14.2008.103
Rigetto provvisorio. Nozione di riconoscimento di debito. Identità. Debitore solidale
3 dicembre 2008Italiano12 min
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Numero d'incarto:
14.2008.103
Data decisione, Autorità:
03.12.2008, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio. Nozione di riconoscimento di debito. Identità. Debitore solidale
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 20 cpv. 2 LALEF
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2008.103
Lugano
3 dicembre 2008
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 14 luglio 2008 da
AO 1, __________
(patrocinata dall’a
contro
AO 1
(patrocinato dall’avv. )
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, notificato in data 18 giugno
2008 per il pagamento di fr. 117'347.75 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Bellinzona, con sentenza del 14 ottobre 2008 (EF 2008.423) si è così
pronunciato:
“1. L’istanza è accolta:
l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________
dell’ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, è respinta in via
provvisoria.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 250.-, da
anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la
quale rifonderà a controparte fr. 500.- a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza tempestivamente
dedotta in appello dall’escusso, che con atto di appello del 27 ottobre 2008
postula la reiezione dell’istanza, protestate tasse, spese e indennità di
entrambe le sedi;
preso atto che la
procedente con osservazioni del 27 novembre 2008 chiede la reiezio-
ne dell’appello, con
protesta di spese e indennità;
richiamato il
decreto presidenziale 29 ottobre 2008 con il quale all’appello non è stato
accordato effetto sospensivo;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con convenzione datata 20 maggio 2003 e sottoscritta il 2 ottobre
successivo, la AO 1 (quale cedente) ha ceduto alla P__________ R__________ SA (quale
cessionaria) l’inventario del ristorante-pizzeria “Lo S__________ della __________”,
sito a Bellinzona in Via Franscini, di cui era gerente e conduttrice del
contratto di locazione relativo allo stesso esercizio pubblico, con lo scopo di
consentire alla cessionaria di riprendere la gestione del ristorante. Il prezzo
per la cessione, con effetto a partire dal 1° giugno 2003, è stato fissato in
fr. 200'000.-, da solvere in ragione di 40 rate mensili di fr. 5’000.- da
pagarsi ogni mese entro la fine del mese e la prima volta il 30 giugno 2003
(act. A, punto 8). Come garanzia per il pagamento le parti hanno convenuto, tra
l’altro, la messa a pegno delle azioni della cessionaria alla cedente fino
all’integrale pagamento di tutte le rate (act. A, punto 9).
Il 25
febbraio 2005 è stata sottoscritta una seconda convenzione tra G__________ P__________
(quale cedente) - azionista proprietario e titolare unico di tutte le azioni,
fisicamente mai emesse, della ditta P__________ R__________ SA - e la P__________
M__________ T__________ GmbH con sede a Sciaffusa (quale cessionaria), nonché tra
lo stesso cedente con la P__________ R__________i SA, rappresentata dall’amministratore
unico A__________ R__________, con la AO 1 rappresentata dall’amministratore
unico avv. O__________ __________, come pure con AP 1 e L__________ T__________.
Premesso che la P__________ R__________ SA non ha mai pagato il debito relativo
alla cessione precedente, ammontante a fr. 206'000.-, con la seconda
convenzione il cedente (G__________ P__________) ha dichiarato di cedere alla
cessionaria (P__________ M__________ T__________ GmbH), che ha accettato, tutte
le azioni e i diritti relativi della ditta P__________ R__________ SA; di modo
che con effetto al 1° marzo 2005 azionista unica della P__________ R__________
SA sarebbe diventata la cessionaria, che ha acquistato le azioni in proprio
nome e per proprio conto. AP 1, L__________ T__________ e la P__________ M__________
T__________ GmbH, quest’ultima agente a nome e per conto della P__________ R__________
SA, hanno versato seduta stante alla B__________ SA la somma di fr. 51'000.- a
valere sul credito di quest’ultima verso la stessa P__________ R__________ SA,
riducendo così l’originario suo debito di fr. 206’000.- a fr. 155'000.- (act.
B, punto 2); ritenuto che il debito residuo verso la stessa AO 1 andava soluto,
in considerazioni degli accordi presi precedentemente con la stessa creditrice,
in rate mensili di almeno fr. 4'000.- con pagamento entro la fine di ogni mese
e far tempo dal mese di aprile 2005 (act. B, punto 7), con la clausola che il
debito sarebbe divenuto interamente esigibile in caso di ritardo due rate e
dopo un richiamo scritto con un termine di pagamento di almeno 10 giorni (act.
