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Decisione

14.2008.107

Rigetto provvisorio dell'opposizione: fattispecie internazionale e diritto applicabile - cessione di credito - contratto di finanziamento e recesso sorretto dalla legge italiana - documento in lingua

26 febbraio 2009Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

B. L'istante,

creditrice cessionaria, fonda la sua richiesta sullo scritto 9 gennaio 2008 (doc.

S) con cui ha accettato il credito capitale di complessivi Euro 27'000'000.–

che __________ -già __________ e prima __________ (doc. V)- creditrice

originaria e cedente, aveva nei confronti di AP 1 (doc. DD). La pretesa trae origine

dai contratti di finanziamento 1° luglio e 25 agosto 2005 con cui la cedente

aveva concesso alla debitrice ceduta -addebitandolo sul suo conto corrente n. __________

(doc. D, BB e CC) poi modificato in n. __________ (doc. E, F e G)- un prestito di

Euro 15'000'000.– (doc. H, I, L e BB) e di Euro 12'000'000.– (doc. M, N, O e CC).

Di fatto, la cedente aveva poi revocato i due contratti con scritto 8 gennaio

2008 (doc. R). La documentazione dell'istante si completa di un estratto del

Registro di commercio di __________ concernente AP 1 tradotto in italiano (doc.

B), di un estratto dell'art. 1845 del Codice Civile italiano (doc. P), delle

condizioni generali dei conti correnti sottoscritte da AP 1 (doc. Q), delle

procure conferite ai rappresentanti di AP 1 tradotte in italiano (doc. T),

della sentenza 2/3 luglio 2008 riferita alla medesima pretesa ed emessa in

materia di opposizione al sequestro (doc. U), del tasso di conversione Euro/CHF

valido al 6 febbraio 2008 (doc. Z), del parere giuridico 27 aprile 2008 dell'avv.

__________ di __________ (doc. EE), del memoriale prodotto al contraddittorio dell'opposizione

al sequestro (doc. FF) e un accredito bancario al 6 dicembre 2007 sul conto

ordinario n. __________ presso l'istante e intestato a AP 1 (doc. GG).

C. All'udienza di contraddittorio 9 ottobre 2008, la procedente ha confermato

la sua istanza. L'escussa vi si è opposta precisando di avere utilizzato il finanziamento

ricevuto dalla creditrice originaria per sottoscrivere parti del fondo d'investimento

__________, amministrato dalla procedente che al 30.09.2008 a titolo di

commissioni e di diritti di custodia aveva incassato ben fr. 980'000.– (Euro

633'053.89 al tasso di conversione Euro/CHF valido il 7 ottobre 2008: doc. 10).

L'interesse pattuito sull'importo di Euro 15'000'000.– e pari al 3.6040% era riferito

al periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2005, mentre quello del 3.6580% e

relativo alla somma di Euro 12'000'000.– era da conteggiare dal 24 agosto al 31

dicembre 2005 soltanto. L'istanza non era ad ogni modo supportata da un valido

titolo di rigetto in quanto l'importo non era mai diventato esigibile. Il

recesso datato 8 gennaio 2008 in effetti non rispettava né le scadenze né il termine

di preavviso di 2 giorni contrattualmente fissati, né il termine legale dell'art.

1845 CCit -il diritto italiano essendo applicabile alla fattispecie- né l'art.

1372 e 1375 CCit vista l'assenza di una causa di risoluzione. A titolo

subordinato, rimprovera all'istante di non avere dato seguito alla sua richiesta

14 marzo 2006 di vendere il fondo d'investimento consentendole di entrare in

possesso di un portafoglio di titoli di __________ dalla cui rivendita avrebbe

tratto un utile considerevole. Ciò posto, al credito dell'istante pone in compensazione

la sua pretesa di risarcimento danni che quantifica in fr. 28'727'041.– (Euro

18'512'077 al tasso di cambio Euro/CHF dell'8 ottobre 2008: doc. 16), ossia il

suo mancato guadagno calcolato al 30 maggio 2007.

