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Decisione

14.2007.64

Appello contro la dichiarazione di fallimento

22 agosto 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ __________ AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1

per fr. 33'471.50 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza

di contraddittorio del 20 giugno 2007 AP 1 si è opposta all’istanza di

fallimento, dichiarandosi intenzionata a far fronte al suo debito.

C. Con

sentenza 3 luglio 2007 la Pretore __________, ha dichiarato il fallimento di AP

1 a far tempo da martedì 3 luglio 2007 alle ore 14.00.

D. Con

atto di appello 16 luglio 2007 AP 1 asserisce di avere presentato alla

creditrice diverse proposte di pagamento parziale. AO 1 ha tuttavia preteso il

pagamento di tutto il credito posto in esecuzione oppure la copertura con

garanzie reali. L’ulteriore acconto proposto a controparte di fr. 7'000.-- non

è stato accettato (doc. E e F).

E. Delle

osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

a) Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione.

Le parti possono avvalersi illimitatamente di fatti nuovi,

avveratisi anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Questi fatti nuovi

devono tuttavia essere fatti valere e documentati entro il termine d’appello

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 19 ad art.

174).

Ai

sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1.

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2.

l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore

a disposizione del creditore;

3.

o che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

b) Le

proposte presentate dall’appellante alla creditrice non hanno portato alla

conclusione di un accordo di pagamento (doc. E e F), per cui non potendosi

l’appellante avvalere di fatti nuovi, verificatisi anteriormente alla dichiarazione

di fallimento, l’art. 174 cpv. 1 LEF non può essere applicato.

c) D’altro canto non può essere applicato nemmeno l’art. 174 cpv. 2

LEF, l’appellante non avendo estinto il debito della escutente, compresi gli interessi

e le spese (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), non avendo nemmeno depositato presso

questa autorità l’importo dovuto a disposizione della creditrice (art. 174 cpv.

2.

n. 2 LEF) e quest’ultima non avendo ritirato la domanda di fallimento (art.

174.

cpv. 2 n. 3 LEF). In via abbondanziale va rilevato che nemmeno il

presupposto della solvibilità è stato reso verosimile. Dall’estratto delle

esecuzioni __________ al 21 agosto 2007 emerge che nei confronti

dell’appellante sono pendenti 49 esecuzioni per un valore complessivo di fr. 1'031’385.35

e che nell’anno in corso per una procedura è stata emessa la comminatoria di

fallimento, per altre 8 è stato emesso l’avviso di pignoramento e per 3

ulteriori esecuzioni è stata presentata la domanda di proseguimento. Ciò porta

a concludere che l’escussa non dispone della liquidità necessaria a far fronte

ai suoi impegni.

Il

fallimento di AP 1 non può essere annullato.

2.

L’appello

16.

luglio 2007 di AP 1 va quindi respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve

essere nuovamente pronunciato.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano

indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62

cpv. 1 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174

LEF

pronuncia:

1. L’appello

16 luglio 2007 di AP 1 __________, è respinto.

1.1. Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da

venerdì 7 settembre 2007, alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, resta a

carico di AP 1. Non si assegnano indennità.

3. Intimazione:

-

AP 1, __________;

-

avvRA 1, __________;

- Ufficio esecuzione __________;

-

Ufficio fallimenti di __________;

-

Ufficio cantonale del Registro di commercio__________;

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto __________;

Comunicazione

alla Pretura __________.

Terzi implicati

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg.

LTF).

trzi implicati

terzi implicati

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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