B, punto 7 §). A garanzia del pagamento di detto debito da parte della P__________
R__________ SA, AP 1 e L__________ T__________ si sono dipoi obbligati, tra
l’altro, in solido tra loro e in solido con la P__________ M__________ T__________
GmbH, al pagamento dello stesso debito (v. act. B, punto 8).
B. Con scritto del 20 ottobre 2006 la AO 1 ha sollecitato la debitrice
P__________ R__________ SA a provvedere al pagamento degli importi scaduti
entro 10 giorni (act. C). Per non avere la debitrice dato seguito
all’ingiunzione, la AO 1 ha fatto spiccare dall’Ufficio esecuzione e fallimenti
di Bellinzona nei confronti della P__________ R__________ SA, unitamente a AP 1
e L__________ T__________, in qualità di debitori solidali, tre precetti
esecutivi per un importo pari a fr. 36'000.- corrispondente alle rate rimaste
scoperte, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2007 (act. D, precetto esecutivo
n. __________; act. E, precetto esecutivo n. __________ ed act. F, precetto
esecutivo n. __________). B__________ SA ha anche fatto spiccare due ulteriori
precetti esecutivi nei confronti di AP 1 e L__________ T__________ quali
debitori solidali per il pagamento di fr. 117'347.75 oltre accessori,
corrispondenti all’intero importo scoperto (act. I, precetto esecutivo n. __________
per quanto riguarda AP 1). Quale titolo di credito è stato indicato ogni qualvolta:
“inadempienza contrattuale”. Ai rispettivi precetti esecutivi gli escussi hanno
sollevato opposizione.
C. Con
istanza 14 luglio 2008 la AP 1 ha chiesto il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta da AP 1 al pre- cetto esecutivo n. __________ fattogli
intimare per la somma di fr. 117'347,75 oltre accessori e spese. All’udienza di
discussione del 13 ottobre 2008 l’escusso si è opposto all’istanza conte-
stando le allegazioni di controparte, segnatamente asserendo che la convenzione
di cui all’act. A riporta delle premesse che a suo modo di vedere non sono
state integralmente rispettate e che verranno analizzate, se del caso, in una
causa di merito.
D. Con
sentenza del 14 ottobre 2008 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto
l’istanza, ritenendo che la documentazione prodotta dall’istante (act. A e B)
costituisce riconoscimento di debito e valido titolo per l’ottenimento del
rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 LEF, cui la parte escussa
non ha opposto alcuna valida eccezione.
E. Contro
la citata sentenza si aggrava tempestivamente AP 1, chiedendo la reiezione
dell’istanza. Dal canto suo, con le sue osservazioni la procedente postula la
conferma della sentenza impugnata.
Considerandi
In
diritto:
1.
Se
il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio
dell’opposizione (art. 82 cvp. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito
constatato median- te scrittura privata, che non è definita dalla legge,
implica neces- sariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un’obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata
o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto
anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Condi- zione essenziale è che la somma de denaro
riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti
in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente
dalla volontà delle parti (cometta, il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria
ticinese, in: Rep. 1989, pag.
338.
con riferimenti).
Il
giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di
appello) se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di riconoscimento
di debito e se vi è indentità fra il creditore, il debitore e il credito
indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore e
il credito di cui ai documenti prodotti (cometta, op. cit. pag. 331). La dichiarazione di riconoscimento di debito è
una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una
certa somma di denaro: essa deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile
o soggetta a intepretazione (cfr. panchaud/caprez, Die
Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7pag. 3). Egli deve dimostrare, con
documenti , l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro
dell’esecuzione (cfr. CEF, sentenza del 23 agosto 2006, inc. n. 14.2006.41,
consid. 1).
2.
L’appellante
rileva anzitutto che una delle condizioni per il rigetto provvisorio
dell’opposizione è per l’appunto l’identità fra il credito indicato nel
precetto esecutivo e quello prodotto agli atti, sul quale è basata la domanda
di rigetto, esame che va fatto d’uffi- cio. L’accertamento del giudice,
prosegue l’appellante, verte parimenti sulla questione a sapere se vi è identità
fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e
nell’istanza con il creditore, il debitore e il credito di cui di documenti
prodotti. Nella fattispecie, spiega l’appellante, il Pretore non ha minima-
mente verificato l’identità delle parti. Controparti contrattuali della AO 1
nelle due convenzioni sottoscritte (act. A e B) sono la P__________ SA e la P__________
M__________ T__________ GmbH, e pertanto, se del caso, l’esecuzione sarebbe
dovuta essere avviata nei confronti delle suddette società e non del convenuto.
