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Decisione

14.2007.53

Rigetto provvisorio dell'opposizione: eccezione di compensazione mai sollevata verso il credito posto in esecuzione

13 novembre 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti prodotti indicavano in fr. 20'640.40 le prestazioni di cui egli

aveva beneficiato (bibite e pasti presso l'albergo __________), ha rigettato

l'opposizione limitatamente all'importo di fr. 39'359.60, ossia alla differenza

fra la somma oggetto di esecuzione e il valore delle prestazioni alberghiere

godute.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. L'escusso, oltre a sollevare

l'eccezione di compensazione solo in sede di duplica, non aveva specificato a quale

delle pretese discusse al contraddittorio intendesse opporla. Di fatto, le prestazioni

in natura erano semmai strettamente legate alle note di credito, non al debito di

fr. 60'000.–. Contesta di averne ammesso la deducibilità evidenziando comunque

come, anche in assenza di contestazione, il convenuto avrebbe dovuto rendere

verosimile l'eccezione. E, i documenti agli atti, oltre a non soddisfare questo

presupposto, dimostravano che titolare delle pretese poste in compensazione in

realtà era la __________ e non l'escusso.

F. Con

le osservazioni 27 luglio 2007 l'escusso postula la reiezione dell'appello con

argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa

(quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce

valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il

debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il

creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa

dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a

interpretazione (Panchaud/Caprez,

Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3).

Quando la validità del titolo di rigetto è subordinata alla mancata

realizzazione di una condizione risolutiva, spetta all'escusso che si oppone al

rigetto dell'opposizione rendere verosimile la realizzazione della condizione

(art. 82 cpv. 2 LEF e Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 37 ad art.

82).

2. In concreto è pacifica l'esistenza di un riconoscimento di debito

da parte di AO 1 a favore dell'istante per un l'importo di fr. 60'000.– (doc.

A). Giusta la convenzione 1° settembre 2004, l'escusso avrebbe dovuto versare

entro il 5 di ogni mese, a partire da gennaio 2005, un importo minimo di fr.

1'000.–, di modo che al più tardi a gennaio 2010 -e quindi nel termine massimo

di 5 anni- la somma dovuta sarebbe stata liquidata. Altresì incontestata

è l'esigibilità del credito che il primo giudice ha fissato al 6 marzo 2005, subentrata

una volta scaduti due mesi di ritardo, posto come nessuna rata sia mai stata

versata. Ogni altro motivo di pretesa inesigibilità del credito, esposto

dall'escusso in prima sede, non è riproposto in questa sede.

3. Oggetto dell'appello è quindi solo la compensazione operata dal

primo giudice, dopo aver riconosciuto in favore dell'escusso un credito di fr.

20'640.40, corrispondente a benefici in natura goduti presso l'albergo __________.

Sennonché, a buona ragione, l'appellante definisce "sorprendente" la

decisione del segretario assessore di operare tale deduzione dall'importo

oggetto dell'esecuzione. Infatti, seguendo le diverse fasi del processo, si

rileva anzitutto che la discussione congiunta di due istanze di rigetto

dell'opposizione (anch'esse presentate in un unico allegato scritto) ha, in

parte almeno, confuso gli argomenti attinenti all'una e all'altra. Devono

invece essere distinti il credito di fr. 60'000.-, oggetto del PE n. __________

e relativo al punto 2 della convenzione (doc. B), e il credito di fr. 90'000.-,

oggetto del PE n. __________ e relativo al risarcimento per mancato

riconoscimento di 6 note di credito di fr. 12'500.- cadauna al portatore e di 3

note di credito di fr. 3'000.- al portatore ecc." (doc. C). In

concreto, l'istanza (unica) di rigetto delle due opposizioni, è

sistematicamente suddivisa in due parti: i punti 3 e 4 riguardano il primo

credito e la prima esecuzione; il punto 5 concerne esplicitamente il "PE __________

(doc. C)". La risposta dell'escusso -sotto forma di riassunto scritto

delle allegazioni orali- segue la stessa sistematica dell'istanza, laddove solo

al punto "ad 5" l'escusso, dopo aver correttamente introdotto il tema

delle note di credito, afferma che controparte ha attinto ampiamente (e del

tutto gratuitamente) alle prestazioni del __________, con puntuale

riferimento ai doc. 12 - 15. E nello stesso contesto, ossia nel contesto della

seconda esecuzione, va collocata l'indicazione complessiva (sub duplica) degli

importi corrispondenti a quelle prestazioni, di fronte al rimprovero

dell'istante di non averle quantificate. Dovendosene dedurre che il convenuto

non ha sollevato nessuna eccezione di compensazione e che il primo giudice ha

effettuato la deduzione contestata, confondendo i fatti controversi relativi

all'una e all'altra esecuzione. Deve pertanto essere accolta la censura

d'appello, in particolare laddove ritiene immotivata le connessione fra la

controversa eccezione dell'escusso con la prima esecuzione e non con il PE __________.

A dire il vero, non si potrebbe escludere la possibilità di sollevare la

compensazione nell'ambito della prima istanza, ma -per quanto testè esposto-

così l'escusso non ha operato. E' pertanto inutile l'esame di ogni altro motivo

esposto in questa sede per non ammettere la compensazione.

4. L'appello 18 giugno 2007 di AP 1, __________, va quindi accolto.

Tassa di giustizia e indennità seguono la totale soccombenza dell'escusso (art.

48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF; 120

CO; 48, 49 cpv. 1, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia:

1. L'appello

18 giugno 2007 di AP 1, __________, è accolto.

Di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 5 giugno 2007 del Segretario

assessore della Pretura __________ vengono riformati come segue:

“1. L'istanza 26 marzo 2007 di AP 1, __________,

è accolta.

1.1. Di

conseguenza l'opposizione interposta da AO 1, __________, al precetto esecutivo

n. __________ del 22 gennaio/21 febbraio 2007 dell'UE __________, è rigettata

in via provvisoria.

1.2. Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 200.–, da anticipare dalla

parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a

controparte fr. 400.– a titolo di indennità.”

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.–, già anticipata

dall'appellante, è posta a carico di AO 1, __________, che rifonderà a AP 1, __________,

fr. 300.– a titolo di indennità.

3.

Intimazione

a:

–PA 2;

–PA

1.

Comunicazione alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza,

di fr. 20'640.40, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione,

solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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