14.2008.107
Rigetto provvisorio dell'opposizione: fattispecie internazionale e diritto applicabile - cessione di credito - contratto di finanziamento e recesso sorretto dalla legge italiana - documento in lingua
26 febbraio 2009Italiano31 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2008.107
Data decisione, Autorità:
26.02.2009, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione: fattispecie internazionale e diritto applicabile - cessione di credito - contratto di finanziamento e recesso sorretto dalla legge italiana - documento in lingua inglese inammissibile - interessi convenzionali non provati - oneri processuali e indennità
3 IDENTITÀ
ACCERTAMENTO DEL DIRITTO STRANIERO
CESSIONE DI CREDITO
CONVALIDA DEL SEQUESTRO
DECISIONE STRANIERA
DIRITTO APPLICABILE
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
SPESE E INDENNITÀ
TRADUZIONE
art. 164 CO
art. 165 cpv. 1 CO
art. 21 cpv. 2 LALEF
art. 16 cpv. 1 LDIP
art. 16 cpv. 2 LDIP
art. 116 cpv. 1 LDIP
art. 145 cpv. 1 LDIP
art. 145 cpv. 3 LDIP
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
art. 62 cpv. 1 OTLEF
Incarto n.
14.2008.107
Lugano
26 febbraio
2009
SL/fp/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 14 luglio 2008 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA 1 )
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 26/28 febbraio 2008
dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
sentenza 21 [recte: 23] ottobre 2008 (EF.2008.1762), ha così deciso:
“1. L'istanza è parzialmente accolta:
l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via
provvisoria limitatamente alla somma di fr. 43'478'100.– con interessi al
2% dal 17.01.2008, oltre interessi su fr. 24'154'500.– al 3.60% dal 01.07.2005
al 31.12.2005 e su fr. 19'323'600.– al 3.65% dal 24.08.2005 al 31.12.2005.
2. Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 1'800.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico
della parte convenuta per fr. 1'200.–, la quale rifonderà a controparte fr.
10'000.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 5 novembre 2008 ne
postula la riforma nel senso che in via principale l'istanza sia integralmente
respinta e in via subordinata che l'istanza sia accolta limitatamente a fr.
14'751'059.–, protestate spese, tasse e ripetibili di primo e di secondo grado,
e
dall'istante che con appello 6 novembre 2008 chiede di accogliere l'istanza di
rigetto dell'opposizione anche riguardo agli interessi convenzionali maturati dopo
il 1° gennaio 2006, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambi i
gradi di giudizio, fermo restando che per la procedura di primo grado tasse e
spese siano poste interamente a carico dell'escussa e che l'indennità di fr.
10'000.– riconosciutale sia aumentata a fr. 50'000.–;
preso
atto che il 10 dicembre 2008 l'escussa e l'11 dicembre 2008 l'istante, hanno
introdotto le loro osservazioni opponendosi all'appello della rispettiva
controparte;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 26/28 febbraio 2008 dell'UE __________, AO
1 ha escusso AP 1 per l'incasso della somma capitale di fr. 43'478'100.– e interessi
del 5.60% su fr. 24'154'500 (1) e del 5.65% su fr. 19'323'600.– (2) dal 17
gennaio 2008 in poi, oltre fr. 3'907'541.10 di interessi capitalizzati (3 e 4).
Quale titolo di credito ha indicato: “(1-2) Richiesta di finanziamento del
01.07.2005 e relativo accredito. Richiesta di finanziamento del 24.08.2005 e
relativo accredito. Disdetta dei finanziamenti di data 08.01.2008. (3-4)
Interessi del 3.6040% dal 01.07.2005 al 16.01.2008. Interessi del 3.6580% dal
25.08.2005 al 16.01.2008.”. L'esecuzione è stata promossa a convalida del
sequestro n. __________. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha
chiesto il rigetto provvisorio.
Fatti
B. L'istante,
creditrice cessionaria, fonda la sua richiesta sullo scritto 9 gennaio 2008 (doc.
S) con cui ha accettato il credito capitale di complessivi Euro 27'000'000.–
che __________ -già __________ e prima __________ (doc. V)- creditrice
originaria e cedente, aveva nei confronti di AP 1 (doc. DD). La pretesa trae origine
dai contratti di finanziamento 1° luglio e 25 agosto 2005 con cui la cedente
aveva concesso alla debitrice ceduta -addebitandolo sul suo conto corrente n. __________
(doc. D, BB e CC) poi modificato in n. __________ (doc. E, F e G)- un prestito di
Euro 15'000'000.– (doc. H, I, L e BB) e di Euro 12'000'000.– (doc. M, N, O e CC).
Di fatto, la cedente aveva poi revocato i due contratti con scritto 8 gennaio
2008 (doc. R). La documentazione dell'istante si completa di un estratto del
Registro di commercio di __________ concernente AP 1 tradotto in italiano (doc.
