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Decisione

14.2007.58

Rigetto provvisorio dell'opposizione: obbligo per l'escusso di presenziare al contraddittorio per esporre le proprie ragioni ed eccezioni - vaglia cambiario costituisce per il credito cambiario valido

18 dicembre 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. La

procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario emesso da __________, il

19 febbraio 2002 per fr. 300'000.– all'ordine di AO 1, __________, recante

quale data di scadenza il 19 febbraio 2007, avallato da __________ e dall'AP 1

(doc. D, 1° foglio). L'istante ha inoltre prodotto una lettera di autorizzazione 19

febbraio 2002 (doc. D, 2° foglio), sottoscritta da __________, dall'avallante __________

e dall'avallante AP 1, del seguente tenore:

“__________

__________ __________,

19 febbraio 2002

AO

1

__________

__________

Egregi

Signori

Con

riferimento al credito commerciale plus di 1'000'000 CHF da voi concessoci come

da contratto del 19 febbraio 2002, vi alleghiamo, a garanzia del credito

suddetto, un vaglia cambiario emesso in data odierna e sottoscritto per avallo

dal signor __________ e dal signor AP 1 privo dell'importo e della data di

scadenza.

Con

la presente vi autorizziamo a completare detto vaglia cambiario indicando la

somma dovuta alla Banca, fino a un massimo di

300'000

CHF (trecentomila franchi svizzeri 00/100)

e la data di

scadenza, entro il

19

febbraio 2007

dando sin d'ora

per accettate queste aggiunte.

Con i nostri

migliori saluti (firma)

__________

(firma)

D'accordo con

quanto sopra: L'avallante: __________

(firma)

L'avallante: AP 1”

Completano i documenti, il contratto di credito commerciale plus 19

febbraio 2002 (doc. C), la disdetta 29 aprile 2004 del limite di credito concesso

a __________ (doc. E), l'avviso di scadenza 30 gennaio 2007 del vaglia

cambiario (doc. F), i giustificativi degli invii raccomandati agli atti (doc.

G) e la procura (doc. B).

C. Citate le parti una prima volta il

6 marzo 2007 per l'udienza dell'11 maggio successivo, il Pretore -accogliendo

un'istanza di rinvio dell'istante- con ordinanza 11 maggio ha indetto il

contraddittorio per il 22 giugno 2007 alle 11.00. Il giorno precedente, 21

giugno, il convenuto ha comunicato al Pretore di non poter presenziare al

contraddittorio, presentando per scritto le sue eccezioni all'istanza cui ha

allegato i doc. da 1 a 3. All'udienza la procedente, oltre a confermare la sua

richiesta e produrre i propri documenti, ha sottoposto al giudice, per

verifica, l'originale del vaglia cambiario e della lettera di autorizzazione.

D. Con

la sentenza il Pretore __________, ha accertato l'esistenza di un valido titolo

di rigetto provvisorio e ha accolto la richiesta della procedente. Ha invece

estromesso dall'incarto lo scritto e i documenti inviati per posta dall'escusso

visto che, in virtù dell'art. 20 cpv. 2 LALEF, unica sede per contestare

l'istanza, pena la perenzione, sarebbe stata l'udienza di discussione da cui

l'escusso è stato assente.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Contesta l'estromissione

dall'incarto del proprio scritto e dei documenti trasmessi al giudice prima

della discussione, ossia entro il termine di perenzione di cui all'art. 20 cpv.

Considerandi

2.

LALEF. Rimprovera al Pretore un eccesso di formalismo, l'art. 84 cpv. 2 LEF

garantendo all'escusso il diritto di essere sentito e di esprimersi per scritto

sul rigetto dell'opposizione. Nel merito, le eccezioni da lui sollevate

renderebbero privo di efficacia il riconoscimento di debito dell'istante.

F. Con

osservazioni 8 agosto 2007 AO 1 postula la reiezione del ricorso con argomenti

che, se del caso, saranno ripresi nel seguito.

Considerato

in diritto: 1. La parte appellata solleva dubbi sulla tempestività dell'appello.

Ma dalla ricerca Track & Trace presso la Posta Svizzera, risulta che

la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente il 25 giugno 2007 (data

del ritiro). Di modo che l'appello 4 luglio 2007 ossequia il termine legale di

10.

giorni (doc. 1: copia busta d'intimazione e risultato della ricerca).

2.

