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Decisione

14.2008.106

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 febbraio 2009Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (Hohl, La réalisation du droit et les

procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho

von Gunten, op. cit., pag. 85 segg.;

Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art.

272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).

Inoltre, i principi di

celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze

di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono

sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei

documenti che considerano determinanti.

3. In

virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso

contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la

giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e;

30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed

eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di

primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di

addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di

prova (Vogel/Spühler, op. cit.,

n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti

nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla

decisione. Per evidenti ragioni

pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni

nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio

degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3).

Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in

materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).

Sono

quindi ammissibili i nuovi documenti che l'appellante produce contestualmente

al proprio ricorso (doc. 7 a 24), così come quelli che accompagnano le

osservazioni della sequestrante (doc. R a FF).

4. Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il

creditore renda verosimile l'esistenza:

1. del credito;

Considerandi

2.

di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al

debitore.

Controversa

in concreto rimangono l'esistenza del credito e della causa del sequestro

individuata nell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF. Pacifica per contro l'appartenenza

dei beni sequestrati al debitore, rimasta incontestata anche in appello.

Esistenza

del credito

5.

Il

Pretore ha ritenuto verosimile l'esistenza del credito rivendicato dal sequestrante

e fondato sul contratto di lavoro (“employement agreement”) 1°

giugno 2005 e sul contratto di locazione (“rental agreement”) 1° ottobre

2005.

L'appellante, in sostanza, gli rimprovera di essersi attenuto ad una loro

interpretazione grammaticale e, con ciò, di averli ritenuti validi.

6.

A

detta della ricorrente, il sequestrante non può anzitutto essere considerato un

lavoratore dipendente della società, sia perché in tal caso egli sarebbe

contemporaneamente stato al servizio di ben quattro “datori di lavoro”, sia perché

questa sua funzione non si conciliava affatto con il genere di mansioni a lui

richieste e il trattamento finanziario a lui riservato. Il contratto “employement

agreement” del 1° giugno 2005, sarebbe in sostanza simulato e quindi

nullo (appello, n. 31 segg. e 62 segg., in particolare n. 65). Ma, invano.

a) Dalla traduzione

del relativo documento (doc. E1) -rimasta incontestata- si evince in

particolare: che l'accordo è stato appunto designato quale contratto di

lavoro (pag. 1), che la società opponente è stata indicata quale datore

di lavoro e il sequestrante quale lavoratore (pag. 1), che

quest'ultimo sarebbe stato impiegato in __________Svizzera quale Direttore e

Capo Finanziario (art. 1.1), che egli avrebbe dovuto eseguire le

mansioni ed esercitare i poteri connessi a questi incarichi, in ossequio agli

ordini che potranno essergli impartiti di quando in quando dal datore di lavoro

(art. 1.1, vedi anche art. 5), che l'orario usuale di lavoro era

tra le 9.00 e le 6.00 (art. 1.3), che lo stipendio mensile netto

assommava a fr. 9'000.– oltre a rincaro e rimborso spese di viaggio (art.

2.

) e che il sequestrante aveva diritto a 20 giorni lavorativi di vacanze

pagate per ogni anno (art. 3.1). Elementi questi tutti tipici del contratto

di lavoro come inteso dal diritto svizzero (art. 319 segg. CO), legge cui peraltro

lo stesso documento rinvia in modo esplicito (doc. E1, art. 8.1).

Sotto

questo profilo, il rinvio alla Memoria di risposta 30 settembre 2008 formulata

nel contesto della vertenza arbitrale (doc. 12) allo scopo di dimostrare la

simulazione del contratto, non è di alcun aiuto. Certo, a priori nulla esclude

che le parti possano aver stipulato l'accordo nell'unico intento di rendere

credibile una relazione con la società svizzera, spostare il centro delle

operazioni amministrative del Gruppo e magari ottenere anche dei vantaggi

fiscali (doc. 12, n. 53 e 54). Tuttavia, spetterà al Tribunale arbitrale adito pronunciarsi

in merito. Per contro, ai fini del presente giudizio, la tesi rimane

un'allegazione di parte non confortata da riscontri oggettivi e che si

contrappone ad un contratto prodotto agli atti, scritto in modo chiaro e

dettagliato, firmato dalla società opponente e ratificato da quella che ne

detiene il capitale azionario (istanza di sequestro, pag. 3; doc. E1, pag. 5). Anzi,

a differenza di quanto sembra insinuare l'appellante, persino il raffronto con

gli accordi che legavano il sequestrante agli altri tre “datori di lavoro”,

rende verosimile l'esistenza del contratto di lavoro: in effetti, diversamente

dall'“employement agreement”, in tutti quei casi era ben specificato

come le relazioni non fossero affatto di tipo lavorativo ma di consulenza (doc.

12, n. 59, 62, 63 e 71).

b) Di fatto, il Pretore

non ha ritenuto che le contestazioni della società opponente potessero scalfire

la verosimiglianza del credito dedotto da questo contratto. Non avendo allegato

alcunché ma essendosi limitata a rinviare ad un memoriale da lei prodotto in sede

di arbitrato, la debitrice non aveva -a suo dire- reso verosimili le gravi

inadempienze che avevano poi giustificato il licenziamento del sequestrante (sentenza

impugnata, consid. 3). A ragione. Al contraddittorio, la società opponente ha in

effetti affermato di contestare le pretese rivendicate da controparte con

riferimento al doc. I (verbale d'udienza, pag. 3 n. 4). Tuttavia, il relativo

documento -peraltro prodotto agli atti dalla controparte- nulla o poco dice in

merito alle inadempienze del sequestrante. Certo la società opponente ha parlato

di gravi violazioni dei doveri di fedeltà e degli obblighi contrattuali (doc.

I, n. 17). Nondimeno, la panoramica offerta non è altro che un elenco di presunti

mancamenti e scorrettezze rivolti al sequestrante, privi di riscontri oggettivi

e non suffragati da alcun documento (doc. I, n. 22). Nemmeno in appello

l'interessata ha ritenuto opportuno spendere una parola su quelle presunte

violazioni. Anzi, nonostante il puntuale rimprovero del Pretore, ancora una volta

l'interessata, per non appesantire inutilmente il presente memoriale, si

è limitata a rinviare al punto “III Fatti” dove si spiega ciò che è

veramente accaduto tra le parti e le gravi violazioni commesse del doc. 12

(appello, n. 21). Così facendo, viene però meno a quello che è l'onere

della prova a suo carico, ossia nel caso specifico rendere perlomeno credibili i

motivi che dovrebbero inficiare un contratto a prima vista valido e concluso

per la durata di cinque (doc. E1, art. 1.2).

A

maggior ragione ritenuto che -come essa stessa riconferma in questa sede- è

pacifico che il rapporto tra le parti è stato rescisso a partire da ottobre

2006.

(appello, n. 46) e che la decisione è stata contestata dal sequestrante

con scritto 5 ottobre 2006 ben specificando di non avere alcuna intenzione di

dimettersi, di pretendere semmai una formale decisione di licenziamento e, in

tal caso, di rivendicare interamente tutti gli impegni contrattuali

esistenti con me (doc. G1, pag. 1 e 2). A ciò, basti per il resto aggiungere

che il semplice rinvio ad un memoriale -invero complesso nei dettagli e di non

certo immediato riscontro- non soddisfa certo l'esigenza di motivazione imposta

dai principi di celerità e di concentrazione che vigono nella procedura di

opposizione al sequestro (sopra, consid. 2). Con riferimento alle singole poste

del credito da lavoro rivendicato dal sequestrante (istanza di sequestro, pag.

10.

e 11), non risulta infine che la società opponente abbia mai sollevato

puntuali contestazioni né in sede di contraddittorio né con l'appello.

7.

L'appellante

considera anche il “rental agreement” alla stregua di un contratto

simulato, e come tale inefficace. A questo proposito, rinvia in particolare

alle risultanze della procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione avviata

dal sequestrante con riferimento ai canoni di locazione maturati e scaduti nel

periodo ottobre 2005 e ottobre 2006. In quel contesto, egli medesimo avrebbe

ammesso che il contratto di locazione era simulato e, conseguentemente nullo,

motivo per cui il giudice non avrebbe concesso il rigetto dell'opposizione

(appello, n. 23 segg. e 64).

a) Di per sé,

secondo la traduzione del “rental agreement” 1° ottobre 2005

prodotta agli atti -e anche in questo caso rimasta incontestata- risulta che il

sequestrante quale proprietario acconsente a dare in locazione

alla società opponente quale detentore, la proprietà immobiliare sita

in __________ a partire dal 1° ottobre 2005 fino al 1° agosto 2010 (doc.

F1, pag. 1). Dal canto suo la controparte si è impegnata a corrispondere una

pigione mensile di fr. 10'000.– (doc. F1, pag. 2, art. 1.1). Riguardo alla

validità, le parti hanno poi stabilito che la decadenza del contratto di lavoro

di cui si è già detto (sopra, consid. 6a e 6b) comportava automaticamente anche

quella del contratto di locazione (doc. F1, pag. 1). Sotto questo profilo

pertanto, il credito complessivo di fr. 560'000.–, pari al canone locativo di

56.

mensilità (dal 1° ottobre 2005 al 31 maggio 2010, giorno di scadenza del

contratto di lavoro), è senz'altro verosimile.

b) Nell'ambito

del contraddittorio di prima sede, di fatto la società opponente ha dichiarato

di contestare la pretesa limitandosi per il resto a rilevare come la causa

giudiziaria fosse stata appena avviata dall'istante (verbale d'udienza, pag.

3, n. 5). Dal canto suo, il sequestrante aveva in effetti promosso una

procedura esecutiva volta all'incasso forzato dei canoni di locazione maturati

tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 (doc. R; verbale d'udienza, pag.

12.

in basso). Davanti a questa Camera la società opponente produce ora il memoriale

di risposta relativo alla procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione

introdotta dal sequestrante (doc. 13), il relativo verbale d'udienza (doc. 14)

e la sentenza del giudice del rigetto (doc. 15). In sostanza, l'appellante

reputa il contratto di locazione 1° ottobre 2005 un accordo simulato,

accertamento cui sarebbe giunto anche il giudice del rigetto (appello, n. 27). Ora,

di fatto, è ben vero che in quel contesto, il Pretore ha ritenuto simulato e

quindi inefficace il contratto di locazione denominato “rental agreement”.

Egli ha nondimeno precisato di non concedere il rigetto dell'opposizione in

quanto il rigore formale che domina la procedura sommaria del rigetto

dell'opposizione rende necessario la presenza agli atti dell'eccepito accordo

dissimulato in forma scritta, dove sarebbe dovuta risultare la volontà di

riconoscere al sequestrante la somma di fr. 10'000.– mensili e che è sulla

base di questo titolo di credito che bisognava semmai promuovere l'esecuzione

(doc. 15, pag. 4). In sostanza, questo significa che l'istanza è stata respinta

per carenza di un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF. Per il

resto, non va dimenticato come dal profilo materiale e con riferimento

all'esistenza e all'esigibilità di un credito litigioso, la decisione che

respinge un'istanza di rigetto non cresce in giudicato dal profilo materiale (Gilliéron, Poursuite pour dettes,

fallite et concordat, 4a ed., Basilea 2005, n. 742).

c) Dalle

dichiarazioni della stessa società opponente (appello, n. 29) e dalla documentazione

prodotta in questa sede, risulta che il sequestrante disponeva presso la

controparte di una sorta di linea di credito. Dalla relativa scheda contabile

valida nel periodo 1° gennaio 2006/31 dicembre 2006, alla voce “AO 1-locazione”

emerge poi che a carico del sequestrante su quella linea di credito veniva

mensilmente conteggiato un importo pari a fr. 10'000.– (doc. 12, allegato n.

22, pag. 1). Ciò posto, nell'ambito della presente procedura di opposizione al

sequestro, questo basta per rendere verosimile l'esistenza del preteso “credito

di locazione”, pur se fondato su un accordo dissimulato e non scritto (di per

sé valido: cfr. Winiger, Commentaire

romand, Code des obbligations I, Basilea 2003, n. 90 ad art. 18), della società

opponente nei confronti del sequestrante. A maggior ragione visto che, come

confermano entrambe le parti, nel merito la questione è attualmente pendente

davanti alla Pretura __________ (appello, n. 23; osservazioni, pag. 7). Da

questo punto di vista l'appello deve quindi essere disatteso.

d) L'appellante obietta

invero che, producendo la suddetta scheda contabile, egli avrebbe in ogni caso

dimostrato di avere versato l'importo mensile di fr. 10'000.– al signor AO 1

durante la loro collaborazione, e quindi l'avvenuto pagamento (appello, n.

29). Ma, anche nel contesto di un esame limitato alla verosimiglianza, la

società opponente non può dedurre da un documento che lei stessa ha redatto, quindi

un'allegazione di parte, l'estinzione di un debito a suo carico. La censura è

quindi infondata.

Causa

del sequestro

8.

L'appellante

non reputa adempiuta la causa prevista dall'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, che

consente al creditore di chiedere il sequestro dei beni del debitore quando

questi, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni,

trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga.

Ora, la

realizzazione di questa causa di sequestro richiede la riunione di una

circostanza oggettiva (trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla

fuga) e di una circostanza soggettiva (intenzione di sottrarsi all'adempimento

delle sue obbligazioni) (Amonn/Walther,

op. cit., n. 13 ad §33 e n. 14 ad §51; Stoffel,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 62-64 ad

art. 271). Un trafugamento si realizza quando il debitore nasconda, regali,

venda a prezzo irrisorio o trasferisca all'estero i suoi beni (Cometta, Assistenza giudiziaria

internazionale in materia esecutiva, in: Assistenza giudiziaria internazionale

in materia civile, penale amministrativa ed esecutiva, CFPG n. 20, Lugano 1999,

pag. 160 ad 2.2.4.2, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 43 ad art. 271).

La fuga o la preparazione alla fuga si avvera quando il debitore abbandona o

manifesta l'intenzione di abbandonare il suo domicilio senza crearsene un

nuovo, oppure precipitosamente o di nascosto (Stoffel,

op. cit., n. 63 ad art. 271). Dal profilo soggettivo, vi

devono essere indizi oggettivi e concreti che il debitore fosse cosciente

(intenzione o dolo eventuale) che il suo comportamento fosse idoneo ad

ostacolare l'esercizio dei diritti del creditore o almeno a renderlo (molto)

più difficile (cfr. Jaeger/Walder/Kull/

Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II,

4a ed., Zurigo 1997/1999,, n. 25 ad art. 271).

9.

L'appellante

rimprovera anzitutto al Pretore una mancanza di chiarezza nella spiegazione dei

motivi che lo hanno condotto a ritenere adempiuta la causa del sequestro. In

particolare, non vi sarebbe modo di capire se sia realizzato l'elemento

oggettivo del trafugamento di beni o quello della preparazione alla fuga

(appello, n. 74 seg.). La censura è invero ai limiti del pretesto. Il primo

giudice ha riconosciuto nella riduzione da tre ad uno dei suoi dipendenti (doc.

N e O), nel trasferimento della propria sede legale presso una fiduciaria e dei

suoi uffici presso la casa di abitazione del presidente __________, una smobilitazione

che appare essere oggettivamente in atto degli uffici della società convenuta.

Questi elementi, sarebbero a suo dire in aperto contrasto con l'importo di US$

275'918.– che solo nel 2005 la società opponente aveva destinato agli uffici a __________

e rendeva appunto verosimile la smobilitazione di ogni sua attività (sentenza

impugnata, pag. 6 e seg.). E, così facendo, ha esposto in modo sufficiente i

motivi per cui la fattispecie oggettiva di cui all'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF era

da considerare realizzata. Che poi, dal profilo linguistico, egli abbia

qualificato di trafugamento di beni un preparativo di fuga, non ha in

definitiva e nel caso concreto alcuna portata pratica.

10.

Di fatto, la ricorrente contesta

la realizzazione dell'elemento oggettivo dell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, in

quanto non considera che i motivi addotti dal Pretore possano costituire un

preparativo di fuga. Ma invano.

a) La società

opponente afferma anzitutto che, essendo la sua attività al servizio di un gruppo

internazionale cui appartiene, nemmeno sarebbe necessario l'impiego di

dipendenti al posto degli amministratori o dei membri distaccati presso le altre

società affiliate (appello, n. 44). Così facendo però si limita ad offrire una propria

interpretazione che, ai fini del presente giudizio, non è di alcuna pertinenza.

È in effetti sulla base dei doc. N (traduzione in italiano nel verbale

d'udienza, pag. 15) e doc. O, che il Pretore ha accertato che il personale

dell'appellante era stato di fatto ridotto da tre membri (fino al 31 dicembre

2007) a un solo collaboratore. Circostanza questa, che in concreto l'opponente

non contesta affatto, ma addirittura conferma (appello, n. 86).

b) L'appellante

considera irrilevante il fatto che la sua sede legale sia attualmente presso

una fiduciaria. Afferma che dal giorno della sua costituzione e fino al 23

luglio 2007 -periodo durante il quale anche il sequestrante era alle sue

dipendenze- la sua sede era già presso uno studio fiduciario (appello, n. 45

seg.). Inoltre, avere il recapito presso uno studio legale o uno studio

fiduciario è una realtà per numerosissime società attive nell'ambito del gas e

petrolio, quindi usuale (appello, n. 48 seg.): e, a sostegno della sua

tesi, produce tutta una serie di estratti di registri di commercio di società terze

(doc. 19, 20, 21 e 22). Tuttavia, anche questi argomenti non inficiano

minimamente la conclusione ritenuta dal Pretore. A detta di quest'ultimo, se

era comprensibile il fatto di individuare presso un ufficio fiduciario la sede

legale di una società costituita da poco, appariva quantomeno dubbia la

circostanza secondo cui dopo avere disposto di un domicilio proprio, la sede

legale venisse trasferita presso una fiduciaria. E, in effetti, dall'estratto

del registro di commercio risulta che tra il 23 luglio 2007 e il 14 aprile 2008

la società opponente aveva una propria sede legale in __________ a __________

(cfr. anche doc. 4) e che solo dopo di allora venne (di nuovo) trasferita presso

uno studio fiduciario di __________ (doc. L). Ma, al riguardo, l'appellante non

si esprime nemmeno.

c) Il Pretore ha

altresì ritenuto sospetta la circostanza secondo cui la casa d'abitazione di __________,

presidente e unico dipendente rimasto della società opponente, fosse indicata quale

luogo di situazione degli uffici e dove ne veniva svolta l'attività. Il primo

giudice ha rinviato in particolare al doc. M, ossia l'estratto 12 giugno 2008

del sito internet appartenente al gruppo __________, da cui risulta appunto che

gli uffici della società sono in __________ a __________, ossia l'indirizzo della

casa del suo presidente (verbale d'udienza, pag. 12; doc. D). L'interessata si

difende ora sostenendo che gli uffici sarebbero ubicati presso l'abitazione del

presidente, essendo (ed essendo stata) la sola persona ad aver lavorato per suo

conto (appello, n. 50 segg.). Ma, la tesi non ha alcun riscontro ed è in

contraddizione con il precedente indirizzo in __________ a __________ (doc. Z)

-peraltro corrispondente a quello della sua sede legale fino al 14 aprile 2008

(doc. L)- indicato anche sulla lista “informazioni societarie” da lei stessa

prodotto (doc. 4). Ciò posto, anche in tal caso, la censura deve essere

disattesa.

d) A detta del

Pretore, particolare rilevanza assume il fatto che nel 2005 alla costituzione

della società opponente, il gruppo __________ avesse stanziato ben US$

275'918.– per la sistemazione degli uffici e del management (doc. P), cifra che

di per sé non giustificava né la riduzione di personale, né il trasferimento

della sede legale presso la fiduciaria e nemmeno lo spostamento degli uffici

presso l'abitazione del presidente della società, di qualche anno dopo. Questo

rafforzerebbe ulteriormente la tesi di una smobilitazione dell'attività della

società opponente. L'appellante obietta invece che quell'importo considerato dal

primo giudice -fondatosi sulla traduzione data dal sequestrante in sede di

udienza (verbale d'udienza, pag. 15)- quale investimento, in realtà era una “relocation

allowance” ossia un'“indennità di trasferimento”, compenso riconosciuto al collaboratore

obbligato a trasferirsi per lavoro. A, comprova di ciò, produce un suo

conteggio valido per l'anno 2005 da cui risulta che al sequestrante è appunto

stata riconosciuta un'indennità di quel tipo per complessivi US$ 273'224.04 (appello,

n. 41 seg.). Ma, a parte il fatto che gli importi nemmeno corrispondono, anche

in questo caso l'affermazione si basa su un documento di parte allestito dalla

stessa società opponente. In ogni caso poi -e a differenza di quanto sembra

voler insinuare l'appellante- per sua stessa ammissione (appello, n. 40) quel

versamento è pur sempre e comunque direttamente correlato con la costituzione

degli uffici amministrativi e finanziari in Svizzera. Di modo che, anche al

riguardo l'appello è infondato.

