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Decisione

14.2007.83

Sospensione di un fallimento secondario per mancanza di attivo

3 ottobre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

sentenza 13 luglio 2007 (inc. CEF 14.06.111), questa Camera ha riconosciuto in

Svizzera, ai sensi degli art. 166 e segg. LDIP, il fallimento di PI 1 decretato

il 27 novembre 2003 dall'Amtsgericht __________ (D).

Gli atti sono stati trasmessi all’IS 1 perché procedesse alla liquidazione

fallimentare in via sommaria limitatamente ai beni del fallito situati in

Svizzera.

B. In

precedenza, preso atto della rinuncia da parte di PI 1, il 13 febbraio 2007,

all’immatricolazione di un motoscafo di lusso di marca Pedrazzini, modello __________,

e il suo trasferimento alla società I__________ AG di __________ (con la targa

TI __________), la Camera aveva parzialmente accolto l’istanza di misure

conservative formulata dall’istante, ordinando all’Ufficio esecuzione e

fallimenti di __________ di procedere all’erezione immediata dell’inventario

dei beni di PI 1 siti in Svizzera. A tale scopo, l'AP 1 ha

interrogato PI 1 il 15 maggio 2007, il quale ha dichiarato di avere, già a fine

del 2002, venduto il motoscafo a tale __________, azionista unico di I__________, a parziale compensazione, ossia per fr. 280'000.--, di un suo

debito nei confronti di quest’ultimo, e di essersi nel contempo riservato un

comodato d’uso poi prorogato fino all’inizio del 2007. Per quanto concerne la

Porsche 993 turbo, PI 1 ha precisato di averla venduto l’11 febbraio 2003 al

prezzo di fr. 70'000.--, circostanza che sarebbe d’altronde nota

all’amministratore fallimentare tedesco.

C. Ricordato

queste circostanze, l'Ufficio chiede ora a questa Camera di voler sospendere la

liquidazione del fallimento secondario per mancanza di attivi.

Considerando in diritto

1. Questa

Camera, quale autorità che ha dichiarato il fallimento secondario, è competente

per sospendere la procedura per mancanza di attivi (cfr. art. 230 cpv. 1 LEF;

CEF 1° aprile 2004 [14.023.101]), rilevato come l'art. 170 cpv. 1 LDIP rinvii

non soltanto alle disposizioni materiali della LEF in materia di fallimento, ma

pure a quelle procedurali, riservate le norme speciali di cui agli art. 170 e

segg. LDIP (cfr. Volken, Zürcher

Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 20 ad art. 170; Berti/Bürgi,

Basler Kommentar zum IPR, Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 1 e 10 ss. ad

art. 170; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 11 ad art. 221-270; ZR 1995, n. 59 ad 2,

p. 183, e il rinvio all'art. 221 LEF di cui al cons. 2.1), in particolare per

quanto attiene alla scelta del genere di procedura da seguire (cfr. Berti/Bürgi, op. cit., n. 12 ad art.

170; Gilliéron, op. cit., n. 26

ad art. 231). Del resto, l'art. 169 cpv. 2 LDIP prevede l'ipotesi della

sospensione del fallimento secondario.

Considerandi

2.

Secondo

l'art. 513 cpv. 2 CPC, l'istanza di riconoscimento di un decreto di fallimento

estero (art. 166 LDIP) o di omologazione di concordato o di procedimento

analogo estero (art. 175 LDIP), così come di riconoscimento di graduatoria

estera (art. 173 LDIP) è proposta a trattata nelle forme della procedura

contenziosa di camera di consiglio (art. 361 ss. CPC). Questa norma non regola

invece il caso della sentenza di sospensione del fallimento per mancanza di

attivi. Visto il rinvio dell'art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF

per tutto quanto non disciplinato dalla LDIP, occorre considerare che la

procedura dell'art. 230 LEF è retta dall'art. 25 n. 2 lett. a LEF, ossia segue

il rito sommario. La procedura è unilaterale (cfr. Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 230) e va promossa

ad istanza dell'ufficio dei fallimenti (art. 230 cpv. 1 LEF e 39 cpv. 2 RUF);

non vi è pertanto obbligo di contraddittorio (cfr. art. 19 LALEF). La decisione

di sospensione del fallimento per mancanza di attivi dev’essere pubblicata a cura

dell'ufficio dei fallimenti (art. 230 cpv. 2, 1. periodo LEF); non è necessaria

una comunicazione individuale al fallito (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über

Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 8 ad art. 230).

Invece la chiusura del fallimento in caso di mancato tempestivo anticipo della

garanzia richiesta dall'ufficio non deve essere pubblicata (art. 93 RUF).

3.

Al

momento attuale, l’Ufficio non dispone di mezzi liquidi per procedere alla

liquidazione del fallimento secondario e la possibilità di realizzare i beni

indicati dall’amministrazione fallimentare estera, ovvero il motoscafo e la

Porsche, è tutt’altro che scontata, dal momento che richiede una preventiva

azione revocatoria (art. 285 e segg. LEF), sicché le spese della procedura di

liquidazione non appaiono coperte. Occorre pertanto sospendere il fallimento

per mancanza di attivo, in conformità dell'art. 230 cpv. 1 LEF. A scanso di

equivoci, va precisato che l’odierna decisione non si pone in contrasto con la

decisione di apertura del fallimento secondario del 13 luglio 2007: l’istante

conserva infatti la facoltà di fornire la garanzia per le spese fallimentari

che fisserà l’Ufficio in virtù dell’art. 230 cpv. 2 LEF, così da potere, se del

caso, ottenere la cessione delle pretese revocatorie della massa.

4.

La

pubblicazione della sospensione delle procedure di fallimento sarà effettuata

dall'Ufficio fallimenti in conformità dell'art. 230 cpv. 2 LEF.

5.

La

questione delle spese è regolata dalla LEF (cfr. sopra cons. 2), ovvero

dall'art. 53 lett. b OTLEF. Esse devono essere anticipate da chi ha chiesto il

fallimento, come pure le altre spese sorte dall'apertura del fallimento (cfr.

art. 169 cpv. 1 LEF; Jaeger et

al., op. cit., n. 9 ad art. 230; Lustenberger,

op. cit., n. 14 ad art. 230).

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 170 LDIP; 230 LEF; 19 LALEF; 53 OTLEF;

pronuncia:

1.

È

ordinata la sospensione per mancanza di attivo della procedura di liquidazione

in Svizzera del fallimento di PI 1, __________ (D).

2.

L'IS

1.

procederà alle pubblicazioni di legge.

§. In quell’ambito indicherà i rimedi di

diritto contro la presente decisione di sospensione, ossia: “Contro la decisione di sospensione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla presente pubblicazione (art. 72 e

segg. LTF).

3.

Non

si percepiscono tassa né spese.

4.

Intimazione all'IS 1, sede.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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