14.2007.82
Rigetto provvisorio dell'opposizone: esecuzione in via di prestazione di garanzia fissata in un contratto di locazione (art. 257e CO) - legittimazione passiva - esigibilità
18 febbraio 2008Italiano9 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2007.82
Data decisione, Autorità:
18.02.2008, CEF
Ricorso:
TF,5A_184/2008
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizone: esecuzione in via di prestazione di garanzia fissata in un contratto di locazione (art. 257e CO) - legittimazione passiva - esigibilità
3 IDENTITÀ
ESIGIBILITÀ
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
LOCALE COMMERCIALE / LOCALI COMMERCIALI
LOCAZIONE
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
SUBLOCAZIONE
TRASFERIMENTO DELLA LOCAZIONE A UN TERZO
art. 257e CO
art. 262 CO
art. 263 CO
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2007.82
Lugano
18 febbraio
2008
LS/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 29 maggio 2007 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA 1)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 18/25 aprile 2007
dell'UEF __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
sentenza 13 settembre 2007 (EF.2007.219), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla convenuta al precetto
esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, è
respinta in via provvisoria.
2. Le spese e la tassa di giustizia
per complessivi fr. 500.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste
a carico della convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 1'000.– di
ripetibili.
3.
omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con
atto 21 settembre 2007 chiede in via principale la reiezione dell'istanza
rispettivamente, in via subordinata, la reiezione dell'istanza limitatamente a
fr. 60'000.–, protestate spese, tasse e ripetibili;
preso atto che la procedente con osservazioni 19 ottobre 2007 si
oppone all'appello, con protesta di tasse, spese e congrue ripetibili;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 18/25
aprile 2007 dell'UEF __________ AO 1 ha escusso AP 1 per la prestazione di una
garanzia di fr. 90'000.–. Quale titolo di credito ha indicato: “Deposito di
garanzia di cui al contratto di locazione del 14 dicembre 2004”. Interposta
tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
Fatti
B. La
procedente fonda la sua pretesa sul contratto 14 dicembre 2004 con cui
l'escussa ha preso in locazione il ristorante e il motel alla particella n. __________
RFD di __________ (doc. A). Esse hanno altresì fissato al 1° gennaio 2005
l'inizio della gestione del motel da parte dell'escussa, affidando quella del
ristorante, poiché sublocato previo consenso dell'istante, ad una terza
società.
C. All'udienza di contraddittorio
dell'11 settembre 2007, l'istante ha confermato la sua pretesa. La convenuta,
di per sé, non ha negato la pattuizione di una garanzia di fr. 90'000.–.
Nondimeno si è opposta all'istanza, contestando la sua legittimazione passiva
posto come, previa autorizzazione della procedente, avesse sublocato i locali destinati
a ristorante __________. La nuova società conduttrice, cui sarebbe stato
trasferito il contratto di locazione giusta l'art. 263 CO, era surrogata nei
suoi diritti diventando sola debitrice della garanzia di fr. 90'000.–. Oltretutto
poi, il contratto era stato disdetto dalla procedente il 19 dicembre 2005 (doc.
4).
L'istante
ha escluso la tesi del trasferimento della locazione giusta l'art. 263 CO, precisando
che con la sublocazione ex art. 262 CO il subaffittuatario non subentra nei
diritti del conduttore principale. E, la __________ si era appunto limitata a
prendere in sublocazione il ristorante. L'escussa aveva inoltre avviato una
causa di contestazione della disdetta chiedendone l'annullamento,
rispettivamente la protrazione. Oltretutto la pigione di settembre 2007
risultava scoperta, fatto che la convenuta ha contestato, ribadendo il suo
punto di vista.
D. Con
sentenza 13 settembre 2007 il Pretore __________, ha accolto l'istanza. Il
contratto di locazione costituiva un valido titolo di rigetto per l'esecuzione
tendente alla prestazione di una garanzia di fr. 90'000.–, mentre __________ non
era mai subentrata al posto della convenuta. L'obbligo di prestare la garanzia,
infine, esisteva a carico dell’escussa prima della disdetta.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, contestando la sua legittimazione
passiva in quanto è nei confronti della subconduttrice che l'istante doveva promuovere
esecuzione. Il contratto di locazione poi, non era più valido dal 19 dicembre
2005, giorno in cui l'istante aveva dato la disdetta.
F. Con
le sue osservazioni AO 1 postula la reiezione del gravame con argomentazioni
che, se del caso, saranno riprese nel seguito.
Considerandi
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). Il
giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di
appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di
debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati
nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il
credito di cui ai documenti prodotti (Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria
ticinese, in: Rep. 1989, pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con
documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro
dell'esecuzione (cfr. CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid. 5 con rinvii).
