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Decisione

14.2007.92

Appello contro sentenza di rigetto provvisoiro dell'opposizione. Richiesta della CEF di produrre l'originale del vaglia cambiario. Quale credito è stato posto in esecuzione? Vaglia cambiario quale tit

8 maggio 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ __________ del 23 aprile/3 maggio 2007 la AP 1 ha escusso AO 1

per l’incasso di fr. 120'000.-- oltre interessi al 10% dal 1. settembre 2006,

indicando quale titolo di credito: “Vaglia cambiario di CHF 120'000.-- emesso l’11.8.2006

con scadenza 31.8.2006, protestato l’1.9.2006.”

Interposta

tempestiva opposizione, la creditrice ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla

Pretore.

B. Il

10 settembre 2002 la AP 1 (ora AP 1, in seguito: AP 1) ha concesso alla __________

– nel frattempo fallita – un credito di costruzione di fr. 1'260'000.-- (doc. C).

A garanzia del citato credito AO 1, unitamente a __________, ha emesso un

vaglia cambiario per un importo di fr. 120'000.-- all’ordine della AP 1 (doc.

E). Non avendo la __________ pagato alla creditrice quanto dovuto per lo

scoperto sul conto costruzione, il credito è stato disdetto con scritto 8

luglio 2005 (doc. G). Due accordi conclusi tra la banca creditrice e la __________

il 27 ottobre 2005 (doc. N) rispettivamente il 10 luglio 2006 (doc. P) non sono

stati rispettati dalla __________, per cui con lettera raccomandata 11 agosto

2006 (doc. Q) la banca ha chiesto a AO 1 il pagamento dell’effetto cambiario in

oggetto entro il 31 agosto 2006.

C. All’udienza di contraddittorio la AP 1 ha confermato la domanda di

rigetto provvisorio dell’opposizione sulla scorta della documentazione agli

atti.

Con la

risposta AO 1 ha dichiarato di ritirare l’opposizione per fr. 15'970.50 oltre

interessi al 5% dal 1. settembre 2006, rilevando che nel luglio 2005 la __________

aveva uno scoperto sul conto ipotecario di fr. 270'700.--, mentre sul conto

costruzione il debito nei confronti della creditrice ammontava a fr. 111'800.--.

Secondo l’escusso il vaglia cambiario è stato emesso originariamente a

copertura solamente del credito di costruzione più eventuali interessi, che

ammonta appunto a fr. 15'970.50, mentre per il conto ipotecario erano state

emesse le usuali cartelle ipotecarie. Per il conto ipotecario di fr. 260'000.--,

il vaglia cambiario non poteva quindi entrare in linea di conto.

Con la

replica la creditrice si è riconfermata nelle sue allegazioni presentate con

l’istanza.

Duplicando

AO 1 ha rilevato in sostanza che il fatto che l’istante, nell’ambito degli

accordi intercorsi tra le parti, sia stata disponibile a trapassare la

posizione debitoria garantita da cartelle ipotecarie ad una società che non era

al beneficio del vaglia cambiario, dimostra che il conto ipotecario era da

trattarsi separatamente.

D. Con sentenza 1. ottobre 2007 la prima giudice ha rilevato che avendo

l’escusso ritirato l’opposizione per l’importo di fr. 15'970.50 oltre interessi

al 5% dal 1. settembre 2006, il suo giudizio si sarebbe limitato all’importo

residuo di fr. 104'029.50, ossia fr. 120'000.--, dedotto l’importo riconosciuto

di fr. 15'970.50, oltre interessi. In sede pretorile è poi stato ritenuto che

avendo l’istante prodotto solo la copia del vaglia cambiario in esame (doc. E)

e non l’originale, senza dover ulteriormente analizzare la validità formale del

titolo, il rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo residuo non

poteva essere concesso.

In via

abbondanziale la prima giudice ha poi considerato comprovata l’eccezione

sollevata dall’escusso, secondo il quale il vaglia cambiario in oggetto da lui

emesso, in favore dell’istante, andava inteso a garanzia del solo saldo dovuto

dalla fallita __________ in relazione al conto costruzione. In tal senso si sarebbe

infatti espressa la creditrice nella sua istanza di rigetto (cfr. istanza ad 1

e 2), così come nella documentazione agli atti (cfr. doc. I: scritto di parte

istante datato 13 settembre 2005; doc. P e doc. 3: scritto di parte istante datato

10 luglio 2006). Da questi documenti risulterebbe che, l’11 agosto 2006, il

saldo del conto costruzione era di fr. 15’970.50 oltre interessi al 4.25%

dall’1. luglio 2006, mentre il saldo del debito in conto ipotecario ammontava a

fr. 260'000.-- oltre interessi (cfr. doc. C: scritto datato 11 agosto 2006

inviato dalla parte istante all’ufficio fallimenti).

E.

Contro la sentenza pretorile si aggrava

tempestivamente la AP 1 con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in

seguito.

F. Con

le sue osservazioni AO 1 contesta le allegazioni di controparte e chiede la

conferma della sentenza pretorile.

Considerato

Considerandi

1.