B), di un estratto dell'art. 1845 del Codice Civile italiano (doc. P), delle
condizioni generali dei conti correnti sottoscritte da AP 1 (doc. Q), delle
procure conferite ai rappresentanti di AP 1 tradotte in italiano (doc. T),
della sentenza 2/3 luglio 2008 riferita alla medesima pretesa ed emessa in
materia di opposizione al sequestro (doc. U), del tasso di conversione Euro/CHF
valido al 6 febbraio 2008 (doc. Z), del parere giuridico 27 aprile 2008 dell'avv.
__________ di __________ (doc. EE), del memoriale prodotto al contraddittorio dell'opposizione
al sequestro (doc. FF) e un accredito bancario al 6 dicembre 2007 sul conto
ordinario n. __________ presso l'istante e intestato a AP 1 (doc. GG).
C. All'udienza di contraddittorio 9 ottobre 2008, la procedente ha confermato
la sua istanza. L'escussa vi si è opposta precisando di avere utilizzato il finanziamento
ricevuto dalla creditrice originaria per sottoscrivere parti del fondo d'investimento
__________, amministrato dalla procedente che al 30.09.2008 a titolo di
commissioni e di diritti di custodia aveva incassato ben fr. 980'000.– (Euro
633'053.89 al tasso di conversione Euro/CHF valido il 7 ottobre 2008: doc. 10).
L'interesse pattuito sull'importo di Euro 15'000'000.– e pari al 3.6040% era riferito
al periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2005, mentre quello del 3.6580% e
relativo alla somma di Euro 12'000'000.– era da conteggiare dal 24 agosto al 31
dicembre 2005 soltanto. L'istanza non era ad ogni modo supportata da un valido
titolo di rigetto in quanto l'importo non era mai diventato esigibile. Il
recesso datato 8 gennaio 2008 in effetti non rispettava né le scadenze né il termine
di preavviso di 2 giorni contrattualmente fissati, né il termine legale dell'art.
1845 CCit -il diritto italiano essendo applicabile alla fattispecie- né l'art.
1372 e 1375 CCit vista l'assenza di una causa di risoluzione. A titolo
subordinato, rimprovera all'istante di non avere dato seguito alla sua richiesta
14 marzo 2006 di vendere il fondo d'investimento consentendole di entrare in
possesso di un portafoglio di titoli di __________ dalla cui rivendita avrebbe
tratto un utile considerevole. Ciò posto, al credito dell'istante pone in compensazione
la sua pretesa di risarcimento danni che quantifica in fr. 28'727'041.– (Euro
18'512'077 al tasso di cambio Euro/CHF dell'8 ottobre 2008: doc. 16), ossia il
suo mancato guadagno calcolato al 30 maggio 2007.
In
replica, l'istante ha ribadito il suo punto di vista e precisato che di per sé
-con riferimento al doc. FF, pag. 3 e 4- lo stesso comportamento dell'escussa
giustificava la disdetta immediata. Ha quindi contestato l'esistenza di un
danno da risarcire peraltro mai notificatole e ha escluso una sua
responsabilità visto che, a differenza degli amministratori dell'escussa, lei non
aveva alcun potere decisionale riguardo alla vendita del fondo d'investimento. Oltretutto,
da maggio 2007, simile decisione competeva semmai alla società cui era stata
affidata la procedura di liquidazione della convenuta. Non da ultimo, l'escussa
non aveva reso verosimile la vendita delle azioni e, nel conteggio da lei
proposto, nemmeno considerava i parziali incassi ottenuti nell'ambito della predetta
liquidazione (Euro 15'000'000.– nella primavera 2007 e Euro 12'661'522.– a
dicembre 2007).
Dal
canto suo, il convenuto ha ribadito le sue considerazioni, evidenziando come il
14 marzo 2006, giorno in cui aveva chiesto all'istante la vendita del fondo
d'investimento, la procedura di liquidazione non fosse ancora cominciata. Ciò
posto, proprio l'inosservanza della sua richiesta aveva causato il mancato
guadagno, sulle cui cifre controparte non aveva sollevato alcuna contestazione.
D. Con
sentenza del 21 [recte: 23] ottobre 2008, il Pretore __________, ha
parzialmente accolto l'istanza di rigetto dell'opposizione. Ha anzitutto accertato
che l'escussa non contestava né l'applicazione del diritto italiano, né i due
finanziamenti di Euro 15'000'000.– (fr. 24'154'500.–) e Euro 12'000'000.– (fr.
