14.2007.48
Rigetto provvisorio dell'opposizione: difetto di rappresentanza processuale - nullità del procedimento
9 novembre 2007Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2007.48
Data decisione, Autorità:
09.11.2007, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione: difetto di rappresentanza processuale - nullità del procedimento
ATTO NULLO / ATTI NULLI
PROCURA
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 64 CPC-TI
art. 64a CPC-TI
art. 64a cpv. 1 let. d CPC-TI
art. 97 cf. 4 CPC-TI
art. 142 cpv. 1 CPC-TI
art. 25 LALEF
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2007.48
Lugano
9 novembre
2007
SL/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 23 marzo 2007 da
AO 1
(rappr. da RA 1)
contro
AP 1
(patrocinata dall' RA 2)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 7 settembre/5
ottobre 2006 dell'UEF __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura __________, con sentenza 21 maggio 2007 (EF.2007.96), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta.
§ Di conseguenza l'opposizione
interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF __________ è
rigettata in via provvisoria per l'importo di fr. 80'063.80 oltre interessi al
5% dal 20 maggio 2005 su fr. 73'000.– e fr. 110.– di spese esecutive.
2. Le spese e la tassa di giudizio per
complessivi fr. 420.–, da anticipare dall'istante, sono poste a carico della
convenuta, la quale rifonderà all'istante l'importo di fr. 600.– a titolo di
indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con
atto 30 maggio 2007 postula la reiezione dell'istanza, protestate tasse, spese
e ripetibili;
preso atto che la procedente non ha formulato osservazioni;
richiamato il decreto presidenziale 8 giugno 2007 con cui
all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 7 settembre/5 ottobre 2006 dell'UEF __________,
AO 1 ha escusso AP 1 per l'importo di fr. 84'953.80 oltre interessi al 5% dal
20 maggio 2005 limitatamente a fr. 73'000.–. Quale titolo di credito ha
indicato: “1) Accordo di pagamento del 28.07.2005 e cessione credito del
14.01.2006. 2) Interessi conteggiati sino al 19.05.2006. 3) Spese d'incasso.”. Interposta
tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio
limitatamente alla somma capitale di fr. 80'063.80.
Fatti
B. La
procedente fonda la sua pretesa sull'accordo di pagamento rateale 28 luglio
2005 con cui AP 1 si è riconosciuta debitrice nei confronti di __________ di una
somma capitale di fr. 73'000.–, che avrebbe dovuto estinguere tramite un primo
versamento di fr. 3'000.– entro il 30 settembre 2005 e quindi, da novembre
2005, a rate di fr. 1'000.– ciascuna entro il 30 di ogni mese (doc. A). __________
-creditore originario e cedente- ha poi trasferito questa pretesa all'istante con
contratto di cessione di credito 14 gennaio 2006 (doc. B). Agli atti figura
infine il dettaglio al 14 novembre 2006 sugli interessi di mora maturati e sui
pagamenti ricevuti (doc. C).
C. All'udienza
di contraddittorio del 14 maggio 2007, l'istante ha confermato la sua
richiesta. L'escussa vi si è opposta, l'atto di cessione essendo stato firmato
soltanto dal cedente, ma non da AO 1, procedente e cessionaria del credito, giusta
l'art. 165 CO. Ha rilevato inoltre che l'indirizzo di quest'ultima, figurante
sul precetto esecutivo, non coinciderebbe con quello indicato sulla citazione
all'udienza.
D. Con
sentenza 21 maggio 2007 il Segretario assessore della Pretura __________, ha accolto
l'istanza. Ha considerato che, pacifico l'importo del credito, il
riconoscimento di debito della convenuta e l'atto di cessione, valido anche
senza la firma della cessionaria, legittimano il rigetto dell'opposizione, mentre
la modifica di indirizzo non inficia l'esecuzione.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Contesta che l'istante
abbia domicilio in __________, rilevando che solo l'esatta indicazione del domicilio
e dell'indirizzo dell'istante le avrebbe consentito di far valere -nell'ambito
di un procedimento ordinario- una sua pretesa da porre in compensazione col
credito di controparte. Osserva ancora che sulla cessione di credito manca la
firma dell'istante.
F. La
procedente non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. La capacità di una parte di stare in lite
e la legittimazione dei suoi rappresentanti al patrocinio, costituiscono un
presupposto processuale che il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di
causa (art. 97 n. 4 CPC, applicabile anche nelle procedure previste all'art.
