14.2007.72
Rigetto provvisorio dell'opposizione: non costituiscono riconoscimento di debito due dichiarazione manoscritte (seppur autentiche) che attestano semplicemente di avere ricevuto del denaro, senza speci
14 febbraio 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
14.2007.72
Data decisione, Autorità:
14.02.2008, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione: non costituiscono riconoscimento di debito due dichiarazione manoscritte (seppur autentiche) che attestano semplicemente di avere ricevuto del denaro, senza specificare una precisa causale e un obbligo di restituzione
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2007.72
Lugano
14 febbraio
2008
LS/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 30 marzo 2007 da
AO 1
(patrocinato dall' RA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall' RA 1)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta dall'AP 1 al PE n. __________ del 12/16 gennaio
2007 dell'UEF __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
sentenza 27 luglio 2007 (EF.2007.144), ha così deciso:
“1. L'istanza è parzialmente accolta:
l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
[recte: __________] dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta
in via provvisoria limitatamente all'importo di fr. 140'000.–, oltre
interessi al 5% a far tempo dal 31 gennaio 1997 su fr. 70'000.– ed a far tempo
dal 28 febbraio su fr. 70'000.–, oltre a fr. 200.– per spese esecutive.
2. Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 620.–, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà
alla controparte fr. 1'500.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con
atto 13 agosto 2007 chiede, in via principale di respingere l'istanza per
intervenuta prescrizione e in via subordinata di respingere l'istanza confermando
l'opposizione, protestate tasse, spese e ripetibili;
preso atto che l'istante con osservazioni 26 settembre 2007 si
oppone al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale del 20 agosto 2007 con cui
all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 12/16 gennaio 2007 dell'UEF __________, AO
1, __________, ha escusso AP 1, __________, per la somma capitale di fr.
140'000.– oltre interessi al 5% dal 30 gennaio 1997. Quale titolo di credito ha
indicato: “Rimborso mutuo – riconoscimento di debito di data
08.10.1996-29.10.1996”. Interposta tempestiva opposizione, il procedente ne ha
chiesto il rigetto provvisorio.
Fatti
B. L'istante
fonda la sua pretesa sulla dichiarazione manoscritta 23 settembre/8 ottobre
1996 (doc. A/D), sul conteggio riassuntivo 8 luglio 1996 (doc. D sul retro) e sulla
dichiarazione manoscritta 29 ottobre 1996 (doc. B/E), tutti firmati
dall'escusso. Il procedente produce inoltre una richiesta di rimborso 29 marzo
2001 (doc. F) e una 26 giugno 2001 (doc. G).
C. All'udienza
di contraddittorio 25 giugno 2007, il procedente ha confermato le proprie
domande. L'escusso ha contestato l'esistenza di un riconoscimento di debito per
l'importo posto in esecuzione e dal quale egli risultasse personalmente
debitore. Ha escluso di avere ricevuto prestiti personali dall'istante,
sostenendo di essersi limitato ad investire insieme e anche per conto di
quest'ultimo somme di denaro in una società africana - attiva nel campo dei
metalli preziosi - di cui entrambi erano soci e direttori. Pertanto, la pretesa
di fr. 140'000.– rivendicata dal procedente rientrava semmai fra questi finanziamenti,
di modo che unica debitrice di quell'importo era la società destinataria. Il
convenuto ha poi sollevato l'eccezione di prescrizione, essendo oramai
trascorsi oltre dieci anni dall'allestimento dei documenti di cui si avvale
controparte.
D. Con
sentenza 27 luglio 2007 il Pretore __________, ha accolto l'istanza e rigettato
l'opposizione, ritenendo le dichiarazioni manoscritte dell'escusso validi
riconoscimenti di debito a favore dell'istante per complessivi fr. 140'000.–. Ha
in seguito rilevato che la pretesa era diventata esigibile in parte a fine
gennaio 1997 e in parte a fine febbraio 1997 e, di conseguenza, il termine di
prescrizione di dieci anni sarebbe scaduto al più presto a fine gennaio 2007. In
concreto, il precetto esecutivo essendo stato notificato all'escusso il 16
gennaio 2007, ha quindi respinto l'eccezione di prescrizione.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Oltre a riproporre la
tesi dell'intervenuta prescrizione della pretesa posta in esecuzione, egli
contesta l'esistenza di un riconoscimento di debito a favore dell'istante.
F. Delle
osservazioni della parte appellata, si dirà, se del caso, nel seguito.
Considerandi
in diritto: 1. La
parte appellata solleva dubbi sulla tempestività dell'appello. Dalla ricerca Track
& Trace presso la Posta Svizzera, risulta che la sentenza impugnata è
stata notificata al ricorrente il 6 agosto 2007 (data del ritiro). Di modo che
l'appello 13 agosto 2007 ossequia il termine legale di 10 giorni ed è quindi
tempestivo.
2.
Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il
rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è
definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep
1989.
pag. 338 con riferimenti).
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche
dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima
dell'inoltro dell'esecuzione (cfr. da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149],
consid. 5 con rinvii).
3.
Nel
caso concreto, l'escusso ha dichiarato per iscritto di avere ricevuto in
contanti dall'istante fr. 20'000.- il 23 settembre 1996 e fr. 80'000.- l'8
ottobre 1996, __________ consegnate a AP 1 "...in contanti per
coinvestimenti privati" (doc. D), e inoltre fr. 60'000.- il 29 settembre
1996.
"...quale investimento per acquisto macchinari" (doc. E). I
documenti in questione non indicano altra causale dei versamenti. In
particolare non risulta che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, né che il
convenuto si sia impegnato a restituire tali importi. Neppure torna utile al
riguardo il conteggio riassuntivo firmato dall'escusso e che si trova sul retro
della dichiarazione doc. D. In effetti, nulla indica che il saldo di fr.
39'500.– attestato al 26 luglio 1996 fosse la rimanenza di un mutuo di fr.
60'000.– concessogli a suo tempo dall'istante. Men che meno, che gli importi posti
a sua deduzione fossero onorari che egli doveva all'escusso (osservazioni, pag.
7). E, nemmeno è dato a vedere il motivo per cui questa cifra sarebbe poi stata
arrotondata a fr. 40'000.– (verbale, pag. 10; osservazioni, pag. 7). Nessun
motivo infine lascia intravedere l'identità tra questo importo, aumentato dei fr.
20'000.–, e quello di fr. 60'000.– che il convenuto attesta di avere ricevuto sottoscrivendo
la seconda dichiarazione manoscritta datata 29 ottobre 1996, prodotta agli atti
(doc. E).
In merito a questo ulteriore documento non si può invero convenire con
l'appellante laddove rileva l'assenza di indicazioni circa l'identità
del creditore: in effetti, il riferimento all'investimento precedente di fr.
80'000.–, rinvia con evidenza alla prima dichiarazione (doc. D)
consentendo di individuare l'istante quale autore del versamento, circostanza
che peraltro l'escusso medesimo non ha contestato in prima sede (verbale, pag.
4). Nondimeno - anche in questo caso - nulla indica che si trattasse di prestito,
e quindi di un rapporto da cui dedurre un obbligo di restituzione a carico del
convenuto. Anzi, nell'ottica dei due manoscritti, è proprio l'uso dei termini coinvestimenti
privati (doc. D) e investimento per acquisto macchinari (doc.
E), a lasciare piuttosto intendere l'esistenza di una relazione contrattuale
più vicina all'istituto del mandato o della società semplice che al mutuo. E, dandosi
questa eventualità, oltre a valutare se l'escusso debba essere considerato personalmente
debitore della pretesa, ancora andrebbero esaminati i presupposti cui è
soggetto il rimborso di non meglio definiti “finanziamenti”. Interrogativi che,
in concreto, una clausola quale Investimento precedente di Fr. 80'000.– +
attuali 60'000.– Fr. dovranno essere rimborsati nel seguente modo: Fr. 70'000.–
a fine gennaio 1997, Fr. 70'000.– a fine febbraio 1997, non chiarisce affatto.
Ciò
posto, per i suesposti motivi, il doc. D e il doc. E difettano di sufficienti elementi
oggettivi che consentano di ricondurre ad una precisa causale il versamento
all'escusso di complessivi fr. 140'000.–, di individuare un suo effettivo
obbligo di restituzione, e di escludere a priori l'eventualità di condizioni (e
non scadenze) di rimborso, lacune cui le lettere 29 marzo (doc. F) e 26 giugno
2001.
(doc. G), riferite ad un debito capitale di fr. 628'259.– rispettivamente
di fr. 550'000.–, non suppliscono di certo. Questi dubbi potranno semmai essere
dissipati nell'ambito di una procedura ordinaria ma, in procedura sommaria, non
permettono di ritenere liquida a sufficienza la pretesa posta in esecuzione dall'istante.
Malgrado la pacifica autenticità delle due dichiarazioni, a differenza delle
conclusioni del Pretore (sentenza impugnata, consid. 1) e del procedente (oss.,
pag. 4), i due documenti non costituiscono affatto dei validi riconoscimento di
debito. Di modo che, tutto sommato, le censure dell'appellante si rivelano in
definitiva fondate.
4.
Considerato
che l'istanza di rigetto dell'opposizione non è suffragata da alcun
riconoscimento di debito, non v'è motivo per entrare nel merito dell'eccezione
di prescrizione sollevata dal convenuto in sede di udienza.
5.
L'appello
deve così essere accolto, con il carico di tassa di giustizia e indennità a
carico del procedente (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: I. L'appello
13.
agosto 2007 dell'AP 1, __________, è accolto. Di
conseguenza, i dispositivi 1 e 2 della sentenza 27 luglio 2007 del Pretore __________,
sono così riformati:
“1. L'istanza
di rigetto dell'opposizione 30 marzo 2007 dell'AO 1, __________, è respinta.
2.
Le spese e la
tassa di giustizia di complessivi fr. 620.–, sono poste a carico dell'istante,
il quale rifonderà all'AP 1, __________, fr. 1'500.– a titolo di indennità.”
II. La
tassa di giustizia di fr. 930.–, già anticipata dall'appellante, è posta a
carico dell'AO 1, __________, che rifonderà all'AP 1, __________, fr. 1'200.– a
titolo di indennità.
III. Intimazione: –RA
1;
–RA
2.
Comunicazione alla Pretura
__________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
140'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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