14.2008.106
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10 febbraio 2009Italiano35 min
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Numero d'incarto:
14.2008.106
Data decisione, Autorità:
10.02.2009, CEF
Ricorso:
TF,5A_185/2009, 02.04.2009
Titolo:
Opposizione a sequestro: esistenza del credito fondato su un contratto di lavoro e un contratto di locazione - preparativo di fuga dalla CH di una società quale causa del sequestro - prestazione di garanzia (art. 273 LEF) negata senza elementi che rendono credibile l'eventualità di un danno
CAUSE DI SEQUESTRO
DECRETO DI SEQUESTRO
GARANZIA PER LA RESPONSABILITÀ DEL SEQUESTRO
NOVA
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO
VEROSIMIGLIANZA DEL CREDITO
art. 22 cpv. 4 LALEF
art. 271 cpv. 1 cf. 2 LEF
art. 272 cpv. 1 LEF
art. 273 cpv. 1 LEF
art. 278 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2008.106
Lugano
10 febbraio
2009
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(inc. EF.2008.1001 della Pretura __________) promossa con opposizione 18 aprile
2008 da
AP 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
il sequestro 11
aprile 2008 (inc. EF.2008.902) (n° __________) richiesto nei confronti
dell'opponente da
AO 1
(patrocinato dall' PA 2 e dall' PA 2 )
in cui il Pretore __________, con decisione 16 ottobre
2008, ha respinto sia l'opposizione, confermando di conseguenza il sequestro, sia
la contestuale richiesta di prestazione di una garanzia ex art. 273 LEF di complessivi
fr. 550'000.–;
appellante AP 1 con allegato 30 ottobre 2008, in cui
postula in via principale la riforma del giudizio impugnato nel senso di
confermare l'opposizione e annullare il sequestro e, in via subordinata, che a AO
1 sia fatto obbligo di prestare una garanzia giusta l'art. 273 LEF di complessivi
fr. 570'000.–;
lette le osservazioni 24 novembre 2008 con cui il sequestrante
chiede la reiezione dell'appello;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 10 aprile 2008 diretta contro AP 1, società svizzera, AO
1 ha chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF di
porre sotto sequestro “tutti gli averi intestati a AP 1 ed in particolare i
beni versati dalla convenuta e posti a pegno quale garanzia supplementare dei
mutui ipotecari concessi ai signori __________, __________ e dello stesso
istante”, presso __________, __________. Il tutto fino a concorrenza di fr.
5'661'493.– oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 2006.
B. Il sequestrante,
attivo dal 2001 in seno al gruppo __________ (multinazionale che si occupa della
ricerca, dell'estrazione e della commercializzazione di gas e oli combustibili),
fonda il suo credito sul contratto 1° giugno 2005 denominato “employment
agreement” con cui la società opponente, affiliata al medesimo gruppo, lo ha
assunto quale direttore e capo finanziario fino al 31 maggio 2010 (doc. E/E1). Il
rapporto lavorativo sarebbe però stato interrotto con effetto immediato e senza
motivo dalla datrice di lavoro ad ottobre 2006, decisione che egli aveva
contestato dando avvio ad una procedura arbitrale. In sostanza, __________, quale
azionista di riferimento del gruppo __________, intenzionato a spostarne il
settore finanziario a __________, a maggio 2005 costituì la società opponente,
di cui si sarebbero occupati insieme a lui, __________, attuale presidente, e
il sequestrante appunto. A giugno 2006, quella stessa persona decise però di rientrare
a __________ e propose a quest'ultimo, che non condivideva l'idea, di
acquistare il suo pacchetto azionario. Ritenendo insufficiente l'offerta del
sequestrante e impossibile colmare le divergenze esistenti, di fatto
l'azionista __________ fece in modo di isolarlo ed escluderlo dalla società
opponente e dal gruppo __________, fino a giungere alla formalizzazione del licenziamento.
Il sequestrante fonda le sue pretese anche sul contratto 1° ottobre 2005
denominato “rental agreement”, la cui validità e durata è stata subordinata
al citato “employment agreement”, con cui egli acconsentiva a che la
società opponente prendesse in affitto, ad uso ufficio, la sua proprietà
immobiliare al costo di fr. 10'000.– mensili (doc. F/F1).
AO 1 fissa
in fr. 5'101'493.– il credito da lavoro, di cui: fr. 653'980.80 di stipendi
fino alla scadenza del contratto (14'863.20x44mesi), fr. 3'000'000.– di “performance
bonus” (art. 6 del contratto), fr. 458'333.– di premi per l'assicurazione
vita (art. 7.2 del contratto), fr. 89'179.20 (14'863.20x6mesi) di indennità per
licenziamento ingiustificato ex art. 337c cpv. 3 CO e fr. 900'000.– di “bonus”.
A quell'importo aggiunge poi ulteriori fr. 560'000.– di cui: fr. 440'000.– a
titolo di pigioni maturate tra il 1° ottobre 2006 e il 31 maggio 2010
(10'000x44mesi) e fr. 120'000.– di pigioni scadute e mai versate tra il 1°
ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 (10'000x12).