19'323'600.–), e nemmeno che l'istante fosse titolare della pretesa posta in
esecuzione. Litigiosa per contro restava la questione legata all'esigibilità dei
crediti in restituzione e dei relativi interessi. Il primo giudice ha quindi stabilito
che la disdetta con effetto immediato dei due finanziamenti era stata inviata
l'8 gennaio 2008 e ricevuta dall'escussa il successivo giorno 14. Ha poi escluso
l'applicazione della clausola rimborso di cui ai due contratti di
finanziamento, che imponeva un preavviso di 2 giorni dalla data di scadenza o dalla
fine del periodo degli interessi, in quanto si trattava di contratti a tempo
indeterminato e la scadenza di quegli interessi non era mai stata specificata.
La disdetta era però conforme alle norme generali per i conti correnti di
corrispondenza e servizi connessi, che consentivano alla banca di recedere
in qualsiasi momento con preavviso non inferiore a un giorno, approvate
dall'escusso e applicabili in virtù dell'art. 1845 CCit. L'istante, ad ogni modo,
faceva decorrere l'esigibilità del credito dal 17 gennaio 2008. Di conseguenza,
l'importo capitale di fr. 43'478'100.– era esigibile sia alla promozione
dell'esecuzione sia alla pronuncia del sequestro. Il Pretore ha ritenuto
fondata l'obiezione sollevata dall'escussa riguardo agli interessi convenzionali
capitalizzati, emergendo dal contratto che il tasso del 3.6040% andava
conteggiato solo sull'importo di fr. 24'154'500.– per il periodo dal 1° luglio al
31 dicembre 2005 e quello del 3.6580% solo sul capitale di fr. 19'323'600.– tra
il 24 agosto ed il 31 dicembre 2005. Invece, il rigore formale della procedura
di rigetto dell'opposizione, non permetteva di considerare l'accordo tacito o
per atti concludenti di cui aveva riferito l'istante riguardo agli interessi convenzionali
maturati dopo il 1° gennaio 2006. Legittimo per contro il tasso del 2% a
decorrere dal 17 gennaio 2008, indicato in modo esplicito alla clausola tassi
di mora, di entrambi i contratti. Il Pretore ha infine respinto l'eccezione
di compensazione sollevata dall'escusso in quanto fondata su un documento
prodotto solo in lingua inglese e quindi, per l'art. 21 cpv. 2 LALEF,
inammissibile.
E. Contro
questa sentenza si aggrava tempestivamente l'escussa, contestando l'esigibilità
del credito posto in esecuzione. Considera la disdetta dei due finanziamenti
non valida in quanto contraria alla clausola di rimborso prevista dai due
contratti -per analogia applicabile alla banca- e che per atti concludenti
fissa a scadenze semestrali il conteggio degli interessi e in 2 giorni il
termine di preavviso. Oltretutto, non essendo fondata su una delle cause di
risoluzione indicate nei medesimi contratti, quella disdetta è persino
contraria al diritto italiano applicabile alla fattispecie, e meglio all'art.
1372 e 1375 CCit. Ciò posto, reputa infondato il rinvio del Pretore alle norme
generali valide per i conti correnti -seppur conformi all'art. 1341 comma 2
CCit- trattandosi di lex generalis che non possono derogare né ad una lex
specialis, quali appunto le disposizioni contrattuali pattuite, né a disposizioni
legali. A questo proposito, rileva in particolare che nemmeno il termine di
preavviso legale di 15 giorni di cui all'art. 1845 CCit sarebbe rispettato. L'inesigibilità
della pretesa inoltre, comporta altresì lo stralcio di eventuali interessi di
mora. A titolo subordinato, l'escussa ripropone l'eccezione di compensazione del
mancato guadagno di fr. 28'727'041.–, dolendosi di un eccesso di formalismo:
vista l'importanza della pretesa, conformemente all'art. 203 CPC applicabile
per il rinvio dell'art. 25 LALEF, il Pretore le avrebbe dovuto assegnare un
termine per produrre la traduzione in italiano del documento, l'art. 21 cpv. 2
LALEF riferendosi alla parte creditrice e quindi alla sola istanza di rigetto.
F. Anche
l’istante si aggrava tempestivamente contro la sentenza pretorile. I contratti
di finanziamento sono anzitutto riferiti a due crediti con interessi rivedibili
periodicamente, al tasso iniziale del 3.6040% per quello di fr. 24'154'500.– rispettivamente
del 3.6580% per quello di fr. 19'323'600.–. Di modo che, il titolo di rigetto copre
anche gli interessi convenzionali maturati tra il 1° gennaio 2006 e il 16
gennaio 2008. Dal 17 gennaio 2008 poi, va ad aggiungersi un 2% di maggiorazione
per interessi di mora, il tasso da riconoscere a partire da quel giorno passa
quindi al 5.6040% rispettivamente al 5.6580%. In via subordinata, e giusta l'art.
