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Decisione

14.2008.104

Appello contro una sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione. Nozione di riconoscimento di debito. Identitâ. Debitore solidale

3 dicembre 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con convenzione datata 20 maggio 2003 e sottoscritta il 2 ottobre

successivo, la AO 1 (quale cedente) ha ceduto alla ____________________ R__________

SA (quale cessionaria) l’inventario del ristorante-pizzeria “__________”, sito

a __________ in Via __________, di cui era gerente e conduttrice del contratto

di locazione relativo allo stesso esercizio pubblico, con lo scopo di

consentire alla cessionaria di riprendere la gestione del ristorante. Il prezzo

per la cessione, con effetto a partire dal 1° giugno 2003, è stato fissato in

fr. 200'000.-, da solvere in ragione di 40 rate mensili di fr. 5’000.- da

pagarsi ogni mese entro la fine del mese e la prima volta il 30 giugno 2003

(act. A, punto 8). Come garanzia per il pagamento le parti hanno convenuto, tra

l’altro, la messa a pegno delle azioni della cessionaria alla cedente fino

all’integrale pagamento di tutte le rate (act. A, punto 9).

Il 25

febbraio 2005 è stata sottoscritta una seconda convenzione tra ____________________

P__________ (quale cedente) - azionista proprietario e titolare unico di tutte

le azioni, fisicamente mai emesse, della ditta ____________________ R__________

SA - e la ____________________ M__________ T__________ GmbH con sede a __________

(quale cessionaria), nonché tra lo stesso cedente con la ____________________ R__________

SA rappresentata dall’amministratore unico ____________________ R__________,

con la AO 1, rappresentata dall’amministratore unico avv. __________, come pure

con ____________________ S____________________ e AP 1. Premesso che la ______________________________

R__________ SA non ha mai pagato il debito relativo alla cessione precedente,

ammontante a fr. 206'000.-, con la seconda convenzione il cedente (____________________

P__________) ha dichiarato di cedere alla cessionaria (____________________ M__________

T__________ GmbH), che ha accettato, tutte le azioni e i diritti relativi della

ditta ____________________ R__________ SA; di modo che con effetto al 1° marzo

2005 azionista unica della ____________________ R__________ SA sarebbe

diventata la cessionaria, che ha acquistato le azioni in proprio nome e per

proprio conto. ____________________ S__________i, AP 1 e la ____________________

M__________ T__________ GmbH, quest’ultima agente a nome e per conto della __________i__________

R__________ SA, hanno versato seduta stante alla AO 1 la somma di fr. 51'000.-

a valere sul credito di quest’ultima verso la stessa ____________________ R__________

SA, riducendo così l’originario suo debito di fr. 206’000.- a fr. 155'000.- (act.

B, punto 2); ritenuto che il debito residuo verso la stessa AO 1 andava soluto,

in considerazioni degli accordi presi precedentemente con la stessa creditrice,

in rate mensili di almeno fr. 4'000.- con pagamento entro la fine di ogni mese

e far tempo dal mese di aprile 2005 (act. B, punto 7), con la clausola che il

debito sarebbe divenuto interamente esigibile in caso di ritardo due rate e

dopo un richiamo scritto con un termine di pagamento di almeno 10 giorni (act.

B, punto 7 §). A garanzia del pagamento di detto debito da parte della __________P__________

S__________ e AP 1 si sono dipoi obbligati, tra l’altro, in solido tra loro e

in solido con la ____________________ M__________ T__________ GmbH, al

pagamento dello stesso debito (v. act. B, punto 8).

B. Con scritto del 20 ottobre 2006 la AO 1 ha sollecitato la debitrice ____________________

R__________ SA a provvedere al pagamento degli importi scaduti entro 10 giorni

(act. C). Per non avere la debitrice dato seguito all’ingiunzione, la AO 1 ha

fatto spiccare dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ nei confronti

della __________i__________ R__________ SA, unitamente a ____________________ S__________

e AP 1, in qualità di debitori solidali, tre precetti esecutivi per un importo

pari a fr. 36'000.- corrispondente alle rate rimaste scoperte, oltre interessi

al 5% dal 1° gennaio 2007 (act. D, precetto esecutivo n. __________; act. E,

precetto esecutivo n. __________ ed act. F, precetto esecutivo n. __________). AO

1 ha anche fatto spiccare due ulteriori precetti esecutivi nei confronti di ____________________

S__________ e AP 1 quali debitori solidali per il pagamento di fr. 117'347.75

oltre accessori, corrispondenti all’intero importo scoperto (act. I, precetto

esecutivo n. __________ per quanto riguarda AP 1). Quale titolo di credito è

stato indicato ogni qualvolta: “inadempienza contrattuale”. Ai rispettivi

precetti esecutivi gli escussi hanno sollevato opposizione.

C. Con istanza 14 luglio 2008 la AO 1 ha chiesto il rigetto provvisorio

dell’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________

fattogli intimare per la somma di fr. 117'347,75 oltre accessori e spese.

All’udienza di discussione del 13 ottobre 2008 l’escusso si è opposto

all’istanza contestando le allegazioni di controparte, segnatamente asserendo

che la convenzione di cui all’act. A riporta delle premesse che a suo modo di

vedere non sono state integralmente rispettate e che verranno analizzate, se

del caso, in una causa di merito.

D. Con sentenza del 14 ottobre 2008 il Pretore del Distretto di __________

ha accolto l’istanza, ritenendo che la documentazione prodotta dall’istante

(act. A e B) costituisce riconoscimento di debito e valido titolo per

l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 LEF,

cui la parte escussa non ha opposto alcuna valida eccezione.

E. Contro la citata sentenza si aggrava tempestivamente AP 1, chiedendo

la reiezione dell’istanza. Dal canto suo, con le sue osservazioni la

procedente postula la conferma della sentenza impugnata.

Considerandi

In diritto:

1.

Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il

rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cvp. 1 LEF). La nozione di

riconoscimento di debito constatato median- te scrittura privata, che non è

definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione a una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconosci- mento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma de

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, il rigetto provvisorio

dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 1989,

pag. 338 con riferimenti).

Il

giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di

appello) se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di

riconoscimento di debito e se vi è indentità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il

debitore e il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit.

pag. 331). La dichiara- razione di riconoscimento di debito è una dichiarazione

di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di

denaro: essa deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o

soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo

1980, § 1 n. 7pag. 3). Egli deve dimostrare, con documenti , l’esigibilità del

credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (cfr. CEF,

sentenza del 23 agosto 2006, inc. n. 14.2006.41, consid. 1).

2.

L’appellante rileva anzitutto che una delle condizioni per il

rigetto provvisorio dell’opposizione è per l’appunto l’identità fra il credito

indicato nel precetto esecutivo e quello prodotto agli atti, sul quale è basata

la domanda di rigetto, esame che va fatto d’uffi- icio. L’accertamento del

giudice, prosegue l’appellante, verte parimenti sulla questione a sapere se vi

è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto

esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore e il credito di cui di

documenti prodotti. Nella fattispecie, spiega l’appellante, il Pretore non ha

minima- mente verificato l’identità delle parti. Controparti contrattuali della

AO 1 nelle due convenzioni sottoscritte (act. A e B) sono la ____________________

R__________ SA e la ____________________ M__________ T__________ GmbH e

pertanto, se del caso, l’esecuzione sarebbe dovuta essere avviata nei confronti

delle suddette società e non del convenuto. Tale circostanza, obietta

l’appellante, non è stata minimamente presa in considerazione del Pretore, il

quale ha unicamente esaminato se la documentazione prodotta costi- tuisse

riconoscimento di debito. L’argomento, così come formulato, è privo di pregio. La

pretesa inadempienza contrattuale indicata dall’istante come titolo di credito

nel precetto e nell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione è da

mettere in relazione, tra l’altro, all’impegno dell’escusso figurante al punto

8.

