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Decisione

14.2007.57

Rigetto provvisorio dell'opposizione: obbligo per l'escusso di presenziare al contraddittorio per esporre le proprie ragioni ed eccezioni - vaglia cambiario costituisce per il credito cambiario valido

14 dicembre 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i doc. da 1 a 3. All'udienza la procedente, oltre a confermare la sua richiesta

e produrre i propri documenti, ha sottoposto al giudice, per verifica,

l'originale del vaglia cambiario e della lettera di autorizzazione.

D. Con

la sentenza il Pretore __________, ha accertato l'esistenza di un valido titolo

di rigetto provvisorio e ha accolto la richiesta della procedente. Ha invece

estromesso dall'incarto lo scritto e i documenti inviati per posta dall'escusso

visto che, in virtù dell'art. 20 cpv. 2 LALEF, unica sede per contestare

l'istanza, pena la perenzione, sarebbe stata l'udienza di discussione da cui

l'escusso è stato assente.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Contesta l'estromissione

dall'incarto del proprio scritto e dei documenti trasmessi al giudice prima della

discussione, ossia entro il termine di perenzione di cui all'art. 20 cpv. 2

LALEF. Rimprovera al Pretore un eccesso di formalismo, l'art. 84 cpv. 2 LEF garantendo

all'escusso il diritto di essere sentito e di esprimersi per scritto sul rigetto

dell'opposizione. Nel merito, le eccezioni da lui sollevate renderebbero privo

di efficacia il riconoscimento di debito dell'istante.

F. Con

osservazioni 8 agosto 2007 AO 1 postula la reiezione del ricorso con argomenti che,

se del caso, saranno ripresi nel seguito.

Considerato

in diritto: 1. La parte appellata solleva dubbi sulla tempestività dell'appello.

Ma dalla ricerca Track & Trace presso la Posta Svizzera, risulta che

la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente il 25 giugno 2007 (data

del ritiro). Di modo che l'appello 4 luglio 2007 ossequia il termine legale di

10 giorni (doc. 1: copia busta d'intimazione e risultato della ricerca).

2. L'appellante lamenta una lesione degli art. 20 cpv. 2 LALEF e dell'art.

84 cpv. 2 LEF, segnatamente un eccesso di formalismo da parte del primo giudice

e la lesione del suo diritto di essere sentito. Ora, il diritto federale

stabilisce che, non appena ricevuta la domanda di rigetto, all'escusso è data la

possibilità di esprimersi verbalmente o per scritto (art. 84 cpv. 2 LEF),

mentre è competenza dei singoli Cantoni di stabilire in che forma debba

avvenire il contraddittorio, ovvero oralmente o per scritto (Schmidt, Commentaire romand de la LP,

Basilea 2005, n. 7 ad art. 84). Il Canton Ticino ha optato in linea di massima per

il principio dell'oralità che ha concretizzato all'art. 20 cpv. 2 LALEF,

laddove è concesso alle parti di esporre le loro ragioni e le loro domande

verbalmente o per iscritto; in quella stessa sede, ossia all'udienza esse

devono pure formulare eventuali eccezioni d'ordine e di merito e devono produrre,

sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e

che non siano già stati prodotti unitamente all'istanza. Concretamente, per l'escusso

questo significa di dover prendere posizione alla domanda di rigetto -se del

caso riassunte in un allegato scritto- e produrre i documenti solo in sede di

contraddittorio, non prima e non dopo (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, m. 5, 6 e 8 ad art. 20 LALEF). Conseguendone che l'obbligo

di comparsa imposto al debitore che intende far valere le proprie

argomentazioni, non consente di rimediare a un'eventuale assenza per mezzo

dell'invio al giudice di un memoriale scritto o di documentazione (CCC 16

novembre 2004 [16.2004.112], in: RtiD 117c/I-2005). E questa è appunto l'ottica

in cui è stata concepita e adottata la Legge cantonale di applicazione della

LEF (Verbali del Gran Consiglio sess. autunnale 96, vol. II. 3, pag. 2371 e

2313 ad art. 20 cpv. 2 LALEF).

3. In

concreto, estromettendo dall'incarto lo scritto 21 giugno 2007 e i documenti

prodotti dal convenuto, il Pretore non ha affatto leso il diritto di essere

sentito del convenuto, né è incorso in un eccesso di formalismo. Peraltro, la

prima ordinanza 6 marzo 2007 di citazione delle parti all'udienza di

discussione avvertiva le parti che in caso di non comparsa il giudice avrebbe

deciso in base agli atti e sentita l'altra parte, se comparsa (art. 20 cpv. 4

LALEF). Ciò nonostante, il giorno precedente il contraddittorio, l'escusso -persona

attiva professionalmente quale avvocato e quindi cognita del diritto- non ha

chiesto un rinvio motivato dell'udienza, ma si è limitato ad annunciare la sua impossibilità

a presenziarvi e ha irritualmente prodotto la sua memoria scritta di difesa.

