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14.2007.94

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16 aprile 2008Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

B. Quale

titolo di credito, la banca ha indicato sul precetto esecutivo: “CHF 70'000.– Inhaberschuldbrief im 1. Rang; CHF 330'000.– Inhaberschuldbrief im

2. Rang; CHE 350'000.– Inhaberschuldbrief im 3. Rang; CHF 100'000.–

Inhaberschuldbrief im 4.Rang” [nb: il foglio annesso al precetto esecutivo non

è stato prodotto]. Quale oggetto del pegno è stato indicato: “Grundbuch __________,

Parzelle Nr. __________, haltend __________ m2 mit

Einfamilienhaus und Schwimmbad und 1/8 Anteil auf Kooperationsparzelle Nr. __________

mit __________ m2”, di

proprietà del marito della convenuta.

C. L'istante ha prodotto quattro

cartelle ipotecarie del valore complessivo di fr. 850'000.–: CI al portatore di

fr. 70'000.– del 9 aprile 1970 iscritta in 1° grado (dg __________: doc. A), CI

al portatore di fr. 330'000.– del 4 luglio 1986 iscritta in 2° grado (dg __________:

doc. B), CI al portatore di fr. 350'000.– del 30 agosto 1988 iscritta in 3°

grado (dg __________: doc. C) e CI al portatore n. __________ di fr. 100'000.–

del 16 febbraio 1999 iscritta in 4° grado (dg __________: doc. D). L'istante ha

altresì presentato un contratto di credito ipotecario a tasso fisso (Kreditvertrag

mit Festhypothek) del 9/11 agosto 2005 (doc. E), la convenzione

fiduciaria (Sicherungsübereignung) 22 gennaio 2002 con cui il

marito della convenuta ha ceduto in proprietà e a titolo di garanzia alla banca

le quattro cartelle ipotecarie al portatore (doc. F), la disdetta 16 maggio

2006 del debito ipotecario e delle cartelle ipotecarie (doc. G), la procura

(doc. H) e una lettera 14 settembre 2006 indirizzata alla procedente dove __________

dichiara di non essere più in grado di far fronte agli oneri ipotecari (doc.

I).

D. All'udienza

di contraddittorio 2 ottobre 2007, la banca ha confermato la sua domanda,

producendo gli originali delle quattro cartelle ipotecarie. Il Pretore ne ha

accertato la conformità con le copie agli atti e li ha restituiti all'istante.

La convenuta si è opposta all'istanza contestando il credito posto in

esecuzione. Il credito incorporato dalle cartelle ipotecarie (credito

astratto), rivendicato dall'istante, non corrispondeva al prestito concesso al

marito (credito garantito). E, visto che quelle cartelle erano state cedute in

garanzia e non in proprietà, la richiesta della banca doveva limitarsi al

debito effettivo, eccezione che egli ha sollevato fondandosi sugli art. 872 CC

e art. 1 e 18 CO, precisando che, il giorno dell'udienza, l'importo ammontava a

fr. 881'553.75 (interessi compresi).

L'istante

ha obiettato che la cessione a titolo di garanzia delle cartelle ipotecarie

-valida- l'autorizzava a rivendicare il credito astratto da esse incorporato,

ritenuta l'esigibilità del credito causale. Pertanto, esse costituivano dei

validi titoli di rigetto sia per l'importo posto in esecuzione che per il

diritto di pegno.

E. Con

sentenza 8 ottobre 2007 il Pretore __________, ha parzialmente accolto

l'istanza di rigetto dell'opposizione. Anzitutto, avendo posto in esecuzione il

credito astratto incorporato dalle quattro cartelle ipotecarie al portatore, la

banca aveva correttamente proceduto in via di realizzazione del pegno

immobiliare. Pacifica poi la disdetta del mutuo e delle citate cartelle, come

pure la cessione fiduciaria in garanzia alla banca -avvenuta il 22 gennaio

2002- dei relativi titoli. Il Pretore ha quindi ritenuto che sulla porzione di

credito astratto eccedente il debito a carico del marito della convenuta, le

parti avessero concluso un pactum de non petendo, visto che la clausola

n. 5 del contratto fiduciario non escludeva in modo chiaro ed esplicito questa

eventualità. Questo giustificava la pretesa dell'istante per un importo

corrispondente al solo credito causale. Pertanto, ha rigettato l'opposizione

per fr. 854'317.55, ossia il debito accertato dalla banca al 9 giugno 2006,

oltre interessi di mora al 5% dal 1° febbraio 2007.

F. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente la banca, contestando la tesi

del Pretore laddove tiene conto dell'esistenza nella convenzione fiduciaria di

un pactum de non petendo a favore di __________ per la parte di credito

astratto eccedente il debito effettivo a suo carico. Di fatto, la clausola n. 5

del contratto l'autorizzerebbe a rivendicare complessivamente fr. 1'075'000.–,

importo comprensivo del credito incorporato dalle quattro cartelle ipotecarie

(fr. 850'000.–) e di tre interessi annuali al 10%, oltre interessi di mora dal

1° febbraio 2007 del 10% sul credito in capitale e del 5% sugli interessi

annuali scaduti (art. 818 e 855 CC), prassi conosciuta dal marito della

convenuta, che era stato alle sue dipendenze quale direttore di succursale.

G. Anche

la convenuta si aggrava tempestivamente contro la sentenza pretorile.

Rimprovera al Pretore di avere accolto -parzialmente- l'istanza di rigetto per

il credito astratto incorporato dalle cartelle ipotecarie, nonostante il pactum

de non petendo contenuto nella convenzione fiduciaria legittimasse

l'istante a chiedere il debito effettivo residuo. E, visto che quest'ultima

aveva promosso l'esecuzione fondandosi sulle cartelle ipotecarie e sul loro

valore nominale, il prestito concesso a __________ difetterebbe di un valido

riconoscimento di debito. In mancanza di un titolo di rigetto, l'istanza della

banca deve quindi essere respinta.

H. Delle

rispettive osservazioni si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto: 1. Secondo l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,

il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. Questo vale

pure nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno, sia per il credito che

per il diritto di pegno (art. 153a cpv. 1 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 13 ad § 33; Bernheim/Känzig,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 39 ad art.

151 e n. 7 ad art. 153a; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 56 segg. ad art. 153).

2. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura

privata ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta

sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza

e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà

delle parti (Cometta, Il rigetto

provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 1989 338). La volontà di obbligarsi

può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal

diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (Cometta, op. cit., 337).

3. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di

causa -quindi anche in sede d'appello- se la

documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se

vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto

esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai

documenti prodotti (Cometta, op. cit., 331, Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi,

Zurigo 2000, pag. 112 ad c). Nell'esecuzione in via di realizzazione di pegno

poi, il giudice verifica se vi è un titolo attestante l'esistenza del pegno

indicato nel precetto esecutivo (Staehelin,

op. cit., n. 166 e 169 ad art. 82): salvo menzione espressa contraria,

l'opposizione è in effetti presunta diretta sia contro il credito sia contro

l'esistenza di un diritto di pegno (art. 85 RFF).

4. Nel

caso concreto, la convenuta ha interposto “opposizione” al precetto esecutivo n. __________ del 5/7 febbraio 2007 dell'UEF __________ e,

pertanto, essa vale sia contro il credito sia contro l'esistenza del diritto di

pegno.

5. La cartella ipotecaria è un credito personale garantito da pegno

immobiliare (art. 842 CC). Si caratterizza per il fatto che essa costituisce

una cartavalore che incorpora sia il credito sia il diritto di pegno

immobiliare che ne è l'accessorio (Steinauer,

La cédule hypothécaire, Fiche juridique suisse n. 639, del 1° febbraio

1999, Ginevra, pag. 2, I.A). Il credito della cartella -qualificato astratto

perché non vi si menziona la sua causa (art. 17 CO)- è indipendente dal

rapporto giuridico di base -all'origine del credito detto causale- che

giustifica la costituzione o il trasferimento della cartella.

Il

trasferimento o la costituzione fiduciaria di una cartella ipotecaria a scopo

di garanzia (“garanzia fiduciaria”, Sicherungsübereignung), lascia

sussistere il credito causale (assenza di novazione, l'art. 855 CC essendo di

diritto dispositivo), conferendo al creditore (causale) la piena titolarità del

credito astratto -e quindi la qualità di creditore pignoratizio immobiliare-

obbligandolo tuttavia a farne uso nella stretta misura necessaria al pagamento

del credito causale, in particolare a restituire al debitore (fiduciante)

un'eventuale eccedenza (CEF, 9 gennaio 2004 [14.2003.52], consid. 4.2c e 4.3

con riferimenti).

6. Giusta l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto

provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi

immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;

all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni

Considerandi

che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono

essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo

perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci

riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28

ad art. 82; Staehelin, op. cit.,

n. 87 seg. ad art. 82 LEF; Gilliéron, op.

cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op.

cit., pag. 350 con riferimenti).

