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Decisione

14.2007.69

Opposizione a sequestro. termine di opposizione. sospensione durante le ferie. nuovi documenti in appello prodotti in lingua inglese verosimiglianza dell'esistenza del credito per prestazioni svolte f

24 ottobre 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti

alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse

devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato

riscontro nei documenti che considerano determinanti.

4. Giusta

l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene

concesso dal giudice del luogo in

cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

1. del credito;

Considerandi

2.

di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al debitore.

Pacifica

in appello, la causa del sequestro individuata dal Segretario assessore nell'art.

271.

cpv. 1 n. 4 LEF e l'esistenza presso __________ di __________ di beni

appartenenti al debitore. Controversa rimane per contro l'esistenza e

l'esigibilità di un credito di fr. 250'000.–.

5.

In virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito

del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi.

Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82],

consid. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia

fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono cioè verificati dopo l'emanazione

della sentenza di primo grado, sia quelli -non addotti in prima sede- verificatisi

prima della stessa decisione. La possibilità di addurre fatti

nuovi comprende quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap.

13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe lettera morta, poiché i fatti nuovi

devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla

decisione. I fatti e le

allegazioni nuovi possono essere addotti solo nell'ambito di scambio degli

allegati d'appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3).

6.

L'opponente

propone l'estromissione dall'incarto dei documenti nuovi che l'appellante ha

prodotto in parte in lingua inglese, sprovvisti di traduzione in italiano.

Secondo

l'art. 21 cpv. 2 LALEF, i documenti allegati non redatti in una delle lingue

nazionali devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana,

viceversa si ritengono non prodotti.

Dal

momento che, in concreto, si tratta di documenti prodotti solo in appello,

potrebbe porsi il problema della facoltà o dell'obbligo del giudice di seconda

istanza di assegnare alla parte un termine per tradurli, in conformità con

l'art. 203 CPC. Al proposito, si osserva che, in materia di rigetto

dell'opposizione, la prassi di questa Camera esclude l'assegnazione di un

termine supplementare per produrre la traduzione di documenti redatti in una

lingua non nazionale, in particolare al fine del rispetto del principio di

celerità: considerata così la possibilità di riproporre una nuova istanza (art.

21.

cpv. 3 LALEF), non v'è motivo per ritenere che l'applicazione puntuale

dell'art. 21 cpv. 2 LALEF costituisca diniego di giustizia e quindi lesione

dell'art. 30 cpv. 1 Cost. (Cocchi/ Trezzini,

CPC-TI, Appendice, Lugano 2005, m. 2 ad art. 21 LALEF; CEF, 17 settembre

2004.

[14.2003.111] consid. 2). A ben vedere, gli stessi criteri devono valere

anche nella procedura in esame: sia perché l'art. 21 cpv. 2 LALEF, applicabile

anche in concreto, è pur sempre una norma speciale nei confronti dell'art. 203

CPC (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, m. 1), sia perché non si può dire che il

principio di celerità non connoti anche il processo di opposizione al

sequestro, tant'è che la legge stessa, garantendo agli interessati la

possibilità di esprimersi, impone al giudice di decidere senza indugio (art.

278.

cpv. 2 LEF).

Ne

consegue che, a dipendenza della lingua inglese in cui sono redatti e della

carente traduzione in una lingua nazionale, devono essere espunti dall'incarto

i documenti prodotti con l'appello G, H, I, L, plico doc. M, N, O, P, Q, ed R (pag.

2, 8, 9, 10 e 12).

7.

Così

come ha rilevato il primo giudice, la procedente avrebbe dovuto rendere

verosimile il credito di fr. 269'000.- per pratiche svolte in nome e per conto

del cliente (doc. A) e che esulavano dal contratto di mandato del 18 aprile

1998.

(doc. B). Quest'ultimo infatti era relativo unicamente a prestazioni

eseguite dalla parte sequestrante nell'ambito dell'amministrazione di __________

riservata la possibilità della mandataria di ottenere una retribuzione speciale

per ogni altra prestazione esorbitante le funzioni suddette (ad 7, ultima frase).

Ma, proprio in quest'ottica, appare ben poco idonea al fine di renderne

verosimile il credito totale, la fattura globale, comprendente proprie

prestazioni, asseritamene prestate fra il 1° giugno 2002 e il 31 gennaio 2007,

dove il lavoro corrispondente a una cifra importante come quella di complessivi

fr. 250'000.- è descritto con sorprendente genericità, senza indicazione di

dettaglio, né di date, né della natura delle singole prestazioni, in

particolare usando locuzioni del tipo "diverse conferenze",

"traduzioni di prospetti di vendita", "riunioni con

professionisti esteri e commercialisti", ecc. A fronte di questo

documento, così poco eloquente, la creditrice avrebbe dovuto -pur restando

nell'ambito della verosimiglianza- proporre altre prove, atte a corroborare il

genere e l'ampiezza dei suoi interventi in favore del cliente ed estranei

all'amministrazione della società. Ma ciò che essa ha prodotto non basta.

