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Decisione

14.2008.100

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 novembre 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

B. Adempiuto per due mesi al suo obbligo di cui al punto 4 del

contratto, AP 1 ha interrotto ogni pagamento delle rate mensili di fr. 1'000.-,

adducendo vari motivi a giustificazione del suo diniego (act. C e D). Tanto

che, per ottenere quanto pattuito, AO 1 ha fatto spiccare, il 2 novembre 2007,

dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ un precetto esecutivo nei

confronti dello stesso debitore per la somma di fr. 16'000.- oltre accessori,

al quale quest’ultimo ha sollevato opposizione. Da qui la presente istanza di rigetto

provvisorio dell’opposizione.

C. All’udienza di discussione dell’11 dicembre 2007 il procedente si è

confermato nella propria domanda. Dal canto suo l’escusso vi si è opposto,

asserendo anzitutto che la sua obbligazione dipendente dal punto 4 del

contratto di cessione del pacchetto azionario dipendeva dall’evento posto sub.

2 del contratto stesso, ossia dalla liberazione dall’impegno cambiario assunto

a suo tempo dal convenuto a garanzia degli impegni presi dalla società __________,

di cui ha ceduto le sue azioni. Del resto, secondo lo stesso escusso, al punto

3 del contratto è stato previsto il deposito delle cedendi azioni presso l’avv.

PA 1, che le avrebbe consegnate a AO 1 non appena perfezionato il citato punto

2 dell’accordo, come pure che lo stesso avv. PA 1 avrebbe inoltre esercitato a

titolo fiduciario i diritti di azionista per lo stesso escusso. Pertan- to, sempre

secondo l’escusso, egli non deve adempiere quanto di sua spettanza prima della

realizzazione della condizione summenzionata, ovvero prima della sua

liberazione dall’impegno cambiario nei confronti del __________. Premesso che i

due versamenti di fr. 1'000.- effettuati in buona fede non inficiano la condizione

posta all’esigibilità del credito posto in esecuzione, l’escusso ha altresì

eccepito la non validità della convenzione in rassegna per sua scemata capacità

di intendere e di volere e per malafede del procedente, il quale era al

corrente dei problemi di salute che lo affliggevano, come attestato dall’act.

1, ossia del certificato medico 5 dicembre 2007 del dott. __________. Ripresosi

parzialmente al più presto nel mese di febbraio/marzo 2007, con il senno di poi

egli ha capito di essere stato indotto in modo assai discutibile alla firma del

contratto, che non aveva neppure letto e del quale non era stata spiegata la reale

portata. In caso contrario, ossia se ne avesse percepito l’importanza, non lo

avrebbe mai sottoscritto, specie se si considera che di fronte alla cessione

dell’intero pacchetto azionario della __________, società attiva dal 1960 e

sempre fiorente, egli ha ricevuto in contropartita esclusivamente la

liberazione dal proprio impegno cambiario nei confronti del __________, __________.

Da qui, a suo giudizio, gli estremi del dolo (art. 28 CO). Il convenuto ha dipoi

anche invocato la compensazione, a fronte di un suo preteso credito nei

confronti del precedente di fr. 57'300.-, derivante dai rapporti di dare–avere

sugli introiti del conto no. __________ presso il __________ intestato ad entrambi

(act. 3).

In

replica e in duplica le parti si sono confermate nelle rispettive prese di

posizione.

D. Con sentenza del 30 settembre 2008 – resasi necessaria in quanto una

prima sentenza emanata il 14 dicembre 2007 dal Segretario-assessore della Pretura

di __________ era stata annullata il 4 agosto 2008 da questa Camera sulla base

delle considerazioni illustrate dal Tribunale federale nella sentenza 4A_

512/2008 del 13 maggio 2008 (inc. __________) - il Pretore del Distretto di __________

ha accolto l’istanza, ritenendo che il procedente abbia provato l’adempimento

delle condizioni di cui punto 2 del contratto (act. B) e osservando che il certificato