7.

In concreto, l'istante ha prodotto

quattro cartelle ipotecarie al portatore, tutte iscritte a carico della part. __________

RFD di __________.

a) Dal contratto di

credito 9/11 agosto 2005 risulta anzitutto che esse sono state cedute in

proprietà alla banca (Diese Schuldbriefe hat die Bank zu Eigentum übernommen)

quale garanzia reale del credito ipotecario concesso al marito della

convenuta (doc. E, pag. 2). L'accordo (doc. E, pag. 3 in alto) rinvia poi alla

convenzione fiduciaria 22 gennaio 2002 che, oltre a ribadire l'avvenuta

cessione in proprietà (besitzt/erwirbt den/die folgenden Schuldbrief/e zu

Eigentum) delle cartelle ipotecarie detenute a titolo di pegno immobiliare

(Ferner anerkennt der Kreditnehmer ausdrücklich das Grundpfandrecht für die

Schuldbriefforderung), esclude esplicitamente la novazione del credito

garantito giusta l'art. 855 cpv. 1 CC (doc. F, n. 1 e 2). Peraltro, né

l'esistenza del pegno immobiliare a favore della procedente né la legittimità

dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno, sono mai state contestate.

b) Si è già detto

che, di per sé, solo il credito astratto incorporato in una cartella ipotecaria

è garantito dal pegno (sopra, consid. 5). In concreto, questo significa che,

nell'ambito di un'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare, le

quattro cartelle ipotecarie al portatore costituiscono riconoscimento di debito

per fr. 850'000.–, ossia per il loro valore nominale complessivo (sopra,

consid. B).

c) Inoltre, in

aggiunta a questo importo, il pegno immobiliare garantisce alla creditrice gli

interessi convenzionali del 1.5% (doc. E, pag. 1) calcolati dall'ultima

scadenza (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC), e meglio dal 10 giugno 2006 giorno in cui

la pretesa è diventata esigibile (disdetta 16 maggio 2006 con effetto al 9

giugno 2006: doc. G, pag. 1), tenuto conto di altre tre annualità. Invero, la

banca propone un tasso del 10% rinviando alla convenzione fiduciaria 22 gennaio

2002.

(istanza di rigetto, pag. 6 n. 7; doc. F, n. 2) e che -di per sé- sarebbe

conforme a quello massimale consentito dal diritto cantonale ticinese (art. 172

LAC). Ma esso differisce da quello indicato su tre delle quattro cartelle

ipotecarie e dalle relative iscrizioni a registro fondiario (ossia 5%, 7% e 7%:

doc. A, B e C e l'estratto RF allegato al doc. D, pag. 2 e 3), valore garantito

dal pegno (Steinauer, Les droits

réels, vol. III, 3a ed., Berna 2003, n. 2646 e 2646a; Kamerzin,

Le contrat constitutif de cédule hypothécaire, tesi, Friborgo 2003, n.

631; Trauffer, Basler Kommentar

zum ZGB, vol. II, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2003, n. 6 ad art. 795 e n. 10 ad art.

818) e, in ogni caso, ormai superato -poiché più recente- da quello pattuito

nel contratto di credito ipotecario 9/11 agosto 2005, ossia 1.5% appunto (doc.

E, pag. 1).

d) Altresì coperti

dalla garanzia sono poi gli interessi di mora, che la creditrice rivendica dal

1° febbraio 2007 -rammentato come credito ipotecario e cartelle ipotecarie

siano stati disdetti per il 9 giugno 2006- al tasso minimo legale del 5% (art.

818.

cpv. 1 n. 2 e cpv. 3 CC; art. 104 cpv. 1 CO) in luogo di quello inferiore

pattuito convenzionalmente, oltre alle spese di esecuzione (art. 818 cpv. 1 n.

2.

