14.2007.69
Opposizione a sequestro. termine di opposizione. sospensione durante le ferie. nuovi documenti in appello prodotti in lingua inglese verosimiglianza dell'esistenza del credito per prestazioni svolte f
24 ottobre 2007Italiano17 min
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Numero d'incarto:
14.2007.69
Data decisione, Autorità:
24.10.2007, CEF
Titolo:
Opposizione a sequestro. termine di opposizione. sospensione durante le ferie. nuovi documenti in appello prodotti in lingua inglese verosimiglianza dell'esistenza del credito per prestazioni svolte fuori da un contratto di mandato
DECRETO DI SEQUESTRO
MANDATO
MEZZO DI PROVA
NOVA
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO
VEROSIMIGLIANZA DEL CREDITO
art. 21 cpv. 2 LALEF
art. 56 LEF
art. 271segg. LEF
art. 278 LEF
art. 278 cpv. 3 LEF
__________ncarto
n.
14.2007.69
Lugano
24 ottobre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile
(inc. EF.2007.173 della Pretura __________) promossa con opposizione 13 giugno
2007 da
AO 1
(rappr. dall' RA 2)
contro
il sequestro 11 maggio 2007 richiesto nei confronti
dell'opponente da
AP 1
(rappr. dall' RA 1);
in cui il Segretario assessore della Pretura __________,
con decisione 13 luglio 2007, ha mantenuto l'opposizione, revocando di
conseguenza il sequestro;
appellante AP 1 con allegato 3 agosto 2007, in cui
postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'opposizione
e confermare il sequestro;
lette le osservazioni 5 settembre 2007 con cui la
parte opponente chiede la reiezione dell'appello;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 10 maggio 2007 diretta contro AO 1, __________, lo
studio fiduciario AP 1 di __________, rappresentato dalla sua titolare AP 1, ha
chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 1, 2 e 4 LEF, di
porre sotto sequestro “averi bancari depositati presso __________ di __________,
su conti correnti o depositi di cui il debitore è direttamente o indirettamente
beneficiario, in particolare il conto n° __________, intestato al signor AO 1”.
L'istante ha allegato di avere maturato nei confronti del debitore un credito
di fr. 250'000.– di onorario per prestazioni fornite dal 1° giugno 2002 e contributi
fiscali, e meglio come indicato nella fattura 31 gennaio 2007 (doc. A).
B. L'11
maggio 2007 il Segretario assessore __________, ha decretato il sequestro dell'importo
di fr. 250'000.– oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2007, imponendo alla
creditrice l'obbligo di prestare una garanzia bancaria di fr. 20'000.–.
C. Il 13
giugno 2007 AO 1 ha formulato opposizione al sequestro, riservandosi di
nominare un rappresentante legale.
D. Contestata
preliminarmente la legittimazione processuale dello studio fiduciario,
procedente invece di AP 1 personalmente (questione peraltro evasa in prima sede
e pacifica in appello), all'udienza di contraddittorioAO 1 ha sostenuto che
controparte, fondandosi su semplici allegazioni, non ha documentato o reso
verosimile né l'esistenza, né l'importo e nemmeno l'esigibilità del suo credito.
Ha affermato che la collaborazione fra le parti risaliva al 1998, per la costituzione
di __________, società attiva nel commercio della seta e dei tessuti tra __________
e __________: AP 1, quale amministratrice unica della società con sede presso il
suo studio, si sarebbe occupata della contabilità, delle relazioni con le banche
e degli aspetti fiscali per un onorario oscillante tra i fr. 7'000.– e i fr. 12'000.–;
per contro all'opponente, azionista e direttore della società, incombeva la
gestione commerciale vera e propria. Egli nega di dovere alcunché alla pretesa
creditrice, sia perché le prestazioni indicate nella fattura controversa non
sarebbero state eseguite e non risulterebbero nemmeno indiziate in questa sede,
sia perché, semmai, le prestazioni contestate sarebbero rientrate nel rapporto
corrente fra controparte e la società, non l'azionista della stessa.
AP 1 ha sostenuto
invece che le prestazioni indicate nella fattura 31 gennaio 2007 non
rientravano nel mandato di gestione di __________, ma erano state richieste dall'opponente
a titolo personale senza essere direttamente legate all'attività societaria. Afferma
di aver reso sufficientemente verosimile il proprio credito, riservandosi di
produrre altra documentazione in sede di convalida del sequestro. Visto che le
prestazioni conteggiate risalivano al 2002 poi, la cifra rivendicata nemmeno
poteva considerarsi eccessiva. Inoltre, le parti avevano concordato di fatturarle
quando fossero terminate le varie procedure in corso. E, di fatto, __________
non era più attiva dal 2006 mentre l'opponente, incassato un credito
“correntista”, si era reso irreperibile. Di qui, la necessità del sequestro. In
duplica, la sequestrante ha precisato che la società __________, incaricata della
contabilità di __________, non era parte nel mandato. In ogni caso, il
contratto prevedeva espressamente che prestazioni non meglio specificate sarebbero
state fatturate separatamente secondo la tariffa della Camera Svizzera dei
Fiduciari.
E. Con
sentenza 13 luglio 2007, il Segretario assessore della Pretura __________, ha
accolto l'opposizione di AO 1, annullando il sequestro. Anzitutto, ha
riconosciuto la tempestività dell'opposizione, motivata in sede d'udienza. Nel
merito poi, ha individuato la causa del sequestro nell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF:
il credito aveva cioè un legame sufficiente con la Svizzera, visto che il
contratto di mandato era stato sottoscritto a __________, che la sequestrante era
domiciliata a __________, sede di __________ e che sempre qui era il luogo di
esecuzione del contratto di mandato. Tuttavia, l'esistenza, l'esigibilità e
l'entità del credito, fondato sulla sola fattura 31 gennaio 2007, non era stata
resa verosimile. Nulla in particolare era stato accertato riguardo ad accordi
per prestazioni e onorario, asseritamene svolte dalla sequestrante a titolo
personale per conto dell'opponente. Men che meno, la creditrice aveva chiesto anticipi
o allestito fatture intermedie. Irrilevante era poi il rinvio alla convalida di
sequestro e ai documenti che la sequestrante avrebbe inteso produrre in quella
sede.
F. Con
appello 3 agosto 2007, AP 1 chiede di respingere l'opposizione e quindi di confermare
il sequestro.
Al di là
della fattura 31 gennaio 2007, reputa di avere reso verosimile l'esistenza di
un importante legame contrattuale con il debitore che andava oltre la semplice
amministrazione di __________ ed era quindi tale da legittimare anche lo
svolgimento di pratiche personali, quantificabili in 222 ore annuali per
quattro anni e mezzo alla tariffa oraria di fr. 250.–. A sostegno della propria
tesi, ritiene di poter produrre tutta una serie di documenti nuovi,
segnatamente da F a S.
Delle
osservazioni di AO 1, si dirà nel seguito.
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di
annullamento o di conferma del sequestro (Reiser,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad
art. 278) che statuisce sull'opposizione ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF,
interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere
impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art.
278 cpv. 3 primo periodo LEF): tale autorità, nel Cantone Ticino, è la Camera
di esecuzione e fallimenti, adita con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF
nonché 14 e 22 lett. c LOG) se il valore di causa è pari o superiore a fr.
8'000.–.
L'autorità superiore deve
verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti-
se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro
addotte dalla creditrice -e contestate dalla controparte- è raggiunto il grado
di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento
conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di
prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione
che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
7a ed., Berna 2003, n. 74 ad §
51; Reeb, Les mesures provisoires
dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).