In

replica, l'istante ha ribadito il suo punto di vista e precisato che di per sé

-con riferimento al doc. FF, pag. 3 e 4- lo stesso comportamento dell'escussa

giustificava la disdetta immediata. Ha quindi contestato l'esistenza di un

danno da risarcire peraltro mai notificatole e ha escluso una sua

responsabilità visto che, a differenza degli amministratori dell'escussa, lei non

aveva alcun potere decisionale riguardo alla vendita del fondo d'investimento. Oltretutto,

da maggio 2007, simile decisione competeva semmai alla società cui era stata

affidata la procedura di liquidazione della convenuta. Non da ultimo, l'escussa

non aveva reso verosimile la vendita delle azioni e, nel conteggio da lei

proposto, nemmeno considerava i parziali incassi ottenuti nell'ambito della predetta

liquidazione (Euro 15'000'000.– nella primavera 2007 e Euro 12'661'522.– a

dicembre 2007).

Dal

canto suo, il convenuto ha ribadito le sue considerazioni, evidenziando come il

14 marzo 2006, giorno in cui aveva chiesto all'istante la vendita del fondo

d'investimento, la procedura di liquidazione non fosse ancora cominciata. Ciò

posto, proprio l'inosservanza della sua richiesta aveva causato il mancato

guadagno, sulle cui cifre controparte non aveva sollevato alcuna contestazione.

D. Con

sentenza del 21 [recte: 23] ottobre 2008, il Pretore __________, ha

parzialmente accolto l'istanza di rigetto dell'opposizione. Ha anzitutto accertato

che l'escussa non contestava né l'applicazione del diritto italiano, né i due

finanziamenti di Euro 15'000'000.– (fr. 24'154'500.–) e Euro 12'000'000.– (fr.

19'323'600.–), e nemmeno che l'istante fosse titolare della pretesa posta in

esecuzione. Litigiosa per contro restava la questione legata all'esigibilità dei

crediti in restituzione e dei relativi interessi. Il primo giudice ha quindi stabilito

che la disdetta con effetto immediato dei due finanziamenti era stata inviata

l'8 gennaio 2008 e ricevuta dall'escussa il successivo giorno 14. Ha poi escluso

l'applicazione della clausola rimborso di cui ai due contratti di

finanziamento, che imponeva un preavviso di 2 giorni dalla data di scadenza o dalla

fine del periodo degli interessi, in quanto si trattava di contratti a tempo

indeterminato e la scadenza di quegli interessi non era mai stata specificata.

La disdetta era però conforme alle norme generali per i conti correnti di

corrispondenza e servizi connessi, che consentivano alla banca di recedere

in qualsiasi momento con preavviso non inferiore a un giorno, approvate

dall'escusso e applicabili in virtù dell'art. 1845 CCit. L'istante, ad ogni modo,

faceva decorrere l'esigibilità del credito dal 17 gennaio 2008. Di conseguenza,

l'importo capitale di fr. 43'478'100.– era esigibile sia alla promozione

dell'esecuzione sia alla pronuncia del sequestro. Il Pretore ha ritenuto

fondata l'obiezione sollevata dall'escussa riguardo agli interessi convenzionali

capitalizzati, emergendo dal contratto che il tasso del 3.6040% andava

conteggiato solo sull'importo di fr. 24'154'500.– per il periodo dal 1° luglio al

31 dicembre 2005 e quello del 3.6580% solo sul capitale di fr. 19'323'600.– tra

il 24 agosto ed il 31 dicembre 2005. Invece, il rigore formale della procedura

di rigetto dell'opposizione, non permetteva di considerare l'accordo tacito o

per atti concludenti di cui aveva riferito l'istante riguardo agli interessi convenzionali

maturati dopo il 1° gennaio 2006. Legittimo per contro il tasso del 2% a

decorrere dal 17 gennaio 2008, indicato in modo esplicito alla clausola tassi

di mora, di entrambi i contratti. Il Pretore ha infine respinto l'eccezione

di compensazione sollevata dall'escusso in quanto fondata su un documento

prodotto solo in lingua inglese e quindi, per l'art. 21 cpv. 2 LALEF,

inammissibile.