CC).

e) Riassumendo pertanto,

rispetto all'importo indicato sul precetto esecutivo, le cartelle ipotecarie

rappresenterebbero semmai valido titolo di rigetto dell'opposizione per

l'importo complessivo di fr. 888'250.– (capitale e tre annualità: fr. 850'000.–

+ fr. 38'250.–), interessi correnti al 1.5% su fr. 850'000.– dal 10 giugno 2006

al 31 gennaio 2007 e interessi di mora al 5% su fr. 850'000.– dal 1° febbraio

2007.

f) La

legittimazione attiva della banca infine, è data dalla clausola “al portatore”

(cfr. CEF 25 luglio 2000 [14.99.103], consid. 4a; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, n. 12 e 22

ad § 17), mentre, quella della convenuta -mai contestata- è data dal fatto che le

quattro cartelle ipotecarie (doc. A, B, C e D) gravano il fondo sul quale si

trova l'abitazione familiare (sentenza impugnata, pag. 2 ad C), di proprietà

del marito il quale si riconosce espressamente debitore delle pretese da esse

incorporate (doc. E, pag. 2 in basso, doc. F). In questo contesto, in effetti,

il coniuge può fare opposizione "alla stregua del debitore” (art. 153 cpv.

2.

lett. b LEF) e quindi contestare sia l'esistenza, la validità e l'estensione

del diritto di pegno, sia l'esistenza, la validità e l'importo del credito

garantito (CEF [14.2001.108] 6 febbraio 2002, consid. 1.1;

Ammonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, §21 n.

10.

e §33 n. 5). Inoltre tornano in ogni caso

applicabili gli art. da 71 a 86 LEF) (art. 153 cpv. 4 LEF).

g) Ciò posto, dai documenti prodotti dall'istante, risulta al 9 giugno

2006.

un debito ipotecario accertato a carico del marito della convenuta di fr.

843'000.– e fr. 11'317.55 di interessi e spese d'esecuzione (doc. G), importo

che è inferiore rispetto al credito garantito dal pegno (sopra, consid. 7e). In

concreto -e per i motivi di cui si dirà oltre (sotto, consid. 8)- la convenuta ha

tempestivamente eccepito la possibilità per l'istante di soddisfare le proprie

pretese limitatamente alla pretesa causale, da lei stessa quantificata -in sede

di udienza- in fr. 881'553.75, interessi compresi (verbale, pag. 5). Di modo

che, in definitiva, l'opposizione può essere rigettata per questo importo,

oltre interessi di mora al 5% calcolati sul credito capitale di fr. 843'000.–

dal 1° febbraio 2007.

Sull'appello

di AP 1

8.

La convenzione fiduciaria 22 gennaio 2002 esclude che, per

novazione, il credito causale si annullì e fra le parti sussista soltanto il

credito astratto (doc. F, pag. 1). Del resto, il concetto medesimo di cessione

in proprietà a titolo di garanzia di una cartella ipotecaria presuppone, da

parte del creditore pignoratizio immobiliare, di far uso del credito astratto

-che coesiste accanto a quello causale- nella stretta misura necessaria al

pagamento di quest'ultimo (sopra, consid. 5; JdT 2008 II pag. 15). E, questo,

implica necessariamente un pactum de non petendo sulla parte del credito

astratto che non è indispensabile a garantire il pagamento del credito causale

(SJZ 2005 Nr. 18, pag. 431).

In concreto, la banca si duole del fatto che il Pretore abbia solo

parzialmente accolto l'istanza di rigetto, contestando l'esistenza di un pactum

de non petendo a favore del marito della convenuta. Dimentica tuttavia che

questa è una delle eccezioni che può essere sollevata dall'escusso giusta l'art.

872.

CC, ogni qual volta il creditore esige l'intero pagamento del credito

astratto incorporato dalla cartella ipotecaria (SJZ 2005 Nr. 18, pag. 431; JdT

2008.

II pag. 15). In effetti, secondo questa norma, il debitore può far valere

sia le eccezioni riferite all'iscrizione o al titolo medesimo, sia quelle che

gli competono personalmente contro il creditore procedente. E, in concreto, è

appunto ciò che la convenuta ha fatto in sede di contraddittorio (verbale, pag.

4). A detta della procedente, la clausola n. 5 della convenzione fiduciaria

l'autorizzerebbe a rivendicare l'intero importo. Ora, di per sé e per

contratto, le parti possono certamente abilitare un creditore a procedere con

l'incasso di tutto il credito incorporato in una cartella ipotecaria: al

proposito tuttavia, le pattuizioni devono specificare che egli può rivendicare

più di quanto gli riconosce il contratto di base e che, solo ad avvenuta

realizzazione del pegno, egli è obbligato a restituire un'eventuale eccedenza

al debitore. Una tale clausola deve quindi essere esplicita e chiara in quanto,

nel dubbio, non si presume affatto che il debitore abbia autorizzato il creditore

a chiedere -in virtù della cartella ipotecaria- più del credito causale e, solo

a realizzazione avvenuta, a retrocedere una probabile rimanenza (Staehelin, Basler Kommentar zum ZGB II,

3a ed., Basilea 2007, n. 22 ad art. 855). E, nel caso concreto -a

differenza delle argomentazioni dell'appellante- la clausola n. 5, peraltro

difficile da mettere in relazione con la fattispecie, sicuramente non adempie a

questi requisiti. Né l'istante individua in qualsiasi altro documento agli

atti, riferimenti che lascino supporre il contrario.