2. L'opponente
contesta la tempestività dell'appello. L'art. 56 cpv. 1 n. 2 LEF (per rinvio
dell'art. 23 cpv. 1 LALEF) stabilisce che, fatti salvi i casi di sequestro o di
provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad
atti esecutivi durante le ferie, ossia -concretamente- anche dal 15 al 31
luglio. Hanno carattere urgente -e quindi non consentono dilazione- provvedimenti
quali il decreto di sequestro (art. 274 LEF) e l'esecuzione del sequestro (art.
275 LEF); non invece la decisione con cui -previo contraddittorio- il giudice
statuisce sull'opposizione al sequestro: trattandosi di un atto esecutivo, essa
non deve essere notificata durante le ferie esecutive (Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 44-46 ad art. 56 con rinvio
in DTF 96 III 46; Gilliéron, Le
séquestre dans la LP révisée, in: BlSchKG 1995 pag. 136; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 56; Artho
Von Gunten, Die Arresteinsprache, Zurigo 2001, pag. 57 e seg.; Walther, Neue und angepasste Fristen im
revidierten Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG), in: AJP/PJA
11/96 pag. 1384). Ciò posto, la sua eventuale notifica
non può dirsi a priori nulla: nondimeno, i termini iniziano a decorrere il
primo giorno dopo le ferie (Gilliéron, op.
cit., in: BlSchKG 1995 pag. 136; Gilliéron,
Comm. cit., n. 64 seg. ad art. 56; Artho
Von Gunten, op. cit., pag. 57; DTF 121 III 284; CEF, 7 agosto 2002
[14.2002.35] consid. 1.5).
In
concreto, sia l'intimazione della sentenza pretorile -del 16 luglio 2007 (act. V,
pag. 9, sul retro)- sia l'effettiva notifica alla ricorrente -seguita il 23
luglio 2007 (doc. T, pag. 10 sul retro)- sono avvenute durante le ferie
esecutive estive (dal 15 al 31 luglio). Il termine per interporre appello
pertanto ha iniziato a decorrere solo il giorno successivo al 1° agosto 2007,
giorno festivo. Presentato il 3 agosto 2007, l'appello è quindi tempestivo.
3. Le
decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla
procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono
tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio
attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et
des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 segg.
con rif.; Artho Von Gunten, op.
cit., pag. 73 e segg.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio,
esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove
addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante, salvo che il
fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non
contumace (Vogel/Spühler, Grundriss
des Zivilprozessrechts, 7a
ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il
giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (Hohl, La réalisation du
droit e les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho Von Gunten, op. cit., pag. 85
segg.; Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza
liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).
Inoltre,
Fatti
i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse
devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato
riscontro nei documenti che considerano determinanti.
4. Giusta
l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene
concesso dal giudice del luogo in
cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:
1. del credito;
Considerandi
2.
di una causa di sequestro;
3.
di beni appartenenti al debitore.
Pacifica
in appello, la causa del sequestro individuata dal Segretario assessore nell'art.
271.
cpv. 1 n. 4 LEF e l'esistenza presso __________ di __________ di beni
appartenenti al debitore. Controversa rimane per contro l'esistenza e
l'esigibilità di un credito di fr. 250'000.–.
5.
In virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito
del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi.
Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82],
consid. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia
fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono cioè verificati dopo l'emanazione
della sentenza di primo grado, sia quelli -non addotti in prima sede- verificatisi
prima della stessa decisione. La possibilità di addurre fatti
nuovi comprende quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap.
13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe lettera morta, poiché i fatti nuovi
devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla
decisione. I fatti e le
allegazioni nuovi possono essere addotti solo nell'ambito di scambio degli
allegati d'appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3).
6.
L'opponente
propone l'estromissione dall'incarto dei documenti nuovi che l'appellante ha
prodotto in parte in lingua inglese, sprovvisti di traduzione in italiano.
Secondo
l'art. 21 cpv. 2 LALEF, i documenti allegati non redatti in una delle lingue
nazionali devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana,
viceversa si ritengono non prodotti.
