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Decisione

14.2007.95

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 aprile 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

B. Quale

titolo di credito, la banca ha indicato sul precetto esecutivo: “CHF 70'000.– Inhaberschuldbrief im 1. Rang; CHF 330'000.– Inhaberschuldbrief im

2. Rang; CHE 350'000.– Inhaberschuldbrief im 3. Rang; CHF 100'000.–

Inhaberschuldbrief im 4.Rang” [nb: il foglio annesso al precetto esecutivo non

è stato prodotto]. Quale oggetto del pegno è stato indicato: “Grundbuch __________,

Parzelle Nr. __________, haltend __________ m2 mit

Einfamilienhaus und Schwimmbad und 1/8 Anteil auf Kooperationsparzelle Nr. __________

mit __________ m2”, di

proprietà dell'escusso.

C. L'istante ha prodotto quattro

cartelle ipotecarie del valore complessivo di fr. 850'000.–: CI al portatore di

fr. 70'000.– del 9 aprile 1970 iscritta in 1° grado (dg __________: doc. A), CI

al portatore di fr. 330'000.– del 4 luglio 1986 iscritta in 2° grado (dg __________:

doc. B), CI al portatore di fr. 350'000.– del 30 agosto 1988 iscritta in 3°

grado (dg __________: doc. C) e CI al portatore n. __________ di fr. 100'000.– del

16 febbraio 1999 iscritta in 4° grado (dg __________: doc. D). L'istante ha

altresì presentato un contratto di credito ipotecario a tasso fisso (Kreditvertrag

mit Festhypothek) del 9/11 agosto 2005 (doc. E), la convenzione

fiduciaria (Sicherungsübereignung) 22 gennaio 2002 con cui

l'escusso ha ceduto in proprietà e a titolo di garanzia alla banca le quattro

cartelle ipotecarie al portatore (doc. F), la disdetta 16 maggio 2006 del

debito ipotecario e delle cartelle ipotecarie (doc. G), la procura (doc. H) e una

lettera 14 settembre 2006 indirizzata alla procedente dove l'escusso dichiara di

non essere più in grado di far fronte agli oneri ipotecari (doc. I).

D. All'udienza

di contraddittorio 2 ottobre 2007, la banca ha confermato la sua domanda,

producendo gli originali delle quattro cartelle ipotecarie. Il Pretore ne ha

accertato la conformità con le copie agli atti e li ha restituiti all'istante. L'escusso

si è opposto all'istanza contestando il credito posto in esecuzione. Il credito

incorporato dalle cartelle ipotecarie (credito astratto), rivendicato

dall'istante, non corrispondeva al prestito a lui concesso (credito garantito).

E, visto che quelle cartelle erano state cedute in garanzia e non in proprietà,

la richiesta della banca doveva limitarsi al debito effettivo, eccezione che

egli ha sollevato fondandosi sugli art. 872 CC e art. 1 e 18 CO, precisando che,

il giorno dell'udienza, l'importo ammontava a fr. 881'553.75 (interessi

compresi).

L'istante

ha obiettato che la cessione a titolo di garanzia delle cartelle ipotecarie -valida-

l'autorizzava a rivendicare il credito astratto da esse incorporato, ritenuta

l'esigibilità del credito causale. Pertanto, esse costituivano dei validi

titoli di rigetto sia per l'importo posto in esecuzione che per il diritto di

pegno.

E. Con

sentenza 8 ottobre 2007 il Pretore __________, ha parzialmente accolto

l'istanza di rigetto dell'opposizione. Anzitutto, avendo posto in esecuzione il

credito astratto incorporato dalle quattro cartelle ipotecarie al portatore, la

banca aveva correttamente proceduto in via di realizzazione del pegno

immobiliare. Pacifica poi la disdetta del mutuo e delle citate cartelle, come

pure la cessione fiduciaria in garanzia alla banca -avvenuta il 22 gennaio

2002- dei relativi titoli. Il Pretore ha quindi ritenuto che sulla porzione di

credito astratto eccedente il debito a carico dell'escusso, le parti avessero concluso

un pactum de non petendo, visto che la clausola n. 5 del contratto

fiduciario non escludeva in modo chiaro ed esplicito questa eventualità. Questo

giustificava la pretesa dell'istante per un importo corrispondente al solo credito

causale. Pertanto, ha rigettato l'opposizione per fr. 854'317.55, ossia il

debito accertato dalla banca al 9 giugno 2006, oltre interessi di mora al 5%

dal 1° febbraio 2007.

F. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente la banca, contestando la tesi

del Pretore laddove tiene conto dell'esistenza nella convenzione fiduciaria di

un pactum de non petendo a favore dell'escusso per la parte di credito astratto

eccedente il debito effettivo a suo carico. Di fatto, la clausola n. 5 del

contratto l'autorizzerebbe a rivendicare complessivamente fr. 1'075'000.–, importo

comprensivo del credito incorporato dalle quattro cartelle ipotecarie (fr.

850'000.–) e di tre interessi annuali al 10%, oltre interessi di mora dal 1°

febbraio 2007 del 10% sul credito in capitale e del 5% sugli interessi annuali

scaduti (art. 818 e 855 CC), prassi conosciuta dall'escusso, che era stato alle

sue dipendenze quale direttore di succursale.

G. Anche

l'escusso si aggrava tempestivamente contro la sentenza pretorile. Rimprovera

al Pretore di avere accolto -parzialmente- l'istanza di rigetto per il credito

astratto incorporato dalle cartelle ipotecarie, nonostante il pactum de non

petendo contenuto nella convenzione fiduciaria legittimasse l'istante a

chiedere il debito effettivo residuo. E, visto che quest'ultima aveva promosso l'esecuzione

fondandosi sulle cartelle ipotecarie e sul loro valore nominale, il prestito

concesso all'escusso difetterebbe di un valido riconoscimento di debito. In

mancanza di un titolo di rigetto, l'istanza della banca deve quindi essere

respinta.

H. Delle

rispettive osservazioni si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto: 1. Secondo l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,

il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. Questo vale

pure nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno, sia per il credito che

per il diritto di pegno (art. 153a cpv. 1 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 13 ad § 33; Bernheim/Känzig,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 39 ad art.

151 e n. 7 ad art. 153a; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 56 segg. ad art. 153).

2. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura

privata ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta

sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza

e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà

delle parti (Cometta, Il rigetto

provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 1989 338). La volontà di obbligarsi

può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal

diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (Cometta, op. cit., 337).

3. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di

causa -quindi anche in sede d'appello- se la

documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se

vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto

esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai

documenti prodotti (Cometta, op. cit., 331, Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi,

Zurigo 2000, pag. 112 ad c). Nell'esecuzione in via di realizzazione di pegno

poi, il giudice verifica se vi è un titolo attestante l'esistenza del pegno

indicato nel precetto esecutivo (Staehelin,

op. cit., n. 166 e 169 ad art. 82): salvo menzione espressa contraria,

l'opposizione è in effetti presunta diretta sia contro il credito sia contro

l'esistenza di un diritto di pegno (art. 85 RFF).

4. Nel

caso concreto, l'escusso ha interposto “opposizione” al precetto esecutivo n. __________ del 5/7 febbraio 2007 dell'UEF __________ e,

pertanto, essa vale sia contro il credito sia contro l'esistenza del diritto di

pegno.

5. La cartella ipotecaria è un credito personale garantito da pegno

immobiliare (art. 842 CC). Si caratterizza per il fatto che essa costituisce

una cartavalore che incorpora sia il credito sia il diritto di pegno

immobiliare che ne è l'accessorio (Steinauer,

La cédule hypothécaire, Fiche juridique suisse n. 639, del 1° febbraio

1999, Ginevra, pag. 2, I.A). Il credito della cartella -qualificato astratto

perché non vi si menziona la sua causa (art. 17 CO)- è indipendente dal

rapporto giuridico di base -all'origine del credito detto causale- che

giustifica la costituzione o il trasferimento della cartella.

Il

trasferimento o la costituzione fiduciaria di una cartella ipotecaria a scopo

di garanzia (“garanzia fiduciaria”, Sicherungsübereignung), lascia

sussistere il credito causale (assenza di novazione, l'art. 855 CC essendo di

diritto dispositivo), conferendo al creditore (causale) la piena titolarità del

credito astratto -e quindi la qualità di creditore pignoratizio immobiliare-

obbligandolo tuttavia a farne uso nella stretta misura necessaria al pagamento

del credito causale, in particolare a restituire al debitore (fiduciante)

un'eventuale eccedenza (CEF, 9 gennaio 2004 [14.2003.52], consid. 4.2c e 4.3

con riferimenti).

Considerandi

6.

Giusta l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto

provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi

immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;

all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni

che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono

essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo

perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci

riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28

ad art. 82; Staehelin, op. cit.,

n. 87 seg. ad art. 82 LEF; Gilliéron, op.

cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op.

cit., pag. 350 con riferimenti).

7.

In concreto, l'istante ha prodotto quattro

cartelle ipotecarie al portatore, tutte iscritte a carico della part. __________

RFD di __________.

a) Dal contratto di

credito 9/11 agosto 2005 risulta anzitutto che esse sono state cedute in

proprietà alla banca (Diese Schuldbriefe hat die Bank zu Eigentum übernommen)

quale garanzia reale del credito ipotecario concesso all'escusso (doc. E,

pag. 2). L'accordo (doc. E, pag. 3 in alto) rinvia poi alla convenzione

fiduciaria 22 gennaio 2002 che, oltre a ribadire l'avvenuta cessione in

proprietà (besitzt/erwirbt den/die folgenden Schuldbrief/e zu Eigentum)

delle cartelle ipotecarie detenute a titolo di pegno immobiliare (Ferner

anerkennt der Kreditnehmer ausdrücklich das Grundpfandrecht für die

Schuldbriefforderung), esclude esplicitamente la novazione del credito

garantito giusta l'art. 855 cpv. 1 CC (doc. F, n. 1 e 2). Peraltro, né l'esistenza

del pegno immobiliare a favore della procedente né la legittimità

dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno, non sono mai state

contestate.

b) Si è già detto

che, di per sé, solo il credito astratto incorporato in una cartella ipotecaria

è garantito dal pegno (sopra, consid. 5). In concreto, questo significa che, nell'ambito

di un'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare, le quattro

cartelle ipotecarie al portatore costituiscono riconoscimento di debito

dell'escusso per fr. 850'000.–, ossia per il loro valore nominale complessivo (sopra,

consid. B).

c) Inoltre, in

aggiunta a questo importo, il pegno immobiliare garantisce alla creditrice gli

interessi convenzionali del 1.5% (doc. E, pag. 1) calcolati dall'ultima

scadenza (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC), e meglio dal 10 giugno 2006 giorno in cui

la pretesa è diventata esigibile (disdetta 16 maggio 2006 con effetto al 9

giugno 2006: doc. G, pag. 1), tenuto conto di altre tre annualità. Invero, la

banca propone un tasso del 10% rinviando alla convenzione fiduciaria 22 gennaio

2002.

(istanza di rigetto, pag. 6 n. 7; doc. F, n. 2) e che -di per sé- sarebbe conforme

a quello massimale consentito dal diritto cantonale ticinese (art. 172 LAC). Ma

esso differisce da quello indicato su tre delle quattro cartelle ipotecarie e dalle

relative iscrizioni a registro fondiario (ossia 5%, 7% e 7%: doc. A, B e C e

l'estratto RF allegato al doc. D, pag. 2 e 3), valore garantito dal pegno (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3a ed., Berna

2003, n. 2646 e 2646a; Kamerzin, Le

contrat constitutif de cédule hypothécaire, tesi, Friborgo 2003, n. 631; Trauffer, Basler Kommentar zum ZGB,

vol. II, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2003, n. 6 ad art. 795 e n. 10 ad art.

818) e, in ogni caso, ormai superato -poiché più recente- da quello pattuito

dalle parti nel contratto di credito ipotecario 9/11 agosto 2005, ossia 1.5% appunto

(doc. E, pag. 1).

d) Altresì coperti

dalla garanzia sono poi gli interessi di mora, che la creditrice rivendica dal

1° febbraio 2007 -rammentato come credito ipotecario e cartelle ipotecarie

siano stati disdetti per il 9 giugno 2006- al tasso minimo legale del 5% (art.

818.

cpv. 1 n. 2 e cpv. 3 CC; art. 104 cpv. 1 CO) in luogo di quello inferiore

pattuito convenzionalmente, oltre alle spese di esecuzione (art. 818 cpv. 1 n.

2.

CC).

e) Riassumendo

pertanto, rispetto all'importo indicato sul precetto esecutivo, le cartelle

ipotecarie rappresenterebbero semmai valido titolo di rigetto dell'opposizione

per l'importo complessivo di fr. 888'250.– (capitale e tre annualità: fr.

850'000.– + fr. 38'250.–), interessi correnti al 1.5% su fr. 850'000.– dal 10

giugno 2006 al 31 gennaio 2007 e interessi di mora al 5% su fr. 850'000.– dal

1° febbraio 2007.

f) La

legittimazione attiva della banca infine, è data dalla clausola “al portatore”

(cfr. CEF 25 luglio 2000 [14.99.103], consid. 4a; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, n. 12 e 22

ad § 17), mentre, quella del convenuto -mai contestata- risulta dal contratto

di credito 9/11 agosto 2005 (doc. E, pag. 2 in basso) in relazione con la

convenzione fiduciaria Sicherungsübereignung (doc. F) e le medesime cartelle

ipotecarie (doc. A, B, C e D): l'escusso, proprietario del fondo a carico del

quale sono iscritte le quattro cartevalori, si riconosce espressamente debitore

delle pretese da esse incorporate.

g) Ciò posto, dai documenti prodotti dall'istante, risulta al 9 giugno

2006.

un debito ipotecario accertato a carico dell'escusso di fr. 843'000.– e

fr. 11'317.55 di interessi e spese d'esecuzione (doc. G), importo che è

inferiore rispetto al credito garantito dal pegno (sopra, consid. 7e). In

concreto -e per i motivi di cui si dirà oltre (sotto, consid. 8)- l'escusso ha

tempestivamente eccepito la possibilità per l'istante di soddisfare le proprie

pretese limitatamente alla pretesa causale, da lui stesso quantificata -in sede

di udienza- in fr. 881'553.75, interessi compresi (verbale, pag. 5). Di modo

che, in definitiva, l'opposizione può essere rigettata per questo importo, oltre

interessi di mora al 5% calcolati sul credito capitale di fr. 843'000.– dal 1°

febbraio 2007.

Sull'appello

di AP 1

8.

La convenzione fiduciaria 22 gennaio 2002 esclude che, per

novazione, il credito causale si annullì e fra le parti sussista soltanto il

credito astratto (doc. F, pag. 1). Del resto, il concetto medesimo di cessione

in proprietà a titolo di garanzia di una cartella ipotecaria presuppone, da

parte del creditore pignoratizio immobiliare, di far uso del credito astratto

-che coesiste accanto a quello causale- nella stretta misura necessaria al

pagamento di quest'ultimo (sopra, consid. 5; JdT 2008 II pag. 15). E, questo, implica

necessariamente un pactum de non petendo sulla parte del credito

astratto che non è indispensabile a garantire il pagamento del credito causale

(SJZ 2005 Nr. 18, pag. 431).

In concreto, la banca si duole del fatto che il Pretore abbia solo parzialmente

accolto l'istanza di rigetto, contestando l'esistenza di un pactum de non

petendo a favore dell'escusso. Dimentica tuttavia che questa è una delle

eccezioni che può essere sollevata dall'escusso giusta l'art. 872 CC, ogni qual

volta il creditore esige l'intero pagamento del credito astratto incorporato

dalla cartella ipotecaria (SJZ 2005 Nr. 18, pag. 431; JdT 2008 II pag. 15). In

effetti, secondo questa norma, il debitore può far valere sia le eccezioni

riferite all'iscrizione o al titolo medesimo, sia quelle che gli competono

personalmente contro il creditore procedente. E, in concreto, è appunto ciò che

l'escusso ha fatto in sede di contraddittorio (verbale, pag. 4). A detta della procedente,

la clausola n. 5 della convenzione fiduciaria l'autorizzerebbe a rivendicare

l'intero importo. Ora, di per sé e per contratto, le parti possono certamente abilitare

un creditore a procedere con l'incasso di tutto il credito incorporato in una

cartella ipotecaria: al proposito tuttavia, le pattuizioni devono specificare

che egli può rivendicare più di quanto gli riconosce il contratto di base e

che, solo ad avvenuta realizzazione del pegno, egli è obbligato a restituire un'eventuale

eccedenza al debitore. Una tale clausola deve quindi essere esplicita e chiara

in quanto, nel dubbio, non si presume affatto che il debitore abbia autorizzato

il creditore a chiedere -in virtù della cartella ipotecaria- più del credito

causale e, solo a realizzazione avvenuta, a retrocedere una probabile rimanenza

(Staehelin, Basler Kommentar zum

ZGB II, 3a ed., Basilea 2007, n. 22 ad art. 855). E, nel caso concreto -a

differenza delle argomentazioni dell'appellante- la clausola n. 5, peraltro difficile

da mettere in relazione con la fattispecie, sicuramente non adempie a questi

requisiti. Né, l'istante individua in qualsiasi altro documento agli atti,

riferimenti che lascino supporre il contrario.

9.

Ciò posto, come si è già detto (sopra, consid. 7g), all'udienza di

discussione l'escusso ha cifrato in fr. 881'553.75 il debito causale

(comprensivo di interessi) a suo carico, dichiarazione che ripropone davanti a

questa Camera (osservazioni, pag. 4). Tale importo è inferiore rispetto al

credito astratto garantito dalle cartelle ipotecarie agli atti. Perlomeno entro

questi termini, egli ha pertanto riconosciuto il proprio debito oggetto dell'istanza

di rigetto dell'opposizione (Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 19 ad art. 82). Questa

circostanza giustifica il parziale accoglimento

dell'appello e la conseguente riforma del dispositivo n. 1 del giudizio del

Pretore (sopra, consid. 7g). Data la differenza fra gli importi, non occorre

modificare il dispositivo sulla ripartizione degli oneri processuali fissata

dal primo giudice. Tassa di giustizia e indennità in appello seguono,

invece, il vicendevole grado di soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Sull'appello

di AO 1

10.

Con

il suo appello, l'escusso si duole anzitutto della mancanza di un valido titolo

di rigetto per il credito causale. Egli dimentica tuttavia

che, in concreto, la banca ha posto in esecuzione il credito astratto garantito

dalle quattro cartelle ipotecarie e che, in sede di contraddittorio, ne ha

sottoposto per accertamento al Pretore gli atti in originale. Ed è

pacifico che una cartella ipotecaria costituisca titolo di rigetto a favore del

suo titolare (sopra, consid. 2; SJZ 2005 Nr. 18, pag. 430). Pertanto, di per

sé, non era affatto necessario che nel contempo l'istante producesse altresì un

valido titolo per il debito effettivo a carico dell'escusso. Di modo che, da

questo punto di vista, la censura è priva di fondamento. In questo contesto, è

invece legittimo per il debitore rendere verosimili quelle eccezioni che deduce

dal rapporto di base e che intende opporre al creditore (sopra, consid. 8): e, fra

queste, c'è appunto quella di limitare al credito causale le richieste di

quest'ultimo (JdT 2008 II pag. 16; Stücheli,

Die Rechtsöffnung, Zurigo 2000, pag.385), come in concreto ha fatto

l'escusso. In effetti, e come già esposto, se è vero che egli

ha chiesto la reiezione dell'istanza di rigetto, è altresì vero che sia

all'udienza, sia in appello, egli ha quantificato in fr. 881'553.75 il debito e

gli interessi effettivi a suo carico (sopra, consid. 7g e 9): pertanto, limitatamente

a questo importo, il rigetto provvisorio dell'opposizione è giustificato.

11.

Tassa

di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49,

61.

cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82, 151 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1

OTLEF;

pronuncia: I. 1. L'appello

18.

ottobre 2007 di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza, il

Dispositivo

dispositivo n. 1 della sentenza 8 ottobre 2007 del Pretore __________, è così

riformato:

“1. L'istanza 28 giugno 2007 di rigetto

dell'opposizione è parzialmente accolta. Di conseguenza, l'opposizione

interposta da AO 1, __________, al precetto esecutivo n. __________

dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, è rigettata in via

provvisoria per fr. 881'553.75, oltre interessi al 5% su fr. 843'000.– dal 1°

febbraio 2007.”

2. La tassa di

giustizia di fr. 900.–, già anticipata da AP 1, __________, resta a suo carico

per fr. 500.–, mentre la rimanenza è posta a carico di AO 1, __________; AP 1, __________,

rifonderà a quest'ultimo fr. 1'000.– a titolo di indennità parziali.

II. 1. L'appello

19 ottobre 2007 di AO 1, __________, è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'200.–, già anticipata da AO 1, __________, resta a suo

carico; AO 1, __________, rifonderà a AP 1, __________, fr. 2'000.– a titolo di

indennità.

III. Intimazione

a:

–RA

1 e RA 2;

–RA

3.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è, per

l'istante di fr. 220'682.45 e per l'escusso di fr. 854'317.55, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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