14.2007.70
Rigetto provvisorio dell'opposizione: esame d'ufficio dei presupposti processuali - assegnazione di un termine per sanare il difetto formale della rappresentanza processuale di una persona giuridica -
22 gennaio 2008Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2007.70
Data decisione, Autorità:
22.01.2008, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione: esame d'ufficio dei presupposti processuali - assegnazione di un termine per sanare il difetto formale della rappresentanza processuale di una persona giuridica - "concordato dilatorio" o Stundungsabkommen quale valido riconoscimento di debito
ESAME D'UFFICIO
ESIGIBILITÀ
PRESUPPOSTI O ECCEZIONI PROCESSUALI
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 97 cpv. 4 CPC-TI
art. 99 CPC-TI
art. 20 LALEF
art. 25 LALEF
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2007.70
Lugano
22 gennaio
2008 LS/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 10 maggio 2007 da
AO 1
(patrocinato dall' RA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall' RA 1)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 14/15 novembre 2006
dell'UEF di __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore __________,
con sentenza 25 luglio 2007 (EF.2007.150), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta.
§ Di conseguenza l'opposizione
interposta da AP 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di
__________ è rigettata in via provvisoria per l'importo di fr. 38'738.20 oltre
interessi al 4.90% dall'11 novembre 2006 e fr. 100.– di spese esecutive.
2. Le spese e la tassa di giudizio per
complessivi fr. 360.–, da anticipare dall'istante, sono poste a carico del
convenuto il quale rifonderà a controparte fr. 400.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con
atto 2 agosto 2007 chiede di respingere l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione,
protestate tasse, spese e ripetibili;
preso atto che l'istante con osservazioni 17 settembre 2007 si oppone
al gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 14/15 novembre 2006 dell'UEF di __________,
AO 1, __________, ha escusso AP 1, __________, per la somma capitale di fr. 38'738.20
oltre interessi al 4.90% dall'11 novembre 2006. Quale titolo di credito ha
indicato: “Leasingforderung”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente
ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. L'istante
fonda la sua pretesa sull’accordo dilatorio Stundungsabkommen 28 luglio 2006
(doc. B), sulla richiesta 14 luglio 2006 di pagamento rateale dell'escusso
(doc. C), sulla proposta di pagamento 15 dicembre 2006 dell'escusso (doc. D),
sulla presa di posizione 21 dicembre 2006 dell'istante (doc. E) e sul contratto
di leasing 22 ottobre 2004 tra la società __________ di __________ e l'istante,
con cui il fornitore __________, metteva a disposizione dell'escusso come
“conducente” una BMW __________ (doc. F).
C. All'udienza
di contraddittorio 20 giugno 2007, l'escusso ha contestato preliminarmente il
debito. Egli ha poi eccepito la carenza di legittimazione attiva della
procedente in quanto non era dato di sapere a chi appartenessero le due firme
apposte in calce all'istanza di rigetto per suo conto e, mancando dagli atti la
relativa procura.
L'istante
non ha preso posizione in merito poiché assente dal contraddittorio.
D. Il
21 giugno 2007 il Segretario assessore ha assegnato all'istante un termine di
15 giorni -prorogato fino al 20 luglio 2007- per specificare il nome delle
persone che avevano firmato l'istanza di rigetto e per produrre l'estratto del
registro di commercio da cui risultasse il loro potere di rappresentanza. Con
scritto 22 giugno 2007 l'escusso ha rilevato che la procedura di rigetto
provvisorio dell'opposizione non permetteva di considerare argomentazioni o
documenti trasmessi dopo l'udienza di discussione (art. 20 cpv. 2 LALEF). Il 18
luglio 2007 l'istante ha individuato nella persona di __________ e di __________,
Fatti
i firmatari dell'istanza, entrambi in possesso di un diritto di firma
collettiva a due per la società procedente (cfr. estratto legalizzato RC del Canton
__________, pag. 2).
E. Con
sentenza 25 luglio 2007 il Segretario assessore __________, ha accolto
l'istanza rigettando l'opposizione. Ritenuti i dubbi sollevati dall'escusso in
merito alla capacità processuale dell'istante egli ha proceduto in ossequio
all'art. 99 cpv. 3 CPC. E, dall'estratto RC prodotto da AO 1, risultava appunto
che le due persone che avevano sottoscritto l'istanza di rigetto erano
detentrici di un diritto di firma a due e pertanto erano abilitate a
rappresentarla. Egli ha inoltre ritenuto la documentazione agli atti valido
riconoscimento di debito.
F. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Egli contesta e reputa
contraria all'art. 20 cpv. 2 LALEF e al principio dell'oralità sancito
dall'art. 22 cpv. 2 LALEF e 101 CPC, l'assegnazione all'istante di un termine successivo
all'udienza per provare la sua capacità di rappresentanza. Il diritto di firma iscritto
a registro di commercio poi non può essere considerato fatto notorio, è
inaccessibile via internet nel Canton __________, e non spetta al giudice del
rigetto accertarne d'ufficio il contenuto. Considera gli art. 97 cpv. 4 e 99
CPC inapplicabili al caso concreto. L'escusso insorge infine contro l'esistenza
di un valido riconoscimento di debito.
G. Delle
osservazioni della parte appellata, si dirà, se del caso, nel seguito.
Considerandi
in diritto: 1. L'appellante rimprovera anzitutto al Segretario assessore di avere a
torto agito in ossequio agli art. 97 cpv. 4 e 99 CPC, assegnando un termine
alla parte istante per sanare il difetto formale riguardante la rappresentanza
processuale. Ma -diversamente da quanto pretende il ricorrente- la censura dev'essere
senz'altro respinta, proprio in virtù del tenore dell'art. 97 n. 4 CPC, che è
applicabile anche nelle procedure previste all'art. 20 LALEF (art. 25 LALEF) e che
fa carico al giudice di esaminare d'ufficio i presupposti processuali. Degli
stessi, fanno parte la capacità delle parti che le persone giuridiche
esercitano per mezzo dei loro organi (art. 55 CC) e la legittimazione dei loro
rappresentanti, presupposti che il giudice verifica se ha motivo di dubbio.
A
questo proposito va osservato che il Tribunale federale ha da tempo censurato la
giurisprudenza di questa Camera (Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, Appendice, Lugano 2005, m. 46 ad art. 20 LALEF e nota
535.
con riferimento) -cui invano il ricorrente rinvia- riconoscendo la facoltà
del giudice, qualora abbia motivo di dubitare della capacità di rappresentare e
nel caso la stessa carenza possa essere sanata entro breve, di fissare un
termine alla parte per produrre i documenti atti ad attestare questo presupposto
processuale (da ultimo: CEF del 1° giugno 2006 [14.2006.111/112/117/118], consid.
2). In concreto, assegnando il termine scadente il 20 luglio 2007 all'istante
per documentare il potere di rappresentanza dei firmatari dell'istanza di
rigetto, il primo giudice ha agito nell'ambito delle proprie facoltà.
2.
Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il
rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è
definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche
dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima
dell'inoltro dell'esecuzione (cfr. da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid.
5.
con rinvii).
3.
Nel
caso concreto, AO 1 da una parte, e l'escusso dall'altra, hanno firmato il “concordato
dilatorio” Stundungsabkomen 28 luglio 2006, nell'intento di regolare in
via amichevole le rispettive pretese. Con il predetto accordo il convenuto si è
riconosciuto debitore nei confronti dell'istante di fr. 38'738.20 (doc. B n. 2
e 3). Egli si è impegnato a restituire tale importo a partire da settembre
2006, tramite pagamenti rateali di fr. 500.– ciascuno entro il primo giorno di
ogni mese (doc. B n. 4), in ossequio ad una proposta formulata da lui stesso il
14.
luglio 2006 (doc. C). Il mancato versamento di una rata avrebbe reso
esigibile l'intero importo e legittimato la procedente a promuovere esecuzione
(doc. B n. 7 e 8). E, con scritto 15 dicembre 2006, premettendo di avere firmato
il citato accordo quale debitore solidale e amministratore della società __________,
__________, società che originariamente aveva stipulato il contratto leasing
(doc. F) e nel frattempo era fallita, l'escusso ha appunto confermato che da quel
momento in poi il nuovo amministratore/direttore non aveva più pagato il canone
leasing, che egli avrebbe personalmente saldato il dovuto e, in caso contrario,
che l'istante avrebbe sempre potuto procedere esecutivamente contro di lui (doc.
D). Ciò posto -come accertato dal Segretario assessore- la documentazione agli
atti costituisce un valido riconoscimento di debito per fr. 38'738.20, importo diventato
interamente esigibile il 1° settembre 2006.
4.
Respingendo
l'appello di AP 1, __________, tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza
dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati
gli art. 20 e 25 LALEF, 97 cpv. 4 CPC, 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello
2.
agosto 2007 di AP 1, __________, è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 540.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 600.– a titolo di indennità.
3.
Intimazione:
–,;
–,.
Comunicazione alla Pretura __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
38'738.20, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster