14.2007.57
Rigetto provvisorio dell'opposizione: obbligo per l'escusso di presenziare al contraddittorio per esporre le proprie ragioni ed eccezioni - vaglia cambiario costituisce per il credito cambiario valido
14 dicembre 2007Italiano13 min
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Numero d'incarto:
14.2007.57
Data decisione, Autorità:
14.12.2007, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione: obbligo per l'escusso di presenziare al contraddittorio per esporre le proprie ragioni ed eccezioni - vaglia cambiario costituisce per il credito cambiario valido riconoscimento di debito dell'avallante - vaglia cambiario in bianco
CONTRADDITTORIO
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
VAGLIA CAMBIARIO
art. 1096segg. CO
art. 20 cpv. 2 LALEF
art. 20 cpv. 4 LALEF
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 84 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2007.57
Lugano
14 dicembre
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 5 marzo 2007 da
AO 1
(patrocinata dall' RA 1)
contro
AP 1
(patrocinato dall' RA 2)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta dall'AP 1 al PE n. __________ del 22/23 febbraio
2007 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
sentenza 22 giugno 2007 (EF.2007.685), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta e di conseguenza
l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 350.–,
da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo
di rifondere a controparte fr. 2'500.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'AP 1 che con atto 4
luglio 2007, in via principale, ne postula l'annullamento e il rinvio dell'incarto
al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio dopo aver considerato le
eccezioni sollevate e i documenti prodotti, mentre in via subordinata, chiede di
respingere l'istanza di rigetto, protestate tasse, spese e ripetibili;
preso atto che l'istante con osservazioni 8 agosto 2007 si oppone al
gravame, con protesta di spese, tasse e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale del 6 luglio 2007 con cui
all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 22/23
febbraio 2007 dell'UE __________, AO 1, __________, ha escusso l'AP 1, __________,
per l'incasso di fr. 200'000.– oltre interessi al 6% dal 19 febbraio 2007, indicando
quale titolo di credito: “Vaglia cambiario emesso da __________ in data
19.02.2002, avallo apposto da AP 1 sul vaglia cambiario emesso da __________ in
data 19.02.2002. Dichiarazione ed autorizzazione 19.02.2002 di __________ e di AP
1”. Interposta tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario emesso da __________, il
19 febbraio 2002 per fr. 200'000.– all'ordine di AO 1, __________, recante
quale data di scadenza il 19 febbraio 2007, avallato dall'AP 1 (doc. D, 1°
foglio). L'istante ha inoltre prodotto una lettera di autorizzazione 19
febbraio 2002 (doc. D, 2° foglio), sottoscritta da __________ e dall'avallante AP
1, del seguente tenore:
“__________
__________ __________,
19 febbraio 2002
AO
1
__________
__________
Egregi
Signori
Con
riferimento al credito commerciale plus di 1'000'000 CHF da voi concessoci come
da contratto del 19 febbraio 2002, vi alleghiamo, a garanzia del credito
suddetto, un vaglia cambiario emesso in data odierna e sottoscritto per avallo
dal signor AP 1 privo dell'importo e della data di scadenza.
Con
la presente vi autorizziamo a completare detto vaglia cambiario indicando la
somma dovuta alla Banca, fino a un massimo di
200'000
CHF (duecentomila franchi svizzeri 00/100)
e la data di
scadenza, entro il
19
febbraio 2007
dando sin d'ora
per accettate queste aggiunte.
Con i nostri
migliori saluti (firma)
__________
(firma)
D'accordo con
quanto sopra: L'avallante: AP 1”
Completano i documenti, il contratto di credito commerciale plus 19
febbraio 2002 (doc. C), la disdetta 29 aprile 2004 del limite di credito concesso
a __________ (doc. E), l'avviso di scadenza 30 gennaio 2007 del vaglia
cambiario (doc. F), i giustificativi degli invii raccomandati agli atti (doc.
G) e la procura (doc. B).
C. Citate le parti una prima volta il
6 marzo 2007 per l'udienza dell'11 maggio successivo, il Pretore -accogliendo
un'istanza di rinvio dell'istante- con ordinanza 11 maggio ha indetto il
contraddittorio per il 22 giugno 2007 alle 11.00. Il giorno precedente, 21
giugno, il convenuto ha comunicato al Pretore di non poter presenziare al
contraddittorio, presentando per scritto le sue eccezioni all'istanza cui ha allegato
Fatti
i doc. da 1 a 3. All'udienza la procedente, oltre a confermare la sua richiesta
e produrre i propri documenti, ha sottoposto al giudice, per verifica,
l'originale del vaglia cambiario e della lettera di autorizzazione.