L'appellante lamenta una lesione degli art. 20 cpv. 2 LALEF e

dell'art. 84 cpv. 2 LEF, segnatamente un eccesso di formalismo da parte del

primo giudice e la lesione del suo diritto di essere sentito. Ora, il diritto

federale stabilisce che, non appena ricevuta la domanda di rigetto, all'escusso

è data la possibilità di esprimersi verbalmente o per scritto (art. 84 cpv. 2

LEF), mentre è competenza dei singoli Cantoni di stabilire in che forma debba

avvenire il contraddittorio, ovvero oralmente o per scritto (Schmidt, Commentaire romand de la LP,

Basilea 2005, n. 7 ad art. 84). Il Canton Ticino ha optato in linea di massima

per il principio dell'oralità che ha concretizzato all'art. 20 cpv. 2 LALEF,

laddove è concesso alle parti di esporre le loro ragioni e le loro domande

verbalmente o per iscritto; in quella stessa sede, ossia all'udienza esse

devono pure formulare eventuali eccezioni d'ordine e di merito e devono

produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive

ragioni e che non siano già stati prodotti unitamente all'istanza.

Concretamente, per l'escusso questo significa di dover prendere posizione alla

domanda di rigetto -se del caso riassunte in un allegato scritto- e produrre i

documenti solo in sede di contraddittorio, non prima e non dopo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,

m. 5, 6 e 8 ad art. 20 LALEF). Conseguendone che l'obbligo di comparsa imposto

al debitore che intende far valere le proprie argomentazioni, non consente di

rimediare a un'eventuale assenza per mezzo dell'invio al giudice di un

memoriale scritto o di documentazione (CCC 16 novembre 2004 [16.2004.112], in:

RtiD 117c/I-2005). E questa è appunto l'ottica in cui è stata concepita e

adottata la Legge cantonale di applicazione della LEF (Verbali del Gran

Consiglio sess. autunnale 96, vol. II. 3, pag. 2371 e 2313 ad art. 20 cpv. 2

LALEF).

3.

In

concreto, estromettendo dall'incarto lo scritto 21 giugno 2007 e i documenti

prodotti dal convenuto, il Pretore non ha affatto leso il diritto di essere

sentito del convenuto, né è incorso in un eccesso di formalismo. Peraltro, la

prima ordinanza 6 marzo 2007 di citazione delle parti all'udienza di

discussione avvertiva le parti che in caso di non comparsa il giudice avrebbe

deciso in base agli atti e sentita l'altra parte, se comparsa (art. 20 cpv. 4

LALEF). Ciò nonostante, il giorno precedente il contraddittorio, l'escusso

-persona attiva professionalmente quale avvocato e quindi cognita del diritto-

non ha chiesto un rinvio motivato dell'udienza, ma si è limitato ad annunciare

la sua impossibilità a presenziarvi e ha irritualmente prodotto la sua

memoria scritta di difesa.

Né,

in concreto, risultano adempiuti i presupposti eccezionali accertati nella

sentenza cantonale citata dall'appellante con riferimento a Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

Ergänzungsband, Basilea 2005, ad n. 43 ad art. 84. Certo, allora i giudici

d'appello hanno ritenuto che il fatto di non considerare il giustificativo di

versamento dell'importo posto in esecuzione, fatto pervenire al giudice prima

del contraddittorio, avrebbe costituito eccesso di formalismo. Occorre tuttavia

precisare che la stessa decisione di quel caso particolare, non solo teneva

conto che il documento in questione costituiva la prova certa dell'avvenuto

pagamento del debito, ma che quella valutazione veniva presa nell'ottica

della cassazione e impregiudicata la piena validità dell'art. 20 cpv. 2

LALEF quanto all'udienza di contraddittorio come unica sede ed occasione per lo

scambio delle rispettive allegazioni e per la produzione dei documenti offerti

dalle parti (CCC 3 agosto 1999 [16.1999.46]

in: Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

App., Lugano 2005, m. 51 ad art. 20 LALEF). Ciò posto, non vi sono motivi per

annullare la sentenza impugnata per pretesa lesione del diritto dell'appellante

di essere sentito in giudizio: egli infatti, pur avendone avuta la possibilità,

ha immotivatamente rinunciato a esporre la propria tesi difensiva nella sede

processualmente corretta.

4.

Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il

rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). Il giudice del

rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di

appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di

debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati

nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il

credito di cui ai documenti prodotti (Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria

ticinese, in: Rep 1989 pag. 331).

Nella

procedura esecutiva ordinaria -non cambiaria- un vaglia cambiario valido

costituisce per il credito cambiario riconoscimento di debito dell'emittente,

anche se non è stato levato protesto. Lo stesso vale nei confronti

dell'avallante, ritenuto che questi è obbligato nello stesso modo di colui per

il quale l'avallo è stato dato (art. 1022 cpv. 1 CO per rinvio dell'art. 1098

cpv. 3 CO; da ultimo: CEF, 6 luglio 2007 [14.2007.20], consid. 2a con

riferimenti). Nel caso di un vaglia cambiario in bianco, l'emittente tralascia

intenzionalmente di inserire alcuni requisiti necessari (art. 1000 CO per

rinvio dell'art. 1098 cpv. 2 CO). L'emittente autorizza colui al quale o

all'ordine del quale deve farsi il pagamento a completare la parte lasciata in

bianco. La portata dell'autorizzazione a completare viene stabilità tramite un

accordo tra l'emittente e il beneficiario (Meier-Hayoz/Von

Der Crone, Wertpapierrecht, 2a ed., Berna 2000, §7 n.

41.

e 42 pag. 130 segg.).

L'avallante

risponde verso il beneficiario indipendentemente dal debitore principale e

solidalmente con gli eventuali altri obbligati: il creditore può pertanto agire

anche solo nei suoi confronti (Netzle, Basler

Kommentar zum Obligationenerecht II, 2a ed., Basilea 2002, n. 1 ad art. 1022, con rinvio all'art. 1044 CO; Bauer, Basler Kommentar zum

Obligationenerecht II, 2a ed., Basilea 2002, n. 3 e seg. ad art.

1044).

5.

Nel

precetto esecutivo, l'istante ha indicato quale titolo di credito il vaglia

cambiario e la lettera di autorizzazione prodotta agli atti (doc. A),

mostrati in originale in sede di udienza. Non v'è pertanto dubbio -e nemmeno è

contestato- che egli abbia inteso fondare l'esecuzione sul credito cambiario.

Il 19 febbraio 2002, __________ con l'avallo di __________ e dell'escusso, ha

emesso un vaglia cambiario in bianco quanto alla data di scadenza e

all'importo. Il medesimo giorno essi hanno altresì autorizzato AO 1 a

completare questo titolo fino ad un importo massimo di fr. 300'000.– entro il

19.

febbraio 2007, giorno della sua scadenza, dando per accettate tali aggiunte.

Dalla

lettera di autorizzazione, si evince che il vaglia cambiario è stato emesso a

garanzia di un credito commerciale plus di CHF 1'000'000.– (doc. C), disdetto

con effetto immediato, chiedendo il suo rimborso entro il 28 maggio 2004 (doc.

E). Con avviso di scadenza 30 gennaio 2007 (doc. F), l'istante ha infine

chiesto all'escusso, in qualità di avallante, il pagamento del vaglia cambiario

completato con l'importo di fr. 300'000.– e con la data di scadenza 19 febbraio

2007.

Di modo che, completato secondo i dati prestabiliti dalle parti, il

vaglia cambiario, insieme all'autorizzazione sottoscritta dall'escusso nella

sua qualità di avallante il 19 febbraio 2002 al momento della sua emissione,

costituiscono un valido riconoscimento di debito. Pacifica infine la

legittimazione passiva dell'escusso che, insieme all'altro avallante __________,

risponde solidalmente (art. 143 segg. CO) per l'intero debito.

6.

Estromessi

dall'incarto lo scritto 21 giugno 2007 dell'escusso e i relativi documenti,

l'appellante li produce in questa sede per la prima volta. In quanto documenti

nuovi essi sono tuttavia irricevibili giusta l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC

(art. 22 cpv. 4 LALEF) che vieta, in sede di appello, la possibilità di addurre

fatti nuovi, prove ed eccezioni. A titolo aggiuntivo è comunque possibile

osservare che -esclusa la possibilità di tener conto di ogni allegazione

dell'escusso- questi nemmeno afferma di essere titolare di un credito tale da

poter essere validamente opposto in compensazione a quello della banca nei suoi

confronti, ossia nel senso di infirmare il riconoscimento di debito della

controparte: accennando a un rapporto apparentemente complesso di dare-avere

con AO 1, l'escusso si limita infatti ad affermare che chiederà

nell'adeguata sede un risarcimento dei danni, indicativamente fissati in fr.

1'200'000.-, dimostrando con i fatti di non essere in grado di rendere

attendibile con sufficiente chiarezza l'importo e l'esigibilità di tale sua

pretesa.

7.

Respingendo

l'appello di AP 1, __________, tassa di giustizia e indennità seguono la

soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1, 84 cpv. 2 LEF, 20 cpv. 2 e 4 LALEF, 1096 segg. CO, 48, 49,

61.

cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello

4.

luglio 2007 dell'AP 1, __________, è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 525.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 2'000.– a titolo di

indennità.

3.

Intimazione:

__________ RA 2 __________;

__________ RA 1 __________.

Comunicazione alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

300'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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