A detta
del sequestrante sussistono seri motivi per ritenere che la società opponente
stia lasciando la Svizzera o, perlomeno, che stia trasferendo altrove tutti i
suoi beni e averi, sottraendosi all'adempimento dei suoi obblighi e vanificando
così ogni pretesa che egli rivendicava. Fra questi indica: la riorganizzazione
generale in atto all'interno del gruppo __________; il fatto che l'azionista __________,
rientrato a __________, abbia venduto la propria casa di lusso di __________ e
che l'attuale presidente della società opponente __________, unico collaboratore
rimasto __________, stia cercando l'acquirente per la sua; l'investimento richiesto
dal trasferimento della società e l'acquisto da parte di tutti e tre i collaboratori
di altrettante case di lusso; infine, il fatto che le sue rivendicazioni non
siano mai stati rese note nei rapporti annuali e all'organo di revisione del
gruppo.
C. L'11
aprile 2008, il Pretore __________, ha decretato il sequestro per l'importo
pari a fr. 5'661'493.– oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 2006.
D. Il 18
aprile 2008 AP 1 ha fatto opposizione al sequestro. Al contraddittorio del 16
giugno 2008 ha contestato sia le pretese fondate sul contratto di lavoro sia
quelle desunte dal contratto di locazione. Per le prime, ha rinviato agli
argomenti contenuti nell'allegato di risposta alla domanda di arbitrato da lei prodotta
in quella sede; per le altre ha rilevato che il sequestrante aveva appena dato
avvio ad una causa giudiziaria. In entrambi i casi, ha evidenziato come le competenti
autorità fossero chiamate a decidere con piena cognizione di causa e non sulla
base della sola verosimiglianza. Il motivo del sequestro identificato nell'art.
271 cpv. 1 n. 2 LEF era altresì infondato. Non trattandosi di beni di sua
proprietà, né la decisione di __________, azionista del gruppo, né la pretesa intenzione
-comunque contestata- di __________, attuale presidente dell'opponente, di
vendere le rispettive case d'abitazione __________ indicavano un trafugamento
di beni. Nulla lasciava poi presagire una latitanza, un'imminente fuga o un preparativo
di fuga, la società opponente essendo tuttora attiva. Certo, la sede della
società madre __________ a capo di tutto il gruppo era stata trasferita dal __________
a __________. Ma solo per permetterle di essere quotata alla borsa di __________.
Per contro, nulla agli atti indicava l'intenzione di chiudere o trasferire altrove
la società svizzera. Ha ad ogni modo rilevato come la sua attività non fosse certo
legata ad un determinato luogo, di modo che amministratori e manager se ne potevano
occupare pur risiedendo con la propria famiglia anche fuori __________. In
concreto, sia __________ che __________ avevano domicilio in Svizzera, più
precisamente nel __________. Quale società di servizio del gruppo __________, a
fianco di altre società affiliate, il suo arrivo in Svizzera era un'esigenza
imposta dalla struttura societaria e non certo una manovra volta a costringere
il sequestrante all'acquisto del pacchetto azionario. Peraltro, l'intero gruppo
e l'organo di revisione erano informati in merito alle rivendicazione di
quest'ultimo. Non avendo intenzione alcuna di sottrarsi all'adempimento dei
suoi obblighi, anche dal profilo soggettivo la causa del sequestro non era verosimile.
In via subordinata, ha chiesto la prestazione di una garanzia di fr. 500'000.–
ex art. 273 LEF, aumentata di fr. 50'000.– per i costi di difesa nella convalida
del sequestro.
Per il sequestrante,
le azioni giudiziarie e i contratti che la società opponente non contestava di avere
firmato, rendevano senz'altro verosimile il suo credito. Più elementi indicavano
poi che controparte fosse in procinto di lasciare la Svizzera. In particolare,
il fatto che il suo attuale indirizzo legale fosse presso una fiduciaria, che sul
sito ufficiale del gruppo __________ quale suo recapito figurasse la casa
d'abitazione del presidente __________, che solo nel 2005 fossero stati
investiti ben US$ 275'918.– per improntare i suoi uffici a __________ e, per
finire, ridotti da tre a uno (l'attuale presidente appunto) i suoi effettivi. Inoltre,
rifiutando di versare l'anticipo richiesto dal Tribunale arbitrale a motivo che
il sequestro pronunciato inaudita altera parte aveva bloccato tutti i suoi fondi
e che la restante liquidità del gruppo serviva a garantire la gestione corrente
societaria, l'opponente aveva reso palese il suo intento di sottrarsi ai suoi obblighi.
Egli aveva addirittura dovuto notificarle un precetto esecutivo per l'incasso
forzato delle pigioni scadute fino a settembre 2006 ma mai versate. A fronte di
tutte queste ragioni, era assai pretestuoso pretendere che la riorganizzazione
riguardasse solo i vertici del gruppo. Di fatto, l'attività a __________ si era
interrotta con la partenza di __________ dal __________ e la vendita della sua casa.
Il gruppo __________ poi era stato informato delle sue pretese solo negli
ultimi tempi. AO 1 si è infine opposto alla prestazione di una garanzia in
quanto i beni sequestrati presso __________ erano nel contempo e in parte
(nella misura di fr. 5'000'000.–) costituiti in pegno a favore della medesima banca:
ciò posto, l'eventualità di un danno da garantire giusta l'art. 273 LEF avrebbe
avuto senso solo se il pegno fosse liberato a favore di quest'ultima.