Né,

in concreto, risultano adempiuti i presupposti eccezionali accertati nella

sentenza cantonale citata dall'appellante con riferimento a Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

Ergänzungsband, Basilea 2005, ad n. 43 ad art. 84. Certo, allora i giudici

d'appello hanno ritenuto che il fatto di non considerare il giustificativo di versamento

dell'importo posto in esecuzione, fatto pervenire al giudice prima del

contraddittorio, avrebbe costituito eccesso di formalismo. Occorre tuttavia

precisare che la stessa decisione di quel caso particolare, non solo teneva

conto che il documento in questione costituiva la prova certa dell'avvenuto

pagamento del debito, ma che quella valutazione veniva presa nell'ottica

della cassazione e impregiudicata la piena validità dell'art. 20 cpv. 2

LALEF quanto all'udienza di contraddittorio come unica sede ed occasione per lo

scambio delle rispettive allegazioni e per la produzione dei documenti offerti

dalle parti (CCC 3 agosto 1999 [16.1999.46]

in: Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

App., Lugano 2005, m. 51 ad art. 20 LALEF). Ciò posto, non vi sono motivi per

annullare la sentenza impugnata per pretesa lesione del diritto dell'appellante

Considerandi

di essere sentito in giudizio: egli infatti, pur avendone avuta la possibilità,

ha immotivatamente rinunciato a esporre la propria tesi difensiva nella sede

processualmente corretta.

4.

Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il

rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). Il giudice del

rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di

appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di

debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati

nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il

credito di cui ai documenti prodotti (Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria

ticinese, in: Rep 1989 pag. 331).

Nella

procedura esecutiva ordinaria -non cambiaria- un vaglia cambiario valido

costituisce per il credito cambiario riconoscimento di debito dell'emittente,

anche se non è stato levato protesto. Lo stesso vale nei confronti

dell'avallante, ritenuto che questi è obbligato nello stesso modo di colui per

il quale l'avallo è stato dato (art. 1022 cpv. 1 CO per rinvio dell'art. 1098

cpv. 3 CO; da ultimo: CEF, 6 luglio 2007 [14.2007.20], consid. 2a con

riferimenti). Nel caso di un vaglia cambiario in bianco, l'emittente tralascia

intenzionalmente di inserire alcuni requisiti necessari (art. 1000 CO per

rinvio dell'art. 1098 cpv. 2 CO). L'emittente autorizza colui al quale o

all'ordine del quale deve farsi il pagamento a completare la parte lasciata in

bianco. La portata dell'autorizzazione a completare viene stabilità tramite un

accordo tra l'emittente e il beneficiario (Meier-Hayoz/Von

Der Crone, Wertpapierrecht, 2a ed., Berna 2000, §7 n.

41.

e 42 pag. 130 segg.).

5.

Nel

precetto esecutivo, l'istante ha indicato quale titolo di credito il vaglia

cambiario e la lettera di autorizzazione prodotta agli atti (doc. A),

mostrati in originale in sede di udienza. Non v'è pertanto dubbio -e nemmeno è

contestato- che egli abbia inteso fondare l'esecuzione sul credito cambiario.

Il 19 febbraio 2002, __________ con l'avallo dell'escusso, ha emesso un vaglia

cambiario in bianco quanto alla data di scadenza e all'importo. Il medesimo

giorno essi hanno altresì autorizzato AO 1 a completare questo titolo fino ad

un importo massimo di fr. 200'000.– entro il 19 febbraio 2007, giorno della sua

scadenza, dando per accettate tali aggiunte.

Dalla

lettera di autorizzazione, si evince che il vaglia cambiario è stato emesso a

garanzia di un credito commerciale plus di CHF 1'000'000.– (doc. C), disdetto

con effetto immediato, chiedendo il suo rimborso entro il 28 maggio 2004 (doc.

E). Con avviso di scadenza 30 gennaio 2007 (doc. F), l'istante ha infine chiesto

all'escusso, in qualità di avallante, il pagamento del vaglia cambiario completato

con l'importo di fr. 200'000.– e con la data di scadenza 19 febbraio 2007. Di

modo che, completato secondo i dati prestabiliti dalle parti, il vaglia

cambiario, insieme all'autorizzazione sottoscritta dall'escusso nella sua

qualità di avallante il 19 febbraio 2002 al momento della sua emissione,

costituiscono un valido riconoscimento di debito.

6.

Estromessi

dall'incarto lo scritto 21 giugno 2007 dell'escusso e i relativi documenti,

l'appellante li produce in questa sede per la prima volta. In quanto documenti

nuovi essi sono tuttavia irricevibili giusta l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (art.

22.

cpv. 4 LALEF) che vieta, in sede di appello, la possibilità di addurre fatti

nuovi, prove ed eccezioni. A titolo aggiuntivo è comunque possibile osservare

che -esclusa la possibilità di tener conto di ogni allegazione dell'escusso-

questi nemmeno afferma di essere titolare di un credito tale da poter essere

validamente opposto in compensazione a quello della banca nei suoi confronti,

ossia nel senso di infirmare il riconoscimento di debito della

controparte: accennando a un rapporto apparentemente complesso di dare-avere

con AO 1, l'escusso si limita infatti ad affermare che chiederà

nell'adeguata sede un risarcimento dei danni, indicativamente fissati in fr.

1'200'000.-, dimostrando con i fatti di non essere in grado di rendere

attendibile con sufficiente chiarezza l'importo e l'esigibilità di tale sua

pretesa.

7.

Respingendo

l'appello di AP 1, __________, tassa di giustizia e indennità seguono la

soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1, 84 cpv. 2 LEF, 20 cpv. 2 e 4 LALEF, 1096 segg. CO, 48, 49,

61.

cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello

4.

luglio 2007 dell'AP 1, __________, è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 525.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico,

con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 2'000.– a titolo di

indennità.

3.

Intimazione:

__________ RA 2 __________;

__________ RA 1 __________.

Comunicazione alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

200'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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