D. Con
la sentenza il Pretore __________, ha accertato l'esistenza di un valido titolo
di rigetto provvisorio e ha accolto la richiesta della procedente. Ha invece
estromesso dall'incarto lo scritto e i documenti inviati per posta dall'escusso
visto che, in virtù dell'art. 20 cpv. 2 LALEF, unica sede per contestare
l'istanza, pena la perenzione, sarebbe stata l'udienza di discussione da cui
l'escusso è stato assente.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Contesta l'estromissione
dall'incarto del proprio scritto e dei documenti trasmessi al giudice prima della
discussione, ossia entro il termine di perenzione di cui all'art. 20 cpv. 2
LALEF. Rimprovera al Pretore un eccesso di formalismo, l'art. 84 cpv. 2 LEF garantendo
all'escusso il diritto di essere sentito e di esprimersi per scritto sul rigetto
dell'opposizione. Nel merito, le eccezioni da lui sollevate renderebbero privo
di efficacia il riconoscimento di debito dell'istante.
F. Con
osservazioni 8 agosto 2007 AO 1 postula la reiezione del ricorso con argomenti che,
se del caso, saranno ripresi nel seguito.
Considerato
in diritto: 1. La parte appellata solleva dubbi sulla tempestività dell'appello.
Ma dalla ricerca Track & Trace presso la Posta Svizzera, risulta che
la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente il 25 giugno 2007 (data
del ritiro). Di modo che l'appello 4 luglio 2007 ossequia il termine legale di
10 giorni (doc. 1: copia busta d'intimazione e risultato della ricerca).
2. L'appellante lamenta una lesione degli art. 20 cpv. 2 LALEF e dell'art.
84 cpv. 2 LEF, segnatamente un eccesso di formalismo da parte del primo giudice
e la lesione del suo diritto di essere sentito. Ora, il diritto federale
stabilisce che, non appena ricevuta la domanda di rigetto, all'escusso è data la
possibilità di esprimersi verbalmente o per scritto (art. 84 cpv. 2 LEF),
mentre è competenza dei singoli Cantoni di stabilire in che forma debba
avvenire il contraddittorio, ovvero oralmente o per scritto (Schmidt, Commentaire romand de la LP,
Basilea 2005, n. 7 ad art. 84). Il Canton Ticino ha optato in linea di massima per
il principio dell'oralità che ha concretizzato all'art. 20 cpv. 2 LALEF,
laddove è concesso alle parti di esporre le loro ragioni e le loro domande
verbalmente o per iscritto; in quella stessa sede, ossia all'udienza esse
devono pure formulare eventuali eccezioni d'ordine e di merito e devono produrre,
sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e
che non siano già stati prodotti unitamente all'istanza. Concretamente, per l'escusso
questo significa di dover prendere posizione alla domanda di rigetto -se del
caso riassunte in un allegato scritto- e produrre i documenti solo in sede di
contraddittorio, non prima e non dopo (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 5, 6 e 8 ad art. 20 LALEF). Conseguendone che l'obbligo
di comparsa imposto al debitore che intende far valere le proprie
argomentazioni, non consente di rimediare a un'eventuale assenza per mezzo
dell'invio al giudice di un memoriale scritto o di documentazione (CCC 16
novembre 2004 [16.2004.112], in: RtiD 117c/I-2005). E questa è appunto l'ottica
in cui è stata concepita e adottata la Legge cantonale di applicazione della
LEF (Verbali del Gran Consiglio sess. autunnale 96, vol. II. 3, pag. 2371 e
2313 ad art. 20 cpv. 2 LALEF).
3. In
concreto, estromettendo dall'incarto lo scritto 21 giugno 2007 e i documenti
prodotti dal convenuto, il Pretore non ha affatto leso il diritto di essere
sentito del convenuto, né è incorso in un eccesso di formalismo. Peraltro, la
prima ordinanza 6 marzo 2007 di citazione delle parti all'udienza di
discussione avvertiva le parti che in caso di non comparsa il giudice avrebbe
deciso in base agli atti e sentita l'altra parte, se comparsa (art. 20 cpv. 4
LALEF). Ciò nonostante, il giorno precedente il contraddittorio, l'escusso -persona
attiva professionalmente quale avvocato e quindi cognita del diritto- non ha
chiesto un rinvio motivato dell'udienza, ma si è limitato ad annunciare la sua impossibilità
a presenziarvi e ha irritualmente prodotto la sua memoria scritta di difesa.
Né,
in concreto, risultano adempiuti i presupposti eccezionali accertati nella
sentenza cantonale citata dall'appellante con riferimento a Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
Ergänzungsband, Basilea 2005, ad n. 43 ad art. 84. Certo, allora i giudici
d'appello hanno ritenuto che il fatto di non considerare il giustificativo di versamento
dell'importo posto in esecuzione, fatto pervenire al giudice prima del
contraddittorio, avrebbe costituito eccesso di formalismo. Occorre tuttavia
precisare che la stessa decisione di quel caso particolare, non solo teneva
conto che il documento in questione costituiva la prova certa dell'avvenuto
pagamento del debito, ma che quella valutazione veniva presa nell'ottica
della cassazione e impregiudicata la piena validità dell'art. 20 cpv. 2
LALEF quanto all'udienza di contraddittorio come unica sede ed occasione per lo
scambio delle rispettive allegazioni e per la produzione dei documenti offerti
dalle parti (CCC 3 agosto 1999 [16.1999.46]
in: Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
App., Lugano 2005, m. 51 ad art. 20 LALEF). Ciò posto, non vi sono motivi per
annullare la sentenza impugnata per pretesa lesione del diritto dell'appellante
Considerandi
di essere sentito in giudizio: egli infatti, pur avendone avuta la possibilità,
ha immotivatamente rinunciato a esporre la propria tesi difensiva nella sede
processualmente corretta.
