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Decisione

14.2007.88

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 febbraio 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 13

giugno 2007, il Pretore __________, ha decretato il sequestro come richiesto.

C. Il 25

giugno 2007 AP 1, ha formulato opposizione al sequestro e contestato il credito

vantato dal sequestrante. Al contraddittorio del 24 settembre 2007, ha

precisato che l'importo depositato presso l'__________, costituiva il premio

complessivo riconosciuto a AO 1, impegnatosi a fornirle e a venderle una

Ferrari __________ e una Bentley __________. La consegna della Bentley avrebbe

dovuto avvenire entro settembre 2006, in ogni caso con il primo lotto

disponibile in Svizzera, termine che, tuttavia, non è stato rispettato. Il

"premio" previsto per questo veicolo era di Euro 10'000.–, mentre il saldo

di Euro 25'000.– si riferiva alla Ferrari e non era contemplato nella richiesta

di sequestro.

Il

procedente, precisato di avere già promosso esecuzione, ha obiettato che le

censure della società opponente riguardavano semmai il merito della vertenza,

avvertendo che controparte, nel frattempo, aveva rifiutato anche l'acquisto della

Ferrari.

D. Con

sentenza 24 settembre 2007, il Pretore __________, ha respinto l'opposizione e

confermato il sequestro. Secondo il primo giudice, nulla indica che fosse stato

pattuito settembre 2006, o comunque il primo lotto importato in

Svizzera, quale termine di consegna per la Bentley. E anzi, il sequestrante

ne aveva confermato l'arrivo per inizio novembre 2006, oltre un mese prima. Ciò

posto, se da una parte la violazione contrattuale di AO 1 non appariva verosimile,

la società opponente non aveva contestato il mancato acquisto della Ferrari e nemmeno

che l'importo complessivo di Euro 35'000.–, costituisse la caparra per entrambe

le vetture. Vista la verosimiglianza della pretesa del sequestrante, ha

respinto l'opposizione.

E. Con

il presente appello AP 1 chiede di accogliere l'opposizione e annullare il sequestro

e, subordinatamente, limitarlo a Euro 10'000.–. Rileva che la cifra complessiva

di Euro 35'000.– è riferita a due vetture, mentre la richiesta di sequestro concerne

l'acquisto della sola Bentley. Pertanto, semmai, in discussione vi sarebbe

unicamente l'importo versato a titolo di caparra per questa vettura. Se non

che, presupposto essenziale era che la Bentley fosse consegnata a settembre

2006 o insieme al primo lotto disponibile in Svizzera. Ciò posto, visto che AO

1 non aveva affatto adempiuto a questa condizione, la violazione contrattuale a

suo carico apparirebbe più che verosimile.

Delle

osservazioni del procedente si dirà, se necessario, nel seguito.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di

annullamento o di conferma del sequestro (Reiser,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad

art. 278)- che statuisce sull'opposizione ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF,

interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere

impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art.

278.

cpv. 3 LEF): nel Cantone Ticino si tratta della Camera di esecuzione e

fallimenti, con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 36 cpv. 2 e 48

lett. d LOG), e ciò qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr.

8'000.–. L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e

dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al

realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -e contestate

dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il

mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà

la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro,

rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate

soluzioni intermedie (Amonn/Walther, Grundriss

des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a

ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb,

Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag.

482).

2.

Le

decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla

procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono

tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio

attitatorio, nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et

des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 segg.

con rif.; Artho Von Gunten, Die

Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 e segg.). Detto altrimenti, il

giudice non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide

unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte

seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato

dalla controparte non contumace (Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12

ad cap. 10).

Il

giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare

sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità

(Hohl, La réalisation du droit e

les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho Von Gunten, op. cit., pag. 85 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le

prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).

3.

In virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito

del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi.

Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82],

consid. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia

fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della

sentenza di primo grado, sia quelli verificatisi prima. La

possibilità di addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre

nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler,

op. cit., n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe lettera morta,

poiché i fatti nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un

influsso sulla decisione. Per

evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le

allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello

scambio degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3],

consid. 3). Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono

applicabili in materia di sequestro (cfr. art. 22 cpv. 4 LALEF).

Sono

quindi ammissibili gli scritti che il sequestrante produce per la prima volta

insieme alle sue osservazioni (doc. 3 e 4 in appello).