della convenzione 25 febbraio 2005 conclusa tra ____________________ P__________

da un parte e la ____________________ M__________ T__________ GmbH all’altra, unitamente

alla ____________________ R__________ SA, alla ditta AO 1, al qui appellante e

a ____________________ S__________. L’appellante si è impegnato - a garanzia

del pagamento del debito di fr. 155'000.- dovuto dalla ____________________ R__________

SA verso la AO 1 a seguito del mancato (totale) adempimento della prima

convenzione del 20 maggio/2 ottobre 2003 relativa alla cessione dell’inventario

del Ristorante “__________” sito in via __________ a __________ (act. A e act.

B, punto 7) – come debitore solidale, unitamente a ____________________ S__________

e alla P__________ M__________ T__________ GmbH, nei confronti della qui

procedente AO 1 per la somma residua (oltre alla messa in pegno e cessione di

ogni suo diritto di determinati suoi averi). Indugiare oltre sulla questione

sollevata nel gravame è perciò di nessuna utilità, dato che risulta evidente

come l’istante abbia proceduto nei confronti del convenuto proprio sulla base

della citata clausola contrattuale, che l’escusso avrebbe – a suo giudizio –

soddisfatto soltanto parzialmente (circostanza peraltro come tale non

contestata).

3.

L’appellante ritiene dipoi che, in ogni caso, le convenzioni di cui

agli act. A e B siano viziate da un conflitto di interessi che il primo giudice

avrebbe dovuto ravvisare, dato che con la prima convenzione (act. A) la AO 1 ha

venduto tutto l’inventario del citato ristorante alla ____________________ R__________

SA, ricevendo a garanzia del pagamento delle azioni della medesima. In un

secondo tempo ____________________ P__________ ha ceduto le suddette azioni

della società in parola alla ____________________ M__________ T__________ GmbH,

senza che dagli atti risulti che le medesime siano passate dalla AO 1 al suo amministratore

unico. Infine, nella conven- zione di cui all’act. B appare quale cedente ____________________

P__________ e tra le parti, accanto alla cessionaria, appare la stessa AO 1,

della quale il soggetto è amministratore unico. Sennonché, l’appellante

trascura che detto argomento non è stato sollevato davanti al primo giudice dal

suo precedente patrocinatore; il quale si è limitato solo ad eccepire, di

fronte all’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione e alla

documentazione prodotta dalla parte istante, che la convenzione act. A riporta

delle premesse che a mente della convenuta non sono state integralmente

rispettate e che verranno analizzate, se del caso, in un causa di merito. Del

preteso conflitto di interessi ravvisabile nelle due convenzioni, nessuna

accenno. Ora, giova rilevare che nell’ambito della procedura di rigetto

dell’opposizione, le parti - al più tardi all’udienza di discussione – devono

esporre verbalmen- te o per iscritto le loro domande, le eccezioni d’ordine e

di merito e devono produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano

le rispettive ragioni (art. 20 cvp. 2 LALEF): di modo che nuove allegazioni e

documenti prodotti per la prima volta in appello sono irricevibili (art. 321

cpv. 1 lett. b CPC su rinvio dell’art. 25 LALEF; CEF, sentenza del 9 novembre

2007, inc. n. 14.2007, pag. 2-3). Con il che l’appello non può essere vagliato

al riguardo.

4.

Da quanto precede, ne discende la reiezione dell’appello. Tassa di

giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv.1 e 62 cpv. 1

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 82 LEF, 20 cpv. 2 LALEF, 321 lett. cpv. 1 b CPC, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF

PRONUNCIA:

1. L’appello

è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 375.-, già anticipata dall’appellante, resta a suo

carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 600.- a titolo di indennità.

3. Intimazione

a:

- avv. PA 2, __________;

- avv. PA 1, __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

117'347.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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