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Decisione

14.2007.70

Rigetto provvisorio dell'opposizione: esame d'ufficio dei presupposti processuali - assegnazione di un termine per sanare il difetto formale della rappresentanza processuale di una persona giuridica -

22 gennaio 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i firmatari dell'istanza, entrambi in possesso di un diritto di firma

collettiva a due per la società procedente (cfr. estratto legalizzato RC del Canton

__________, pag. 2).

E. Con

sentenza 25 luglio 2007 il Segretario assessore __________, ha accolto

l'istanza rigettando l'opposizione. Ritenuti i dubbi sollevati dall'escusso in

merito alla capacità processuale dell'istante egli ha proceduto in ossequio

all'art. 99 cpv. 3 CPC. E, dall'estratto RC prodotto da AO 1, risultava appunto

che le due persone che avevano sottoscritto l'istanza di rigetto erano

detentrici di un diritto di firma a due e pertanto erano abilitate a

rappresentarla. Egli ha inoltre ritenuto la documentazione agli atti valido

riconoscimento di debito.

F. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Egli contesta e reputa

contraria all'art. 20 cpv. 2 LALEF e al principio dell'oralità sancito

dall'art. 22 cpv. 2 LALEF e 101 CPC, l'assegnazione all'istante di un termine successivo

all'udienza per provare la sua capacità di rappresentanza. Il diritto di firma iscritto

a registro di commercio poi non può essere considerato fatto notorio, è

inaccessibile via internet nel Canton __________, e non spetta al giudice del

rigetto accertarne d'ufficio il contenuto. Considera gli art. 97 cpv. 4 e 99

CPC inapplicabili al caso concreto. L'escusso insorge infine contro l'esistenza

di un valido riconoscimento di debito.

G. Delle

osservazioni della parte appellata, si dirà, se del caso, nel seguito.

Considerandi

in diritto: 1. L'appellante rimprovera anzitutto al Segretario assessore di avere a

torto agito in ossequio agli art. 97 cpv. 4 e 99 CPC, assegnando un termine

alla parte istante per sanare il difetto formale riguardante la rappresentanza

processuale. Ma -diversamente da quanto pretende il ricorrente- la censura dev'essere

senz'altro respinta, proprio in virtù del tenore dell'art. 97 n. 4 CPC, che è

applicabile anche nelle procedure previste all'art. 20 LALEF (art. 25 LALEF) e che

fa carico al giudice di esaminare d'ufficio i presupposti processuali. Degli

stessi, fanno parte la capacità delle parti che le persone giuridiche

esercitano per mezzo dei loro organi (art. 55 CC) e la legittimazione dei loro

rappresentanti, presupposti che il giudice verifica se ha motivo di dubbio.

A

questo proposito va osservato che il Tribunale federale ha da tempo censurato la

giurisprudenza di questa Camera (Cocchi/

Trezzini, CPC-TI, Appendice, Lugano 2005, m. 46 ad art. 20 LALEF e nota

535.

con riferimento) -cui invano il ricorrente rinvia- riconoscendo la facoltà

del giudice, qualora abbia motivo di dubitare della capacità di rappresentare e

nel caso la stessa carenza possa essere sanata entro breve, di fissare un

termine alla parte per produrre i documenti atti ad attestare questo presupposto

processuale (da ultimo: CEF del 1° giugno 2006 [14.2006.111/112/117/118], consid.

2). In concreto, assegnando il termine scadente il 20 luglio 2007 all'istante

per documentare il potere di rappresentanza dei firmatari dell'istanza di

rigetto, il primo giudice ha agito nell'ambito delle proprie facoltà.

2.

Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il

rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di

riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è

definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche

dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima

dell'inoltro dell'esecuzione (cfr. da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid.

5.

con rinvii).

3.

Nel

caso concreto, AO 1 da una parte, e l'escusso dall'altra, hanno firmato il “concordato

dilatorio” Stundungsabkomen 28 luglio 2006, nell'intento di regolare in

via amichevole le rispettive pretese. Con il predetto accordo il convenuto si è

riconosciuto debitore nei confronti dell'istante di fr. 38'738.20 (doc. B n. 2

e 3). Egli si è impegnato a restituire tale importo a partire da settembre

2006, tramite pagamenti rateali di fr. 500.– ciascuno entro il primo giorno di

ogni mese (doc. B n. 4), in ossequio ad una proposta formulata da lui stesso il

14.

luglio 2006 (doc. C). Il mancato versamento di una rata avrebbe reso

esigibile l'intero importo e legittimato la procedente a promuovere esecuzione

(doc. B n. 7 e 8). E, con scritto 15 dicembre 2006, premettendo di avere firmato

il citato accordo quale debitore solidale e amministratore della società __________,

__________, società che originariamente aveva stipulato il contratto leasing

(doc. F) e nel frattempo era fallita, l'escusso ha appunto confermato che da quel

momento in poi il nuovo amministratore/direttore non aveva più pagato il canone

leasing, che egli avrebbe personalmente saldato il dovuto e, in caso contrario,

che l'istante avrebbe sempre potuto procedere esecutivamente contro di lui (doc.

D). Ciò posto -come accertato dal Segretario assessore- la documentazione agli

atti costituisce un valido riconoscimento di debito per fr. 38'738.20, importo diventato

interamente esigibile il 1° settembre 2006.

4.

Respingendo

l'appello di AP 1, __________, tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza

dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati

gli art. 20 e 25 LALEF, 97 cpv. 4 CPC, 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello

2.

agosto 2007 di AP 1, __________, è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 540.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 600.– a titolo di indennità.

3.

Intimazione:

–,;

–,.

Comunicazione alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

38'738.20, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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