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Decisione

14.2007.61

Appello contro la dichiarazione di fallimento

20 settembre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________

AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 1'743.40 oltre accessori, dedotti

eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 13 giugno 2007 l’escussa si è

opposta all’istanza di fallimento, asserendo di essere intenzionata a pagare il

dovuto.

C. Con sentenza 9 luglio 2007 la Pretore __________, ha dichiarato il

fallimento di AP 1 a far tempo dal 9 luglio 2007 alle ore 14.00.

D. Con l’atto di appello AP 1 ha sostenuto di essere in attesa di un

finanziamento che dovrebbe permetterle di disporre di liquidità.

Considerato

Considerandi

1.

a) Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione.

Le parti possono avvalersi illimitatamente di fatti nuovi,

avveratisi anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Questi fatti nuovi

devono tuttavia essere fatti valere e documentati entro il termine d’appello (Giroud,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 19 ad art. 174).

L’appellante

non fa valere fatti avveratesi anteriormente alla dichiarazione di fallimento,

per cui l’art. 174 cpv. 1 LEF non può essere applicato.

b) Ai

sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e

prova per

mezzo di documenti che nel frattempo:

1.

il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2.

l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore;

3.

o

che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

Nel

caso di specie nemmeno l’art. 174 cpv. 2 LEF può essere applicato, l’appellante

non avendo estinto il debito della escutente, compresi gli interessi e le spese

(art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), non avendo nemmeno depositato presso questa

autorità l’importo dovuto a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2

LEF) e quest’ultima non avendo ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv.

2.

n. 3 LEF). In via abbondanziale va rilevato che nemmeno il presupposto della

solvibilità sarebbe stato reso verosimile. Dall’estratto delle esecuzioni __________

al 18 settembre 2007 emerge che nei confronti dell’appellante sono pendenti 12

esecuzioni per un valore complessivo di fr. 15'666.95 e che nell’anno in corso

per 3 procedure sono state emesse le comminatorie di fallimento. Inoltre il 28

marzo 2007, a carico dell’appellante, sono stati emessi 8 attestati di carenza

di beni per un importo complessivo di fr. 17'531.40. Ciò porta a concludere che

l’escussa non dispone della liquidità necessaria per far fronte ai suoi

impegni.

Il

fallimento di AP 1 non può essere annullato.

2.

L’appello

11.

luglio 2007 di AP 1 va quindi respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve

essere nuovamente pronunciato.

La tassa

di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano

indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62

cpv. 1 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 LEF

pronuncia:

1. L’appello

11 luglio 2007 di AP 1__________, è respinto.

1.1. Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1a far tempo da

mercoledì

26 settembre 2007, alle ore 10.00.

2. La tassa

di giustizia di fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP

1. Non si assegnano indennità.

3. Intimazione:

- AP

1;

PA 1AO 1, __________;

- Ufficio

esecuzione __________;

- Ufficio

fallimenti di __________;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio__________;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto __________.

Comunicazione

alla Pretura del __________.

Terzi

implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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