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Decisione

14.2008.105

Rigetto definitivo dell'opposizione: decisione in materia di misure a protezione dell'unione coniugale quale titolo di rigetto - provvisoria esecutività - eccezione di compensazione

5 febbraio 2009Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi di estinzione di un credito rientra la compensazione (Jäger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit.,

n. 6 ad art. 81).

Quale

prova dell'estinzione del credito per compensazione valgono soltanto documenti

che siano idonei a provare l'esistenza della contropretesa, ossia una sentenza

esecutiva ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF oppure un riconoscimento incondizionato

da parte della controparte attestante una pretesa creditoria liquida e

indiscutibile. Il motivo di estinzione va pertanto provato per il tramite di

documenti chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, DTF 115

III 100 consid. 4 con rif.; CEF 27 gennaio 2005 [14.04.101], consid. 5; Jäger/Walder/ Kull/Kottmann, op. cit.,

n. 3 ad art. 81; Staehelin, op.

cit., n. 4 ad art. 81; Gilliéron,

op. cit., n. 57 ad art. 81).

5. L'appellante

sembra anzitutto dolersi del fatto che il giudice delle misure a protezione

dell'unione coniugale non si è neppure occupato di decidere in merito ad un

rapporto controverso di dare e avere ed in particolare non ha neppure esaminato

se e quali somme l'appellante era legittimato a portare in deduzione (appello,

pag. 2). La censura invero, proposta per la prima volta in appello, è nuova e deve

essere dichiarata inammissibile (a contrario: art. 22 cpv. 4 LALEF). A titolo

abbondanziale, basti poi aggiungere che non è compito del giudice del rigetto

sindacare sull'operato del giudice di merito e che, comunque sia, scorrendo la

sentenza 4 ottobre 2007 nulla indica che in quella sede sia stato fatto valere

alcunché a titolo di compensazione.

6. L'appellante

ripropone a titolo di compensazione l'importo complessivo di fr. 10'685.– che egli

avrebbe già versato alla moglie. Rileva anzitutto come l'istante non abbia mai

preteso di non avere ricevuto quella somma di denaro, né che la stessa fosse

già conteggiata nella diffida 30 maggio 2008 o nella richiesta di pagamento 19

giugno 2008 e, ancora, che non fosse finalizzata al mantenimento di lei e dei

figli. Ma, così facendo, il ricorrente confonde con evidenza l'onere della

prova dell'istante con quello dell'escusso. Si è in effetti già detto (sopra,

consid. 4) che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione spetta al

debitore provare l'estinzione per compensazione di un debito a suo carico e non

alla parte creditrice di dimostrare che quel preciso presupposto non si è realizzato.

Da questo punto di vista la censura è quindi infondata.

7. Più

particolarmente, a detta dell'escusso, il Pretore doveva in ogni caso considerare

l'importo di fr. 1'250.– versato con la specifica “alimenti luglio”, essendo fuori

dubbio che si riferiva al contributo di mantenimento per quel mese. È tuttavia

evidente come il conteggio di cui alla diffida di pagamento 30 maggio 2008 -e

relativo al periodo tra luglio 2006 e maggio 2008- sia stato di fatto allestito

tenendo conto dei pagamenti effettivi dell'escusso senza specificare a quale mensilità

il singolo versamento dovesse riferirsi. Da questo resoconto emerge che gli

“importi pagati” dal convenuto ad “agosto 2006/ottobre 2007, novembre 2007,

dicembre 2007/aprile 2008, maggio 2008” ammontano a complessivi fr. 49'170.–,

cui si aggiungono fr. 3'000.– di “importi pagati per arretrati” in data “15.01.2008”

e “15.02.2008” (doc. C). E, in concreto, sia dall'estratto conto che dal

relativo bonifico bancario risulta che l'importo di fr. 1'250.– con la dicitura

“luglio 2006” è appunto stato versato il 9 agosto 2006 (doc. 1 e 2). Non vi

sono pertanto motivi validi per non ritenere che questa cifra non sia stata

conteggiata alla voce “importi pagati”.

Il

ricorrente chiede poi di compensare una somma complessiva di fr. 9'435.–, trattandosi

di importi che lui avrebbe direttamente versato alla moglie rispettivamente che

quest'ultima avrebbe di persona prelevato dal conto bancario il 28 giugno 2006,

due giorni prima che fosse sancita la fine della comunione domestica fra i

coniugi. A suo dire, in effetti, questi soldi erano serviti per il mantenimento

Considerandi

della controparte e dei figli. Ma, invano. Certo, da un punto di vista formale

-a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 3

in fondo)- quei versamenti e quei prelievi non provengono da un conto comune ma

dal conto bancario privato (doc. 3, 4 e 6) e da quello di risparmio (doc. 5) intestati

all'escusso. In parte poi, sembra siano serviti a pagare la garanzia e la

pigione dell'appartamento destinato alla moglie e ai figli (doc. 3, 4, 6 e 7). Ma,

su quei conti -per stessa ammissione del marito- la moglie aveva una procura (verbale,

pag. 3). Ciò posto non v'è motivo per ritenere che non fosse legittimata a

disporne liberamente, perlomeno fino al 1°luglio 2006, giorno in cui la vita in

comune è stata di fatto sospesa (doc. B, pag. 2). L'istante peraltro ha

esplicitamente contestato che quegli importi fossero da considerare alla

stregua di contributi di mantenimento (verbale, pag. 5). D'altra parte nessuno

dei documenti che l'escusso ha prodotto agli atti prova l'esistenza di una

contropretesa chiara e liquida a suo favore, mentre il principio della

compensazione esige appunto due pretese -una semplice aspettativa non

basterebbe- e un rapporto di reciprocità tra due persone che devono essere

debitrici l'una verso l'altra, presupposto che spettava all'escusso dimostrare

(Peter, Basler Kommentar zum OR

I, Basilea 2007, n. 2 e 5 ad art. 120; Jeandin,

Commentaire Romand CO I, Basilea 2003, n. 5 e 6 ad art. 120; Aepli, Obligationenrecht, Das Erlöschen

der Obligationen, Teilband V 1h, 3a ed., Zurigo 1991, n.

24, 32 e 117 ad art. 120; Staehelin, op.

cit., n. 10 ad art. 81).

Giova

per finire rammentare che -come già detto (sopra, consid. 4)- era semmai nel

contesto della procedura di misure a protezione dell'unione coniugale che

l'escusso avrebbe dovuto dimostrare di avere già (parzialmente) ottemperato al

suo obbligo di mantenimento, estinguendolo (in parte), grazie a dei versamenti anticipati

in costanza di comunione domestica. Questo genere di accertamenti esula per

contro da quello che sono le incombenze di un giudice del rigetto definitivo

dell'opposizione (cfr. anche Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 81). Di modo che, in

definitiva l'appello si rivela infondato.

8.

A

conferma della sentenza impugnata, l'appello 27 ottobre 2008 di AP 1, __________,

deve essere respinto. Tassa di giustizia e indennità

seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per

i quali motivi,

richiamato l'art. 80 cpv. 1, 81 cpv. 1 LEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF

pronuncia: 1. L'appello

è respinto.

2.

La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 315.–, già anticipata

dall'appellante, rimane a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________,

fr. 300.– di indennità.

3.

Intimazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

20'930.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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