14.2008.105
Rigetto definitivo dell'opposizione: decisione in materia di misure a protezione dell'unione coniugale quale titolo di rigetto - provvisoria esecutività - eccezione di compensazione
5 febbraio 2009Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2008.105
Data decisione, Autorità:
05.02.2009, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione: decisione in materia di misure a protezione dell'unione coniugale quale titolo di rigetto - provvisoria esecutività - eccezione di compensazione
COMPENSAZIONE
ESIGIBILITÀ
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
ONERE DELLA PROVA
PROCEDURA CONTENZIOSA DI CAMERA DI CONSIGLIO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
UNIONE CONIUGALE
art. 80 cpv. 1 LEF
art. 81 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2008.105
Lugano
5 febbraio
2009/fb
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 21 luglio 2008 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 )
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________
dell'8/9 luglio 2008 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza
13 ottobre 2008 (EF.2008.1832), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta e di
conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via definitiva.
2. La tassa di giustizia in fr. 210.–, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l'obbligo di
rifondere a controparte fr. 500.– a titolo di indennità.
3. omissis.”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con
atto 27 ottobre 2008 chiede che l'istanza sia accolta limitatamente alla somma
capitale di fr. 9'365.–, che le spese di prima sede siano ripartite a metà fra
le parti e le ripetibili compensate, protesta spese e ripetibili di seconda sede;
preso atto che l'istante con osservazioni 24 novembre 2008 si oppone
all'appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ dell'8/9 luglio 2008 dell'UE __________, AO 1 ha
escusso il marito AP 1 per l'incasso di fr. 20'930.– oltre interessi al 5% dal 1°
luglio 2008, indicando quale titolo di credito: “Contributi di mantenimento
arretrati per il periodo dal 1.7.2006 per moglie e figli come da sentenza 4
ottobre 2007 del Pretore __________”. Interposta tempestiva opposizione, la
procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.
B. L'istante
fonda la sua pretesa sulla decisione 4 ottobre 2007 emessa in materia di misure
a protezione dell'unione coniugale, nell'ambito della quale il Pretore __________
ha -fra l'altro- obbligato l'escusso a versare in via anticipata nelle mani
dell'istante con effetto dal 1° luglio 2006, un contributo alimentare complessivo
di fr. 3'140.– mensili, così ripartiti: fr. 1'490.– per la figlia __________,
fr. 1'415.– per il figlio __________ e fr. 235.– per la moglie e, dal 1°
gennaio 2007, fr. 1'495.– per __________, fr. 1'420.– per __________ e fr.
225.– per la moglie (doc. B, pag. 5 dispositivo n. 3.5). All'appello formulato
dal marito avverso la predetta sentenza, il Presidente della Prima Camera
civile del Tribunale d'appello ha negato l'effetto sospensivo con decreto 17
ottobre 2007 (doc. D). La procedente produce inoltre la diffida di pagamento 30
maggio 2008 che quantifica in fr. 20'050.– i contributi alimentari arretrati
fino a maggio 2008 (doc. C) oltre alla richiesta 19 giugno 2008 che fissa in fr.
20'490.– quelli scaduti fino a giugno 2008 e sollecita il pagamento di quello
valido per luglio 2008 (doc. E).
C. All'udienza
di contraddittorio del 13 ottobre 2008, l'istante ha confermato la sua domanda.
L'escusso, pur sostenendo che una sentenza provvisoriamente esecutiva può costituire
valido titolo di rigetto, ha evidenziato come la stessa indicasse l'importo
mensile dovuto ma non il credito posto in esecuzione. L'ammontare doveva perlomeno
risultare da un conteggio che tenesse conto degli importi già versati nel corso
del periodo considerato, ma che il precetto esecutivo non indicava. Anche la
cifra di cui alla diffida 30 maggio 2008 era diversa rispetto a quella posta in
esecuzione. In via subordinata, ha posto in compensazione un suo preteso credito
di fr. 10'685.–, ossia: fr. 1'250.– versati il 9 agosto 2006 a titolo di
alimenti “luglio 2006”, fr. 1'560.– versati il 28 giugno 2006, fr. 1'650.– prelevati
dall'istante il 28 giugno 2006 dal conto del marito a titolo di “locazione”,
fr. 3'400.– versati il 28 giugno 2006, fr. 1'000.– prelevati dall'istante il 28
giugno 2006 dal conto del marito e fr. 1'825.– fatti accreditare dall'escusso a
favore del locatore della moglie procedente. Ciò posto, l'istanza poteva essere
accolta limitatamente a fr. 9'365.–.
L'istante
ha precisato che i contributi scaduti erano riferiti al periodo dal 1° luglio
2006 al 7 luglio 2008, giorno della domanda di esecuzione. All'importo di cui
alla diffida di pagamento (fr. 20'050.–) bisognava quindi aggiungere il saldo scoperto
per giugno 2008 (fr. 440.–) e per luglio 2008 (fr. 440.–). La procedente si è quindi
opposta alla pretesa compensazione trattandosi di importi versati e prelevati
prima dell'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale, provenienti dal
conto bancario della famiglia e da non considerare quali contributi di
mantenimento. L'escusso poi aveva sollevato questa eccezione per sottrarsi ai
propri doveri. A riprova di ciò, il fatto che non l'avesse proposta nella procedura
di merito.
Il
convenuto ha evidenziato come il precetto esecutivo indicasse solo l'inizio dell'obbligo
contributivo e non la fine. I prelievi ed i versamenti del 28 giugno 2006,
precedevano di soli due giorni l'interruzione della comunione domestica.
D'altra parte l'obbligo contributivo a suo carico era iniziato il 1° luglio
2006. In ogni caso, quei versamenti erano intesi a garantire il fabbisogno e il
mantenimento di moglie e figli.
D. Con
sentenza 13 ottobre 2008 il Pretore __________, ha accolto l'istanza riconoscendo
la documentazione agli atti quale valido titolo di rigetto definitivo. Non ha
per contro, considerato fondate le eccezioni dell'escusso. Al credito di cui
alla diffida di pagamento 30 maggio 2008 bastava aggiungere il saldo ancora
dovuto per giugno e per luglio 2008, importi tutti esigibili il 7 luglio 2008
giorno di inoltro della domanda di esecuzione. Che l'istante intendesse far valere
la pretesa con riferimento a tutte le mensilità esigibili sino a quel momento
era altresì deducibile dalla data di emissione del precetto esecutivo ossia l'8
luglio 2008. Inutile quindi indicarlo specificatamente. D'altra parte, gli
importi che erano stati versati e prelevati da un conto bancario comune prima
di dare avvio alla procedura di misure a protezione dell'unione coniugale, non
si potevano opporre ai contributi di mantenimento fissati dalla sentenza 4
ottobre 2007. Spettava invece al giudice di merito decidere riguardo alla loro
sorte. Ciò posto ha altresì respinto la richiesta di compensazione formulata
dall'escusso.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Rileva anzitutto che il
dispositivo della sentenza fatta valere quale titolo di rigetto non determina un
credito per capitale e gli interessi dovuti, ma fissa solo le basi per calcolare
il credito residuo a decorrere dal 1° luglio 2006, quindi prima dell'inoltro
della domanda di misure a protezione dell'unione coniugale. In quel contesto,
il giudice di merito non si era affatto preoccupato di pronunciarsi in merito al
conteso rapporto di dare e avere fra le parti. La diffida di pagamento 30
maggio 2008 e la richiesta 19 giugno 2008 provano poi il suo parziale
versamento di contributi. Implicitamente, l'istante ha così ammesso la
deducibilità di tutte le somme ricevute prima e dopo la sentenza 4 ottobre
2007. Quest'ultima nemmeno contestava di avere ricevuto complessivi fr. 10'685.–
, cifra documentata e posta in compensazione, né preteso che fosse già considerata
nei conteggi 30 maggio e 19 giugno 2008 e nemmeno che non fosse servita a
mantenere lei e i figli. I prelievi avvenuti due giorni prima della sospensione
della vita in comune dei coniugi, coprivano la pigione e cauzione della casa di
moglie e figli, quindi anche il loro mantenimento dal 1° luglio 2006. Il
versamento di agosto 2006, invece, si riferiva agli alimenti di luglio 2006. Di
qui, l'accoglimento dell'istanza limitatamente a fr. 9'365.– (20'050 ./.
10'685) oltre interessi.
F. Con
osservazioni 24 novembre 2008, la procedente chiede la reiezione del gravame
con argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
in diritto: 1. Per l'art. 80
cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza
esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.
Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato, ossia non può
più essere impugnata con un rimedio di diritto ordinario, e da essa scaturisce
per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo
1997, n. 3 seg. ad art. 80; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 6 segg. ad
art. 80; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 seg. e 38 seg. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi
Zurigo 2000, pag. 213 seg. e 221 segg.).
Il
giudice del rigetto deve accertare d'ufficio, in ogni stadio di causa (quindi
pure in sede di appello) se la sentenza su cui si fonda l'esecuzione ossequia
tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80; Stücheli, op.
cit., pag. 112 ad c), così da permettere il rigetto in via definitiva
dell'opposizione.
2. Nel Cantone Ticino le decisioni emesse nell'ambito di un'istanza
volta all'adozione di misure a protezione coniugale -che di per sé possono
costituire validi titoli di rigetto definitivo (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 80)- sono trattate con la
procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinvia
l'art. 4 n. 5 e art. 5 LAC). L'art. 310 cpv. 4 lett. b CPC ne sancisce la
provvisoria esecutività, a meno che ad un eventuale appello sia conferito effetto
sospensivo (art. 370 cpv. 2 CPC). La prassi di questa Camera considera che
l'art. 80 LEF non prescrive la crescita in giudicato formale di una sentenza
quale conditio sine qua non per la sua esecutività: pertanto, se una
decisione è contestata tramite il rimedio ordinario dell'appello ma privo di
effetto sospensivo, può senz'altro essere eseguita (CEF, 23 maggio 2005
[14.2005.10], consid. 2b; Rep. 1999, 265 segg. citata in: Staehelin, op. cit., Ergänzungsband,
Basilea 2005, n. 7 ad art. 80; Stücheli,
op. cit., pag. 224 segg.).
3. L'istante
procede con il pagamento dei contributi alimentari per lei, per la figlia __________
e per il figlio __________ fissati dalla sentenza 4 ottobre 2007 emessa in
materia di misure a protezione dell'unione coniugale (doc. B, pag. 5
dispositivo n. 3.5). Di fatto, la decisione, per sua natura provvisoriamente
esecutiva, è stata impugnata dal marito con il rimedio dell'appello cui
tuttavia non è stato concesso effetto sospensivo (doc. D). In concreto, il
giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale ha fatto obbligo
all'escusso di versare mensilmente e anticipatamente nelle mani della madre complessivi
fr. 3'140.– a partire dal 1° luglio 2006 (doc. B, pag. 5 dispositivo n. 3.5), ossia
entro la fine di ogni mese per quello successivo. Complessivamente, nel momento
in cui l'esecuzione è stata promossa, le mensilità scadute erano 25 (luglio
2006-luglio 2008). È vero che il precetto esecutivo indica solo la data di
inizio del periodo contributivo per il quale l'istante ha avviato l'esecuzione.
Ma la scadenza emerge facilmente dagli atti (cfr. in proposito Staehelin, op.
cit., Ergänzungsband, Basilea 2005, n. 40 ad art. 80) e
meglio: dal giorno di emissione del precetto esecutivo (8 luglio 2008: doc. A),
dalla diffida 30 maggio 2008 (doc. C), dal richiamo 19 giugno 2008 (doc. E) e,
soprattutto, dalle precisazioni fornite al contraddittorio dalla stessa
procedente (verbale, pag. 5). Di modo che, per il periodo interessato
dall'esecuzione, ossia dal 1° luglio 2006 all'8 luglio 2008, la sentenza emessa
il 4 ottobre 2007 costituisce valido titolo di rigetto definitivo per un importo
esigibile di complessivi fr. 78'500.– (3'140x25mesi) oltre interessi. E, quindi
anche per la pretesa che l'istante fa valere limitatamente a fr. 20'930.–.
Peraltro, da questo punto di vista, l'appellante non solleva più alcuna
obiezione.
4. A
norma dell'art. 81 cpv. 1 LEF “se il credito è fondato su una sentenza
esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa
l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato, ovvero dimostri che è prescritto”. Se ad
esempio, l'eccezione di estinzione avesse potuto essere sollevata già nella
procedura che ha portato alla sentenza, non potrebbe più essere avanzata in
sede di rigetto (Jäger/Walder/Kull/Kottmann,
op. cit., n. 5 ad art. 81; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/
Monaco 1998, vol. I, n. 5 ad art. 81).
Tra
Fatti
i motivi di estinzione di un credito rientra la compensazione (Jäger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit.,
n. 6 ad art. 81).
Quale
prova dell'estinzione del credito per compensazione valgono soltanto documenti
che siano idonei a provare l'esistenza della contropretesa, ossia una sentenza
esecutiva ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF oppure un riconoscimento incondizionato
da parte della controparte attestante una pretesa creditoria liquida e
indiscutibile. Il motivo di estinzione va pertanto provato per il tramite di
documenti chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, DTF 115
III 100 consid. 4 con rif.; CEF 27 gennaio 2005 [14.04.101], consid. 5; Jäger/Walder/ Kull/Kottmann, op. cit.,
n. 3 ad art. 81; Staehelin, op.
cit., n. 4 ad art. 81; Gilliéron,
op. cit., n. 57 ad art. 81).
5. L'appellante
sembra anzitutto dolersi del fatto che il giudice delle misure a protezione
dell'unione coniugale non si è neppure occupato di decidere in merito ad un
rapporto controverso di dare e avere ed in particolare non ha neppure esaminato
se e quali somme l'appellante era legittimato a portare in deduzione (appello,
pag. 2). La censura invero, proposta per la prima volta in appello, è nuova e deve
essere dichiarata inammissibile (a contrario: art. 22 cpv. 4 LALEF). A titolo
abbondanziale, basti poi aggiungere che non è compito del giudice del rigetto
sindacare sull'operato del giudice di merito e che, comunque sia, scorrendo la
sentenza 4 ottobre 2007 nulla indica che in quella sede sia stato fatto valere
alcunché a titolo di compensazione.
6. L'appellante
ripropone a titolo di compensazione l'importo complessivo di fr. 10'685.– che egli
avrebbe già versato alla moglie. Rileva anzitutto come l'istante non abbia mai
preteso di non avere ricevuto quella somma di denaro, né che la stessa fosse
già conteggiata nella diffida 30 maggio 2008 o nella richiesta di pagamento 19
giugno 2008 e, ancora, che non fosse finalizzata al mantenimento di lei e dei
figli. Ma, così facendo, il ricorrente confonde con evidenza l'onere della
prova dell'istante con quello dell'escusso. Si è in effetti già detto (sopra,
consid. 4) che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione spetta al
debitore provare l'estinzione per compensazione di un debito a suo carico e non
alla parte creditrice di dimostrare che quel preciso presupposto non si è realizzato.
Da questo punto di vista la censura è quindi infondata.
7. Più
particolarmente, a detta dell'escusso, il Pretore doveva in ogni caso considerare
l'importo di fr. 1'250.– versato con la specifica “alimenti luglio”, essendo fuori
dubbio che si riferiva al contributo di mantenimento per quel mese. È tuttavia
evidente come il conteggio di cui alla diffida di pagamento 30 maggio 2008 -e
relativo al periodo tra luglio 2006 e maggio 2008- sia stato di fatto allestito
tenendo conto dei pagamenti effettivi dell'escusso senza specificare a quale mensilità
il singolo versamento dovesse riferirsi. Da questo resoconto emerge che gli
“importi pagati” dal convenuto ad “agosto 2006/ottobre 2007, novembre 2007,
dicembre 2007/aprile 2008, maggio 2008” ammontano a complessivi fr. 49'170.–,
cui si aggiungono fr. 3'000.– di “importi pagati per arretrati” in data “15.01.2008”
e “15.02.2008” (doc. C). E, in concreto, sia dall'estratto conto che dal
relativo bonifico bancario risulta che l'importo di fr. 1'250.– con la dicitura
“luglio 2006” è appunto stato versato il 9 agosto 2006 (doc. 1 e 2). Non vi
sono pertanto motivi validi per non ritenere che questa cifra non sia stata
conteggiata alla voce “importi pagati”.
Il
ricorrente chiede poi di compensare una somma complessiva di fr. 9'435.–, trattandosi
di importi che lui avrebbe direttamente versato alla moglie rispettivamente che
quest'ultima avrebbe di persona prelevato dal conto bancario il 28 giugno 2006,
due giorni prima che fosse sancita la fine della comunione domestica fra i
coniugi. A suo dire, in effetti, questi soldi erano serviti per il mantenimento
Considerandi
della controparte e dei figli. Ma, invano. Certo, da un punto di vista formale
-a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 3
in fondo)- quei versamenti e quei prelievi non provengono da un conto comune ma
dal conto bancario privato (doc. 3, 4 e 6) e da quello di risparmio (doc. 5) intestati
all'escusso. In parte poi, sembra siano serviti a pagare la garanzia e la
pigione dell'appartamento destinato alla moglie e ai figli (doc. 3, 4, 6 e 7). Ma,
su quei conti -per stessa ammissione del marito- la moglie aveva una procura (verbale,
pag. 3). Ciò posto non v'è motivo per ritenere che non fosse legittimata a
disporne liberamente, perlomeno fino al 1°luglio 2006, giorno in cui la vita in
comune è stata di fatto sospesa (doc. B, pag. 2). L'istante peraltro ha
esplicitamente contestato che quegli importi fossero da considerare alla
stregua di contributi di mantenimento (verbale, pag. 5). D'altra parte nessuno
dei documenti che l'escusso ha prodotto agli atti prova l'esistenza di una
contropretesa chiara e liquida a suo favore, mentre il principio della
compensazione esige appunto due pretese -una semplice aspettativa non
basterebbe- e un rapporto di reciprocità tra due persone che devono essere
debitrici l'una verso l'altra, presupposto che spettava all'escusso dimostrare
(Peter, Basler Kommentar zum OR
I, Basilea 2007, n. 2 e 5 ad art. 120; Jeandin,
Commentaire Romand CO I, Basilea 2003, n. 5 e 6 ad art. 120; Aepli, Obligationenrecht, Das Erlöschen
der Obligationen, Teilband V 1h, 3a ed., Zurigo 1991, n.
24, 32 e 117 ad art. 120; Staehelin, op.
cit., n. 10 ad art. 81).
Giova
per finire rammentare che -come già detto (sopra, consid. 4)- era semmai nel
contesto della procedura di misure a protezione dell'unione coniugale che
l'escusso avrebbe dovuto dimostrare di avere già (parzialmente) ottemperato al
suo obbligo di mantenimento, estinguendolo (in parte), grazie a dei versamenti anticipati
in costanza di comunione domestica. Questo genere di accertamenti esula per
contro da quello che sono le incombenze di un giudice del rigetto definitivo
dell'opposizione (cfr. anche Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 81). Di modo che, in
definitiva l'appello si rivela infondato.
8.
A
conferma della sentenza impugnata, l'appello 27 ottobre 2008 di AP 1, __________,
deve essere respinto. Tassa di giustizia e indennità
seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per
i quali motivi,
richiamato l'art. 80 cpv. 1, 81 cpv. 1 LEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF
pronuncia: 1. L'appello
è respinto.
2.
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 315.–, già anticipata
dall'appellante, rimane a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________,
fr. 300.– di indennità.
3.
Intimazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
20'930.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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