9.

Ciò posto, come si è già detto (sopra, consid. 7g), all'udienza di

discussione la convenuta ha cifrato in fr. 881'553.75 il debito causale

(comprensivo di interessi) a carico del marito, dichiarazione che ripropone

davanti a questa Camera (osservazioni, pag. 4). Tale importo è inferiore

rispetto al credito astratto garantito dalle cartelle ipotecarie agli atti.

Perlomeno entro questi termini, lei ha pertanto riconosciuto il debito oggetto

dell'istanza di rigetto dell'opposizione (Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 19

ad art. 82). Questa circostanza giustifica il parziale

accoglimento dell'appello e la conseguente riforma del dispositivo n. 1 del

giudizio del Pretore (sopra, consid. 7g). Data la differenza fra gli importi,

non occorre modificare il dispositivo sulla ripartizione degli oneri processuali

fissata dal primo giudice. Tassa di giustizia e indennità in appello

seguono, invece, il vicendevole grado di soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Sull'appello

di AO 1

10.

Con

il suo appello, la convenuta si duole anzitutto della mancanza di un valido

titolo di rigetto per il credito causale. Lei dimentica tuttavia che, in

concreto, la banca ha posto in esecuzione il credito

astratto garantito dalle quattro cartelle ipotecarie e che, in sede di

contraddittorio, ne ha sottoposto per accertamento al Pretore gli atti in

originale. Ed è pacifico che una cartella ipotecaria costituisca titolo di

rigetto a favore del suo titolare (sopra, consid. 2; SJZ 2005 Nr. 18, pag.

430). Pertanto, di per sé, non era affatto necessario che nel contempo

l'istante producesse altresì un valido titolo per il debito effettivo a carico

del marito della convenuta. Di modo che, da questo punto di vista, la censura è

priva di fondamento. In questo contesto, è invece legittimo per il debitore

rendere verosimili quelle eccezioni che deduce dal rapporto di base e che

intende opporre al creditore (sopra, consid. 8): e, fra queste, c'è appunto

quella di limitare al credito causale le richieste di quest'ultimo (JdT 2008 II

pag. 16; Stücheli, Die

Rechtsöffnung, Zurigo 2000, pag.385), come in concreto ha fatto la convenuta. In

effetti, e come già esposto, se è vero che lei ha chiesto la

reiezione dell'istanza di rigetto, è altresì vero che sia all'udienza, sia in

appello, ha quantificato in fr. 881'553.75 il debito e gli interessi effettivi

a suo carico (sopra, consid. 7g e 9): pertanto, limitatamente a questo importo,

il rigetto provvisorio dell'opposizione è giustificato.

11.

Tassa

di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49,

61.

cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82, 151 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1

OTLEF;

pronuncia: I. 1. L'appello

18.

ottobre 2007 di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza, il

Dispositivo

dispositivo n. 1 della sentenza 8 ottobre 2007 del Pretore __________, è così

riformato:

“1. L'istanza 28 giugno 2007 di rigetto

dell'opposizione è parzialmente accolta. Di conseguenza, l'opposizione

interposta da AO 1, __________, al precetto esecutivo n. __________

dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, è rigettata in via

provvisoria per fr. 881'553.75, oltre interessi al 5% su fr. 843'000.– dal 1°

febbraio 2007.”

2. La tassa di

giustizia di fr. 900.–, già anticipata da AP 1, __________, resta a suo carico

per fr. 500.–, mentre la rimanenza è posta a carico di AO 1, __________; AP 1, __________,

rifonderà a quest'ultima fr. 1'000.– a titolo di indennità parziali.

II. 1. L'appello

19 ottobre 2007 di AO 1, __________, è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'200.–, già anticipata da AO 1, __________, resta a suo

carico; AO 1, __________, rifonderà a AP 1, __________, fr. 2'000.– a titolo di

indennità.

III. Intimazione

a:

–RA

1 e RA 2;

–RA

3.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è, per

l'istante di fr. 220'682.45 e per la convenuta di fr. 854'317.55, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72

e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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