4.

Giusta

l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene

concesso dal giudice del luogo in

cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

1.

del credito;

2.

di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al debitore.

In

concreto, l'appellante non contesta la causa di sequestro identificata nell'art.

271.

cpv. 1 n. 4 LEF: l'opponente ha sede in __________, l'importo di Euro

35'000.– oggetto del sequestro è depositato presso lo Studio legale dell'avv. __________,

mentre per la consegna della Ferrari e della Bentley era stato designato il

garage __________ (istanza di sequestro nell'inc. EF.2007.1543, pag. 4). È

altresì pacifico che l'autrice del versamento di Euro 35'000.– sia la società debitrice.

Controversa, per contro, resta l'esistenza e l'esigibilità del credito a favore

del sequestrante.

5.

Il

sequestrante desume la sua pretesa dal mancato acquisto della Bentley, oggetto del

contratto di fornitura e vendita in essere con la società opponente. Ora, dandosi

una fattispecie internazionale (l'uno con domicilio in __________ e l'altra con

sede in __________) e considerato come nessuno dei documenti agli atti si

pronunci in merito al diritto applicabile, s'impone anzitutto di determinare il

diritto applicabile al contratto. Ciò posto, è con riferimento all'art. 158 CO

che il sequestrante fa valere il suo diritto ad incassare l'importo versato da

controparte (istanza di sequestro, pag. 4). Dal canto suo, l'appellante non solo

non ha contestato il rinvio a questa norma del diritto svizzero, ma lo ha

ripreso nel suo memoriale d'appello (pag. 5 e 8). E, peraltro, trattandosi di

una procedura sommaria, se le parti omettono (com'è il caso in concreto) di

indicare il diritto applicabile, il giudice applica il diritto svizzero (art.

16.

cpv. 2 LDIP; CEF 26 luglio 2007 [14.2007. 4], consid. 7 e 26 luglio 2007

[14.2006.102] consid. 8).

6.

Non

è contestato che, secondo gli accordi intervenuti fra le parti, AO 1 avrebbe

dovuto vendere alla società opponente due vetture, così come già esposto. E non

è contestato che, in questo ambito contrattuale, l'acquirente abbia versato

Euro 35'000.- all'avv. __________, nel suo ruolo di depositario di

quell'importo.

Al fine

di circoscrivere il credito su cui si fonda il sequestro, occorre capire cosa

rappresenti la somma versata. Escluso che si tratti di un anticipo -cui le

parti non accennano- visto che la somma in discussione esorbita dal pagamento

vero e proprio delle vetture che sarebbe dovuto avvenire fra le parti direttamente

al prezzo di listino, potrebbe entrare in linea di conto la pena di recesso -istituto

evocato nell'istanza di sequestro- o la caparra. La prima esige tuttavia una

pattuizione nella forma in cui è stato concluso il contratto (Ehrat, in

Comm. di Basilea, 2007, art. 158 CO, N. 11), ciò che in concreto non è avvenuto,

specie negli scambi di corrispondenza elettronica che ne costituiscono la base

e la verifica.

La

caparra, versata al momento della conclusione del contratto, è considerata in

dubbio come prova della sua conclusione, e non come pena di recesso (art. 158

cpv. 1 CO). In mancanza di patto o di uso contrario, la caparra resta a chi

l'ha ricevuta senza obbligo di imputarla nel suo credito (cpv. 2). Diversa è la

questione in caso di inadempimento del contratto, per il quale la caparra

sarebbe stata costituita: in particolare, una sua restituzione giusta gli art.

62.

segg. e 109 CO s'impone se l'inadempienza è riconducibile al beneficiario

della caparra (Ehrat, in Comm. cit., ibidem, N. 7).

7.

Nel

caso concreto, dagli atti processuali e dai documenti prodotti nulla fa

escludere che nella sostanza si tratti di una caparra, malgrado l'uso ripetuto

del sostantivo "premium" (sia nei testi in tedesco, sia nei testi in

inglese): infatti, da un lato, la traduzione in italiano di tale vocabolo in

"caparra" (effettuata dal sequestrante) è rimasta senza contestazione

e, dall'altro, esse (ossia anche l'opponente), nel discorso italiano, usano

proprio tale termine. Nulla muta a tal riguardo il fatto che l'opponente in due

occasioni usi il vocabolo tedesco "Anzahlung" (doc. 4 e 5) il cui

significato letterale può estendersi da "acconto" a

"caparra" appunto, o a "prima rata" (Troike-Strambaci, Wörterbuch des Privat- und Wirtschaftsrecht, Beck, Monaco/D).