1284 CCit, chiede che dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 le sia perlomeno
riconosciuto il tasso d'interesse legale del 2.5%, aumentato al 3% dal 1°
gennaio 2008 e al 5% (ritenuto l'interesse di mora del 2%) dal 17 gennaio 2008 in
poi . Per finire, l’istante chiede che le spese e la tassa di giustizia siano poste
interamente a carico dell'escussa e l'indennità riconosciuta dal Pretore, tenuto
conto del valore di causa, della difficoltà della fattispecie e dell'inconsistenza
dell'opposizione dell'escussa, sia aumentata da fr. 10'000.– a fr. 50'000.–.
G. Delle
rispettive osservazioni si dirà, se del caso, in seguito.
Considerandi
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che
non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:
Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). La dichiarazione di
riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il
debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa dev'essere chiara,
esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo
1980, § 1 n. 7 pag. 3). Il procedente deve anche dimostrare, con documenti,
l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro
dell'esecuzione (CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid. 5 con rinvii).
È
il diritto svizzero che determina quale sia il riconoscimento di debito che
legittima il rigetto provvisorio dell'opposizione. Trattandosi
di una fattispecie internazionale (le parti risiedono rispettivamente in
Svizzera e in Italia, luogo quest'ultimo di residenza della cedente e dove sono
stati conclusi i contratti di finanziamento), stabilire poi se in concreto si
ha riconoscimento di debito, dipende dal diritto applicabile secondo la LDIP (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 174 ad art. 82 LEF).
2.
Giusta l'art. 116 cpv. 1 LDIP, il contratto è regolato dal
diritto scelto dalle parti. Per il resto, l'art. 16 cpv. 1 LDIP stabilisce che
il contenuto del diritto straniero è accertato d'ufficio fermo restando che, in
materia patrimoniale, tale onere può essere accollato alle parti. Tuttavia,
nell'ambito della procedura sommaria, questa norma si applica solo per analogia
(Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. I, Losanna 1999, n. 67 ad art. 84). Vista l'esigenza di semplicità e
celerità che caratterizza questo tipo di procedura spetta alla parte dimostrare
il diritto che ritiene applicabile, senza che il giudice formuli un invito
specifico in questo senso (Gilliéron, op.
cit., loc. cit.). In caso di omissione, egli applicherà il diritto svizzero
(art. 16 cpv. 2 LDIP).
Sull'appello
di AP 1
3.
Pacifica
l'identità della debitrice, la procedente fonda la sua pretesa sulla cessione
di credito 9 gennaio 2008 (doc. S) sottoscritta tra AO 1 e __________, che
sottopone il relativo contratto al diritto svizzero (doc. S, art. 8.1).
a) Giusta l'art. 164 CO il creditore può cedere
ad altri il suo credito se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del
rapporto giuridico. Secondo l'art. 165 cpv. 1 CO per la validità della cessione
si richiede la forma scritta, laddove è considerato sufficiente che l'atto sia
sottoscritto dal solo cedente (Girsberger, Basler Kommentar zum OR I, 4a ed., Basilea
2007, n. 2 ad art. 165). Il rigetto provvisorio dell'opposizione può essere
concesso a colui che prende il posto del creditore indicato nel riconoscimento
di debito, in particolare tramite cessione ex art. 165 CO, solo se il
trasferimento è comprovato da documenti (Panchaud/
Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 81 a pag. 41). Irrilevante per contro che la cessione sia comunicata al debitore
prima dell'avvio dell'esecuzione (Staehelin,
op. cit., n. 73 ad art. 82).
b) Di per sé, per
l'art. 145 cpv. 1 LDIP, la scelta del diritto operata dalle parti ad una
cessione contrattuale di credito è inefficace verso il debitore che non vi ha
acconsentito. Tuttavia, il diritto applicabile così determinato resta in ogni
caso valido ai fini della forma della cessione (art. 145 cpv. 3 LDIP). In
concreto, __________ non ha firmato lo scritto 9 gennaio 2008 con cui l'istante
dichiara di accettare e quindi acquistare il credito di cui lei era titolare
nei confronti della società AP 1 (doc. S, pag. 6). Lo stesso riproduce però
nei dettagli i termini della proposta di cessione di credito datata 8 gennaio
2008.
-prodotta agli atti- precedentemente sottoposta in forma scritta
all'istante e debitamente controfirmata dalla cedente (doc. DD). Peraltro, non
risulta che la convenuta abbia sollevato contestazioni al riguardo. Di modo
che, in ossequio all'art. 165 cpv. 1 CO, sotto questo profilo l'identità
dell'istante, quale creditrice è chiara.
4.
L'istante
fonda il suo credito sulle richieste di finanziamento 1° luglio 2005 (doc. H, I
e L) e 24 agosto 2005 (doc. M, N e O) concluse a __________ tra la creditrice
originaria e l'escussa, dove si fa esplicito rinvio agli art. 1186 e 1346 2° comma
CCit (doc. H e M). Oltre a ciò, le norme per i conti correnti di
corrispondenza e servizi connessi accettate dalla convenuta il 18 dicembre
2001, prevedono espressamente che il presente contratto è regolato dalla
legge italiana (doc. Q, art. 20). Al riguardo, l'istante produce altresì un
estratto dell'art. 1845 CCit (doc. P) oltre al parere giuridico dell'avv. __________
di __________ sulla normativa applicabile in base all'ordinamento giuridico
italiano ai contratti di conto corrente stipulati tra una banca ed il suo
cliente (doc. EE), che qualificano la fattispecie quale contratto di
apertura di credito bancario ex art. 1842 segg. CCit. L'applicabilità del
diritto italiano è peraltro stata confermata in sede di udienza dalla stessa
convenuta (verbale d'udienza, pag. 4) e accertata dal Pretore (sentenza
impugnata, pag. 4), e non è controversa in appello (act. IV: appello
dell'escussa 5 novembre 2008, pag. 7; act. VI: appello dell'istante 6 novembre
2008, pag. 5). In definitiva quindi, la pretesa dell'istante è sorretta dalla legge
italiana (art. 116 cpv. 1 LDIP).
5.
L'apertura
di credito bancario giusta l'art. 1842 CCit (cfr. doc. EE, pag. 2, n. II) è un
contratto con cui una banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte
una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato, nel
presente caso Euro 15'000'000.– (doc. H) e Euro 12'000'000.– (doc. M). Il
rapporto obbligatorio in virtù del quale la banca può dirsi creditrice subentra
con il prelievo della somma messa a disposizione (Pescatore/Ruperto, Codice civile annotato, 9a ed., Tomo
II, Milano 1993, n. 2 ad art. 1842), ciò che in concreto è comprovato dai due ordini
di pagamento 1° luglio e 25 agosto 2005 (doc. BB e CC). L'obbligo di
restituzione della somma di denaro così utilizzata implica per contro che il
beneficiario delle somme di denaro così erogate abbia ricevuto la dichiarazione
si recesso della creditrice (Cian/Trabucchi,
Commentario breve al Codice civile, Padova 2002, II n. 2 ad art. 1845). E,
nella fattispecie la disdetta 8 gennaio 2008 (doc. R, pag. 1), impostata il 9
gennaio 2008, e appunto stata notificata all'escussa il 14 gennaio 2008 (doc.
R, pag. 2).
a) Il Pretore ha
dedotto l'inapplicabilità della clausola denominata rimborso di cui ai contratti
di finanziamento 1° luglio e 24 agosto 2005 -che a detta dell'escussa
imporrebbe un termine di preavviso di 2 giorni- dal fatto che questi accordi
erano stati stipulati per una durata indeterminata e senza fissare la scadenza degli
interessi (sentenza impugnata, pag. 5). L'escusso, dissente da questa sua
conclusione, in quanto da questi contratti si potrebbe facilmente dedurre che gli
interessi erano pagabili semestralmente come è peraltro uso nella prassi
bancaria sia svizzera che italiana (appello, pag. 7, n. 7.1). Tuttavia, al contraddittorio
(verbale d'udienza, pag. 4), l'escussa medesima ha sostenuto che dai due
contratti risultava solamente e in modo esplicito che sulla somma capitale di
Euro 15'000'000.– andava conteggiato un tasso d'interesse pari al 3.6040% dal
01/07/2005 al 31/12/2005 (doc. H e L), mentre sull'importo di Euro
12'000'000.– andava computato un tasso pari al 3.6580% tra il 24/08/2005 e
il 31/12/2005 (doc. M e O). Ma nulla di più. Di modo che, così come
proposta, l'allegazione è da ritenersi nuova, e quindi inammissibile (art. 321
cpv. 1 lett. b CPC per rinvio dell'art. 25 LALEF). Al riguardo pertanto
l'appello deve essere disatteso.
b) A detta
dell'appellante, la facoltà di recedere da un contratto di finanziamento senza
addurre una causa di risoluzione ma dipendendo dalla esclusiva volontà della
banca (recesso “ad nutum”) è illegittima secondo il diritto
italiano, segnatamente contraria all'art. 1372 e 1375 CCit. Ciò posto si duole
del fatto che il Pretore non abbia esaminato l'inefficacia della disdetta 8
gennaio 2008 anche da questo punto di vista (appello, pag. 7, n. 7.2). La
censura è però infondata. L'art. 1372 CCit si limita a stabilire il principio
secondo cui un contratto può essere sciolto, ossia solo per mutuo consenso o
per cause ammesse dalla legge. Ciò posto, è proprio in deroga a questa regola
generale che il diritto italiano riconosce all'art. 1373 CCit la possibilità -a
titolo eccezionale- di sciogliere unilateralmente un vincolo contrattuale (recesso
unilaterale): eventualità questa contemplata anche nell'ipotesi di un contratto
a tempo indeterminato e nella fattispecie appunto prevista dall'art. 1845 CCit (Pescatore/ Ruperto, op. cit., n. 1 ad
art. 1373 CCit; Cian/Trabucchi, op.
cit., I n. 1 e 5 ad art. 1373 CCit).
Di
fatto, l'art. 1845 3° comma CCit consente a ciascuna delle parti di recedere
liberamente dal contratto con preavviso di 15 giorni per la restituzione della
somma ricevuta, termine questo convenzionalmente modificabile (Cian/Trabucchi, op. cit., I n. 4 e II
n. 2 ad art. 1845 CCit). E, in concreto, è in forza di questo articolo che il
Pretore ha ritenuto applicabile l'art. 6 lett. c delle norme per i conti
correnti di corrispondenza e servizi connessi, laddove riconosce alla banca
il diritto di recedere in qualsiasi momento dai contratti di finanziamento
lasciando al correntista almeno un giorno di tempo per il pagamento di quanto
dovuto (doc. Q: art. 6 lett. c). Di modo che, da questo punto di vista, né il
citato art. 6 lett. c né la conseguente disdetta 8 gennaio 2008 possono dirsi
contrarie al diritto italiano. Men che meno contrarie alla buona fede dell'art.
1375.
CCit (appello, pag. 8, n. 7.2). Per gli stessi motivi, viene altresì meno la
pretesa nullità per mancato rispetto del termine di 15 giorni di cui all'art.
1845.
3° comma CCit, che la ricorrente solleva a titolo abbondanziale (appello,
pag. 8, n. 7.3).
c) La ricorrente si
duole poi del fatto che la disdetta 8 gennaio 2008 non indichi una delle cause
di risoluzione specificate nei due contratti di finanziamento e che avrebbero
eventualmente legittimato la risoluzione con effetto immediato da parte della
banca (appello, pag. 8, n. 7.4). Ma, anche in questo caso, invano. Certo, con
la clausola cause di risoluzione, la creditrice originaria aveva facoltà
di rescindere il rapporto contrattuale e pretendere l'immediato rimborso del
residuo importo erogato; questa eventualità tuttavia presupponeva un'inadempienza
dell'escussa per i motivi specificati alle lett. a, b, c e d (doc. H e M). Come
tale però, la pattuizione non esclude quella relativa ad un recesso unilaterale
in una relazione contrattuale di durata indeterminata (Cian/ Trabucchi, op. cit., I n. 4 ad art. 1845 CCit). Di modo
che, in assenza di una causa giusta, nel termine di preavviso per il pagamento che
nel caso specifico -per l'art. 6 lett. c delle norme per i conti correnti di
corrispondenza e servizi connessi- è fissato in un giorno, la banca poteva
disdire i contratti di finanziamento senza addurre alcun motivo.
d) L'appellante,
posto come l'obbligazione di rimborso non sia mai diventata esigibile, contesta
infine il riconoscimento di interessi di mora del 2% (appello, pag. 9, n. 8),
ammessi dal Pretore a partire dal 17 gennaio 2008 (sentenza impugnata, pag. 6).
Come si è visto, tuttavia non vi sono motivi per ritenere nulla la disdetta 8
gennaio 2008. Avendola l'escussa ricevuta il 14 gennaio 2008 (doc. R, pag. 2),
e ritenuto il termine di preavviso di un giorno da concedere per il pagamento,
la somma capitale era esigibile il 17 gennaio 2008 e, quindi, al momento di
promuovere l'esecuzione. Di modo che -come accertato dal Pretore- la cessione
del credito 8/9 gennaio 2008 (sopra, consid. 4), insieme ai due contratti di
finanziamento 1° luglio e 24 agosto 2005 e alla disdetta 8/14 gennaio 2008 costituiscono
insieme valido riconoscimento di debito a favore dell'istante per la somma
capitale posta in esecuzione oltre interessi di mora del 2% dal 17 gennaio
2008.
Anche da questo punto di vista la censura deve quindi essere respinta.
6.
Per
l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso
incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung- un Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28
ad art. 82; Staehelin, op. cit.,
n. 87 e segg. ad art. 82 LEF; Gilliéron,
op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli,
Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).
7.
Il
Pretore considera infondata la pretesa per risarcimento danni posta in compensazione
dalla convenuta in quanto, a comprova della responsabilità dell'istante, aveva prodotto
un documento in lingua inglese non tradotto in italiano (sentenza impugnata,
pag. 6/7). L'escussa, per non averle il primo giudice assegnato un termine per la
traduzione del testo, lamenta un eccesso di formalismo ed afferma che l'art. 21
cpv. 2 LALEF insieme al suo cpv. 3 riguarderebbe solo l'istante. Per economia
di giudizio, in applicazione dell'art. 203 CPC allega al suo appello la
traduzione in lingua italiana della pag. 12 del doc. 2 (appello, pag. 10, n.
9).
Ora,
l'art. 21 cpv. 2 LALEF stabilisce che i documenti allegati non redatti in una
delle lingue nazionali devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua
italiana, viceversa si ritengono non prodotti. Ciò posto, in materia di rigetto
dell'opposizione, la prassi di questa Camera ha espressamente escluso l'assegnazione
di un qualsiasi termine supplementare per produrre la traduzione di documenti redatti
in una lingua non nazionale, in particolare al fine del rispetto del principio
di celerità (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI,
Appendice, Lugano 2005, m. 2 ad art. 21 LALEF; CEF, 17 settembre 2004
[14.2003.111], consid. 2). Nel caso specifico è inoltre a torto che la
convenuta rivendica l'applicazione dell'art. 203 CPC, questa Camera avendo parimenti
riconosciuto l'art. 21 cpv. 2 LALEF quale norma speciale in relazione a quell'articolo
di legge (Cocchi/
Trezzini, op. cit., ibidem, m. 1). Invano poi la
ricorrente afferma che la norma in esame sarebbe applicabile alla sola istanza
di rigetto. In effetti, la regola dell'art. 21 cpv. 2 LALEF è un caso particolare
del principio di perenzione del diritto di produrre documenti dopo la chiusura
del contraddittorio sancito dall'art. 20 cpv. 2 LALEF (CEF, 17 settembre 2004
[14.2003.111], consid. 2 ). Per il resto, basti aggiungere che il rispetto del
principio di celerità e dell'art. 21 LALEF prevalgono sull'interesse
dell'escussa a produrre fuori da quel contesto la traduzione di un documento presentato
insieme al memoriale scritto delle sue allegazioni orali (verbale d'udienza,
pag. 2 e 12) e della cui necessità -a quel momento- era già supposta sapere. In
definitiva pertanto, il documento trasmesso a questa Camera quale doc. 2 e
corrispondente alla traduzione in italiano della pag. 12 del doc. 2 esibito
davanti al Pretore, costituisce un documento nuovo e come tale inammissibile
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC per rinvio dell'art. 25 LALEF). Come ritenuto dal
Pretore, senza una responsabilità imputabile all'istante, diventa superfluo
ogni ulteriore disamina circa il preteso credito per danno posto in
compensazione dall'escussa. Di modo che, anche sotto questo profilo, la censura
è infondata.
Sull'appello
di AO 1
8.
Il
Pretore non ha riconosciuto gli interessi convenzionali del 3.6040% sulla somma
di Euro 15'000'000.– rispettivamente del 3.6580% su Euro 12'000'000.–,
rivendicati dall'istante per il periodo tra il 1° gennaio 2006 e il 16 gennaio
2008.
e dal 17 gennaio 2008 in poi. Siffatta pattuizione non era sostanziata da
una prova documentale e, il preteso accordo tacito o per atti concludenti cui
aveva rinviato l'istante in sede di udienza, non poteva essere considerato
nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione (sentenza impugnata,
pag. 5/6).
A
detta dell'appellante i contratti di finanziamento in esame, riconoscevano il
principio di un interesse remunerativo ad un tasso rivedibile periodicamente
dopo il 31 dicembre 2005, ritenuto che l'assenza di modifiche non era certo assimilabile
ad una rinuncia (appello, pag. 3 e 4, n. 3). Pretende -per la prima volta in
appello e a titolo subordinato- che le sia perlomeno riconosciuto il saggio
degli interessi legali di cui all'art. 1284 CCit (appello, pag. 5). Ma, così
come proposta, l'interpretazione dell'interessata non sopperisce certo all'assenza
di una prova documentale accertata dal primo giudice. Anzi, di fatto nemmeno
pretende il contrario, posto come sia lei medesima a ribadire che tacitamente
e per atti concludenti, il tasso concordato inizialmente sia rimasto in vigore
sino alla revoca delle facilitazioni di credito. Per il resto, giova
rilevare che il rigetto provvisorio dell'opposizione per degli interessi
contrattuali -a differenza di quelli di mora- presuppone che siano indicati per
iscritto nel riconoscimento di debito (CEF, 16 luglio 2007 [14.2007.9] consid. 3b
con rinvio in: Staehelin, op.
cit., n. 31 seg. ad art. 82). Eventualità questa che non si verifica nel caso
concreto. Le censure sollevate rispettivamente in via principale e in via
subordinata, devono così essere respinte.
9.
In
ogni modo, la ricorrente impugna infine il dispositivo riguardante gli oneri
processuali e le ripetibili (indennità).
a) Il pretore ha
quantificato in fr. 1'800.– spese e tassa di giustizia di primo grado di cui,
ritenuto il rispettivo grado di soccombenza, fr. 1'200.– (2/3) a carico dell'escussa
e fr. 600.– (1/3) a carico dell'istante (sentenza impugnata, pag. 7). Secondo
l’appellante, tale riparto non può essere considerato equo e giustificato alla
luce del grado di soccombenza della convenuta, la quale si è vista rigettare
l’opposizione per la quasi totalità della somma posta in esecuzione ed è stata
smentita nel principio di tutte le sue contestazioni, ad eccezione della qualificazione
di parte degli interessi. Si impone perciò, sempre secondo l’appellante , di
addebitare interamente alla controparte le spese e tassa di giustizia di prima
sede fr. 1’800.- (petitum subordinato, n. 1.1.2). Sennonché, per sua stessa
ammissione l’appellante - anche se in misura chiaramente minore - risulta pur
sempre soccombente su un punto che, come tale, non può essere considerato di
scarso rilievo, come peraltro correttamente rilevato dalla parte appellata
nelle osservazioni all’appello (v. pag. 7). Un integrale addebito degli oneri
processuali di prima sede alla convenuta perciò non si giustifica. Spettava a
questo momento all’insorgente indicare una diversa soluzione alternativa alla
ripartizione decisa dal primo giudice, indicandone gli esatti motivi, così come
imposto dall’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato con il cpv. 5 , applicabile
per il rinvio dell'art. 25 LALEF. A tale esigenza l’appellate non ha però fatto
fronte. La domanda deve di conseguenze essere disattesa.
b) L'appellante
chiede poi di aumentare da fr. 10'000.– a fr. 50'000.– l'indennità riconosciutale
in prima sede dal Pretore. Ora, ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF, nelle
contestazioni concernenti tra l'altro il rigetto dell'opposizione (art. 25 n. 2
lett. a LEF), il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare
quella soccombente al pagamento di un'equa indennità come risarcimento delle
spese. Tale indennità è destinata a coprire la perdita di tempo e le spese e il
suo ammontare va fissato nella decisione (DTF 113 III 110); se del caso, essa
può comprendere anche le spese derivanti dal patrocinio da parte di un avvocato
(DTF 119 III 69). La valutazione dell'equa indennità ha luogo in applicazione
del diritto federale (art. 62 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che vigente la TOA, vi si
poteva far capo solo in termini di riferimento e avuto riguardo alle
peculiarità del caso di specie (CEF, 20 giugno 2005 [14.2005.14], consid. 4a).
Ora,
dal 1° gennaio 2008 le ripetibili devono essere calcolate in base al
Regolamento (cantonale) sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (CEF, 11 febbraio
2008.
[14.2007.78], consid. 4). Per quanto riguarda le procedure in materia di
esecuzione e fallimenti, nelle cause con valore determinato o determinabile, le
ripetibili -di prima sede- sono stabilite tra il 20% e il 70% dell'importo
calcolato secondo la tabella dell'art. 11 cpv. 1 del regolamento. Ma al di là
del valore litigioso, non si può non tener conto della contenuta difficoltà
della vertenza, trattandosi della procedura di convalida del sequestro confermato
il 2/3 luglio 2008 su opposizione dell'escusso (istanza, pag. 5 n. 8) e oggetto
della successiva procedura di appello davanti a questa Camera [14.2008.68]. Di
modo che, essendogli la fattispecie già ben nota, il legale dell'istante non
avrà impiegato più di dieci ore nella preparazione dell'allegato introduttivo (7
pagine) e di due ore per recarsi in Pretura e partecipare al contraddittorio
che ne è seguito. Ciò posto, a fronte del valore litigioso considerevole,
rapportato però al moderato dispendio di tempo occorso alla procedente per
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione e alla sua parziale soccombenza
(stabilita in 1/3 dal Pretore), l'indennità stimata in fr. 10'000.– dal primo
giudice può in definitiva ritenersi adeguata. Di qui, la conseguente reiezione
dell'appello.
10.
La
sentenza impugnata merita in definitiva conferma, mentre i rispettivi appelli
devono essere respinti. Tassa di giustizia e indennità, e quest'ultima volutamente
moderata per i motivi di cui si è detto (sopra, consid. 9b), seguono la
soccombenza delle appellanti (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati
gli art. 82 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: I. 1. L'appello
di AP 1, __________, è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 2'700.–, già anticipata da AP 1, resta a suo carico con
l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 10’000.– a titolo di indennità.
II. 1. L'appello
di AO 1, __________, è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 2'700.–, già anticipata da AO 1, resta a suo carico con
l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 3'500. -– a titolo di indennità.
III. Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
43'478'100.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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