E. Contro

questa sentenza si aggrava tempestivamente l'escussa, contestando l'esigibilità

del credito posto in esecuzione. Considera la disdetta dei due finanziamenti

non valida in quanto contraria alla clausola di rimborso prevista dai due

contratti -per analogia applicabile alla banca- e che per atti concludenti

fissa a scadenze semestrali il conteggio degli interessi e in 2 giorni il

termine di preavviso. Oltretutto, non essendo fondata su una delle cause di

risoluzione indicate nei medesimi contratti, quella disdetta è persino

contraria al diritto italiano applicabile alla fattispecie, e meglio all'art.

1372 e 1375 CCit. Ciò posto, reputa infondato il rinvio del Pretore alle norme

generali valide per i conti correnti -seppur conformi all'art. 1341 comma 2

CCit- trattandosi di lex generalis che non possono derogare né ad una lex

specialis, quali appunto le disposizioni contrattuali pattuite, né a disposizioni

legali. A questo proposito, rileva in particolare che nemmeno il termine di

preavviso legale di 15 giorni di cui all'art. 1845 CCit sarebbe rispettato. L'inesigibilità

della pretesa inoltre, comporta altresì lo stralcio di eventuali interessi di

mora. A titolo subordinato, l'escussa ripropone l'eccezione di compensazione del

mancato guadagno di fr. 28'727'041.–, dolendosi di un eccesso di formalismo:

vista l'importanza della pretesa, conformemente all'art. 203 CPC applicabile

per il rinvio dell'art. 25 LALEF, il Pretore le avrebbe dovuto assegnare un

termine per produrre la traduzione in italiano del documento, l'art. 21 cpv. 2

LALEF riferendosi alla parte creditrice e quindi alla sola istanza di rigetto.

F. Anche

l’istante si aggrava tempestivamente contro la sentenza pretorile. I contratti

di finanziamento sono anzitutto riferiti a due crediti con interessi rivedibili

periodicamente, al tasso iniziale del 3.6040% per quello di fr. 24'154'500.– rispettivamente

del 3.6580% per quello di fr. 19'323'600.–. Di modo che, il titolo di rigetto copre

anche gli interessi convenzionali maturati tra il 1° gennaio 2006 e il 16

gennaio 2008. Dal 17 gennaio 2008 poi, va ad aggiungersi un 2% di maggiorazione

per interessi di mora, il tasso da riconoscere a partire da quel giorno passa

quindi al 5.6040% rispettivamente al 5.6580%. In via subordinata, e giusta l'art.

1284 CCit, chiede che dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 le sia perlomeno

riconosciuto il tasso d'interesse legale del 2.5%, aumentato al 3% dal 1°

gennaio 2008 e al 5% (ritenuto l'interesse di mora del 2%) dal 17 gennaio 2008 in

poi . Per finire, l’istante chiede che le spese e la tassa di giustizia siano poste

interamente a carico dell'escussa e l'indennità riconosciuta dal Pretore, tenuto

conto del valore di causa, della difficoltà della fattispecie e dell'inconsistenza

dell'opposizione dell'escussa, sia aumentata da fr. 10'000.– a fr. 50'000.–.

G. Delle

rispettive osservazioni si dirà, se del caso, in seguito.

Considerandi

in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:

Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). La dichiarazione di

riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il

debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa dev'essere chiara,

esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo

1980, § 1 n. 7 pag. 3). Il procedente deve anche dimostrare, con documenti,

l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro

dell'esecuzione (CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid. 5 con rinvii).

È

il diritto svizzero che determina quale sia il riconoscimento di debito che

legittima il rigetto provvisorio dell'opposizione. Trattandosi

di una fattispecie internazionale (le parti risiedono rispettivamente in

Svizzera e in Italia, luogo quest'ultimo di residenza della cedente e dove sono

stati conclusi i contratti di finanziamento), stabilire poi se in concreto si

ha riconoscimento di debito, dipende dal diritto applicabile secondo la LDIP (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 174 ad art. 82 LEF).

2.

