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Decisione

14.2007.48

Rigetto provvisorio dell'opposizione: difetto di rappresentanza processuale - nullità del procedimento

9 novembre 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. La

procedente fonda la sua pretesa sull'accordo di pagamento rateale 28 luglio

2005 con cui AP 1 si è riconosciuta debitrice nei confronti di __________ di una

somma capitale di fr. 73'000.–, che avrebbe dovuto estinguere tramite un primo

versamento di fr. 3'000.– entro il 30 settembre 2005 e quindi, da novembre

2005, a rate di fr. 1'000.– ciascuna entro il 30 di ogni mese (doc. A). __________

-creditore originario e cedente- ha poi trasferito questa pretesa all'istante con

contratto di cessione di credito 14 gennaio 2006 (doc. B). Agli atti figura

infine il dettaglio al 14 novembre 2006 sugli interessi di mora maturati e sui

pagamenti ricevuti (doc. C).

C. All'udienza

di contraddittorio del 14 maggio 2007, l'istante ha confermato la sua

richiesta. L'escussa vi si è opposta, l'atto di cessione essendo stato firmato

soltanto dal cedente, ma non da AO 1, procedente e cessionaria del credito, giusta

l'art. 165 CO. Ha rilevato inoltre che l'indirizzo di quest'ultima, figurante

sul precetto esecutivo, non coinciderebbe con quello indicato sulla citazione

all'udienza.

D. Con

sentenza 21 maggio 2007 il Segretario assessore della Pretura __________, ha accolto

l'istanza. Ha considerato che, pacifico l'importo del credito, il

riconoscimento di debito della convenuta e l'atto di cessione, valido anche

senza la firma della cessionaria, legittimano il rigetto dell'opposizione, mentre

la modifica di indirizzo non inficia l'esecuzione.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Contesta che l'istante

abbia domicilio in __________, rilevando che solo l'esatta indicazione del domicilio

e dell'indirizzo dell'istante le avrebbe consentito di far valere -nell'ambito

di un procedimento ordinario- una sua pretesa da porre in compensazione col

credito di controparte. Osserva ancora che sulla cessione di credito manca la

firma dell'istante.

F. La

procedente non ha formulato osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. La capacità di una parte di stare in lite

e la legittimazione dei suoi rappresentanti al patrocinio, costituiscono un

presupposto processuale che il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di

causa (art. 97 n. 4 CPC, applicabile anche nelle procedure previste all'art.

20 LALEF, per rinvio dell'art. 25 LALEF): quindi anche in sede di appello, e

indipendentemente dal fatto che, in concreto, l'appellante nulla abbia eccepito

in merito.

2. In

concreto, AO 1 non si è presentata personalmente al contraddittorio del 14

maggio 2007. In sua rappresentanza è comparso tale __________ per conto della __________,

via __________, che ha esibito una procura processuale conferita alla società

da AO 1 il 15 gennaio 2006.

Sennonché,

al di là del fatto che (per quanto risulta a Registro di commercio) il signor __________

non risulta aver mai avuto alcun potere di rappresentanza in favore di __________,

è determinante nella fattispecie che quest'ultima non ha facoltà per

rappresentare processualmente l'istante. Infatti, se è vero che nel nostro

Cantone, oltre agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione e ai

detentori di una rappresentanza legale (art. 64 CPC), sono, ammessi al

patrocinio -in determinate circostanze- anche i rappresentanti o gli impiegati

di associazioni professionali o di categoria, i fiduciari con autorizzazione

Considerandi

cantonale e gli amministratori di immobili, è però pacifico che tale facoltà è

riservata ai casi elencati all'art. 64a CPC, rispettivamente, per quanto

riguarda i procedimenti sommari in tema di esecuzione e fallimenti (come in

concreto), solo alle controversie concernenti contratti di locazione e

d'affitto (art. 64a cpv. 1 lett. d CPC). Non essendo concretamente adempiuta

questa fattispecie, la partecipazione al contraddittorio della __________ per

conto dell'istante non può essere riconosciuta, venendo così a cadere la

conferma dell'istanza di rigetto dell'opposizione, espressa in quella sede dal

comparente.

3.

Ma

nemmeno l'istanza di rigetto dell'opposizione può essere ritenuta valida.

Quell'atto infatti (dove __________ è indicata non come rappresentante

processuale, ma soltanto come recapito postale dell'istante) non appare sottoscritto

da AO 1 già perché la firma appostavi è preceduta da una "p." che

deve alludere a un'eventuale rapporto di rappresentanza e al fatto che chi ha

firmato non è la parte, ma qualcuno "per" lei. Per contro, un'istanza

di rigetto dell'opposizione, per quanto fin qui esposto, dev'essere sottoscritta

o dalla procedente personalmente o da un suo rappresentante ai sensi degli art.

64.

o 64a cpv. 1 lett. d CPC, di cui sia (ovviamente) nota l'identità e che

disponga di una specifica procura. D'altra parte, e a titolo aggiuntivo, può

essere osservato che la firma verosimilmente apposta dall'istante in calce alla

procura, validamente o no conferita a RA 1 (doc. E), anche ad un sommario

confronto, è completamente diversa da quella dell'istanza.

4.

Il

difetto di un presupposto processuale determina la nullità degli atti del

rappresentante indebito e dell'intero procedimento da essi originato (art. 97

n. 4 CPC combinato con l'art. 142 cpv. 1 lett. a). Di

conseguenza, l'istanza 11 maggio 2006 -in quanto sottoscritta da un

rappresentante addirittura sconosciuto e non sanata in sede di contraddittorio

a dipendenza dell'indebita rappresentanza da parte di RA 1 - dev'essere

dichiarata nulla, così come gli atti processuali che ne sono seguiti, compresa

la sentenza 21 maggio 2007. Diviene così inutile esaminare le altre censure

sollevate con l'appello.

5.

Tassa di giustizia e indennità seguirebbero la soccombenza

dell'istante. Vista tuttavia la particolarità del caso e i motivi della

decisione, si prescinde dal prelevare tassa di giustizia e dall'attribuire

indennità all'appellante (Chiesa,

Sul concetto di soccombenza nel processo civile in relazione al rimborso di

ripetibili, in NRCP 2003, pag. 227, n. 3).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48,

49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'istanza

di rigetto dell'opposizione 23 marzo 2007 di AO 1 e la sentenza 21 maggio 2007

del Segretario assessore della Pretura __________, sono nulle.

2.

Non

si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità.

3.

Intimazione a:

–RA

2;

AO 1 c/o RA 1.

Comunicazione

alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

80'063.80, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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