medico del 5 dicembre 2007, che riferisce di un grado di una sindrome

ansioso-depressiva e di conseguenza di un solo parziale grado di intendere e di

volere dell’escusso nel periodo ottobre-dicembre 2006 (act. 1), risulta, comunque

sia, superato da due versamenti mensili avvenuti in gennaio e febbraio 2007 da parte

dello stesso escusso per tacitare il creditore, comporta- mento che costituisce

un riconoscimento a posteriori del debito eventualmente contratto in un periodo

di presunta incapacità. Quanto alle rimanenti eccezioni sollevate dal

convenuto, ossia l’asserito comportamento doloso di controparte e l’opponibilità

in compensazione di un proprio credito, il Pretore non le ha fatte proprie, ritenendole

non suffragate da riscontri oggettivi.

E. Contro la sentenza pretorile, si aggrava tempestivamente AP 1,

riproponendo in buona sostanza le eccezioni infruttuosamente sollevate davanti

al primo giudice.

F. Con osservazioni del 10 novembre 2008 AO 1 propone la reiezione

dell’appello.

Considerato

In diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante

atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto

provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento

di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla

legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del

suo rappresentante di un’obbligazione in relazione a una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconosci- mento di debito può

essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi

risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti

in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente

dalla volontà delle parti (Cometta, Il

rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi ticinese, in: Rep. 1989 pag. 338 con riferimenti ti).

Il

giudice del rigetto accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). La dichiara- zione di riconoscimento

del debito è una dichiarazione con la quale il debitore si obbliga a pagare una

certa somma di denaro: essa dev’essere chiara, esplicita, non equivoca, non

discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1. n. 7

pag. 3). Egli deve dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto

in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione. Ciò vale pure quando il

contratto è sottoposto a una condizione sospensiva (cfr. Cometta, op. cit. pag. 338; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 36 ad art. 82 LEF).

2. Secondo l‘art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto

provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe

l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte

in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi

(cfr. DTF 104 Ia 413, consid. 4; jaeger/walder/kull/kuttmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82;

staehelin, op. cit. n. 87 s ad

art. 82 LEF; gilliéron, Commentaire

Considerandi

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82; stuecheli,

Die Rechtsöffung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).

Nell’esecuzione

basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a

prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione

anticipata, la Camera segue la prassi di Basilea-Campagna, secondo la quale l’eccezione

di mancato adempimento della controprestazione rispettivamente di non corretto

adempimento deve essere resa verosimile e non solo asserita (rep. 1986 pag. 112-113; cometta, op. cit. pag. 348; staehelin, op. cit. n. 105 ad art. 82

LEF). Per giuri- sprudenza e dottrina costanti, inoltre, il

riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima

il giudice a pronunciare il rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne

dimostra l’avvenuto adempimento (cometta,

op. cit. pag. 338; CEF, sentenza del 28 novembre 2007, inc. 14.2007.38, consid.

1). Nondimeno, la semplice allegazione può bastare, qualora l’escusso non ne

eccepisca il mancato adempimento (staehelin,

op. cit. n. 36 d art. 82 LEF; CEF, sentenza citata).

3.

L’appellante,

pur non contestando che di per sé un contratto di cessione azionario come

quello prodotto dal procedente può costituire titolo di rigetto dell’opposizione

per l’incasso del prezzo concordato, ritiene nondimeno di potere opporsi alla

pretesa avversaria, facendo anzitutto carico al primo giudice di essersi

fondato su una costruzione giuridica contraddittoria, nella misura in cui, pur

avendo preso atto del certificato medico 5 dicembre 2007, con cui veniva

attestata l’incapacità di discernimento dell’escusso al momento della

sottoscrizione del contratto, ha tuttavia concluso che con i suoi successivi

versamenti delle due prime rate, il convenuto avrebbe di fatto riconosciuto il

debito, eventualmente contratto in un periodo di presunta incapacità,

posteriormente. Giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF, obietta l’appellante, non è infatti