8.

L'appellante

rimprovera al sequestrante di non avere adempiuto il contratto, affermando che AO

1.

AO 1 avrebbe dovuto consegnare la Bentley entro settembre 2006 o con il

primo lotto di auto consegnate in Svizzera, condizione che, tuttavia, non

si è mai realizzata. Il Pretore, invece, ha escluso questa eventualità, poiché nessuno

dei documenti agli atti dà atto di una pattuizione di un termine di consegna.

Il primo giudice, in particolare, ha esaminato il contenuto dei doc. A e dei doc.

1.

e 2, evidenziando come solo l'e-mail inviato dal sequestrante a un terzo, fornitore

delle auto (dealer) -comunicazione che starebbe all'origine delle

trattative poi intercorse tra le parti- accennava a un termine di consegna per

settembre 2006, ma che tale data non sarebbe poi stata ripresa dalle parti

nelle loro pattuizioni.

Orbene,

l'invito ad essere informato circa i tempi previsti per la consegna, rivolto da

AO 1 al fornitore è effettivamente accompagnata da un'annotazione del seguente

tenore: Ferrari, Luglio 2006 – Bentley, la prima in Svizzera (doc. 1,

pag. 4). Ma, in questo contesto, l'unica condizione posta all'acquisto delle

due auto da parte dell'opponente è semmai stata quella di poter ricevere le

macchine del primo lotto di auto consegnate (doc. 1, pag. 3). E, riguardo a

questo presupposto, non si hanno elementi di giudizio da cui risulti che il

sequestrante non avesse ottemperato a tale suo obbligo. Anzi, è soltanto dopo

aver preso atto che la vettura Bentley era disponibile nella prima settimana di

novembre 2006 che l'opponente ha affermato l'esistenza di un termine a

settembre, da cui il preteso ritardo nella consegna che l'avrebbe autorizzato a

non più ritirare il veicolo (doc. 3 e 4). Ma, nemmeno può esservi dubbio circa

la disponibilità della Ferrari, laddove di comune accordo le parti ne avevano

posticipato la consegna a luglio 2007 (doc. 6, pag. 3): l'opponente non ha minimamente

contestato di non aver voluto acquistare l'auto (verbale, pag. 4), nonostante

il sequestrante avesse rispettato la seconda scadenza (doc. 3 e 4 in appello).

Ciò posto, la società opponente non offre alcun valido argomento a sostegno

delle proprie tesi: certo l'interessata propone una propria interpretazione dei

documenti agli atti, ma senza dire perché quella del primo giudice debba

considerarsi errata e senza offrire riscontri oggettivi. Mancano, in

definitiva, elementi tali da rendere verosimile l'inadempienza del creditore.

Di conseguenza, non vi sono motivi -a questo stadio della vertenza- per non

ritenere verosimile sia l'esistenza che l'esigibilità del credito vantato dal

sequestrante, come incasso della caparra versata dall'opponente. Al riguardo, quindi,

l'appello è infondato.

9.

L'appellante

rimprovera altresì al Pretore di aver deciso il sequestro dell'importo complessivo

di Euro 35'000.–, mentre il sequestrante aveva chiesto di garantire unicamente

il credito relativo alla vendita della Bentley; osserva al proposito che l'avv.

__________ aveva puntualizzato che Euro 25'000.– costituivano la caparra per la

Ferrari e che Euro 10'000.– quella per la Bentley. Ora, nell'ambito della

procedura d'opposizione al decreto di sequestro il giudice deve chinarsi

nuovamente sulla domanda di sequestro e verificare se, alla luce di quanto

emerso dal contraddittorio, tutte le condizioni del sequestro -contestate

dall'opponente- risultano ancora sufficientemente verosimili, se cioè in

relazione alle stesse è ancora soddisfatto quel grado di verosimiglianza

necessario per la sua concessione (Cocchi/

Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 44 ad art. 20 LALEF). E -come si è già

detto (sopra, consid. 3)- in questo contesto le parti possono avvalersi di

fatti nuovi sia in prima sede che in appello (art. 278 cpv. 3 secondo periodo

LEF e 22 cpv. 4 LALEF). Solo la tutela del pieno diritto di essere sentito

giustifica una limitazione a questo principio: nel senso di escludere che il

sequestrante muti i presupposti (quali debitore, importo dell'asserito credito,

causa di sequestro, beni da sequestrare) dell'ordine del giudice indicati nel

decreto di sequestro (CEF 15 settembre 2000 [14.2000.60], consid. 4.2).

10.

Ma,

nel caso concreto, questa eventualità non si è verificata. L'identità

dell'opponente corrisponde infatti a quella del debitore indicato nel decreto,

il credito di fr. 58'800.– è il controvalore in franchi della caparra di Euro

35'000.– versata per le due auto e depositata presso l'avv. __________, mentre la

causa del sequestro si identifica nell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (sopra, consid.

4), con l'osservazione aggiuntiva che l'istanza di sequestro si riferisce alla

compra-vendita delle due vetture. Certo, è solo all'udienza di discussione che il

sequestrante ha evidenziato il rifiuto della controparte a ritirare la Ferrari.

Ma, tale nuova circostanza, mai contestata, non costituisce una modifica

dell'istanza di sequestro: di fatto, nessuno ha mai preteso che le parti

avessero concluso due contratti distinti -uno per ogni automobile- previo

versamento di due caparre altresì distinte fra di loro. Anzi, la stessa società

opponente nella conferma e-mail 3 marzo 2007, accetta di acquistare entrambi i

veicoli per un premio di EURO 35'000.– (doc. 1, pag. 3), così come il 19

ottobre 2006 rivendica la restituzione di una Anzahlung von EUR 30'000.–

(doc. 4), richiesta ribadita il successivo 27 ottobre 2006 (doc. 5). E, nell'opposizione

al sequestro, si dichiara persino titolare del credito in

restituzione della caparra di Euro 35'000.– (pag. 2). Tutto ciò

-nell'ambito di un esame limitato alla verosimiglianza- al di là delle

affermazioni dell'opponente, confermate dall'avv. __________ (che potrebbero

tuttavia riferirsi al modo di computo della caparra) non è tale da escludere

ciò che emerge dai termini iniziali della pattuizione, ossia che le parti

abbiano voluto il versamento di un'unica caparra per entrambe le auto. Di modo

che, anche la richiesta formulata in via subordinata deve essere respinta.

11.

L'appellante,

già in prima sede, aveva chiesto -in caso di mantenimento del sequestro- che il

giudice ordinasse al sequestrante, tenuto conto del suo domicilio all'estero,

di prestare una garanzia di fr. 5'000.– in base all'art. 273 LEF, ovvero a

copertura delle spese legali che la procedura potrebbe cagionarle. Respinta la

domanda da parte del primo giudice, essa viene qui riproposta con semplice riferimento

alla stessa norma di legge, al domicilio estero di controparte e alla presenza

di elementi che sosterrebbero una violazione contrattuale da parte sua. Sennonché,

la cauzione prevista dalla norma in questione non ha nulla a che fare con la

cauzione processuale, prevista dal Codice di procedura civile; essa dipende

dall'eventuale responsabilità del sequestrante nei confronti del debitore o di

terzi per i danni causati loro da un sequestro infondato (art. 273 cpv. 1 LEF).

Così che anche i presupposti per decidere tale deposito sono la verosimiglianza

del credito, la presenza di un valido motivo di sequestro e la probabilità

dell'insorgere di un danno a dipendenza dell'assenza di una dei due altri

presupposti (Stoffel, in Comm. cit., N. 18 e segg. ad art. 273 LEF). Ma, da questo punto

di vista, la questione è già stata affrontata nell'ambito dell'esame sull'esistenza

e sull'esigibilità del credito. Non v'è quindi motivo per un'ulteriore disamina.

12.

La

sentenza impugnata merita in definitiva conferma, mentre l'appello deve essere

respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante

(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv.

1.

e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello 8 ottobre 2007 di AP 1, __________, è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 375.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 800.– a titolo di

indennità.

3.

Intimazione:

–PA 2;

–PA 1.

Comunicazione

alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

58'800.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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