14.2007.61
Appello contro la dichiarazione di fallimento
20 settembre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2007.61
Data decisione, Autorità:
20.09.2007, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 LEF
Incarto n.
14.2007.61
Lugano
20 settembre
2007
B/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
23 maggio 2007 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza la Pretore __________, con
sentenza 9 luglio 2007 ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento della AP 1, __________, a far tempo da lunedì 9
luglio 2007 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
11 luglio 2007 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 16 luglio
2007 all’appello è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________
AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 1'743.40 oltre accessori, dedotti
eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 13 giugno 2007 l’escussa si è
opposta all’istanza di fallimento, asserendo di essere intenzionata a pagare il
dovuto.
C. Con sentenza 9 luglio 2007 la Pretore __________, ha dichiarato il
fallimento di AP 1 a far tempo dal 9 luglio 2007 alle ore 14.00.
D. Con l’atto di appello AP 1 ha sostenuto di essere in attesa di un
finanziamento che dovrebbe permetterle di disporre di liquidità.
Considerato
Considerandi
1.
a) Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione.
Le parti possono avvalersi illimitatamente di fatti nuovi,
avveratisi anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Questi fatti nuovi
devono tuttavia essere fatti valere e documentati entro il termine d’appello (Giroud,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 19 ad art. 174).
L’appellante
non fa valere fatti avveratesi anteriormente alla dichiarazione di fallimento,
per cui l’art. 174 cpv. 1 LEF non può essere applicato.
b) Ai
sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e
prova per
mezzo di documenti che nel frattempo:
1.
il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2.
l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore;
3.
o
che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
Nel
caso di specie nemmeno l’art. 174 cpv. 2 LEF può essere applicato, l’appellante
non avendo estinto il debito della escutente, compresi gli interessi e le spese
(art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), non avendo nemmeno depositato presso questa
autorità l’importo dovuto a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2
LEF) e quest’ultima non avendo ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv.
2.
n. 3 LEF). In via abbondanziale va rilevato che nemmeno il presupposto della
solvibilità sarebbe stato reso verosimile. Dall’estratto delle esecuzioni __________
al 18 settembre 2007 emerge che nei confronti dell’appellante sono pendenti 12
esecuzioni per un valore complessivo di fr. 15'666.95 e che nell’anno in corso
per 3 procedure sono state emesse le comminatorie di fallimento. Inoltre il 28
marzo 2007, a carico dell’appellante, sono stati emessi 8 attestati di carenza
di beni per un importo complessivo di fr. 17'531.40. Ciò porta a concludere che
l’escussa non dispone della liquidità necessaria per far fronte ai suoi
impegni.
Il
fallimento di AP 1 non può essere annullato.
2.
L’appello
11.
luglio 2007 di AP 1 va quindi respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve
essere nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano
indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 LEF
pronuncia:
1. L’appello
11 luglio 2007 di AP 1__________, è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1a far tempo da
mercoledì
26 settembre 2007, alle ore 10.00.
2. La tassa
di giustizia di fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP
1. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- AP
1;
PA 1AO 1, __________;
- Ufficio
esecuzione __________;
- Ufficio
fallimenti di __________;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio__________;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto __________.
Comunicazione
alla Pretura del __________.
Terzi
implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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