La
società opponente ha riconfermato il suo punto di vista contestando la tesi di
controparte e la ricevibilità dei documenti N e P in quanto prodotti in inglese
privi di traduzione. Ha poi escluso che l'avvio di procedure giudiziarie
potesse rendere verosimile un credito e che il semplice fatto di avere
contestato quel credito in quelle sedi potesse costituire motivo di sequestro.
Ha altresì evidenziato come tra maggio 2005 e luglio 2007 il suo indirizzo
legale fosse già presso una fiduciaria e il trasferimento di recapito non indicasse
certo la “smobilitazione” di una società. Analogo il ragionamento per la diminuzione
di collaboratori. Priva di fondamento infine la tesi secondo cui il resto del
gruppo __________ non fosse stato informato della vertenza in atto con il
sequestrante. Da ultimo, non tutti gli importi sequestrati erano oggetto di pegno
presso la banca, giustificata quindi la richiesta basata sull'art. 273 LEF.
Il
sequestrante ha ribadito le sue allegazioni e conclusioni, traducendo a verbale
e per quanto di rilievo i doc. N e P.
E. Con
sentenza 16 ottobre 2008 il Pretore __________, ha respinto l'opposizione e confermato
il sequestro. Ha anzitutto stabilito che le semplici contestazioni rese dalla
società opponente in sede di contraddittorio non avevano intaccato la
verosimiglianza del credito fondata sui contratti agli atti. In effetti, sulle gravi
inadempienze rivolte al sequestrante e tali da giustificarne il licenziamento,
non aveva allegato alcunché limitandosi a rinviare ad un allegato prodotto in
sede di arbitrato. Anche la causa del sequestro fondata sul trafugamento di
beni era verosimile. La riduzione da tre ad uno dei collaboratori, il
trasferimento della sede legale presso una fiduciaria allorquando prima ve
n'era una propria e l'ubicazione degli uffici operativi presso l'abitazione del
presidente, indicavano dal profilo oggettivo che era in atto una smobilitazione
dell'attività della società opponente. Tutte queste circostanze contrastavano in
effetti con l'investimento di US$ 275'918.– stanziato nel 2005 dal gruppo __________
per la sistemazione di uffici e management a __________. Dal profilo soggettivo,
queste modifiche erano tutte intervenute dopo settembre/ottobre 2007, allorquando
il contenzioso tra le parti era cominciato: ma, al riguardo, la società
opponente non aveva fornito alcuna spiegazione. Di modo che, l'intento della
società opponente di sottrarsi all'adempimento di propri obblighi risultava in
definitiva verosimile. Ciò posto, ritenuto che l'opponente non contestava
l'appartenenza dei beni sequestrati, ha confermato il sequestro.
Il
Pretore, sufficientemente convinto della legittimità del sequestro, ha respinto
la richiesta di prestazione di garanzia ex art. 273 LEF, in quanto l'opponente
non aveva dimostrato l'effettiva esistenza di un danno.
F. Con
il presente appello __________ chiede di confermare l'opposizione e annullare
il sequestro. Precisa anzitutto che la società madre del gruppo __________ con
sede in __________, nel marzo 2008 è stata trasformata in una nuova società
holding con sede a __________ e quotata alla borsa di __________. Questa modifica
però non aveva alcun influsso su di lei. Anzi, la sua ragione sociale insieme a
quella di altre società affiliate, era menzionata nei rapporti del gruppo __________,
entità questa dalla struttura solida e rinomata a livello internazionale, e dal
profilo giudiziario vittima della sola causa con il sequestrante. Riguardo al “rental
agreement”, contesta che le parti intendessero stipulare un vero e
proprio contratto di locazione: nell'ambito della procedura di rigetto
dell'opposizione avviata dal sequestrante era in effetti emerso che si trattava
di un contratto simulato, quindi nullo. Ad ogni modo, come risultava dalle
relative schede contabili, le pigioni scadute erano sempre state versate su un
conto corrente a disposizione del sequestrante. Anche l'“employment
agreement” non era un vero e proprio contratto di lavoro. In effetti,
lavorando contemporaneamente per almeno quattro datori di lavoro sulla base di
altrettanti accordi, il sequestrante non era un dipendente, ma agiva quale consulente
esterno del gruppo __________. La cifra di US$ 275'918.– non costituiva l'investimento
per l'allestimento degli uffici, ma un'indennità di trasferimento (“relocation
allowance”), personalmente versata al sequestrante per spostarsi a __________.
Quale parte integrante di un gruppo internazionale, normale poi che fossero gli
stessi amministratori -come il presidente __________- o dei dipendenti
distaccati in società affiliate, ad occuparsi della sua attività.
Conferma
che i rapporti con il sequestrante sono stati rescissi ad ottobre 2006 e che a
conseguenza di ciò, il 6 novembre 2006, il suo nominativo è stato cancellato a registro
di commercio. Esclude però che i motivi da lui addotti possano configurare un trafugamento
di beni o un preparativo di fuga. In effetti, anche tra il 25 maggio 2005 e il
23 luglio 2007 il suo indirizzo legale era presso una fiduciaria, prassi questa
d'uso corrente per società che operano con gas e petrolio. Visto poi che la sola
persona attiva a __________ era ed è il presidente __________, non stupisce
affatto che il recapito sul sito internet corrispondesse alla casa di quest'ultimo.
Infine, l'azionista __________, peraltro tuttora residente in Svizzera, decidendo
di vendere l'abitazione __________ non aveva fatto altro che disporre di un
bene proprio. Evidenzia altresì come la vertenza legale fosse iniziata a dicembre
2006 e non a settembre/ottobre 2007; questo escludeva a priori l'intenzione di
sottrarsi ai suoi obblighi giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF.
In via
subordinata, ripropone la richiesta di prestazione di una garanzia ex art. 273
LEF di complessivi fr. 570'000.–.
G. Delle
osservazioni della procedente si dirà, se necessario, nel seguito.
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento
o di conferma del sequestro (cfr. Reiser,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad
art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF)
interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere
impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art.
278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e
fallimenti, con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c
LOG), e ciò qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–.
L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti
prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle
condizioni del sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparte-
è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del
provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione
del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente
confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 7a ed.,
Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag.
482).
2. Le
decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla
procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono
tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio
attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et
des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg.
con rif.; Artho von Gunten, Die
Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice
non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente
in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta
stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla
controparte non contumace (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a
ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il giudice può
accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente
Fatti
i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (Hohl, La réalisation du droit et les
procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho
von Gunten, op. cit., pag. 85 segg.;
Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art.
272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).
Inoltre, i principi di
celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze
di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono
sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei
documenti che considerano determinanti.
3. In
virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso
contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la
giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e;
30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed
eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di
primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di
addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di
prova (Vogel/Spühler, op. cit.,
n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti
nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla
decisione. Per evidenti ragioni
pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni
nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio
degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3).
Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in
materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).
Sono
quindi ammissibili i nuovi documenti che l'appellante produce contestualmente
al proprio ricorso (doc. 7 a 24), così come quelli che accompagnano le
osservazioni della sequestrante (doc. R a FF).
4. Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il
creditore renda verosimile l'esistenza:
1. del credito;
Considerandi
2.
di una causa di sequestro;
3.
di beni appartenenti al
debitore.
Controversa
in concreto rimangono l'esistenza del credito e della causa del sequestro
individuata nell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF. Pacifica per contro l'appartenenza
dei beni sequestrati al debitore, rimasta incontestata anche in appello.
Esistenza
del credito
5.
Il
Pretore ha ritenuto verosimile l'esistenza del credito rivendicato dal sequestrante
e fondato sul contratto di lavoro (“employement agreement”) 1°
giugno 2005 e sul contratto di locazione (“rental agreement”) 1° ottobre
2005.
L'appellante, in sostanza, gli rimprovera di essersi attenuto ad una loro
interpretazione grammaticale e, con ciò, di averli ritenuti validi.
6.
A
detta della ricorrente, il sequestrante non può anzitutto essere considerato un
lavoratore dipendente della società, sia perché in tal caso egli sarebbe
contemporaneamente stato al servizio di ben quattro “datori di lavoro”, sia perché
questa sua funzione non si conciliava affatto con il genere di mansioni a lui
richieste e il trattamento finanziario a lui riservato. Il contratto “employement
agreement” del 1° giugno 2005, sarebbe in sostanza simulato e quindi
nullo (appello, n. 31 segg. e 62 segg., in particolare n. 65). Ma, invano.
a) Dalla traduzione
del relativo documento (doc. E1) -rimasta incontestata- si evince in
particolare: che l'accordo è stato appunto designato quale contratto di
lavoro (pag. 1), che la società opponente è stata indicata quale datore
di lavoro e il sequestrante quale lavoratore (pag. 1), che
quest'ultimo sarebbe stato impiegato in __________Svizzera quale Direttore e
Capo Finanziario (art. 1.1), che egli avrebbe dovuto eseguire le
mansioni ed esercitare i poteri connessi a questi incarichi, in ossequio agli
ordini che potranno essergli impartiti di quando in quando dal datore di lavoro
(art. 1.1, vedi anche art. 5), che l'orario usuale di lavoro era
tra le 9.00 e le 6.00 (art. 1.3), che lo stipendio mensile netto
assommava a fr. 9'000.– oltre a rincaro e rimborso spese di viaggio (art.
2.
) e che il sequestrante aveva diritto a 20 giorni lavorativi di vacanze
pagate per ogni anno (art. 3.1). Elementi questi tutti tipici del contratto
di lavoro come inteso dal diritto svizzero (art. 319 segg. CO), legge cui peraltro
lo stesso documento rinvia in modo esplicito (doc. E1, art. 8.1).
Sotto
questo profilo, il rinvio alla Memoria di risposta 30 settembre 2008 formulata
nel contesto della vertenza arbitrale (doc. 12) allo scopo di dimostrare la
simulazione del contratto, non è di alcun aiuto. Certo, a priori nulla esclude
che le parti possano aver stipulato l'accordo nell'unico intento di rendere
credibile una relazione con la società svizzera, spostare il centro delle
operazioni amministrative del Gruppo e magari ottenere anche dei vantaggi
fiscali (doc. 12, n. 53 e 54). Tuttavia, spetterà al Tribunale arbitrale adito pronunciarsi
in merito. Per contro, ai fini del presente giudizio, la tesi rimane
un'allegazione di parte non confortata da riscontri oggettivi e che si
contrappone ad un contratto prodotto agli atti, scritto in modo chiaro e
dettagliato, firmato dalla società opponente e ratificato da quella che ne
detiene il capitale azionario (istanza di sequestro, pag. 3; doc. E1, pag. 5). Anzi,
a differenza di quanto sembra insinuare l'appellante, persino il raffronto con
gli accordi che legavano il sequestrante agli altri tre “datori di lavoro”,
rende verosimile l'esistenza del contratto di lavoro: in effetti, diversamente
dall'“employement agreement”, in tutti quei casi era ben specificato
come le relazioni non fossero affatto di tipo lavorativo ma di consulenza (doc.
