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Decisione

14.2008.103

Rigetto provvisorio. Nozione di riconoscimento di debito. Identità. Debitore solidale

3 dicembre 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con convenzione datata 20 maggio 2003 e sottoscritta il 2 ottobre

successivo, la AO 1 (quale cedente) ha ceduto alla P__________ R__________ SA (quale

cessionaria) l’inventario del ristorante-pizzeria “Lo S__________ della __________”,

sito a Bellinzona in Via Franscini, di cui era gerente e conduttrice del

contratto di locazione relativo allo stesso esercizio pubblico, con lo scopo di

consentire alla cessionaria di riprendere la gestione del ristorante. Il prezzo

per la cessione, con effetto a partire dal 1° giugno 2003, è stato fissato in

fr. 200'000.-, da solvere in ragione di 40 rate mensili di fr. 5’000.- da

pagarsi ogni mese entro la fine del mese e la prima volta il 30 giugno 2003

(act. A, punto 8). Come garanzia per il pagamento le parti hanno convenuto, tra

l’altro, la messa a pegno delle azioni della cessionaria alla cedente fino

all’integrale pagamento di tutte le rate (act. A, punto 9).

Il 25

febbraio 2005 è stata sottoscritta una seconda convenzione tra G__________ P__________

(quale cedente) - azionista proprietario e titolare unico di tutte le azioni,

fisicamente mai emesse, della ditta P__________ R__________ SA - e la P__________

M__________ T__________ GmbH con sede a Sciaffusa (quale cessionaria), nonché tra

lo stesso cedente con la P__________ R__________i SA, rappresentata dall’amministratore

unico A__________ R__________, con la AO 1 rappresentata dall’amministratore

unico avv. O__________ __________, come pure con AP 1 e L__________ T__________.

Premesso che la P__________ R__________ SA non ha mai pagato il debito relativo

alla cessione precedente, ammontante a fr. 206'000.-, con la seconda

convenzione il cedente (G__________ P__________) ha dichiarato di cedere alla

cessionaria (P__________ M__________ T__________ GmbH), che ha accettato, tutte

le azioni e i diritti relativi della ditta P__________ R__________ SA; di modo

che con effetto al 1° marzo 2005 azionista unica della P__________ R__________

SA sarebbe diventata la cessionaria, che ha acquistato le azioni in proprio

nome e per proprio conto. AP 1, L__________ T__________ e la P__________ M__________

T__________ GmbH, quest’ultima agente a nome e per conto della P__________ R__________

SA, hanno versato seduta stante alla B__________ SA la somma di fr. 51'000.- a

valere sul credito di quest’ultima verso la stessa P__________ R__________ SA,

riducendo così l’originario suo debito di fr. 206’000.- a fr. 155'000.- (act.

B, punto 2); ritenuto che il debito residuo verso la stessa AO 1 andava soluto,

in considerazioni degli accordi presi precedentemente con la stessa creditrice,

in rate mensili di almeno fr. 4'000.- con pagamento entro la fine di ogni mese

e far tempo dal mese di aprile 2005 (act. B, punto 7), con la clausola che il

debito sarebbe divenuto interamente esigibile in caso di ritardo due rate e

dopo un richiamo scritto con un termine di pagamento di almeno 10 giorni (act.

B, punto 7 §). A garanzia del pagamento di detto debito da parte della P__________

R__________ SA, AP 1 e L__________ T__________ si sono dipoi obbligati, tra

l’altro, in solido tra loro e in solido con la P__________ M__________ T__________

GmbH, al pagamento dello stesso debito (v. act. B, punto 8).

B. Con scritto del 20 ottobre 2006 la AO 1 ha sollecitato la debitrice

P__________ R__________ SA a provvedere al pagamento degli importi scaduti

entro 10 giorni (act. C). Per non avere la debitrice dato seguito

all’ingiunzione, la AO 1 ha fatto spiccare dall’Ufficio esecuzione e fallimenti

di Bellinzona nei confronti della P__________ R__________ SA, unitamente a AP 1

e L__________ T__________, in qualità di debitori solidali, tre precetti

esecutivi per un importo pari a fr. 36'000.- corrispondente alle rate rimaste

scoperte, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2007 (act. D, precetto esecutivo

n. __________; act. E, precetto esecutivo n. __________ ed act. F, precetto

esecutivo n. __________). B__________ SA ha anche fatto spiccare due ulteriori

precetti esecutivi nei confronti di AP 1 e L__________ T__________ quali

debitori solidali per il pagamento di fr. 117'347.75 oltre accessori,

corrispondenti all’intero importo scoperto (act. I, precetto esecutivo n. __________

per quanto riguarda AP 1). Quale titolo di credito è stato indicato ogni qualvolta:

“inadempienza contrattuale”. Ai rispettivi precetti esecutivi gli escussi hanno

sollevato opposizione.

C. Con

istanza 14 luglio 2008 la AP 1 ha chiesto il rigetto provvisorio

dell’opposizione interposta da AP 1 al pre- cetto esecutivo n. __________ fattogli

intimare per la somma di fr. 117'347,75 oltre accessori e spese. All’udienza di

discussione del 13 ottobre 2008 l’escusso si è opposto all’istanza conte-

stando le allegazioni di controparte, segnatamente asserendo che la convenzione

di cui all’act. A riporta delle premesse che a suo modo di vedere non sono

state integralmente rispettate e che verranno analizzate, se del caso, in una

causa di merito.

D. Con

sentenza del 14 ottobre 2008 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto

l’istanza, ritenendo che la documentazione prodotta dall’istante (act. A e B)

costituisce riconoscimento di debito e valido titolo per l’ottenimento del

rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 LEF, cui la parte escussa

non ha opposto alcuna valida eccezione.

E. Contro

la citata sentenza si aggrava tempestivamente AP 1, chiedendo la reiezione

dell’istanza. Dal canto suo, con le sue osservazioni la procedente postula la

conferma della sentenza impugnata.

Considerandi

In

diritto:

1.

Se

il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto

pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio

dell’opposizione (art. 82 cvp. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito

constatato median- te scrittura privata, che non è definita dalla legge,

implica neces- sariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo

rappresentante di un’obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata

o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto

anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari. Condi- zione essenziale è che la somma de denaro

riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti

in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente

dalla volontà delle parti (cometta, il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria

ticinese, in: Rep. 1989, pag.

338.

con riferimenti).

Il

giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di

appello) se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di riconoscimento

di debito e se vi è indentità fra il creditore, il debitore e il credito

indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore e

il credito di cui ai documenti prodotti (cometta, op. cit. pag. 331). La dichiarazione di riconoscimento di debito è

una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una

certa somma di denaro: essa deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile

o soggetta a intepretazione (cfr. panchaud/caprez, Die

Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7pag. 3). Egli deve dimostrare, con

documenti , l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro

dell’esecuzione (cfr. CEF, sentenza del 23 agosto 2006, inc. n. 14.2006.41,

consid. 1).

2.

L’appellante

rileva anzitutto che una delle condizioni per il rigetto provvisorio

dell’opposizione è per l’appunto l’identità fra il credito indicato nel

precetto esecutivo e quello prodotto agli atti, sul quale è basata la domanda

di rigetto, esame che va fatto d’uffi- cio. L’accertamento del giudice,

prosegue l’appellante, verte parimenti sulla questione a sapere se vi è identità

fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e

nell’istanza con il creditore, il debitore e il credito di cui di documenti

prodotti. Nella fattispecie, spiega l’appellante, il Pretore non ha minima-

mente verificato l’identità delle parti. Controparti contrattuali della AO 1

nelle due convenzioni sottoscritte (act. A e B) sono la P__________ SA e la P__________

M__________ T__________ GmbH, e pertanto, se del caso, l’esecuzione sarebbe

dovuta essere avviata nei confronti delle suddette società e non del convenuto.

Tale circostanza, obietta l’appellante, non è stata minimamente presa in considerazione

del Pretore, il quale ha unicamente esaminato se la documentazione prodotta

costi- tuisse riconoscimento di debito. L’argomento, così come formulato, è

privo di pregio. La pretesa inadempienza contrattuale indicata dall’istante

come titolo di credito nel precetto e nell’istanza di rigetto provvisorio

dell’opposizione è da mettere in relazione, tra l’altro, all’impegno

dell’escusso figurante al punto 8 della convenzione 25 febbraio 2005 conclusa

tra G__________ P__________ da un parte e la P__________ M__________ T__________

GmbH dall’altra, unitamente alla P__________ R__________ SA, alla ditta AO 1, al

qui appellante e a L__________ T__________ L’appellante si è impegnato - a

garanzia del pagamento del debito di fr. 155'000.- dovuto dalla P__________ R__________

SA verso la AO 1 a seguito del mancato (totale) adempimento della prima

convenzione del 20 maggio/2 ottobre 2003 relativa alla cessione dell’inventario

del Ristorante “Lo S__________ della G__________” sito in via Franscini 1 a

Bellinzona (act. A e act. B, punto 7) – come debitore solidale, unitamente a Leonardo

Tortorella e alla P__________ M__________ T__________ GmbH, nei confronti della

qui procedente AO 1 per la somma residua (oltre alla messa in pegno e cessione

di ogni suo diritto di determinati suoi averi). Indugiare oltre sulla questione

sollevata nel gravame è perciò di nessuna utilità, dato che risulta evidente

come l’istante abbia proceduto nei confronti del convenuto proprio sulla base

della citata clausola contrattuale, che l’escusso avrebbe – a suo giudizio – soddisfatto

soltanto parzialmente (circostanza peraltro come tale non contestata).

3.

L’appellante ritiene dipoi che, in ogni caso, le convenzioni di cui

agli act. A e B siano viziate da un conflitto di interessi che il primo giudice

avrebbe dovuto ravvisare, dato che con la prima convenzione (act. A) la AO 1 ha

venduto tutto l’inventario del citato ristorante alla P__________ R__________

SA, ricevendo a garanzia del pagamento delle azioni della medesima. In un

secondo tempo G__________ P__________ ha ceduto le suddette azioni della

società in parola alla P__________ M__________ GmbH, senza che dagli atti

risulti che le medesime siano passate dalla AO 1 al suo amministratore unico. Infine,

nella conven- zione di cui all’act. B appare quale cedente __________ e tra le

parti, accanto alla cessionaria, appare la stessa AO 1, della quale il soggetto

è amministratore unico. Sennonché, l’appellante trascura che detto argomento

non è stato sollevato davanti al primo giudice dal suo precedente patrocinatore;

il quale si è limitato solo ad eccepire, di fronte all’istanza di rigetto

provvisorio dell’opposizione e alla documentazione prodotta dalla parte

istante, che la convenzione act. A riporta delle premesse che a mente della convenuta

non sono state integral- mente rispettate e che verranno analizzate, se del

caso, in un causa di merito. Del preteso conflitto di interessi ravvisabile

nelle due convenzioni, nessuna accenno. Ora, giova rilevare che nell’ambito

della procedura di rigetto dell’opposizione, le parti - al più tardi all’udienza

di discussione – devono esporre verbalmen- te o per iscritto le loro domande,

le eccezioni d’ordine e di merito e devono produrre, sotto pena di perenzione, i

documenti che suffragano le rispettive ragioni (art. 20 cvp. 2 LALEF): di modo

che nuove allegazioni e documenti prodotti per la prima volta in appello sono

irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC su rinvio dell’art. 25 LALEF; CEF,

sentenza del 9 novembre 2007, inc. n. 14.2007, pag. 2-3). Con il che l’appello

non può essere vagliato al riguardo.

4.

Da quanto precede, ne discende la reiezione dell’appello. Tassa di

giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.

1.

OTLEF).

Per questi

motivi,

richiamati

gli art. 82 LEF, 20 cpv. 2 LALEF, 321 lett. cpv. 1 b CPC, 48, 49, 61 cpv. 1 e

62.

cpv. 1 OTLEF

PRONUNCIA:

1.

L’appello

è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 375.-, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico,

con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 600.- a titolo di indennità.

3.

Intimazione

a:

- avv. __________,

__________ - avv. __________, __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 117'347.-,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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