossia che la prova del tasso di conversione occorre al giudice per

stabilire una delle tre identità (Gilliéron, op. cit., art. 84, n. 68), ossia

quella fra il credito in valuta estera espresso nel titolo esecutivo esibito al

giudice dal procedente e il credito in valuta interna oggetto dell'esecuzione e

dell'istanza di rigetto dell'opposizione (CEF 24 febbraio 2000 – inc.

14.1999.130

-). Quindi, anche in assenza di contestazione puntuale, il giudice

del rigetto deve esigere dal procedente la prova in questione, potendo

respingere l'istanza in caso di mancata prova. Questa conclusione intende

precisare la giurisprudenza su questo tema dove -almeno una volta- è stata decisa

la reiezione dell'istanza per mancata prova del tasso di cambio, riservato

il caso in cui non vi è contestazione (cfr. CEF sentenza cit. 8 agosto

2000).

4.

Nel

caso concreto, in cui l'appellante non ha provato il tasso di conversione fra

la valuta statunitense espressa nel riconoscimento di debito 27 ottobre 1998

(doc. B) e la valuta svizzera di cui al precetto esecutivo e all'istanza di

rigetto dell'opposizione, segnatamente applicabile al giorno in cui è stata

chiesta l'esecuzione (Staehelin, op.

cit., n. 40 ad art. 67; Ammon/ Walther, Grundriss

des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, n. 14 ad §16, pag. 104),

l'istanza di rigetto dell'opposizione -così come ha deciso il primo giudice-

non può essere accolta. L'appello va pertanto respinto con il carico di tassa,

spese all'appellante. Non si assegnano indennità alla controparte che non ha

presentato osservazioni.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv.

1.

e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello 23 maggio 2007 di AP 1, __________, è respinto.

2.

La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 375.–, già anticipata

dall'appellante, resta a suo carico. Non si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a:

–RA 2;

–RA 1.

Comunicazione

alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

70'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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