sufficiente che il giudice del rigetto constati un riconoscimento di debito. Deve

trattarsi per contro di un riconoscimento di debito contratto mediante atto

pubblico o scrittura privata. I due versamenti ricordati dal giudice per giustificare

la sua decisione, sempre secondo l’escusso, non sono né un atto pubblico, né

una scrittura privata. Sennonché, contrariamente a quanto adombrato

nell’appello, il Pretore non ha stabilito che il certificato medico prodotto

all’udienza di discussione (act. 1) consente di ritenere che al momento della

sottoscrizione del noto contratto il debitore non fosse assoluta- mente in

grado di intendere e di volere. Si è per contro solo limitato a rilevare che, a

un esame di verosimiglianza, quale quello cui soggiace la presente procedura, tale

certificato può essere ammesso, senza però trarne una chiara e definitiva conclusione.

E non si vede come egli avrebbe potuto spingersi fino a tanto, dato che lo

stesso medico ha solo certificato che, a causa di una sindrome ansioso-depressiva

riferita al periodo ottobre-dicembre 2006, l’escusso era solo parzialmente in

grado di intendere e di volere, senza però asserire che il soggetto fosse

totalmente incapace di discernimento. Di fronte a un certificato medico non del

tutto concludente sotto il profilo dell’argomento sollevato nell’appello (pretesa

incapacità di intendere e di volere dell’escusso al momento dell’assunzione dell’obbligo

di cui al contratto sul quale il procedente ha fondato la propria domanda), non

si può rimproverare al Pretore di avere stravolto la procedura di rigetto

provvisorio dell’opposizione, considerando i due versamenti di fr. 1'000.-

cadauno effettuati senza riserve dallo stesso escusso nei mesi di gennaio e di

febbraio del 2007, in adempimento del punto 4 del contratto, quale – comunque

sia – ratifica rispettivamente conferma per atti concludenti della validità del

contratto, che sarebbe stato sottoscritto, stando ora all’appellante, nelle

precarie condizioni di salute ricordate dal medico nel suo certificato (act.

1). In altri termini, dato che nemmeno l’appellante pretende che l’asserita incapacità

di discernimento di cui al certificato medico in rassegna si sarebbe chiaramente

protratta anche successiva- mente, non vi è chi non veda che procedendo senza

riserva alcuna al pagamento delle due prime rate del debito riconosciuto di fr.

18'000.- , l’escusso abbia di fatto confermato la piena validità del contratto,

che pretende ora di invalidare per una pretesa sua incapacità di discernimento

al momento della sua stipula. Manifestamente infondato, il rimedio va perciò su

questo punto disatteso .

4.

Riferendosi alla considerazione del Pretore, a mente del quale egli

non avrebbe allegato nulla per rendere verosimile l’eccezio- ne, secondo cui

sarebbe stato indotto a firmare la convenzione di cui all’act. A con

macchinazioni da parte dell’istante, l’insor- gente asserisce che in realtà la

prova di tale comportamento doloso è costituita dallo steso certificato medico

versato agli atti. Sennonché, tale documento attesta solo una parziale capacità

di discernimento dell’escusso in occasione, dandosene il caso, della

sottoscrizione del contratto e null’altro. Individuare in tale attestazione la

prova di una macchinazione orchestrata in suo danno, non è perciò serio. In

realtà, assevera l’appellante, parti al contratto di cessione erano tre, ossia

lui medesimo, l’appellato e il patrocinatore di quest’ultimo, limitatamente al

punto 3 (v. le firme in fondo al contratto), il quale attesta la consegna

seduta stante delle 30 azioni oggetto della cessione all’avv. PA 1, con

l’obbligo per quest’ultimo di consegnarle al qui procedente non appena

perfezionato lo svincolo dall’obbligo cambiario di cui al punto 2 dello stesso

contratto, ritenuto che fino a quel momento lo stesso avv. PA 1 avrebbe potuto

esercitare i diritti di azionista a titolo fiduciario per conto dell’escusso.

Chi deteneva le azioni e esercitava i diritti di azionista a titolo fiduciario

per conto dell’appellante, rileva l’appellante, allo stesso tempo patrocinava e

patrocina l’appellato, ciò che costituisce un palese conflitto di interessi.

L’argomento sfugge tuttavia a disamina in quanto proposto per la prima volta

con l’appello in dispregio dell’art 321 cpv. 1 lett. b CPC, che esclude la facoltà

di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni. Davanti al primo giudice,

l’appellante aveva sì invocato l’art. 28 CO (ossia il dolo), ma in relazione a

tutt’altra fattispecie, ossia al fatto di avere ceduto all’istante l’intero

pacchetto azionario della __________, società attiva dal 1960 e sempre fiorente,

ricevendo in contropartita soltanto la liberazione dal proprio impegno

cambiario nei confronti del __________ (v. verbale di udienza, pag. 4). Nessun

accenno per contro al qui preteso confitto di interessi del patrocinatore del

procedente. Il richiamo all’act. C , ossia allo scritto 3 aprile 2007 con il

quale lo stesso legale ha segnalato all’escusso il ritardo nel pagamento delle

ultime due rate mensili di fr. 1'000.- ciascuna, con preghiera a volere

provvedere al relativo pagamento e con l’invito a volere in futuro essere

puntuale nel versamento delle prossime rate mensili, come stabilito dal punto 4

del contratto, è perciò in queste specifico contesto del tutto infruttuoso.

Soggiunge l’appellante che la circostanza secondo cui il 3 aprile 2007 il patrocinatore

dell’istante detenesse ancora a titolo fiduciario le azioni dell’escusso è

provato dagli act. D ed E dell’incarto Pretura (lettera 1 e 19 giugno 2007).

Sennonché, per tacere del fatto che l’appellante non spiega perché tali scritti

– che in verità parlano di ben altro- consentirebbero di avvalorare quanto

testé preteso, reiterare in argomenti del genere è impresa vana, dato quanto

precede e avuto in particolare riguardo ai due versamenti rateali successivi

alla conclusione del contratto, cui l’escusso si propone di conferire una

valenza alternativa a quella ritenuta dal Pretore, dipartendosi da mere

supposizioni.

5.

Assevera infine l’appellante che il Pretore non ha considerato che

la formalizzazione dell’accordo presupponeva la liberazione del convenuto dal

proprio impegno cambiario nei confronti del __________, __________. Se il

contratto fosse valido e non così palesemente e fortemente viziato, egli

obietta, la prestazione del procedente sarebbe nata da quel momento. Sennonché,

conclude l’appellante, per finire si può prescindere da questa considerazione,

ritenuto come il riconoscimento di debito ammesso dal primo giudice non si

fonda su un titolo ex art. 82 LEF, bensì sulla deduzione, per altro non

motivata e completamente arbitraria, riferita ai due versamenti di danaro, che

non costituiscono titolo di rigetto. Ora, per tacere del fatto che - come visto

– egli da atto di rinunciare ad avvalersi dell’obiezione, secondo cui il

Pretore non ha considerato che la formalizzazione dell’accordo presupponeva la

liberazione dal noto impegno cambiario di cui al punto 2 del contratto,

l’appellante trascura che su questo punto lo stesso giudice ha invece chiarito la

questione, accertando che l’escutente ha provato l’adempimento della citata

condizione con l’act. B (conferma del __________ dell’avvenuto annullamento del

vaglia cambiario).

6.

Da quanto precede discende che l’appello, proposto con argomenti di

merito improponibili in procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, va

disatteso siccome infondato. La tassa di giustizia e l’indennità seguono la

soccombenza dell’appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 82 LEF,

48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

PRONUNCIA:

1. L’appello

è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 225.-, gia anticipata dall’appellante, resta a suo

carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 400.- di indennità.

3. Intimazione

a: - avv. PA 2, __________;

-

avv. PA 1, __________;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

16’000.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondatamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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