Tale circostanza, obietta l’appellante, non è stata minimamente presa in considerazione
del Pretore, il quale ha unicamente esaminato se la documentazione prodotta
costi- tuisse riconoscimento di debito. L’argomento, così come formulato, è
privo di pregio. La pretesa inadempienza contrattuale indicata dall’istante
come titolo di credito nel precetto e nell’istanza di rigetto provvisorio
dell’opposizione è da mettere in relazione, tra l’altro, all’impegno
dell’escusso figurante al punto 8 della convenzione 25 febbraio 2005 conclusa
tra G__________ P__________ da un parte e la P__________ M__________ T__________
GmbH dall’altra, unitamente alla P__________ R__________ SA, alla ditta AO 1, al
qui appellante e a L__________ T__________ L’appellante si è impegnato - a
garanzia del pagamento del debito di fr. 155'000.- dovuto dalla P__________ R__________
SA verso la AO 1 a seguito del mancato (totale) adempimento della prima
convenzione del 20 maggio/2 ottobre 2003 relativa alla cessione dell’inventario
del Ristorante “Lo S__________ della G__________” sito in via Franscini 1 a
Bellinzona (act. A e act. B, punto 7) – come debitore solidale, unitamente a Leonardo
Tortorella e alla P__________ M__________ T__________ GmbH, nei confronti della
qui procedente AO 1 per la somma residua (oltre alla messa in pegno e cessione
di ogni suo diritto di determinati suoi averi). Indugiare oltre sulla questione
sollevata nel gravame è perciò di nessuna utilità, dato che risulta evidente
come l’istante abbia proceduto nei confronti del convenuto proprio sulla base
della citata clausola contrattuale, che l’escusso avrebbe – a suo giudizio – soddisfatto
soltanto parzialmente (circostanza peraltro come tale non contestata).
3.
L’appellante ritiene dipoi che, in ogni caso, le convenzioni di cui
agli act. A e B siano viziate da un conflitto di interessi che il primo giudice
avrebbe dovuto ravvisare, dato che con la prima convenzione (act. A) la AO 1 ha
venduto tutto l’inventario del citato ristorante alla P__________ R__________
SA, ricevendo a garanzia del pagamento delle azioni della medesima. In un
secondo tempo G__________ P__________ ha ceduto le suddette azioni della
società in parola alla P__________ M__________ GmbH, senza che dagli atti
risulti che le medesime siano passate dalla AO 1 al suo amministratore unico. Infine,
nella conven- zione di cui all’act. B appare quale cedente __________ e tra le
parti, accanto alla cessionaria, appare la stessa AO 1, della quale il soggetto
è amministratore unico. Sennonché, l’appellante trascura che detto argomento
non è stato sollevato davanti al primo giudice dal suo precedente patrocinatore;
il quale si è limitato solo ad eccepire, di fronte all’istanza di rigetto
provvisorio dell’opposizione e alla documentazione prodotta dalla parte
istante, che la convenzione act. A riporta delle premesse che a mente della convenuta
non sono state integral- mente rispettate e che verranno analizzate, se del
caso, in un causa di merito. Del preteso conflitto di interessi ravvisabile
nelle due convenzioni, nessuna accenno. Ora, giova rilevare che nell’ambito
della procedura di rigetto dell’opposizione, le parti - al più tardi all’udienza
di discussione – devono esporre verbalmen- te o per iscritto le loro domande,
le eccezioni d’ordine e di merito e devono produrre, sotto pena di perenzione, i
documenti che suffragano le rispettive ragioni (art. 20 cvp. 2 LALEF): di modo
che nuove allegazioni e documenti prodotti per la prima volta in appello sono
irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC su rinvio dell’art. 25 LALEF; CEF,
sentenza del 9 novembre 2007, inc. n. 14.2007, pag. 2-3). Con il che l’appello
non può essere vagliato al riguardo.
4.
Da quanto precede, ne discende la reiezione dell’appello. Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.
1.
OTLEF).
Per questi
motivi,
richiamati
gli art. 82 LEF, 20 cpv. 2 LALEF, 321 lett. cpv. 1 b CPC, 48, 49, 61 cpv. 1 e
62.
cpv. 1 OTLEF
PRONUNCIA:
1.
L’appello
è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 375.-, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico,
con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 600.- a titolo di indennità.
3.
Intimazione
a:
- avv. __________,
__________ - avv. __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 117'347.-,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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