Il
contratto di locazione, firmato dal conduttore, può costituire riconoscimento
di debito per il canone scaduto e per i costi accessori opportunamente cifrati
(Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 114 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 49 ad art. 82). Il contratto rappresenta altresì titolo
esecutivo per la somma fissata dalle parti a titolo di garanzia e pattuita ai
sensi dell'art. 257e CO (Staehelin,
op. cit., n. 44 ad art. 82 LEF; Acocella,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 15
ad art. 38).
2.
Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto
provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi
immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;
all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni
che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono
essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo
perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci
riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28
ad art. 82; Staehelin, op. cit.,
n. 87 seg. ad art. 82 LEF; Gilliéron, op.
cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die
Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).
3.
L'appellante contesta la sua
legittimazione passiva in quanto, con il trasferimento della locazione a __________,
quest'ultima sarebbe subentrata al suo posto assumendosi, quale nuova e unica
conduttrice, diritti e obblighi del contratto originario. Censura la tesi del
Pretore laddove ha ritenuto che quella società avesse sublocato i locali.
Nella
sublocazione il locatore acconsente a che il conduttore conceda -in tutto o in
parte- in uso a un terzo l'oggetto da lui locato (art. 262 CO). Il conduttore e
il terzo, concludono un contratto di locazione vero e proprio, che coesiste ma
è indipendente da quello principale stipulato tra locatore e conduttore (Lachat, Le bail à loyer, Losanna 1997,
pag. 378 segg.). Il trasferimento della locazione giusta l'art. 263 CO,
presuppone invece che conduttore e terzo sottoscrivano un contratto di cessione
di commercio dove l'uno dichiara di trasferire all'altro diritti e obblighi legati
al contratto di locazione principale (Lachat,
op. cit., pag. 386 segg.; Weber, Balser
Kommentar zum Obligationenrecht I, 4a
ed., Basilea 2007, n. 1 ad art. 263).
In
concreto, nel contratto di locazione 14 dicembre 2004 (doc. A, pag. 4),
l'istante -quale locatrice- e la convenuta -quale conduttrice- hanno pattuito: la
locatrice autorizza sin d'ora la conduttrice a sublocare la parte ristorante
alla __________, __________ (doc. A, n. 7 pag. 2). E, l'accordo del
medesimo giorno, dà appunto atto della conclusione tra AP 1 e quella società di
un contratto di sublocazione avente per oggetto il ristorante al part. no. __________
RFD __________ (doc. A, pag. 5). Ma, nulla di più. In particolare, nessun
elemento indica che l'appellante abbia -in qualche modo- inteso cedere a __________
oneri e diritti derivanti dal contratto di locazione 14 dicembre 2004. Se ne
deve concludere -senza indizi circa un trasferimento della locazione- che la
convenuta è rimasta debitrice vero l'istante di tutti gli obblighi che si è
assunta sottoscrivendo il contratto principale. La pretesa carenza di
legittimazione passiva, è quindi infondata.
4.
In particolare, la clausola n. 5 del contratto di locazione 14
dicembre 2004, si riferisce appunto al deposito di garanzia e prevede
che Fr. 90'000.– verranno versati su un conto deposito affitti intestato
alla conduttrice presso una banca da essa designata, e meglio fr.
30'000.– entro il 31 dicembre 2004 e fr. 60'000.– entro il 31 dicembre 2005 (doc.
A, pag. 2). Non v'è quindi dubbio circa l'esistenza di un valido titolo di
rigetto che impone alla convenuta di prestare una garanzia del valore di fr.
90'000.–, importo interamente esigibile al più tardi il 31 dicembre 2005.
Invero,
a detta dell'appellante, per la quota parte di fr. 60'000.– non vi sarebbe
alcun valido titolo esecutivo, vista la disdetta formulata dall'istante. A
torto. Certo, la disdetta del contratto di locazione 14 dicembre 2004 è datata
19.
dicembre 2005, ma con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2006, allorquando
la garanzia di fr. 90'000.– era totalmente esigibile da almeno un anno (doc.
4). Inoltre, per quanto noto, l’appellante a tutt’oggi continua a occupare
l’oggetto della locazione. Pertanto, anche l’eccezione formulata in via
subordinata si rivela infondata e deve essere respinta.
5.
A
conferma della sentenza impugnata, pertanto, l'appello 21 settembre 2007 di AP
1.
dev'essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza
dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello
21.
settembre 2007 di AP 1, __________, è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 750.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico,
con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 1'000.– a titolo di
indennità.
3.
Intimazione:
–PA
1;
–PA
2.
Comunicazione alla Pretura __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza -in materia
di diritto della locazione- è di fr. 90'000.–, contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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