14.2007.64
Appello contro la dichiarazione di fallimento
22 agosto 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2007.64
Data decisione, Autorità:
22.08.2007, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 LEF
Incarto n.
14.2007.64
Lugano
22 agosto
2007
B/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall’istanza 17 aprile 2007 presentata da
AO 1)
rappr. da: RA 1
contro
AP 1
sulla quale istanza la Pretore __________, con
sentenza 3 luglio 2007 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della AP 1, __________,
a far tempo da martedì
3 luglio 2007 alle ore14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente
in appello da AP 1 che con atto
16 luglio 2007 ne
postula l’annullamento;
lette le osservazioni
di AO 1;
rilevato che con
ordinanza presidenziale 16/19 luglio 2007 all’appello è stato
concesso effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ __________ AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1
per fr. 33'471.50 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 20 giugno 2007 AP 1 si è opposta all’istanza di
fallimento, dichiarandosi intenzionata a far fronte al suo debito.
C. Con
sentenza 3 luglio 2007 la Pretore __________, ha dichiarato il fallimento di AP
1 a far tempo da martedì 3 luglio 2007 alle ore 14.00.
D. Con
atto di appello 16 luglio 2007 AP 1 asserisce di avere presentato alla
creditrice diverse proposte di pagamento parziale. AO 1 ha tuttavia preteso il
pagamento di tutto il credito posto in esecuzione oppure la copertura con
garanzie reali. L’ulteriore acconto proposto a controparte di fr. 7'000.-- non
è stato accettato (doc. E e F).
E. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
a) Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione.
Le parti possono avvalersi illimitatamente di fatti nuovi,
avveratisi anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Questi fatti nuovi
devono tuttavia essere fatti valere e documentati entro il termine d’appello
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 19 ad art.
174).
Ai
sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1.
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2.
l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore
a disposizione del creditore;
3.
o che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) Le
proposte presentate dall’appellante alla creditrice non hanno portato alla
conclusione di un accordo di pagamento (doc. E e F), per cui non potendosi
l’appellante avvalere di fatti nuovi, verificatisi anteriormente alla dichiarazione
di fallimento, l’art. 174 cpv. 1 LEF non può essere applicato.
c) D’altro canto non può essere applicato nemmeno l’art. 174 cpv. 2
LEF, l’appellante non avendo estinto il debito della escutente, compresi gli interessi
e le spese (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), non avendo nemmeno depositato presso
questa autorità l’importo dovuto a disposizione della creditrice (art. 174 cpv.
2.
n. 2 LEF) e quest’ultima non avendo ritirato la domanda di fallimento (art.
174.
cpv. 2 n. 3 LEF). In via abbondanziale va rilevato che nemmeno il
presupposto della solvibilità è stato reso verosimile. Dall’estratto delle
esecuzioni __________ al 21 agosto 2007 emerge che nei confronti
dell’appellante sono pendenti 49 esecuzioni per un valore complessivo di fr. 1'031’385.35
e che nell’anno in corso per una procedura è stata emessa la comminatoria di
fallimento, per altre 8 è stato emesso l’avviso di pignoramento e per 3
ulteriori esecuzioni è stata presentata la domanda di proseguimento. Ciò porta
a concludere che l’escussa non dispone della liquidità necessaria a far fronte
ai suoi impegni.
Il
fallimento di AP 1 non può essere annullato.
2.
L’appello
16.
luglio 2007 di AP 1 va quindi respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve
essere nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano
indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174
LEF
pronuncia:
1. L’appello
16 luglio 2007 di AP 1 __________, è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da
venerdì 7 settembre 2007, alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
-
AP 1, __________;
-
avvRA 1, __________;
- Ufficio esecuzione __________;
-
Ufficio fallimenti di __________;
-
Ufficio cantonale del Registro di commercio__________;
-
Ufficio del Registro fondiario del Distretto __________;
Comunicazione
alla Pretura __________.
Terzi implicati
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg.
LTF).
trzi implicati
terzi implicati
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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