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Decisione

14.2007.72

Rigetto provvisorio dell'opposizione: non costituiscono riconoscimento di debito due dichiarazione manoscritte (seppur autentiche) che attestano semplicemente di avere ricevuto del denaro, senza speci

14 febbraio 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. L'istante

fonda la sua pretesa sulla dichiarazione manoscritta 23 settembre/8 ottobre

1996 (doc. A/D), sul conteggio riassuntivo 8 luglio 1996 (doc. D sul retro) e sulla

dichiarazione manoscritta 29 ottobre 1996 (doc. B/E), tutti firmati

dall'escusso. Il procedente produce inoltre una richiesta di rimborso 29 marzo

2001 (doc. F) e una 26 giugno 2001 (doc. G).

C. All'udienza

di contraddittorio 25 giugno 2007, il procedente ha confermato le proprie

domande. L'escusso ha contestato l'esistenza di un riconoscimento di debito per

l'importo posto in esecuzione e dal quale egli risultasse personalmente

debitore. Ha escluso di avere ricevuto prestiti personali dall'istante,

sostenendo di essersi limitato ad investire insieme e anche per conto di

quest'ultimo somme di denaro in una società africana - attiva nel campo dei

metalli preziosi - di cui entrambi erano soci e direttori. Pertanto, la pretesa

di fr. 140'000.– rivendicata dal procedente rientrava semmai fra questi finanziamenti,

di modo che unica debitrice di quell'importo era la società destinataria. Il

convenuto ha poi sollevato l'eccezione di prescrizione, essendo oramai

trascorsi oltre dieci anni dall'allestimento dei documenti di cui si avvale

controparte.

D. Con

sentenza 27 luglio 2007 il Pretore __________, ha accolto l'istanza e rigettato

l'opposizione, ritenendo le dichiarazioni manoscritte dell'escusso validi

riconoscimenti di debito a favore dell'istante per complessivi fr. 140'000.–. Ha

in seguito rilevato che la pretesa era diventata esigibile in parte a fine

gennaio 1997 e in parte a fine febbraio 1997 e, di conseguenza, il termine di

prescrizione di dieci anni sarebbe scaduto al più presto a fine gennaio 2007. In

concreto, il precetto esecutivo essendo stato notificato all'escusso il 16

gennaio 2007, ha quindi respinto l'eccezione di prescrizione.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Oltre a riproporre la

tesi dell'intervenuta prescrizione della pretesa posta in esecuzione, egli

contesta l'esistenza di un riconoscimento di debito a favore dell'istante.

F. Delle

osservazioni della parte appellata, si dirà, se del caso, nel seguito.

Considerandi

in diritto: 1. La

parte appellata solleva dubbi sulla tempestività dell'appello. Dalla ricerca Track

& Trace presso la Posta Svizzera, risulta che la sentenza impugnata è

stata notificata al ricorrente il 6 agosto 2007 (data del ritiro). Di modo che

l'appello 13 agosto 2007 ossequia il termine legale di 10 giorni ed è quindi

tempestivo.

2.

Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il

rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di

riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è

definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep

1989.

pag. 338 con riferimenti).

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche

dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima

dell'inoltro dell'esecuzione (cfr. da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149],

consid. 5 con rinvii).

3.

Nel

caso concreto, l'escusso ha dichiarato per iscritto di avere ricevuto in

contanti dall'istante fr. 20'000.- il 23 settembre 1996 e fr. 80'000.- l'8

ottobre 1996, __________ consegnate a AP 1 "...in contanti per

coinvestimenti privati" (doc. D), e inoltre fr. 60'000.- il 29 settembre

1996.

"...quale investimento per acquisto macchinari" (doc. E). I

documenti in questione non indicano altra causale dei versamenti. In

particolare non risulta che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, né che il

convenuto si sia impegnato a restituire tali importi. Neppure torna utile al

riguardo il conteggio riassuntivo firmato dall'escusso e che si trova sul retro

della dichiarazione doc. D. In effetti, nulla indica che il saldo di fr.

39'500.– attestato al 26 luglio 1996 fosse la rimanenza di un mutuo di fr.

60'000.– concessogli a suo tempo dall'istante. Men che meno, che gli importi posti

a sua deduzione fossero onorari che egli doveva all'escusso (osservazioni, pag.

