14.2007.44
Rigetto provvisorio dell'opposizione: il tasso di cambio dev'essere allegato e provato dal creditore e non costituisce fatto notorio, anche in assenza di una puntuale contestazione da parte dell'escus
6 dicembre 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2007.44
Data decisione, Autorità:
06.12.2007, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione: il tasso di cambio dev'essere allegato e provato dal creditore e non costituisce fatto notorio, anche in assenza di una puntuale contestazione da parte dell'escusso in merito all'importo posto in esecuzione
FATTI SOTTOPOSTI A PROVA
ONERE DELLA PROVA
PRECETTO ESECUTIVO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 170 cpv. 2 CPC-TI
art. 184 cpv. 2 CPC-TI
art. 67 cpv. 1 cf. 3 LEF
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2007.44
Lugano
6 dicembre 2007
LS/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walzer
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 16 febbraio 2007 da
AP 1
(rappr. dall' RA 2)
contro
AO 1
(rappr. dall' RA 1)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione
interposta da AO 1 al PE n. __________ del 24/25 ottobre 2006 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
sentenza 14 maggio 2007 (EF.2007.512), ha così deciso:
“1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia in fr. 250.–,
da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l'obbligo di
rifondere a controparte fr. 500.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 23 maggio 2007
postula l'accoglimento dell'istanza di rigetto, protestate spese, tasse e
ripetibili;
preso
atto che l'escusso non ha formulato osservazioni;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 24/25 ottobre 2006 dell'UE __________, AP 1
ha escusso AO 1 per l'incasso di fr. 70'000.– oltre interessi al 5% dal 4
novembre 1998, indicando quale titolo di credito: “Prestito di US$ 50'000.– del
27.10.1998”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il
rigetto provvisorio.
Fatti
B. L'istante
fonda la sua istanza su due documenti: sulla dichiarazione 27 ottobre 1998 dell'escusso
con la quale, preso atto che il procedente avrebbe versato sul suo conto n. __________
presso la __________ "per un periodo di tre mesi (fine gennaio 1999)"
la somma di US$ 50'000.–, dichiarava di restituirla per la data stabilita (doc.
B), e sull'avviso di addebito 4 novembre 1998 di __________ (__________) che
attesta il versamento di US$ 50'000.– sul conto indicato (doc. C).
C. All'udienza
di contraddittorio del 14 maggio 2007, l'escusso si è opposto all'istanza
contestando l'esistenza di un valido riconoscimento di debito, affermando che
il mutuo sarebbe stato erogato a tale ditta __________ e non a lui e che la
restituzione della somma (ossia il credito in esecuzione) non era esigibile.
D. Con
sentenza del 14 maggio 2007 il Pretore __________, ha respinto l'istanza di
rigetto dell'opposizione. Pur considerando dato titolo sufficiente per
concedere il rigetto dell'opposizione, ha ritenuto determinante il fatto che
l'istante non abbia provato con documentazione appropriata il tasso di
conversione dollaro/ franco, valido il giorno in cui è stata promossa
l'esecuzione.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Egli ammette di non
avere documentato il tasso di conversione; reputa però che, da quando internet
è diventato di facile consultazione per tutti, questo tipo di informazione sia
oramai da considerare fatto notorio e quindi, con riferimento all'art. 184 CPC,
che non occorra di essere provata.
Considerandi
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il
rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). Il giudice del
rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di
appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito
indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed
il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in: Rep
1989.
pag. 331).
2.
Nel
caso concreto, al di là di ogni considerazione sulla stretta applicazione di
questa norma, l'appellante sostiene anzitutto la notorietà del tasso di
conversione dollaro statunitense/ franco svizzero che il primo giudice avrebbe omesso
di riconoscere. La tesi non trova tuttavia nessun sostegno. Infatti, fatta
eccezione per alcuni Cantoni confederati che hanno ritenuto notori non tutti i
tassi di conversione, ma almeno quelli relativi a valute estere oggetto di
regolare pubblicazione sulla stampa (Staehelin, in Comm. di Basilea, art. 80 LEF,
N. 52), la giurisprudenza di questa Camera -rifacendosi alla dottrina generale
in materia di LEF- resta aderente al principio secondo cui il tasso di cambio dev'essere
allegato e provato dal creditore (Kofmel Ehrenzeller, in Comm. di Basilea,
art. 67 LEF, N. 40; Staehelin, op. cit., ibidem, e art. 82, N. 41; Gilliéron, Comm. de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, 1999, art. 67, n. 67). Inoltre,
la motivazione di questa scelta appare sostenibile in particolare laddove ricorda
che le turbolenze valutarie e la volatilità dei corsi determinano continue e
sensibili oscillazioni (CEF 4 maggio 1995 -inc. 14.1995.83-, 8 agosto 2000
-inc. 14.2000.38- e 5 febbraio 2003 -inc. 14.2002.81).
