14.2007.83
Sospensione di un fallimento secondario per mancanza di attivo
3 ottobre 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2007.83
Data decisione, Autorità:
03.10.2007, CEF
Titolo:
Sospensione di un fallimento secondario per mancanza di attivo
SOSPENSIONE FALLIMENTO PER MANCANZA ATTIVO
art. 170 LDIP
art. 230 LEF
Incarto n.
14.2007.83
Lugano
3 ottobre
2007
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 24 settembre 2007 da
IS 1 sede
tendente alla
chiusura del fallimento secondario di
PI 1, __________ (D)
rappr. dall’avv. RA 1, __________
decretato dalla scrivente Camera il 13 luglio
2007;
ritenuto in fatto
Fatti
A. Con
sentenza 13 luglio 2007 (inc. CEF 14.06.111), questa Camera ha riconosciuto in
Svizzera, ai sensi degli art. 166 e segg. LDIP, il fallimento di PI 1 decretato
il 27 novembre 2003 dall'Amtsgericht __________ (D).
Gli atti sono stati trasmessi all’IS 1 perché procedesse alla liquidazione
fallimentare in via sommaria limitatamente ai beni del fallito situati in
Svizzera.
B. In
precedenza, preso atto della rinuncia da parte di PI 1, il 13 febbraio 2007,
all’immatricolazione di un motoscafo di lusso di marca Pedrazzini, modello __________,
e il suo trasferimento alla società I__________ AG di __________ (con la targa
TI __________), la Camera aveva parzialmente accolto l’istanza di misure
conservative formulata dall’istante, ordinando all’Ufficio esecuzione e
fallimenti di __________ di procedere all’erezione immediata dell’inventario
dei beni di PI 1 siti in Svizzera. A tale scopo, l'AP 1 ha
interrogato PI 1 il 15 maggio 2007, il quale ha dichiarato di avere, già a fine
del 2002, venduto il motoscafo a tale __________, azionista unico di I__________, a parziale compensazione, ossia per fr. 280'000.--, di un suo
debito nei confronti di quest’ultimo, e di essersi nel contempo riservato un
comodato d’uso poi prorogato fino all’inizio del 2007. Per quanto concerne la
Porsche 993 turbo, PI 1 ha precisato di averla venduto l’11 febbraio 2003 al
prezzo di fr. 70'000.--, circostanza che sarebbe d’altronde nota
all’amministratore fallimentare tedesco.
C. Ricordato
queste circostanze, l'Ufficio chiede ora a questa Camera di voler sospendere la
liquidazione del fallimento secondario per mancanza di attivi.
Considerando in diritto
1. Questa
Camera, quale autorità che ha dichiarato il fallimento secondario, è competente
per sospendere la procedura per mancanza di attivi (cfr. art. 230 cpv. 1 LEF;
CEF 1° aprile 2004 [14.023.101]), rilevato come l'art. 170 cpv. 1 LDIP rinvii
non soltanto alle disposizioni materiali della LEF in materia di fallimento, ma
pure a quelle procedurali, riservate le norme speciali di cui agli art. 170 e
segg. LDIP (cfr. Volken, Zürcher
Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 20 ad art. 170; Berti/Bürgi,
Basler Kommentar zum IPR, Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 1 e 10 ss. ad
art. 170; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 11 ad art. 221-270; ZR 1995, n. 59 ad 2,
p. 183, e il rinvio all'art. 221 LEF di cui al cons. 2.1), in particolare per
quanto attiene alla scelta del genere di procedura da seguire (cfr. Berti/Bürgi, op. cit., n. 12 ad art.
170; Gilliéron, op. cit., n. 26
ad art. 231). Del resto, l'art. 169 cpv. 2 LDIP prevede l'ipotesi della
sospensione del fallimento secondario.
Considerandi
2.
Secondo
l'art. 513 cpv. 2 CPC, l'istanza di riconoscimento di un decreto di fallimento
estero (art. 166 LDIP) o di omologazione di concordato o di procedimento
analogo estero (art. 175 LDIP), così come di riconoscimento di graduatoria
estera (art. 173 LDIP) è proposta a trattata nelle forme della procedura
contenziosa di camera di consiglio (art. 361 ss. CPC). Questa norma non regola
invece il caso della sentenza di sospensione del fallimento per mancanza di
attivi. Visto il rinvio dell'art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF
per tutto quanto non disciplinato dalla LDIP, occorre considerare che la
procedura dell'art. 230 LEF è retta dall'art. 25 n. 2 lett. a LEF, ossia segue
il rito sommario. La procedura è unilaterale (cfr. Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 230) e va promossa
ad istanza dell'ufficio dei fallimenti (art. 230 cpv. 1 LEF e 39 cpv. 2 RUF);
non vi è pertanto obbligo di contraddittorio (cfr. art. 19 LALEF). La decisione
di sospensione del fallimento per mancanza di attivi dev’essere pubblicata a cura
dell'ufficio dei fallimenti (art. 230 cpv. 2, 1. periodo LEF); non è necessaria
una comunicazione individuale al fallito (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 8 ad art. 230).
Invece la chiusura del fallimento in caso di mancato tempestivo anticipo della
garanzia richiesta dall'ufficio non deve essere pubblicata (art. 93 RUF).
3.
Al
momento attuale, l’Ufficio non dispone di mezzi liquidi per procedere alla
liquidazione del fallimento secondario e la possibilità di realizzare i beni
indicati dall’amministrazione fallimentare estera, ovvero il motoscafo e la
Porsche, è tutt’altro che scontata, dal momento che richiede una preventiva
azione revocatoria (art. 285 e segg. LEF), sicché le spese della procedura di
liquidazione non appaiono coperte. Occorre pertanto sospendere il fallimento
per mancanza di attivo, in conformità dell'art. 230 cpv. 1 LEF. A scanso di
equivoci, va precisato che l’odierna decisione non si pone in contrasto con la
decisione di apertura del fallimento secondario del 13 luglio 2007: l’istante
conserva infatti la facoltà di fornire la garanzia per le spese fallimentari
che fisserà l’Ufficio in virtù dell’art. 230 cpv. 2 LEF, così da potere, se del
caso, ottenere la cessione delle pretese revocatorie della massa.
4.
La
pubblicazione della sospensione delle procedure di fallimento sarà effettuata
dall'Ufficio fallimenti in conformità dell'art. 230 cpv. 2 LEF.
5.
La
questione delle spese è regolata dalla LEF (cfr. sopra cons. 2), ovvero
dall'art. 53 lett. b OTLEF. Esse devono essere anticipate da chi ha chiesto il
fallimento, come pure le altre spese sorte dall'apertura del fallimento (cfr.
art. 169 cpv. 1 LEF; Jaeger et
al., op. cit., n. 9 ad art. 230; Lustenberger,
op. cit., n. 14 ad art. 230).
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 170 LDIP; 230 LEF; 19 LALEF; 53 OTLEF;
pronuncia:
1.
È
ordinata la sospensione per mancanza di attivo della procedura di liquidazione
in Svizzera del fallimento di PI 1, __________ (D).
2.
L'IS
1.
procederà alle pubblicazioni di legge.
§. In quell’ambito indicherà i rimedi di
diritto contro la presente decisione di sospensione, ossia: “Contro la decisione di sospensione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla presente pubblicazione (art. 72 e
segg. LTF).
3.
Non
si percepiscono tassa né spese.
4.
Intimazione all'IS 1, sede.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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