Dal
momento che, in concreto, si tratta di documenti prodotti solo in appello,
potrebbe porsi il problema della facoltà o dell'obbligo del giudice di seconda
istanza di assegnare alla parte un termine per tradurli, in conformità con
l'art. 203 CPC. Al proposito, si osserva che, in materia di rigetto
dell'opposizione, la prassi di questa Camera esclude l'assegnazione di un
termine supplementare per produrre la traduzione di documenti redatti in una
lingua non nazionale, in particolare al fine del rispetto del principio di
celerità: considerata così la possibilità di riproporre una nuova istanza (art.
21.
cpv. 3 LALEF), non v'è motivo per ritenere che l'applicazione puntuale
dell'art. 21 cpv. 2 LALEF costituisca diniego di giustizia e quindi lesione
dell'art. 30 cpv. 1 Cost. (Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, Appendice, Lugano 2005, m. 2 ad art. 21 LALEF; CEF, 17 settembre
2004.
[14.2003.111] consid. 2). A ben vedere, gli stessi criteri devono valere
anche nella procedura in esame: sia perché l'art. 21 cpv. 2 LALEF, applicabile
anche in concreto, è pur sempre una norma speciale nei confronti dell'art. 203
CPC (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, m. 1), sia perché non si può dire che il
principio di celerità non connoti anche il processo di opposizione al
sequestro, tant'è che la legge stessa, garantendo agli interessati la
possibilità di esprimersi, impone al giudice di decidere senza indugio (art.
278.
cpv. 2 LEF).
Ne
consegue che, a dipendenza della lingua inglese in cui sono redatti e della
carente traduzione in una lingua nazionale, devono essere espunti dall'incarto
i documenti prodotti con l'appello G, H, I, L, plico doc. M, N, O, P, Q, ed R (pag.
2, 8, 9, 10 e 12).
7.
Così
come ha rilevato il primo giudice, la procedente avrebbe dovuto rendere
verosimile il credito di fr. 269'000.- per pratiche svolte in nome e per conto
del cliente (doc. A) e che esulavano dal contratto di mandato del 18 aprile
1998.
(doc. B). Quest'ultimo infatti era relativo unicamente a prestazioni
eseguite dalla parte sequestrante nell'ambito dell'amministrazione di __________
riservata la possibilità della mandataria di ottenere una retribuzione speciale
per ogni altra prestazione esorbitante le funzioni suddette (ad 7, ultima frase).
Ma, proprio in quest'ottica, appare ben poco idonea al fine di renderne
verosimile il credito totale, la fattura globale, comprendente proprie
prestazioni, asseritamene prestate fra il 1° giugno 2002 e il 31 gennaio 2007,
dove il lavoro corrispondente a una cifra importante come quella di complessivi
fr. 250'000.- è descritto con sorprendente genericità, senza indicazione di
dettaglio, né di date, né della natura delle singole prestazioni, in
particolare usando locuzioni del tipo "diverse conferenze",
"traduzioni di prospetti di vendita", "riunioni con
professionisti esteri e commercialisti", ecc. A fronte di questo
documento, così poco eloquente, la creditrice avrebbe dovuto -pur restando
nell'ambito della verosimiglianza- proporre altre prove, atte a corroborare il
genere e l'ampiezza dei suoi interventi in favore del cliente ed estranei
all'amministrazione della società. Ma ciò che essa ha prodotto non basta.
Tant'è che essa stessa, in sede di contraddittorio, non ha fatto altro che
ricordare una serie di pretesi interventi, per concludere, senza riferirsi a
nulla di concreto, che tutte queste attività … avevano richiesto un numero
impressionante di ore di lavoro che l'opponente non può oggi negare. Ma
anche di fronte alla contestazione totale dell'opponente, la creditrice non ha
saputo che ripetere le proprie allegazioni.
8.