Tant'è che essa stessa, in sede di contraddittorio, non ha fatto altro che

ricordare una serie di pretesi interventi, per concludere, senza riferirsi a

nulla di concreto, che tutte queste attività … avevano richiesto un numero

impressionante di ore di lavoro che l'opponente non può oggi negare. Ma

anche di fronte alla contestazione totale dell'opponente, la creditrice non ha

saputo che ripetere le proprie allegazioni.

8.

In particolare, né il fatto che l'opponente fosse avente diritto

economico di __________ né la considerevole cifra d'affari di quest'ultima sono

elementi sufficienti per ritenere -come pretende l'appellante- che di fatto le

parti avevano esteso il mandato anche a mansioni non necessariamente legate

all'amministrazione della società. Ma nemmeno le due dichiarazioni allegate

all'appello (doc. F) sono di alcun rilievo. In quella datata 27 luglio 2007, __________,

dipendente dell'appellante dall'aprile 2004, si limita ad attestare che

l'opponente era cliente dello studio fiduciario e che vi erano numerosi

contatti fra le parti in causa, circostanze queste che, tuttavia, non sono né controverse

né anomale vista l'esistenza del contratto di mandato. Per il resto,

l'interessata nulla dice riguardo alle “diverse pratiche personali

dell'opponente”, di cui si sarebbe occupata. Ma neppure la dichiarazione 20

luglio 2007 di __________, stagiaire durante il 2003, ha maggior

successo: l'esecuzione di lavori di traduzione e listini prezzi per delle

pretese “tapparelle”, in assenza di altri riscontri, non rende credibili né lo

svolgimento di prestazioni che esulavano dal mandato ricevuto dalla sequestrante,

né che accordi in tal senso siano mai esistiti.

9.

Infine

e a titolo aggiuntivo, al di là della redazione in lingua inglese di

determinata documentazione di cui già s'è detto al precedente punto 6, nemmeno

le rispettive allegazioni d'appello, ad essa connesse, sarebbero in grado di

rendere verosimile il credito controverso. Per sostenere la propria tesi,

l'appellante tenta la strada dell'estrapolazione di qualche elemento scritto

per rendere credibile la grande attività da lei allegata. L'argomentazione è

tuttavia inconsistente; anzi se ne potrebbe concludere in senso opposto a

quello postulato in appello. Così appare sostenibile che, per il rinnovo del

permesso di soggiorno -come risulta dal documento cui rinvia la ricorrente

(parte redatta in italiano nel doc. H)- siano state necessarie dichiarazioni della

datrice di lavoro __________, rilasciate dall'amministratrice nell'ambito delle

sue competenze. La sequestrante riferisce altresì di svariati pagamenti di

fatture di cui si sarebbe occupata (appello, pag. 4 n. 4.3 e n. 4.4, pag. 5 n.

4.6

e n. 4.8), della nomina di un rappresentante in __________ ai fini dell'IVA

(appello, pag. 4 n. 4.5), di formalità burocratiche per ottenere il visto

d'ingresso di una persona proveniente dalla __________ (appello, pag. 5, n.

4.

), di richieste di rimborso per spese sostenute da AO 1 nel corso di viaggi

d'affari (appello, pag. 5 n. 4.7) e di questioni legate al contratto di

locazione per l'ufficio di __________, di fatto utilizzato dall'opponente quale

appartamento (appello, pag. 4 n. 4.3 e pag. 5 n. 4.9 e 4.10). Ma, dagli atti

risulta che i pagamenti venivano addebitati al conto bancario presso il __________

di __________, intestato alla società (doc. I, pag. 2 e 3 in italiano), che le

altre operazioni amministrative apparivano legate all'attività commerciale vera

e propria della società e che parte al contratto d'affitto era __________ e non

l'opponente (doc. 10). Oltretutto, il mandato medesimo stabiliva che la

ricorrente dovesse agire su istruzioni del proprio mandante, occupandosi di “ogni

documento necessario al funzionamento della società” (doc. C, pag. 1 n. 2 e

pag. 2 n. 6). Tutto sommato -così come esposto dalla stessa appellante- occorrerebbe

considerare che quanto descritto nell'appello, con rinvio esplicito al

contenuto dei documenti prodotti in questa sede (validamente o no), rientrasse

con ogni verosimiglianza nella gestione corrente e amministrativa della

società.

A

conferma della sentenza impugnata, pertanto, l'appello deve essere respinto. Tassa

di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 e 62

OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello 3 agosto 2007, di AP 1, __________, è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 1'200.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, un'indennità di fr. 2'000.–.

3.

Intimazione:

–RA 1;

–RA 2.

Comunicazione

alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

250'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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