14.2007.6
rigetto provvisorio dell'opposizione: richiesta di rinvio del contraddittorio immotivata
13 luglio 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2007.6
Data decisione, Autorità:
13.07.2007, CEF
Titolo:
rigetto provvisorio dell'opposizione: richiesta di rinvio del contraddittorio immotivata
CONTRADDITTORIO
RINVIO DELL'UDIENZA
UDIENZA
art. 136 cpv. 1 CPC-TI
art. 136 cpv. 2 CPC-TI
art. 20segg. LALEF
Incarto n.
14.2007.6
Lugano
13 luglio
2007
LS/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 20 dicembre 2006 da
AO 1
(rappr. dall' RA 2)
contro
AP 1
(rappr. dall' RA 1)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 21 marzo/5 aprile
2006 dell'UEF __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura __________, con sentenza 18 gennaio 2007 (EF.2006.911), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta:
l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via
provvisoria, limitatamente alla somma di fr. 87'000.– oltre interessi e
spese.
2. Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 220.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico
della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 100.– a titolo di
indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con
atto 29 gennaio 2007 ne postula l'annullamento e chiede il rinvio degli atti al
Pretore per nuovo giudizio, protestate spese e ripetibili;
preso atto che l'istante con osservazioni 8 marzo 2007 si oppone al
gravame, protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 21 marzo/5 aprile 2006 dell'UEF __________,
AO 1 [di seguito: la banca] ha escusso AP 1 in via di realizzazione di pegno
immobiliare per l'incasso di fr. 105'000.– oltre interessi al 4,25% dal 1°
gennaio 2006. Quale titolo di credito la banca ha indicato: “Contratto di
prestito e convenzione trasferimento cartelle ipotecarie datati 15 ottobre 2002
e sottoscritti con il debitore. Cartelle ipotecarie al portatore di CHF
50'000.–, CHF 30'000.– e di CHF 70'000.– gravanti in primo, secondo e terzo
rango la part. N. __________ PPP __________ RFD __________, di proprietà del
signor __________, __________. Prestito disdetto in data 7 aprile 2005.”
Oggetto
del pegno immobiliare è la proprietà per piani n. __________ (), appartenente
all'escusso, sul fondo base n. __________ RFD di __________.
B. Interposta
tempestiva opposizione al precetto esecutivo, la banca fonda la sua istanza sul
contratto di prestito “variabile” 15 ottobre 2002 di fr. 120'000.– (doc. A),
sulla convenzione 15 ottobre 2002 con cui l'escusso ha trasferito in proprietà
tre cartelle ipotecarie (doc. B), gli estratti bancari del prestito ipotecario
e del debito per interessi (doc. C e G), copia delle tre cartelle ipotecarie al
portatore n. __________ del valore di fr. 50'000.–, n. __________ del valore di
fr. 30'000.– e n. __________ del valore di fr. 70'000.– (doc. D) e la disdetta
7 aprile 2005 (doc. E).
C. Con ordinanza 21 dicembre 2006, il Segretario assessore ha citato
le parti all'udienza fissata per il giorno 16 gennaio 2007. Il 12 gennaio 2007,
l'escusso ha chiesto il rinvio del contraddittorio, domanda avversata dalla
banca e respinta dal primo giudice con ordinanza 15 gennaio 2007 (rettificata
il giorno successivo) a motivo del fatto che la citazione era nota alle parti
sin dal 21 dicembre 2006. All'udienza, cui l'escusso non ha partecipato, l'istante
ha ridotto la sua pretesa a fr. 87'000.– oltre interessi.
D. Con
sentenza 18 gennaio 2007 il Segretario assessore, ritenuto che la
documentazione agli atti costituiva un valido riconoscimento di debito, ha
concesso il rigetto provvisorio dell'opposizione per fr. 87'000.– oltre
interessi.
E. Contro
questa sentenza si aggrava tempestivamente AP 1, lamentando la reiezione della sua
domanda di rinvio dell'udienza e quindi la violazione del diritto di essere
sentito.
F. Con
le osservazioni 8 marzo 2007 la banca postula la reiezione dell'appello con
argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Fatti
in diritto: 1. La procedura sommaria di rigetto dell'opposizione ex art. 82 LEF
è retta dagli art. 20 segg. LALEF (Legge cantonale di applicazione della legge
federale sulla esecuzione e sul fallimento, del 12 marzo 1997 in: RL 3.5.1.1),
atteso che nei casi non previsti da quella legge e in assenza di norma
specifica valgono le disposizione del Codice di procedura civile (art. 25
LALEF). Ora, sulla possibilità di chiedere un rinvio del contraddittorio in
seguito ad istanza di rigetto, la LALEF è silente. L'art. 136 CPC prevede che
la parte o il suo patrocinatore può chiedere tempestivamente il rinvio
dell'udienza se impedita per motivi gravi, in particolare per malattia, per
infortunio, per servizio militare, per impegni parlamentari o per comparsa
avanti ad altro tribunale (cpv. 1). Il giudice respinge l'istanza di rinvio se la
ritiene non giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del
proseguimento del processo (cpv. 2).
2. In
concreto, RA 1 ha comunicato alla Pretura di avere assunto il mandato di
rappresentanza dell'escusso per la procedura di rigetto provvisorio, postulando
nel contempo il rinvio dell'udienza. Tuttavia, -diversamente da quanto fa con
l'appello- parte convenuta non ha in alcun modo sostanziato la sua richiesta,
limitandosi ad alludere genericamente a impegni che rendevano impossibile la
sua partecipazione all'udienza. Orbene, di fronte a una motivazione del genere,
senza nessun riferimento ai motivi che per legge consentono il rinvio di
un'udienza, e considerata l'opposizione della controparte, non v'era ragione
alcuna per dar seguito alla domanda di posticipo del contraddittorio. Infatti,
affinché il giudice possa valutare la fondatezza della domanda processuale,
essa dev'essere motivata e comprovata (Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, art. 136, m. 6). Che poi, il 15 gennaio 2007 (giorno precedente
l'udienza), il richiedente abbia spiegato di dover partecipare a un'“assemblea
generale di società quale membro del Consiglio di amministrazione”, allorquando
venne informato dell'esito negativo della richiesta -al di là di ogni
considerazione sulla bontà del motivo- non ha nessuna rilevanza, non
permettendo più al giudice né di prendere in considerazione tali nuove
allegazioni, né soprattutto di modificare tempestivamente l'andamento del
Considerandi
processo.
Sotto
questo profilo non vi sono motivi per ritenere che il diritto di essere sentito
(art. 29 cpv. 1 Cost) dell'escusso sia stato leso, dal momento che è il suo
stesso comportamento ad aver determinato la sua assenza dal processo.
3.
Oltre
la questione procedurale, l'escusso -nemmeno a titolo subordinato- non impugna
la decisione pretorile in merito all'applicazione dell'art. 82 LEF. Sul merito,
manca pertanto una domanda d'appello.
4.
Respingendo
l'appello, tassa di giustizia e indennità seguono la
soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati
gli art. 20 e segg. LALEF, 136 CPC, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello
29.
gennaio 2007 di AP 1, __________, è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 200.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 400.– a titolo di
indennità.
3.
Intimazione:
–RA
1;
–RA
2.
Comunicazione
alla Pretura __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
87'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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