Lexipedia

Decisione

14.2007.6

rigetto provvisorio dell'opposizione: richiesta di rinvio del contraddittorio immotivata

13 luglio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

in diritto: 1. La procedura sommaria di rigetto dell'opposizione ex art. 82 LEF

è retta dagli art. 20 segg. LALEF (Legge cantonale di applicazione della legge

federale sulla esecuzione e sul fallimento, del 12 marzo 1997 in: RL 3.5.1.1),

atteso che nei casi non previsti da quella legge e in assenza di norma

specifica valgono le disposizione del Codice di procedura civile (art. 25

LALEF). Ora, sulla possibilità di chiedere un rinvio del contraddittorio in

seguito ad istanza di rigetto, la LALEF è silente. L'art. 136 CPC prevede che

la parte o il suo patrocinatore può chiedere tempestivamente il rinvio

dell'udienza se impedita per motivi gravi, in particolare per malattia, per

infortunio, per servizio militare, per impegni parlamentari o per comparsa

avanti ad altro tribunale (cpv. 1). Il giudice respinge l'istanza di rinvio se la

ritiene non giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del

proseguimento del processo (cpv. 2).

2. In

concreto, RA 1 ha comunicato alla Pretura di avere assunto il mandato di

rappresentanza dell'escusso per la procedura di rigetto provvisorio, postulando

nel contempo il rinvio dell'udienza. Tuttavia, -diversamente da quanto fa con

l'appello- parte convenuta non ha in alcun modo sostanziato la sua richiesta,

limitandosi ad alludere genericamente a impegni che rendevano impossibile la

sua partecipazione all'udienza. Orbene, di fronte a una motivazione del genere,

senza nessun riferimento ai motivi che per legge consentono il rinvio di

un'udienza, e considerata l'opposizione della controparte, non v'era ragione

alcuna per dar seguito alla domanda di posticipo del contraddittorio. Infatti,

affinché il giudice possa valutare la fondatezza della domanda processuale,

essa dev'essere motivata e comprovata (Cocchi/ Trezzini,

CPC-TI, art. 136, m. 6). Che poi, il 15 gennaio 2007 (giorno precedente

l'udienza), il richiedente abbia spiegato di dover partecipare a un'“assemblea

generale di società quale membro del Consiglio di amministrazione”, allorquando

venne informato dell'esito negativo della richiesta -al di là di ogni

considerazione sulla bontà del motivo- non ha nessuna rilevanza, non

permettendo più al giudice né di prendere in considerazione tali nuove

allegazioni, né soprattutto di modificare tempestivamente l'andamento del

Considerandi

processo.

Sotto

questo profilo non vi sono motivi per ritenere che il diritto di essere sentito

(art. 29 cpv. 1 Cost) dell'escusso sia stato leso, dal momento che è il suo

stesso comportamento ad aver determinato la sua assenza dal processo.

3.

Oltre

la questione procedurale, l'escusso -nemmeno a titolo subordinato- non impugna

la decisione pretorile in merito all'applicazione dell'art. 82 LEF. Sul merito,

manca pertanto una domanda d'appello.

4.

Respingendo

l'appello, tassa di giustizia e indennità seguono la

soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati

gli art. 20 e segg. LALEF, 136 CPC, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello

29.

gennaio 2007 di AP 1, __________, è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 200.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 400.– a titolo di

indennità.

3.

Intimazione:

–RA

1;

–RA

2.

Comunicazione

alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

87'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster