14.2007.53
Rigetto provvisorio dell'opposizione: eccezione di compensazione mai sollevata verso il credito posto in esecuzione
13 novembre 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
14.2007.53
Data decisione, Autorità:
13.11.2007, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione: eccezione di compensazione mai sollevata verso il credito posto in esecuzione
COMPENSAZIONE
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 120 CO
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2007.53
Lugano
13 novembre
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 26 marzo 2007 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 2)
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 1)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione
interposta da AO 1 al PE n. __________ del 22 gennaio/21 febbraio 2007 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura __________, con sentenza 5 giugno 2007 (EF.2007.899), ha così deciso:
“1. L'istanza è parzialmente accolta:
l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via
provvisoria limitatamente alla somma di fr. 39'359.60 oltre interessi al 5%
a far capo dal 01.04.2005.
2. Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 200.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico
della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 300.– a titolo di
indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'istante che con
atto 18 giugno 2007 postula la riforma della sentenza impugnata nel senso che
l'istanza sia totalmente accolta e quindi, che l'opposizione sia rigettata per
l'importo di fr. 60'000.– oltre interessi, protestate spese e ripetibili di
primo e secondo grado;
viste le osservazioni 27 luglio 2007 dell'escusso, chiedente la
reiezione dell'appello, con protesta di spese, tasse e ripetibili;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 22 gennaio/21 febbraio 2007 dell'UE __________,
AP 1 ha escusso AO 1 per l'importo di fr. 60'000.– oltre interessi al 5% dal 1°
aprile 2005, indicando quale titolo di credito: “Convenzione 1° settembre 2004
tra AO 1 e AP 1, §2”. Interposta tempestiva opposizione, il 26 marzo 2007 il procedente
ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. L'istante
fonda la sua pretesa sulla convenzione 1° settembre 2004 conclusa, in aggiunta
all'accordo sulla sua estromissione dalla successione del padre, con il
fratello AO 1 allo scopo di liquidare definitivamente i loro rapporti di dare e
avere (doc. A). In particolare, AO 1 ha versato seduta stante al fratello fr.
25'000.–, ha riconosciuto nei confronti dello stesso sei note di credito del
valore di fr. 12'500.- cadauna sottoscritte dalla __________, relative a
prestazioni alberghiere di ristorazione e/o di cura, ha riconosciuto altre tre
note di credito da fr. 5'000.- relative all'asporto di bevande, vini e liquori,
ha confermato a AP 1 il beneficio del servizio gratuito di lavanderia (punto 1
lett. a - d) e infine si è riconosciuto debitore nei confronti del medesimo
della somma di fr. 60'000.-, pagabile nella misura minima di fr. 1'000.-
entro il 5 di ogni mese a decorrere dal mese di gennaio 2005, con la
precisazione che un ritardo di oltre 2 mesi nel versamento di una
rata mensile renderà esigibile l'intero saldo scoperto e che l'intero
credito sarebbe stato esigibile nel medesimo termine in caso di vendita delle
azioni del __________ (punto 2).
L'ottenimento
delle descritte prestazioni in natura è oggetto di una parallela procedura
esecutiva pendente davanti al medesimo giudice (inc. EF.2007.900).
C. All'udienza
di contraddittorio 24 maggio 2007 -indetta per la discussione congiunta delle
due procedure esecutive- l'escusso ha contestato la validità della convenzione
1° settembre 2004 sostenendo di averla sottoscritta per timore ragionevole
giusta l'art. 29 CO. Ha sostenuto inoltre che la pretesa non era nemmeno esigibile
visto che l'obbligo di pagamento era sospeso dal 31 gennaio 2007, giorno in cui
la perdita del suo posto di lavoro era diventata effettiva, e la vendita della
società -dedotti gli oneri ipotecari- non aveva prodotto nessun utile. In ogni
caso e del tutto gratuitamente, l'istante ha attinto ampiamente a prestazioni presso
l'albergo. AP 1, ha contestato la verosimiglianza delle eccezioni sollevate
dall'escusso: la tesi del timore ragionevole non troverebbe riscontro nei
documenti agli atti e l'importo di fr. 60'000.– era esigibile ben prima del 31
gennaio 2007.
D. Con
sentenza 5 giugno 2007 il Segretario assessore ha ritenuto la convenzione 1°
settembre 2004, valido riconoscimento di debito. Non ha considerato dati i presupposti
per ritenere che l'accordo fosse stato sottoscritto dall'escusso -peraltro
patrocinato da un legale- per timore ragionevole, mentre la pretesa di fr.
60'000.– era diventata esigibile già il 6 marzo 2005. D'altra parte, l'istante
non si era opposto alla proposta di compensazione avanzata dall'escusso e siccome
Fatti
i documenti prodotti indicavano in fr. 20'640.40 le prestazioni di cui egli
aveva beneficiato (bibite e pasti presso l'albergo __________), ha rigettato
l'opposizione limitatamente all'importo di fr. 39'359.60, ossia alla differenza
fra la somma oggetto di esecuzione e il valore delle prestazioni alberghiere
godute.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. L'escusso, oltre a sollevare
l'eccezione di compensazione solo in sede di duplica, non aveva specificato a quale
delle pretese discusse al contraddittorio intendesse opporla. Di fatto, le prestazioni
in natura erano semmai strettamente legate alle note di credito, non al debito di
fr. 60'000.–. Contesta di averne ammesso la deducibilità evidenziando comunque
come, anche in assenza di contestazione, il convenuto avrebbe dovuto rendere
verosimile l'eccezione. E, i documenti agli atti, oltre a non soddisfare questo
presupposto, dimostravano che titolare delle pretese poste in compensazione in
realtà era la __________ e non l'escusso.