20 LALEF, per rinvio dell'art. 25 LALEF): quindi anche in sede di appello, e
indipendentemente dal fatto che, in concreto, l'appellante nulla abbia eccepito
in merito.
2. In
concreto, AO 1 non si è presentata personalmente al contraddittorio del 14
maggio 2007. In sua rappresentanza è comparso tale __________ per conto della __________,
via __________, che ha esibito una procura processuale conferita alla società
da AO 1 il 15 gennaio 2006.
Sennonché,
al di là del fatto che (per quanto risulta a Registro di commercio) il signor __________
non risulta aver mai avuto alcun potere di rappresentanza in favore di __________,
è determinante nella fattispecie che quest'ultima non ha facoltà per
rappresentare processualmente l'istante. Infatti, se è vero che nel nostro
Cantone, oltre agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione e ai
detentori di una rappresentanza legale (art. 64 CPC), sono, ammessi al
patrocinio -in determinate circostanze- anche i rappresentanti o gli impiegati
di associazioni professionali o di categoria, i fiduciari con autorizzazione
Considerandi
cantonale e gli amministratori di immobili, è però pacifico che tale facoltà è
riservata ai casi elencati all'art. 64a CPC, rispettivamente, per quanto
riguarda i procedimenti sommari in tema di esecuzione e fallimenti (come in
concreto), solo alle controversie concernenti contratti di locazione e
d'affitto (art. 64a cpv. 1 lett. d CPC). Non essendo concretamente adempiuta
questa fattispecie, la partecipazione al contraddittorio della __________ per
conto dell'istante non può essere riconosciuta, venendo così a cadere la
conferma dell'istanza di rigetto dell'opposizione, espressa in quella sede dal
comparente.
3.
Ma
nemmeno l'istanza di rigetto dell'opposizione può essere ritenuta valida.
Quell'atto infatti (dove __________ è indicata non come rappresentante
processuale, ma soltanto come recapito postale dell'istante) non appare sottoscritto
da AO 1 già perché la firma appostavi è preceduta da una "p." che
deve alludere a un'eventuale rapporto di rappresentanza e al fatto che chi ha
firmato non è la parte, ma qualcuno "per" lei. Per contro, un'istanza
di rigetto dell'opposizione, per quanto fin qui esposto, dev'essere sottoscritta
o dalla procedente personalmente o da un suo rappresentante ai sensi degli art.
64.
o 64a cpv. 1 lett. d CPC, di cui sia (ovviamente) nota l'identità e che
disponga di una specifica procura. D'altra parte, e a titolo aggiuntivo, può
essere osservato che la firma verosimilmente apposta dall'istante in calce alla
procura, validamente o no conferita a RA 1 (doc. E), anche ad un sommario
confronto, è completamente diversa da quella dell'istanza.
4.
Il
difetto di un presupposto processuale determina la nullità degli atti del
rappresentante indebito e dell'intero procedimento da essi originato (art. 97
n. 4 CPC combinato con l'art. 142 cpv. 1 lett. a). Di
conseguenza, l'istanza 11 maggio 2006 -in quanto sottoscritta da un
rappresentante addirittura sconosciuto e non sanata in sede di contraddittorio
a dipendenza dell'indebita rappresentanza da parte di RA 1 - dev'essere
dichiarata nulla, così come gli atti processuali che ne sono seguiti, compresa
la sentenza 21 maggio 2007. Diviene così inutile esaminare le altre censure
sollevate con l'appello.
5.
Tassa di giustizia e indennità seguirebbero la soccombenza
dell'istante. Vista tuttavia la particolarità del caso e i motivi della
decisione, si prescinde dal prelevare tassa di giustizia e dall'attribuire
indennità all'appellante (Chiesa,
Sul concetto di soccombenza nel processo civile in relazione al rimborso di
ripetibili, in NRCP 2003, pag. 227, n. 3).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48,
49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'istanza
di rigetto dell'opposizione 23 marzo 2007 di AO 1 e la sentenza 21 maggio 2007
del Segretario assessore della Pretura __________, sono nulle.
2.
Non
si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
3.
Intimazione a:
–RA
2;
–
AO 1 c/o RA 1.
Comunicazione
alla Pretura __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
80'063.80, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster