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Decisione

14.2007.89

Rigetto provvisorio dell'opposizione: istanza fondata su documenti redatti in lingua tedesca

28 novembre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

23.3.2003”;

che

interposta tempestiva opposizione, con istanza 30 luglio 2007 il procedente ne ha

chiesto il rigetto provvisorio limitatamente alla somma capitale di fr.

14'431.15, ha preannunciato di non partecipare all'udienza di discussione che sarebbe

stata indetta dal Pretore, rinviando, per il resto, alla documentazione agli

atti;

che

l'istante fonda la sua pretesa sul conteggio riassuntivo 29 gennaio 2006 delle fatture

emesse a carico del convenuto -fra cui appunto la n. 099-01888 del 23 marzo

2003 per un importo di fr. 23'703.80- dove si attesta un saldo scoperto

pagabile entro il 1° giugno 2006 di fr. 14'431.15 (doc. B), sull'annotazione

manoscritta e firmata dall'escusso Schuld anerkannt, __________ 30.1.2006

posta in basso al medesimo (doc. B) e sulla garanzia bancaria di fr. 27'128.35

oltre interessi al 5% dal 7 aprile 2003 a favore del procedente intesa alla

copertura di pretese per opere di costruzione (Werklohnforderung)

effettuate per conto dell'escusso sul fondo di terzi (doc. D);

che con ordinanza 31 luglio 2007 il Pretore ha citato le parti

all'udienza fissata per il giorno 1° ottobre 2007 alle ore 11:00;

che,

mancando uno dei motivi indicati all'art. 136 cpv. 1 CPC corroborato dei

relativi documenti giustificativi, con ordinanza 28 settembre 2007 il primo

giudice ha respinto la richiesta di rinvio del contraddittorio formulata solo

il giorno prima dal convenuto, ritenendola altresì incompatibile con le esigenze

organizzative e di agenda della Pretura;

che,

ad ogni modo, l'escusso ha partecipato al contraddittorio -cui invece l'istante

non è comparso- opponendosi all'istanza di rigetto per incompetenza

territoriale del giudice, il 30 settembre 2007 avendo egli comunicato al

Municipio di__________ di trasferire il proprio domicilio a __________, e dolendosi

del fatto che la sua domanda di rinvio dell'udienza non fosse stata accolta;

che

con sentenza del medesimo giorno il Pretore __________ ha riconosciuto lo

scritto 29 gennaio 2006 e la garanzia bancaria quale valido riconoscimento di

debito per l'importo di fr. 14'431.15, oltre ad evidenziare come la tesi del trasferimento

di domicilio, priva di verosimiglianza, fosse da considerare più un pretesto

per evitare il pagamento di quella somma che non un elemento atto a documentare

l'incompetenza territoriale del giudice;

che,

nel suo appello, il ricorrente espone in poche righe di ritenere la citata

sentenza contraria all'art. 21 LALEF, in quanto emessa sulla base di documenti

redatti in lingua tedesca;

Considerandi

che,

invero, l'art. 21 cpv. 2 LALEF stabilisce che i documenti esibiti dalle parti, ma

non redatti in una delle lingue nazionali, devono essere accompagnati dalla

traduzione in lingua italiana, altrimenti si ritengono non prodotti;

che,

in concreto, i documenti agli atti -quelli dell'istante ma anche quelli dell'escusso-

sono tutti in lingua tedesca, ossia in una lingua nazionale, di modo che, la

pretesa violazione della procedura cantonale deve essere respinta;

che,

per il resto, il ricorso manca di una specifica domanda d'appello tale

da permettere a questa Camera di riformare la sentenza di primo grado, visto

che l'appellante -nemmeno a titolo sussidiario- non accenna minimamente a tale

esito né contesta in qualche altro modo l'applicazione dell'art. 82 LEF;

che,

ciò posto, l'appello va respinto, mentre tassa di giustizia e l’indennità

seguono la soccombenza del convenuto, tenendo conto tuttavia della brevità e

della semplicità delle osservazioni all’appello.

Motivi

per i quali,

richiamato l'art. 21 cpv. 2 LALEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello

5.

ottobre 2007 di AP 1, __________, è respinto.

2.

Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 375.–, anticipati

dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________,

fr. 90.– di indennità.

3.

Intimazione a:

AP 1;

–PA

1.

Comunicazione alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

14'431.15, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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