12, n. 59, 62, 63 e 71).
b) Di fatto, il Pretore
non ha ritenuto che le contestazioni della società opponente potessero scalfire
la verosimiglianza del credito dedotto da questo contratto. Non avendo allegato
alcunché ma essendosi limitata a rinviare ad un memoriale da lei prodotto in sede
di arbitrato, la debitrice non aveva -a suo dire- reso verosimili le gravi
inadempienze che avevano poi giustificato il licenziamento del sequestrante (sentenza
impugnata, consid. 3). A ragione. Al contraddittorio, la società opponente ha in
effetti affermato di contestare le pretese rivendicate da controparte con
riferimento al doc. I (verbale d'udienza, pag. 3 n. 4). Tuttavia, il relativo
documento -peraltro prodotto agli atti dalla controparte- nulla o poco dice in
merito alle inadempienze del sequestrante. Certo la società opponente ha parlato
di gravi violazioni dei doveri di fedeltà e degli obblighi contrattuali (doc.
I, n. 17). Nondimeno, la panoramica offerta non è altro che un elenco di presunti
mancamenti e scorrettezze rivolti al sequestrante, privi di riscontri oggettivi
e non suffragati da alcun documento (doc. I, n. 22). Nemmeno in appello
l'interessata ha ritenuto opportuno spendere una parola su quelle presunte
violazioni. Anzi, nonostante il puntuale rimprovero del Pretore, ancora una volta
l'interessata, per non appesantire inutilmente il presente memoriale, si
è limitata a rinviare al punto “III Fatti” dove si spiega ciò che è
veramente accaduto tra le parti e le gravi violazioni commesse del doc. 12
(appello, n. 21). Così facendo, viene però meno a quello che è l'onere
della prova a suo carico, ossia nel caso specifico rendere perlomeno credibili i
motivi che dovrebbero inficiare un contratto a prima vista valido e concluso
per la durata di cinque (doc. E1, art. 1.2).
A
maggior ragione ritenuto che -come essa stessa riconferma in questa sede- è
pacifico che il rapporto tra le parti è stato rescisso a partire da ottobre
2006.
(appello, n. 46) e che la decisione è stata contestata dal sequestrante
con scritto 5 ottobre 2006 ben specificando di non avere alcuna intenzione di
dimettersi, di pretendere semmai una formale decisione di licenziamento e, in
tal caso, di rivendicare interamente tutti gli impegni contrattuali
esistenti con me (doc. G1, pag. 1 e 2). A ciò, basti per il resto aggiungere
che il semplice rinvio ad un memoriale -invero complesso nei dettagli e di non
certo immediato riscontro- non soddisfa certo l'esigenza di motivazione imposta
dai principi di celerità e di concentrazione che vigono nella procedura di
opposizione al sequestro (sopra, consid. 2). Con riferimento alle singole poste
del credito da lavoro rivendicato dal sequestrante (istanza di sequestro, pag.
10.
e 11), non risulta infine che la società opponente abbia mai sollevato
puntuali contestazioni né in sede di contraddittorio né con l'appello.
7.
L'appellante
considera anche il “rental agreement” alla stregua di un contratto
simulato, e come tale inefficace. A questo proposito, rinvia in particolare
alle risultanze della procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione avviata
dal sequestrante con riferimento ai canoni di locazione maturati e scaduti nel
periodo ottobre 2005 e ottobre 2006. In quel contesto, egli medesimo avrebbe
ammesso che il contratto di locazione era simulato e, conseguentemente nullo,
motivo per cui il giudice non avrebbe concesso il rigetto dell'opposizione
(appello, n. 23 segg. e 64).
a) Di per sé,
secondo la traduzione del “rental agreement” 1° ottobre 2005
prodotta agli atti -e anche in questo caso rimasta incontestata- risulta che il
sequestrante quale proprietario acconsente a dare in locazione
alla società opponente quale detentore, la proprietà immobiliare sita
in __________ a partire dal 1° ottobre 2005 fino al 1° agosto 2010 (doc.
F1, pag. 1). Dal canto suo la controparte si è impegnata a corrispondere una
pigione mensile di fr. 10'000.– (doc. F1, pag. 2, art. 1.1). Riguardo alla
validità, le parti hanno poi stabilito che la decadenza del contratto di lavoro
di cui si è già detto (sopra, consid. 6a e 6b) comportava automaticamente anche
quella del contratto di locazione (doc. F1, pag. 1). Sotto questo profilo
pertanto, il credito complessivo di fr. 560'000.–, pari al canone locativo di
56.
mensilità (dal 1° ottobre 2005 al 31 maggio 2010, giorno di scadenza del
contratto di lavoro), è senz'altro verosimile.
b) Nell'ambito
del contraddittorio di prima sede, di fatto la società opponente ha dichiarato
di contestare la pretesa limitandosi per il resto a rilevare come la causa
giudiziaria fosse stata appena avviata dall'istante (verbale d'udienza, pag.
3, n. 5). Dal canto suo, il sequestrante aveva in effetti promosso una
procedura esecutiva volta all'incasso forzato dei canoni di locazione maturati
tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 (doc. R; verbale d'udienza, pag.
12.
in basso). Davanti a questa Camera la società opponente produce ora il memoriale
di risposta relativo alla procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione
introdotta dal sequestrante (doc. 13), il relativo verbale d'udienza (doc. 14)
e la sentenza del giudice del rigetto (doc. 15). In sostanza, l'appellante
reputa il contratto di locazione 1° ottobre 2005 un accordo simulato,
accertamento cui sarebbe giunto anche il giudice del rigetto (appello, n. 27). Ora,
di fatto, è ben vero che in quel contesto, il Pretore ha ritenuto simulato e
quindi inefficace il contratto di locazione denominato “rental agreement”.
Egli ha nondimeno precisato di non concedere il rigetto dell'opposizione in
quanto il rigore formale che domina la procedura sommaria del rigetto
dell'opposizione rende necessario la presenza agli atti dell'eccepito accordo
dissimulato in forma scritta, dove sarebbe dovuta risultare la volontà di
riconoscere al sequestrante la somma di fr. 10'000.– mensili e che è sulla
base di questo titolo di credito che bisognava semmai promuovere l'esecuzione
(doc. 15, pag. 4). In sostanza, questo significa che l'istanza è stata respinta
per carenza di un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF. Per il
resto, non va dimenticato come dal profilo materiale e con riferimento
all'esistenza e all'esigibilità di un credito litigioso, la decisione che
respinge un'istanza di rigetto non cresce in giudicato dal profilo materiale (Gilliéron, Poursuite pour dettes,
fallite et concordat, 4a ed., Basilea 2005, n. 742).
c) Dalle
dichiarazioni della stessa società opponente (appello, n. 29) e dalla documentazione
prodotta in questa sede, risulta che il sequestrante disponeva presso la
controparte di una sorta di linea di credito. Dalla relativa scheda contabile
valida nel periodo 1° gennaio 2006/31 dicembre 2006, alla voce “AO 1-locazione”
emerge poi che a carico del sequestrante su quella linea di credito veniva
mensilmente conteggiato un importo pari a fr. 10'000.– (doc. 12, allegato n.
22, pag. 1). Ciò posto, nell'ambito della presente procedura di opposizione al
sequestro, questo basta per rendere verosimile l'esistenza del preteso “credito
di locazione”, pur se fondato su un accordo dissimulato e non scritto (di per
sé valido: cfr. Winiger, Commentaire
romand, Code des obbligations I, Basilea 2003, n. 90 ad art. 18), della società
opponente nei confronti del sequestrante. A maggior ragione visto che, come
confermano entrambe le parti, nel merito la questione è attualmente pendente
davanti alla Pretura __________ (appello, n. 23; osservazioni, pag. 7). Da
questo punto di vista l'appello deve quindi essere disatteso.
d) L'appellante obietta
invero che, producendo la suddetta scheda contabile, egli avrebbe in ogni caso
dimostrato di avere versato l'importo mensile di fr. 10'000.– al signor AO 1
durante la loro collaborazione, e quindi l'avvenuto pagamento (appello, n.
29). Ma, anche nel contesto di un esame limitato alla verosimiglianza, la
società opponente non può dedurre da un documento che lei stessa ha redatto, quindi
un'allegazione di parte, l'estinzione di un debito a suo carico. La censura è
quindi infondata.
Causa
del sequestro
8.
L'appellante
non reputa adempiuta la causa prevista dall'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, che
consente al creditore di chiedere il sequestro dei beni del debitore quando
questi, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni,
trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga.
Ora, la
realizzazione di questa causa di sequestro richiede la riunione di una
circostanza oggettiva (trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla
fuga) e di una circostanza soggettiva (intenzione di sottrarsi all'adempimento
delle sue obbligazioni) (Amonn/Walther,
op. cit., n. 13 ad §33 e n. 14 ad §51; Stoffel,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 62-64 ad
art. 271). Un trafugamento si realizza quando il debitore nasconda, regali,
venda a prezzo irrisorio o trasferisca all'estero i suoi beni (Cometta, Assistenza giudiziaria
internazionale in materia esecutiva, in: Assistenza giudiziaria internazionale
in materia civile, penale amministrativa ed esecutiva, CFPG n. 20, Lugano 1999,
pag. 160 ad 2.2.4.2, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 43 ad art. 271).
La fuga o la preparazione alla fuga si avvera quando il debitore abbandona o
manifesta l'intenzione di abbandonare il suo domicilio senza crearsene un
nuovo, oppure precipitosamente o di nascosto (Stoffel,
op. cit., n. 63 ad art. 271). Dal profilo soggettivo, vi
devono essere indizi oggettivi e concreti che il debitore fosse cosciente
(intenzione o dolo eventuale) che il suo comportamento fosse idoneo ad
ostacolare l'esercizio dei diritti del creditore o almeno a renderlo (molto)
più difficile (cfr. Jaeger/Walder/Kull/
Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II,
4a ed., Zurigo 1997/1999,, n. 25 ad art. 271).
9.
L'appellante
rimprovera anzitutto al Pretore una mancanza di chiarezza nella spiegazione dei
motivi che lo hanno condotto a ritenere adempiuta la causa del sequestro. In
particolare, non vi sarebbe modo di capire se sia realizzato l'elemento
oggettivo del trafugamento di beni o quello della preparazione alla fuga
(appello, n. 74 seg.). La censura è invero ai limiti del pretesto. Il primo
giudice ha riconosciuto nella riduzione da tre ad uno dei suoi dipendenti (doc.
N e O), nel trasferimento della propria sede legale presso una fiduciaria e dei
suoi uffici presso la casa di abitazione del presidente __________, una smobilitazione
che appare essere oggettivamente in atto degli uffici della società convenuta.
Questi elementi, sarebbero a suo dire in aperto contrasto con l'importo di US$
275'918.– che solo nel 2005 la società opponente aveva destinato agli uffici a __________
e rendeva appunto verosimile la smobilitazione di ogni sua attività (sentenza
impugnata, pag. 6 e seg.). E, così facendo, ha esposto in modo sufficiente i
motivi per cui la fattispecie oggettiva di cui all'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF era
da considerare realizzata. Che poi, dal profilo linguistico, egli abbia
qualificato di trafugamento di beni un preparativo di fuga, non ha in
definitiva e nel caso concreto alcuna portata pratica.
10.
Di fatto, la ricorrente contesta
la realizzazione dell'elemento oggettivo dell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, in
quanto non considera che i motivi addotti dal Pretore possano costituire un
preparativo di fuga. Ma invano.
a) La società
opponente afferma anzitutto che, essendo la sua attività al servizio di un gruppo
internazionale cui appartiene, nemmeno sarebbe necessario l'impiego di
dipendenti al posto degli amministratori o dei membri distaccati presso le altre
società affiliate (appello, n. 44). Così facendo però si limita ad offrire una propria
interpretazione che, ai fini del presente giudizio, non è di alcuna pertinenza.
È in effetti sulla base dei doc. N (traduzione in italiano nel verbale
d'udienza, pag. 15) e doc. O, che il Pretore ha accertato che il personale
dell'appellante era stato di fatto ridotto da tre membri (fino al 31 dicembre
2007) a un solo collaboratore. Circostanza questa, che in concreto l'opponente
non contesta affatto, ma addirittura conferma (appello, n. 86).
b) L'appellante
considera irrilevante il fatto che la sua sede legale sia attualmente presso
una fiduciaria. Afferma che dal giorno della sua costituzione e fino al 23
luglio 2007 -periodo durante il quale anche il sequestrante era alle sue
dipendenze- la sua sede era già presso uno studio fiduciario (appello, n. 45
seg.). Inoltre, avere il recapito presso uno studio legale o uno studio
fiduciario è una realtà per numerosissime società attive nell'ambito del gas e
petrolio, quindi usuale (appello, n. 48 seg.): e, a sostegno della sua
tesi, produce tutta una serie di estratti di registri di commercio di società terze
(doc. 19, 20, 21 e 22). Tuttavia, anche questi argomenti non inficiano
minimamente la conclusione ritenuta dal Pretore. A detta di quest'ultimo, se
era comprensibile il fatto di individuare presso un ufficio fiduciario la sede
legale di una società costituita da poco, appariva quantomeno dubbia la
circostanza secondo cui dopo avere disposto di un domicilio proprio, la sede
legale venisse trasferita presso una fiduciaria. E, in effetti, dall'estratto
del registro di commercio risulta che tra il 23 luglio 2007 e il 14 aprile 2008
la società opponente aveva una propria sede legale in __________ a __________
(cfr. anche doc. 4) e che solo dopo di allora venne (di nuovo) trasferita presso
uno studio fiduciario di __________ (doc. L). Ma, al riguardo, l'appellante non
si esprime nemmeno.
c) Il Pretore ha
altresì ritenuto sospetta la circostanza secondo cui la casa d'abitazione di __________,
presidente e unico dipendente rimasto della società opponente, fosse indicata quale
luogo di situazione degli uffici e dove ne veniva svolta l'attività. Il primo
giudice ha rinviato in particolare al doc. M, ossia l'estratto 12 giugno 2008
del sito internet appartenente al gruppo __________, da cui risulta appunto che
gli uffici della società sono in __________ a __________, ossia l'indirizzo della
casa del suo presidente (verbale d'udienza, pag. 12; doc. D). L'interessata si
difende ora sostenendo che gli uffici sarebbero ubicati presso l'abitazione del
presidente, essendo (ed essendo stata) la sola persona ad aver lavorato per suo
conto (appello, n. 50 segg.). Ma, la tesi non ha alcun riscontro ed è in
contraddizione con il precedente indirizzo in __________ a __________ (doc. Z)
-peraltro corrispondente a quello della sua sede legale fino al 14 aprile 2008
(doc. L)- indicato anche sulla lista “informazioni societarie” da lei stessa
prodotto (doc. 4). Ciò posto, anche in tal caso, la censura deve essere
disattesa.
d) A detta del
Pretore, particolare rilevanza assume il fatto che nel 2005 alla costituzione
della società opponente, il gruppo __________ avesse stanziato ben US$
275'918.– per la sistemazione degli uffici e del management (doc. P), cifra che
di per sé non giustificava né la riduzione di personale, né il trasferimento
della sede legale presso la fiduciaria e nemmeno lo spostamento degli uffici
presso l'abitazione del presidente della società, di qualche anno dopo. Questo
rafforzerebbe ulteriormente la tesi di una smobilitazione dell'attività della
società opponente. L'appellante obietta invece che quell'importo considerato dal
primo giudice -fondatosi sulla traduzione data dal sequestrante in sede di
udienza (verbale d'udienza, pag. 15)- quale investimento, in realtà era una “relocation
allowance” ossia un'“indennità di trasferimento”, compenso riconosciuto al collaboratore
obbligato a trasferirsi per lavoro. A, comprova di ciò, produce un suo
conteggio valido per l'anno 2005 da cui risulta che al sequestrante è appunto
stata riconosciuta un'indennità di quel tipo per complessivi US$ 273'224.04 (appello,
n. 41 seg.). Ma, a parte il fatto che gli importi nemmeno corrispondono, anche
in questo caso l'affermazione si basa su un documento di parte allestito dalla
stessa società opponente. In ogni caso poi -e a differenza di quanto sembra
voler insinuare l'appellante- per sua stessa ammissione (appello, n. 40) quel
versamento è pur sempre e comunque direttamente correlato con la costituzione
degli uffici amministrativi e finanziari in Svizzera. Di modo che, anche al
riguardo l'appello è infondato.
11.
L'appellante
contesta pure che l'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF sia realizzato dal profilo soggettivo,
ossia che abbia voluto con il suo comportamento ostacolare l'esercizio dei
diritti del sequestrante o almeno a renderlo (molto) più difficile (appello, n.
54.
segg. e 87 segg.). Dal canto suo, il Pretore ha ritenuto la condizione verosimile
in quanto la riduzione del personale, il trasferimento della sede legale presso
la fiduciaria e degli uffici presso l'abitazione del presidente, erano tutti
eventi intervenuti successivamente al contenzioso con il sequestrante. Inoltre,
la società opponente non aveva giustificato questi cambiamenti, limitandosi a precisare
che solo la società madre del gruppo __________ era stata riorganizzata
(sentenza, pag. 7 consid. 4).
Invano,
la ricorrente pretende ora che quel contenzioso con il sequestrante sia sorto a
fine 2006 subito dopo l'allontanamento di quest'ultimo (appello, n. 55). Certo,
la causa arbitrale è cominciata con la richiesta del 28 settembre 2007 (doc. H),
dopo che una prima domanda (appello, n. 56) introdotta il 20 dicembre 2006
(doc. 23) è stata stralciata dai ruoli il 21 agosto 2007 per dimissione
dell'arbitro unico ricusato (doc. 24). Ciò non toglie che la riduzione del personale
è diventata effettiva il 1° gennaio 2008 (sopra, consid. 10a), mentre il
trasferimento della sede legale e degli uffici presso l'abitazione del
presidente il 14 aprile 2008 (sopra, consid. 10b e 10c). In ogni caso, solo dopo
che dal profilo formale l'arbitrato è diventato effettivo e reale. Per il resto
basti aggiungere che l'estratto dell'UEF (doc. 11) dà appunto atto del sequestro
pronunciato l'11 aprile 2008 per fr. 5'661'493.– , e che solo tre giorni dopo -come
si è visto- la società opponente ha trasferito la sua sede legale e i suoi
uffici. Anche al riguardo, l'appello si rivela in definitiva infondato.
Prestazione
di garanzia ex art. 273 LEF
12.
Per
l'art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore
che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può
obbligarlo a prestare garanzia in ogni stadio della procedura di sequestro (Piégai, op. cit., p. 308; Stoffel, op. cit., n. 18 ad art. 273).
In concreto, dandosi il mantenimento del
sequestro, l'appellante ripropone la richiesta di prestare di una garanzia ex
art. 273 LEF di importo pari a fr. 500'000.–, aumentati di ulteriori fr.
70'000.– a copertura dei costi di difesa (appello, n. 96).
Invero,
il Pretore respingendo la domanda formulata in prima sede, oltre a ritenersi convinto della verosimiglianza del sequestro, ha altresì
spiegato che il sequestrante non aveva addotto elementi circa dell'esistenza di
un danno dovuto a questo provvedimento, posto come dal doc. K risultasse che i
beni presso __________ fossero di fatto già detenuti in pegno dal
medesimo istituto bancario (sentenza impugnata, consid. 6). Dal canto suo però
la ricorrente si limita ad invitare questa Camera a tener conto, alla
luce dei riscontri fattuali portati da __________, del bassissimo grado di
fondatezza del credito e dell'altrettanto bassa plausibilità della causa del
sequestro (appello, n. 95). Ciò posto, se da una parte -come si è visto- gli
argomenti sollevati dalla società opponente con il suo appello non hanno affatto
intaccato la verosimiglianza della misura, dall'altra lei medesima non allega
(più) alcun danno e nemmeno fornisce elementi per renderlo credibile. Di modo
che, per finire, così come proposta la domanda deve essere respinta.
13.
La
sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere
respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali
richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv.
1.
e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 3'000.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, un'indennità di fr. 10'000.--.
3.
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza - in
materia di diritto del lavoro, rispettivamente di diritto della locazione - è
di fr. 5'661'493.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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