11.

L'appellante

contesta pure che l'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF sia realizzato dal profilo soggettivo,

ossia che abbia voluto con il suo comportamento ostacolare l'esercizio dei

diritti del sequestrante o almeno a renderlo (molto) più difficile (appello, n.

54.

segg. e 87 segg.). Dal canto suo, il Pretore ha ritenuto la condizione verosimile

in quanto la riduzione del personale, il trasferimento della sede legale presso

la fiduciaria e degli uffici presso l'abitazione del presidente, erano tutti

eventi intervenuti successivamente al contenzioso con il sequestrante. Inoltre,

la società opponente non aveva giustificato questi cambiamenti, limitandosi a precisare

che solo la società madre del gruppo __________ era stata riorganizzata

(sentenza, pag. 7 consid. 4).

Invano,

la ricorrente pretende ora che quel contenzioso con il sequestrante sia sorto a

fine 2006 subito dopo l'allontanamento di quest'ultimo (appello, n. 55). Certo,

la causa arbitrale è cominciata con la richiesta del 28 settembre 2007 (doc. H),

dopo che una prima domanda (appello, n. 56) introdotta il 20 dicembre 2006

(doc. 23) è stata stralciata dai ruoli il 21 agosto 2007 per dimissione

dell'arbitro unico ricusato (doc. 24). Ciò non toglie che la riduzione del personale

è diventata effettiva il 1° gennaio 2008 (sopra, consid. 10a), mentre il

trasferimento della sede legale e degli uffici presso l'abitazione del

presidente il 14 aprile 2008 (sopra, consid. 10b e 10c). In ogni caso, solo dopo

che dal profilo formale l'arbitrato è diventato effettivo e reale. Per il resto

basti aggiungere che l'estratto dell'UEF (doc. 11) dà appunto atto del sequestro

pronunciato l'11 aprile 2008 per fr. 5'661'493.– , e che solo tre giorni dopo -come

si è visto- la società opponente ha trasferito la sua sede legale e i suoi

uffici. Anche al riguardo, l'appello si rivela in definitiva infondato.

Prestazione

di garanzia ex art. 273 LEF

12.

Per

l'art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore

che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può

obbligarlo a prestare garanzia in ogni stadio della procedura di sequestro (Piégai, op. cit., p. 308; Stoffel, op. cit., n. 18 ad art. 273).

In concreto, dandosi il mantenimento del

sequestro, l'appellante ripropone la richiesta di prestare di una garanzia ex

art. 273 LEF di importo pari a fr. 500'000.–, aumentati di ulteriori fr.

70'000.– a copertura dei costi di difesa (appello, n. 96).

Invero,

il Pretore respingendo la domanda formulata in prima sede, oltre a ritenersi convinto della verosimiglianza del sequestro, ha altresì

spiegato che il sequestrante non aveva addotto elementi circa dell'esistenza di

un danno dovuto a questo provvedimento, posto come dal doc. K risultasse che i

beni presso __________ fossero di fatto già detenuti in pegno dal

medesimo istituto bancario (sentenza impugnata, consid. 6). Dal canto suo però

la ricorrente si limita ad invitare questa Camera a tener conto, alla

luce dei riscontri fattuali portati da __________, del bassissimo grado di

fondatezza del credito e dell'altrettanto bassa plausibilità della causa del

sequestro (appello, n. 95). Ciò posto, se da una parte -come si è visto- gli

argomenti sollevati dalla società opponente con il suo appello non hanno affatto

intaccato la verosimiglianza della misura, dall'altra lei medesima non allega

(più) alcun danno e nemmeno fornisce elementi per renderlo credibile. Di modo

che, per finire, così come proposta la domanda deve essere respinta.

13.

La

sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere

respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante

(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv.

1.

e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 3'000.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, un'indennità di fr. 10'000.--.

3.

Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza - in

materia di diritto del lavoro, rispettivamente di diritto della locazione - è

di fr. 5'661'493.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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