4.
Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il
rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). Il giudice del
rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di
appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di
debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati
nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il
credito di cui ai documenti prodotti (Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria
ticinese, in: Rep 1989 pag. 331).
Nella
procedura esecutiva ordinaria -non cambiaria- un vaglia cambiario valido
costituisce per il credito cambiario riconoscimento di debito dell'emittente,
anche se non è stato levato protesto. Lo stesso vale nei confronti
dell'avallante, ritenuto che questi è obbligato nello stesso modo di colui per
il quale l'avallo è stato dato (art. 1022 cpv. 1 CO per rinvio dell'art. 1098
cpv. 3 CO; da ultimo: CEF, 6 luglio 2007 [14.2007.20], consid. 2a con
riferimenti). Nel caso di un vaglia cambiario in bianco, l'emittente tralascia
intenzionalmente di inserire alcuni requisiti necessari (art. 1000 CO per
rinvio dell'art. 1098 cpv. 2 CO). L'emittente autorizza colui al quale o
all'ordine del quale deve farsi il pagamento a completare la parte lasciata in
bianco. La portata dell'autorizzazione a completare viene stabilità tramite un
accordo tra l'emittente e il beneficiario (Meier-Hayoz/Von
Der Crone, Wertpapierrecht, 2a ed., Berna 2000, §7 n.
41.
e 42 pag. 130 segg.).
5.
Nel
precetto esecutivo, l'istante ha indicato quale titolo di credito il vaglia
cambiario e la lettera di autorizzazione prodotta agli atti (doc. A),
mostrati in originale in sede di udienza. Non v'è pertanto dubbio -e nemmeno è
contestato- che egli abbia inteso fondare l'esecuzione sul credito cambiario.
Il 19 febbraio 2002, __________ con l'avallo dell'escusso, ha emesso un vaglia
cambiario in bianco quanto alla data di scadenza e all'importo. Il medesimo
giorno essi hanno altresì autorizzato AO 1 a completare questo titolo fino ad
un importo massimo di fr. 200'000.– entro il 19 febbraio 2007, giorno della sua
scadenza, dando per accettate tali aggiunte.
Dalla
lettera di autorizzazione, si evince che il vaglia cambiario è stato emesso a
garanzia di un credito commerciale plus di CHF 1'000'000.– (doc. C), disdetto
con effetto immediato, chiedendo il suo rimborso entro il 28 maggio 2004 (doc.
E). Con avviso di scadenza 30 gennaio 2007 (doc. F), l'istante ha infine chiesto
all'escusso, in qualità di avallante, il pagamento del vaglia cambiario completato
con l'importo di fr. 200'000.– e con la data di scadenza 19 febbraio 2007. Di
modo che, completato secondo i dati prestabiliti dalle parti, il vaglia
cambiario, insieme all'autorizzazione sottoscritta dall'escusso nella sua
qualità di avallante il 19 febbraio 2002 al momento della sua emissione,
costituiscono un valido riconoscimento di debito.
6.
Estromessi
dall'incarto lo scritto 21 giugno 2007 dell'escusso e i relativi documenti,
l'appellante li produce in questa sede per la prima volta. In quanto documenti
nuovi essi sono tuttavia irricevibili giusta l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (art.
22.
cpv. 4 LALEF) che vieta, in sede di appello, la possibilità di addurre fatti
nuovi, prove ed eccezioni. A titolo aggiuntivo è comunque possibile osservare
che -esclusa la possibilità di tener conto di ogni allegazione dell'escusso-
questi nemmeno afferma di essere titolare di un credito tale da poter essere
validamente opposto in compensazione a quello della banca nei suoi confronti,
ossia nel senso di infirmare il riconoscimento di debito della
controparte: accennando a un rapporto apparentemente complesso di dare-avere
con AO 1, l'escusso si limita infatti ad affermare che chiederà
nell'adeguata sede un risarcimento dei danni, indicativamente fissati in fr.
1'200'000.-, dimostrando con i fatti di non essere in grado di rendere
attendibile con sufficiente chiarezza l'importo e l'esigibilità di tale sua
pretesa.
7.
Respingendo
l'appello di AP 1, __________, tassa di giustizia e indennità seguono la
soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1, 84 cpv. 2 LEF, 20 cpv. 2 e 4 LALEF, 1096 segg. CO, 48, 49,
61.
cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello
4.
luglio 2007 dell'AP 1, __________, è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 525.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico,
con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 2'000.– a titolo di
indennità.
3.
Intimazione:
–
__________ RA 2 __________;
–
__________ RA 1 __________.
Comunicazione alla Pretura __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
200'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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