14.2007.89
Rigetto provvisorio dell'opposizione: istanza fondata su documenti redatti in lingua tedesca
28 novembre 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2007.89
Data decisione, Autorità:
28.11.2007, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione: istanza fondata su documenti redatti in lingua tedesca
DOCUMENTI PRIVATI
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
TRADUZIONE
art. 21 LALEF
art. 21 cpv. 2 LALEF
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2007.89
Lugano
28 novembre
2007
SL/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 30 luglio 2007 da
AO 1
(patrocinato dall' PA 1)
contro
AP 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione
interposta da AP 1 al PE n. __________ dell'8/12 febbraio 2007 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
sentenza 1° ottobre 2007 (EF.2007.2117), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta e di conseguenza
l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria per fr. 14'431.15 oltre interessi come al PE.
2. La tassa di giustizia in fr. 250.–, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di
rifondere a controparte fr. 500.– a titolo di indennità.
3. omissis.”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello con atto 5 ottobre 2007
dell'escusso, che la reputa contraria all'art. 21 LALEF in quanto basata su
documenti redatti in lingua tedesca;
viste le osservazioni 8 novembre 2007 dell'istante, che postula la conferma
della sentenza pretorile, protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto
e considerando in
diritto:
che con PE n. __________ dell'8/12 febbraio 2007 dell'UE __________,
AO 1 ha escusso AP 1, e la moglie __________ quale condebitrice solidale, per
l'importo di fr. 17'195.75 oltre interessi al 5% dal 23 marzo 2003, indicando
come titolo di credito: “Arbeitsleistungen gem. Rechnung Nr. 099-01888 vom
Fatti
23.3.2003”;
che
interposta tempestiva opposizione, con istanza 30 luglio 2007 il procedente ne ha
chiesto il rigetto provvisorio limitatamente alla somma capitale di fr.
14'431.15, ha preannunciato di non partecipare all'udienza di discussione che sarebbe
stata indetta dal Pretore, rinviando, per il resto, alla documentazione agli
atti;
che
l'istante fonda la sua pretesa sul conteggio riassuntivo 29 gennaio 2006 delle fatture
emesse a carico del convenuto -fra cui appunto la n. 099-01888 del 23 marzo
2003 per un importo di fr. 23'703.80- dove si attesta un saldo scoperto
pagabile entro il 1° giugno 2006 di fr. 14'431.15 (doc. B), sull'annotazione
manoscritta e firmata dall'escusso Schuld anerkannt, __________ 30.1.2006
posta in basso al medesimo (doc. B) e sulla garanzia bancaria di fr. 27'128.35
oltre interessi al 5% dal 7 aprile 2003 a favore del procedente intesa alla
copertura di pretese per opere di costruzione (Werklohnforderung)
effettuate per conto dell'escusso sul fondo di terzi (doc. D);
che con ordinanza 31 luglio 2007 il Pretore ha citato le parti
all'udienza fissata per il giorno 1° ottobre 2007 alle ore 11:00;
che,
mancando uno dei motivi indicati all'art. 136 cpv. 1 CPC corroborato dei
relativi documenti giustificativi, con ordinanza 28 settembre 2007 il primo
giudice ha respinto la richiesta di rinvio del contraddittorio formulata solo
il giorno prima dal convenuto, ritenendola altresì incompatibile con le esigenze
organizzative e di agenda della Pretura;
che,
ad ogni modo, l'escusso ha partecipato al contraddittorio -cui invece l'istante
non è comparso- opponendosi all'istanza di rigetto per incompetenza
territoriale del giudice, il 30 settembre 2007 avendo egli comunicato al
Municipio di__________ di trasferire il proprio domicilio a __________, e dolendosi
del fatto che la sua domanda di rinvio dell'udienza non fosse stata accolta;
che
con sentenza del medesimo giorno il Pretore __________ ha riconosciuto lo
scritto 29 gennaio 2006 e la garanzia bancaria quale valido riconoscimento di
debito per l'importo di fr. 14'431.15, oltre ad evidenziare come la tesi del trasferimento
di domicilio, priva di verosimiglianza, fosse da considerare più un pretesto
per evitare il pagamento di quella somma che non un elemento atto a documentare
l'incompetenza territoriale del giudice;
che,
nel suo appello, il ricorrente espone in poche righe di ritenere la citata
sentenza contraria all'art. 21 LALEF, in quanto emessa sulla base di documenti
redatti in lingua tedesca;
Considerandi
che,
invero, l'art. 21 cpv. 2 LALEF stabilisce che i documenti esibiti dalle parti, ma
non redatti in una delle lingue nazionali, devono essere accompagnati dalla
traduzione in lingua italiana, altrimenti si ritengono non prodotti;
che,
in concreto, i documenti agli atti -quelli dell'istante ma anche quelli dell'escusso-
sono tutti in lingua tedesca, ossia in una lingua nazionale, di modo che, la
pretesa violazione della procedura cantonale deve essere respinta;
che,
per il resto, il ricorso manca di una specifica domanda d'appello tale
da permettere a questa Camera di riformare la sentenza di primo grado, visto
che l'appellante -nemmeno a titolo sussidiario- non accenna minimamente a tale
esito né contesta in qualche altro modo l'applicazione dell'art. 82 LEF;
che,
ciò posto, l'appello va respinto, mentre tassa di giustizia e l’indennità
seguono la soccombenza del convenuto, tenendo conto tuttavia della brevità e
della semplicità delle osservazioni all’appello.
Motivi
per i quali,
richiamato l'art. 21 cpv. 2 LALEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello
5.
ottobre 2007 di AP 1, __________, è respinto.
2.
Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 375.–, anticipati
dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________,
fr. 90.– di indennità.
3.
Intimazione a:
–
AP 1;
–PA
1.
Comunicazione alla Pretura __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
14'431.15, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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