7). E, nemmeno è dato a vedere il motivo per cui questa cifra sarebbe poi stata

arrotondata a fr. 40'000.– (verbale, pag. 10; osservazioni, pag. 7). Nessun

motivo infine lascia intravedere l'identità tra questo importo, aumentato dei fr.

20'000.–, e quello di fr. 60'000.– che il convenuto attesta di avere ricevuto sottoscrivendo

la seconda dichiarazione manoscritta datata 29 ottobre 1996, prodotta agli atti

(doc. E).

In merito a questo ulteriore documento non si può invero convenire con

l'appellante laddove rileva l'assenza di indicazioni circa l'identità

del creditore: in effetti, il riferimento all'investimento precedente di fr.

80'000.–, rinvia con evidenza alla prima dichiarazione (doc. D)

consentendo di individuare l'istante quale autore del versamento, circostanza

che peraltro l'escusso medesimo non ha contestato in prima sede (verbale, pag.

4). Nondimeno - anche in questo caso - nulla indica che si trattasse di prestito,

e quindi di un rapporto da cui dedurre un obbligo di restituzione a carico del

convenuto. Anzi, nell'ottica dei due manoscritti, è proprio l'uso dei termini coinvestimenti

privati (doc. D) e investimento per acquisto macchinari (doc.

E), a lasciare piuttosto intendere l'esistenza di una relazione contrattuale

più vicina all'istituto del mandato o della società semplice che al mutuo. E, dandosi

questa eventualità, oltre a valutare se l'escusso debba essere considerato personalmente

debitore della pretesa, ancora andrebbero esaminati i presupposti cui è

soggetto il rimborso di non meglio definiti “finanziamenti”. Interrogativi che,

in concreto, una clausola quale Investimento precedente di Fr. 80'000.– +

attuali 60'000.– Fr. dovranno essere rimborsati nel seguente modo: Fr. 70'000.–

a fine gennaio 1997, Fr. 70'000.– a fine febbraio 1997, non chiarisce affatto.

Ciò

posto, per i suesposti motivi, il doc. D e il doc. E difettano di sufficienti elementi

oggettivi che consentano di ricondurre ad una precisa causale il versamento

all'escusso di complessivi fr. 140'000.–, di individuare un suo effettivo

obbligo di restituzione, e di escludere a priori l'eventualità di condizioni (e

non scadenze) di rimborso, lacune cui le lettere 29 marzo (doc. F) e 26 giugno

2001.

(doc. G), riferite ad un debito capitale di fr. 628'259.– rispettivamente

di fr. 550'000.–, non suppliscono di certo. Questi dubbi potranno semmai essere

dissipati nell'ambito di una procedura ordinaria ma, in procedura sommaria, non

permettono di ritenere liquida a sufficienza la pretesa posta in esecuzione dall'istante.

Malgrado la pacifica autenticità delle due dichiarazioni, a differenza delle

conclusioni del Pretore (sentenza impugnata, consid. 1) e del procedente (oss.,

pag. 4), i due documenti non costituiscono affatto dei validi riconoscimento di

debito. Di modo che, tutto sommato, le censure dell'appellante si rivelano in

definitiva fondate.

4.

Considerato

che l'istanza di rigetto dell'opposizione non è suffragata da alcun

riconoscimento di debito, non v'è motivo per entrare nel merito dell'eccezione

di prescrizione sollevata dal convenuto in sede di udienza.

5.

L'appello

deve così essere accolto, con il carico di tassa di giustizia e indennità a

carico del procedente (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: I. L'appello

13.

agosto 2007 dell'AP 1, __________, è accolto. Di

conseguenza, i dispositivi 1 e 2 della sentenza 27 luglio 2007 del Pretore __________,

sono così riformati:

“1. L'istanza

di rigetto dell'opposizione 30 marzo 2007 dell'AO 1, __________, è respinta.

2.

Le spese e la

tassa di giustizia di complessivi fr. 620.–, sono poste a carico dell'istante,

il quale rifonderà all'AP 1, __________, fr. 1'500.– a titolo di indennità.”

II. La

tassa di giustizia di fr. 930.–, già anticipata dall'appellante, è posta a

carico dell'AO 1, __________, che rifonderà all'AP 1, __________, fr. 1'200.– a

titolo di indennità.

III. Intimazione: –RA

1;

–RA

2.

Comunicazione alla Pretura

__________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

140'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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