L’appellante sostiene che all’udienza

di contraddittorio, all’offerta da parte sua di produrre l’originale del vaglia

cambiario (doc. E), la Segretaria assessore l’ha invitata a desistere, nella

misura in cui l’escusso non avesse sollevato obiezioni circa la mancata

produzione del citato documento in originale.

Il

giudice del rigetto accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione

nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 pag. 331).

La

fotocopia di una cartavalore non costituisce valido riconoscimento di debito ai

sensi dell’art. 82 LEF, in quanto per esercitare il diritto incorporato nella cartavalore

è necessario l’originale del titolo (Rep 1975 pag. 101; Staehelin, Basler Kommentar

zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, vol. I, n. 154 ad art. 82).

Per

motivi di economia processuale questa Camera ha chiesto d’ufficio alla

creditrice di produrre l’originale del vaglia cambiario in esame (doc. E), che ora

si trova agli atti.

2.

La consegna

di un titolo cambiario non provoca novazione del debito derivante dal rapporto

di base (art. 116 cpv. 1 CO), bensì avviene a titolo di pagamento. Il creditore

che promuove una procedura esecutiva ordinaria, può porre in esecuzione solo il

credito cambiario oppure il credito di base (Grundforderung). Tramite la consegna

del titolo cambiario il credito di base viene sospeso per il periodo in cui

può essere fatto valere il credito cambiario. Quale sia il credito che viene

posto in esecuzione, emerge dalla domanda di esecuzione (art. 67 cpv. 1 cifra 4

LEF) e dal precetto esecutivo (art. 69 cpv. 2 cifra 1 LEF). Se come causa del

credito viene indicato il titolo cambiario, in tal caso è posto in esecuzione

il credito cambiario. Nel caso in cui viene indicato il rapporto di base,

l’esecuzione si riferisce al credito di base (Staehelin, op. cit., n. 151 ad

art. 82).

Dalla

domanda di esecuzione 13 settembre 2005 (doc. H) così come dal PE in oggetto

(doc. S) si evince che la AP 1 ha indicato come causa del credito posto in

esecuzione il vaglia cambiario doc. E, per cui l’esecuzione in oggetto si

riferisce al credito cambiario.

3.

Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il

rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di

riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è

definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep

1989.

pag. 338 con riferimenti).

Un vaglia

cambiario valido costituisce nella procedura esecutiva ordinaria per il credito

cambiario riconoscimento di debito dell’emittente. Levare protesto non è

necessario (Staehelin, op. cit. n. 152 ad art. 82).

Nel caso

di un’esecuzione ordinaria per titolo cambiario l’esame della sua esecutività

si estende all’accertamento della validità del titolo sotto il profilo del

diritto cambiario (Rep 1979 pag. 400-401 e Rep 1949 pag. 312; Panchaud/Caprez, Die

Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 59 pag. 141).

Il vaglia

cambiario in oggetto (doc. E) adempie i requisiti di cui all’art. 1096 ss. CO e

costituisce, in via di principio, valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

4.

Giusta

l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso

incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte

in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28

ad art. 82; Staehelin, op. cit.,

n. 87 seg. ad art. 82 LEF; Gilliéron, op.

cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op.

cit., pag. 350 con riferimenti).

Il

debitore, nella procedura esecutiva ordinaria per un credito cambiario, può

sollevare contro il titolo cambiario tutte le eccezioni derivanti dal diritto

cambiario e renderle verosimili nella procedura di rigetto (Staehelin, op. cit.

n. 153 ad art. 82).

L’escusso

non ha sollevato nessuna eccezione derivante dal diritto cambiario. Le sue

argomentazioni riguardano unicamente il rapporto di base che in questa

procedura non può essere considerato, non essendo stato posto in esecuzione.

Il

rigetto provvisorio dell’opposizione deve quindi essere concesso pure per

l’importo residuo di fr. 104'029.50 oltre interessi al 5% dal 1. settembre 2006.

5.

Di conseguenza l’appello 15 ottobre

2007.

della AP 1 va accolto.

Tassa

di giustizia e indennità seguono la soccombenza, rilevato che l’indennità di

prima sede resta invariata, la richiesta dell’appellante di assegnarle ripetibili

di fr. 500.--, non essendo motivata (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 1096 ss. CO e 82 LEF

pronuncia:

I. L’appello 15 ottobre 2007 della AP 1, __________, è accolto.

Di conseguenza la sentenza 1. ottobre 2007 della Segretaria assessore della __________

(EF.__________) è così riformata:

“1. L’istanza

23.

luglio 2007 della Banca AP 1, __________, è accolta.

1.1

(invariato)

1.2

L’opposizione interposta al PE n. __________

__________ del 23 aprile/3 maggio 2007 è rigettata in via provvisoria per

l’importo residuo di fr. 104'029.50 oltre interessi al 5% dal 1. settembre

2006.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 280.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a

carico di AO 1, il quale rifonderà alla AP 1 fr. 250.-- a titolo di indennità”.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 420.--, già anticipata

dall’appellante, è posta a carico di AO 1, il quale rifonderà alla AP 1 fr. 1’800.--

a titolo di indennità.

III. Intimazione: - avv. RA 1, __________;

- AO 1, __________ Comunicazione alla Pretura __________

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente: La

segretaria:

Giacchè il valore litigioso della vertenza è di fr.

104'029.50, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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