F. Con
le osservazioni 27 luglio 2007 l'escusso postula la reiezione dell'appello con
argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che
non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa
(quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il
debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il
creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa
dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a
interpretazione (Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3).
Quando la validità del titolo di rigetto è subordinata alla mancata
realizzazione di una condizione risolutiva, spetta all'escusso che si oppone al
rigetto dell'opposizione rendere verosimile la realizzazione della condizione
(art. 82 cpv. 2 LEF e Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 37 ad art.
82).
2. In concreto è pacifica l'esistenza di un riconoscimento di debito
da parte di AO 1 a favore dell'istante per un l'importo di fr. 60'000.– (doc.
A). Giusta la convenzione 1° settembre 2004, l'escusso avrebbe dovuto versare
entro il 5 di ogni mese, a partire da gennaio 2005, un importo minimo di fr.
1'000.–, di modo che al più tardi a gennaio 2010 -e quindi nel termine massimo
di 5 anni- la somma dovuta sarebbe stata liquidata. Altresì incontestata
è l'esigibilità del credito che il primo giudice ha fissato al 6 marzo 2005, subentrata
una volta scaduti due mesi di ritardo, posto come nessuna rata sia mai stata
versata. Ogni altro motivo di pretesa inesigibilità del credito, esposto
dall'escusso in prima sede, non è riproposto in questa sede.
3. Oggetto dell'appello è quindi solo la compensazione operata dal
primo giudice, dopo aver riconosciuto in favore dell'escusso un credito di fr.
20'640.40, corrispondente a benefici in natura goduti presso l'albergo __________.
Sennonché, a buona ragione, l'appellante definisce "sorprendente" la
decisione del segretario assessore di operare tale deduzione dall'importo
oggetto dell'esecuzione. Infatti, seguendo le diverse fasi del processo, si
rileva anzitutto che la discussione congiunta di due istanze di rigetto
dell'opposizione (anch'esse presentate in un unico allegato scritto) ha, in
parte almeno, confuso gli argomenti attinenti all'una e all'altra. Devono
invece essere distinti il credito di fr. 60'000.-, oggetto del PE n. __________
e relativo al punto 2 della convenzione (doc. B), e il credito di fr. 90'000.-,
oggetto del PE n. __________ e relativo al risarcimento per mancato
riconoscimento di 6 note di credito di fr. 12'500.- cadauna al portatore e di 3
note di credito di fr. 3'000.- al portatore ecc." (doc. C). In
concreto, l'istanza (unica) di rigetto delle due opposizioni, è
sistematicamente suddivisa in due parti: i punti 3 e 4 riguardano il primo
credito e la prima esecuzione; il punto 5 concerne esplicitamente il "PE __________
(doc. C)". La risposta dell'escusso -sotto forma di riassunto scritto
delle allegazioni orali- segue la stessa sistematica dell'istanza, laddove solo
al punto "ad 5" l'escusso, dopo aver correttamente introdotto il tema
delle note di credito, afferma che controparte ha attinto ampiamente (e del
tutto gratuitamente) alle prestazioni del __________, con puntuale
riferimento ai doc. 12 - 15. E nello stesso contesto, ossia nel contesto della
seconda esecuzione, va collocata l'indicazione complessiva (sub duplica) degli
importi corrispondenti a quelle prestazioni, di fronte al rimprovero
dell'istante di non averle quantificate. Dovendosene dedurre che il convenuto
non ha sollevato nessuna eccezione di compensazione e che il primo giudice ha
effettuato la deduzione contestata, confondendo i fatti controversi relativi
all'una e all'altra esecuzione. Deve pertanto essere accolta la censura
d'appello, in particolare laddove ritiene immotivata le connessione fra la
controversa eccezione dell'escusso con la prima esecuzione e non con il PE __________.
A dire il vero, non si potrebbe escludere la possibilità di sollevare la
compensazione nell'ambito della prima istanza, ma -per quanto testè esposto-
così l'escusso non ha operato. E' pertanto inutile l'esame di ogni altro motivo
esposto in questa sede per non ammettere la compensazione.
4. L'appello 18 giugno 2007 di AP 1, __________, va quindi accolto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la totale soccombenza dell'escusso (art.
48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF; 120
CO; 48, 49 cpv. 1, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia:
1. L'appello
18 giugno 2007 di AP 1, __________, è accolto.
Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 5 giugno 2007 del Segretario
assessore della Pretura __________ vengono riformati come segue:
“1. L'istanza 26 marzo 2007 di AP 1, __________,
è accolta.
1.1. Di
conseguenza l'opposizione interposta da AO 1, __________, al precetto esecutivo
n. __________ del 22 gennaio/21 febbraio 2007 dell'UE __________, è rigettata
in via provvisoria.
1.2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 200.–, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a
controparte fr. 400.– a titolo di indennità.”
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.–, già anticipata
dall'appellante, è posta a carico di AO 1, __________, che rifonderà a AP 1, __________,
fr. 300.– a titolo di indennità.
3.
Intimazione
a:
–PA 2;
–PA
1.
Comunicazione alla Pretura __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza,
di fr. 20'640.40, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione,
solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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