3.
Confermata
tale soluzione, il vero problema controverso resta quello di sapere se -in
assenza di prova su un tasso di conversione- il giudice debba respingere
l'istanza anche in assenza di contestazione da parte dell'escusso. Fra gli
incombenti del giudice del rigetto si trova l'esame d'ufficio dell'importo del
credito posto in esecuzione, nel senso che sia determinato in modo preciso o
almeno sia determinabile in base agli atti prodotti dalle parti (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84).
Trattandosi di pretese espresse in valuta estera, egli deve verificare che sia
portata la prova (che -come detto- incombe al creditore) della regolarità della
conversione in franchi svizzeri (conversione imposta dall'art. 67 cpv. 1 n. 3
LEF), sia relativamente al momento determinante per il cambio, sia in merito al
tasso di conversione applicato. In mancanza di tale prova, il giudice deve
respingere l'istanza di rigetto dell'opposizione (CEF cit. 4 maggio 1995; 8
agosto 2000 e 5 febbraio 2003).
Secondo
il diritto processuale ticinese, nel caso in cui un fatto debba essere provato
(com'è il caso per un tasso di conversione valutaria), è calzante il ricorso
all'art. 184 cpv. 2 CPC secondo cui la prova è limitata ai fatti contestati,
laddove si presumono ammessi i fatti non chiaramente contestati (art. 170 cpv.
2.
CPC). Norme che trovano applicazione nelle cause di merito dove il tasso di
conversione proposto dall'attore e rimasto senza contestazione da parte del
convenuto è stato ritenuto senz'altro applicabile in quanto elemento fattuale tacitamente
ammesso (II CCA 1° ottobre 2003 -inc. 12.2002.119-).
Diversa è
la situazione in sede di rigetto dell'opposizione, procedura sommaria retta
formalmente dalla LALEF e nella sostanza dal diritto federale. E' il diritto
federale infatti che impone al giudice tutta una serie di verifiche che deve
compiere d'ufficio, segnatamente non solo in caso di contumacia dell'escusso,
ma anche in mancanza di contestazione: e fra tali oggetti (come già detto)
anche l'idoneità delle prove -prodotte dalla parte procedente- sul tasso di
conversione valutaria applicabile nel caso specifico, trattandosi di una
componente della necessaria determinazione del credito posto in esecuzione (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84).
Ma non è tutto, infatti a questa considerazione può essere aggiunta una seconda
riflessione, ossia che la prova del tasso di conversione occorre al giudice per
stabilire una delle tre identità (Gilliéron, op. cit., art. 84, n. 68), ossia
quella fra il credito in valuta estera espresso nel titolo esecutivo esibito al
giudice dal procedente e il credito in valuta interna oggetto dell'esecuzione e
dell'istanza di rigetto dell'opposizione (CEF 24 febbraio 2000 – inc.
14.1999.130
-). Quindi, anche in assenza di contestazione puntuale, il giudice
del rigetto deve esigere dal procedente la prova in questione, potendo
respingere l'istanza in caso di mancata prova. Questa conclusione intende
precisare la giurisprudenza su questo tema dove -almeno una volta- è stata decisa
la reiezione dell'istanza per mancata prova del tasso di cambio, riservato
il caso in cui non vi è contestazione (cfr. CEF sentenza cit. 8 agosto
2000).
4.
Nel
caso concreto, in cui l'appellante non ha provato il tasso di conversione fra
la valuta statunitense espressa nel riconoscimento di debito 27 ottobre 1998
(doc. B) e la valuta svizzera di cui al precetto esecutivo e all'istanza di
rigetto dell'opposizione, segnatamente applicabile al giorno in cui è stata
chiesta l'esecuzione (Staehelin, op.
cit., n. 40 ad art. 67; Ammon/ Walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, n. 14 ad §16, pag. 104),
l'istanza di rigetto dell'opposizione -così come ha deciso il primo giudice-
non può essere accolta. L'appello va pertanto respinto con il carico di tassa,
spese all'appellante. Non si assegnano indennità alla controparte che non ha
presentato osservazioni.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv.
1.
e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello 23 maggio 2007 di AP 1, __________, è respinto.
2.
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 375.–, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico. Non si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a:
–RA 2;
–RA 1.
Comunicazione
alla Pretura __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
70'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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