In particolare, né il fatto che l'opponente fosse avente diritto
economico di __________ né la considerevole cifra d'affari di quest'ultima sono
elementi sufficienti per ritenere -come pretende l'appellante- che di fatto le
parti avevano esteso il mandato anche a mansioni non necessariamente legate
all'amministrazione della società. Ma nemmeno le due dichiarazioni allegate
all'appello (doc. F) sono di alcun rilievo. In quella datata 27 luglio 2007, __________,
dipendente dell'appellante dall'aprile 2004, si limita ad attestare che
l'opponente era cliente dello studio fiduciario e che vi erano numerosi
contatti fra le parti in causa, circostanze queste che, tuttavia, non sono né controverse
né anomale vista l'esistenza del contratto di mandato. Per il resto,
l'interessata nulla dice riguardo alle “diverse pratiche personali
dell'opponente”, di cui si sarebbe occupata. Ma neppure la dichiarazione 20
luglio 2007 di __________, stagiaire durante il 2003, ha maggior
successo: l'esecuzione di lavori di traduzione e listini prezzi per delle
pretese “tapparelle”, in assenza di altri riscontri, non rende credibili né lo
svolgimento di prestazioni che esulavano dal mandato ricevuto dalla sequestrante,
né che accordi in tal senso siano mai esistiti.
9.
Infine
e a titolo aggiuntivo, al di là della redazione in lingua inglese di
determinata documentazione di cui già s'è detto al precedente punto 6, nemmeno
le rispettive allegazioni d'appello, ad essa connesse, sarebbero in grado di
rendere verosimile il credito controverso. Per sostenere la propria tesi,
l'appellante tenta la strada dell'estrapolazione di qualche elemento scritto
per rendere credibile la grande attività da lei allegata. L'argomentazione è
tuttavia inconsistente; anzi se ne potrebbe concludere in senso opposto a
quello postulato in appello. Così appare sostenibile che, per il rinnovo del
permesso di soggiorno -come risulta dal documento cui rinvia la ricorrente
(parte redatta in italiano nel doc. H)- siano state necessarie dichiarazioni della
datrice di lavoro __________, rilasciate dall'amministratrice nell'ambito delle
sue competenze. La sequestrante riferisce altresì di svariati pagamenti di
fatture di cui si sarebbe occupata (appello, pag. 4 n. 4.3 e n. 4.4, pag. 5 n.
4.6
e n. 4.8), della nomina di un rappresentante in __________ ai fini dell'IVA
(appello, pag. 4 n. 4.5), di formalità burocratiche per ottenere il visto
d'ingresso di una persona proveniente dalla __________ (appello, pag. 5, n.
4.
), di richieste di rimborso per spese sostenute da AO 1 nel corso di viaggi
d'affari (appello, pag. 5 n. 4.7) e di questioni legate al contratto di
locazione per l'ufficio di __________, di fatto utilizzato dall'opponente quale
appartamento (appello, pag. 4 n. 4.3 e pag. 5 n. 4.9 e 4.10). Ma, dagli atti
risulta che i pagamenti venivano addebitati al conto bancario presso il __________
di __________, intestato alla società (doc. I, pag. 2 e 3 in italiano), che le
altre operazioni amministrative apparivano legate all'attività commerciale vera
e propria della società e che parte al contratto d'affitto era __________ e non
l'opponente (doc. 10). Oltretutto, il mandato medesimo stabiliva che la
ricorrente dovesse agire su istruzioni del proprio mandante, occupandosi di “ogni
documento necessario al funzionamento della società” (doc. C, pag. 1 n. 2 e
pag. 2 n. 6). Tutto sommato -così come esposto dalla stessa appellante- occorrerebbe
considerare che quanto descritto nell'appello, con rinvio esplicito al
contenuto dei documenti prodotti in questa sede (validamente o no), rientrasse
con ogni verosimiglianza nella gestione corrente e amministrativa della
società.
A
conferma della sentenza impugnata, pertanto, l'appello deve essere respinto. Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 e 62
OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello 3 agosto 2007, di AP 1, __________, è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 1'200.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, un'indennità di fr. 2'000.–.
3.
Intimazione:
–RA 1;
–RA 2.
Comunicazione
alla Pretura __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
250'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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