Giusta l'art. 116 cpv. 1 LDIP, il contratto è regolato dal

diritto scelto dalle parti. Per il resto, l'art. 16 cpv. 1 LDIP stabilisce che

il contenuto del diritto straniero è accertato d'ufficio fermo restando che, in

materia patrimoniale, tale onere può essere accollato alle parti. Tuttavia,

nell'ambito della procedura sommaria, questa norma si applica solo per analogia

(Gilliéron, Commentaire de la LP,

vol. I, Losanna 1999, n. 67 ad art. 84). Vista l'esigenza di semplicità e

celerità che caratterizza questo tipo di procedura spetta alla parte dimostrare

il diritto che ritiene applicabile, senza che il giudice formuli un invito

specifico in questo senso (Gilliéron, op.

cit., loc. cit.). In caso di omissione, egli applicherà il diritto svizzero

(art. 16 cpv. 2 LDIP).

Sull'appello

di AP 1

3.

Pacifica

l'identità della debitrice, la procedente fonda la sua pretesa sulla cessione

di credito 9 gennaio 2008 (doc. S) sottoscritta tra AO 1 e __________, che

sottopone il relativo contratto al diritto svizzero (doc. S, art. 8.1).

a) Giusta l'art. 164 CO il creditore può cedere

ad altri il suo credito se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del

rapporto giuridico. Secondo l'art. 165 cpv. 1 CO per la validità della cessione

si richiede la forma scritta, laddove è considerato sufficiente che l'atto sia

sottoscritto dal solo cedente (Girsberger, Basler Kommentar zum OR I, 4a ed., Basilea

2007, n. 2 ad art. 165). Il rigetto provvisorio dell'opposizione può essere

concesso a colui che prende il posto del creditore indicato nel riconoscimento

di debito, in particolare tramite cessione ex art. 165 CO, solo se il

trasferimento è comprovato da documenti (Panchaud/

Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 81 a pag. 41). Irrilevante per contro che la cessione sia comunicata al debitore

prima dell'avvio dell'esecuzione (Staehelin,

op. cit., n. 73 ad art. 82).

b) Di per sé, per

l'art. 145 cpv. 1 LDIP, la scelta del diritto operata dalle parti ad una

cessione contrattuale di credito è inefficace verso il debitore che non vi ha

acconsentito. Tuttavia, il diritto applicabile così determinato resta in ogni

caso valido ai fini della forma della cessione (art. 145 cpv. 3 LDIP). In

concreto, __________ non ha firmato lo scritto 9 gennaio 2008 con cui l'istante

dichiara di accettare e quindi acquistare il credito di cui lei era titolare

nei confronti della società AP 1 (doc. S, pag. 6). Lo stesso riproduce però

nei dettagli i termini della proposta di cessione di credito datata 8 gennaio

2008.

-prodotta agli atti- precedentemente sottoposta in forma scritta

all'istante e debitamente controfirmata dalla cedente (doc. DD). Peraltro, non

risulta che la convenuta abbia sollevato contestazioni al riguardo. Di modo

che, in ossequio all'art. 165 cpv. 1 CO, sotto questo profilo l'identità

dell'istante, quale creditrice è chiara.

4.

L'istante

fonda il suo credito sulle richieste di finanziamento 1° luglio 2005 (doc. H, I

e L) e 24 agosto 2005 (doc. M, N e O) concluse a __________ tra la creditrice

originaria e l'escussa, dove si fa esplicito rinvio agli art. 1186 e 1346 2° comma

CCit (doc. H e M). Oltre a ciò, le norme per i conti correnti di

corrispondenza e servizi connessi accettate dalla convenuta il 18 dicembre

2001, prevedono espressamente che il presente contratto è regolato dalla

legge italiana (doc. Q, art. 20). Al riguardo, l'istante produce altresì un

estratto dell'art. 1845 CCit (doc. P) oltre al parere giuridico dell'avv. __________

di __________ sulla normativa applicabile in base all'ordinamento giuridico

italiano ai contratti di conto corrente stipulati tra una banca ed il suo

cliente (doc. EE), che qualificano la fattispecie quale contratto di

apertura di credito bancario ex art. 1842 segg. CCit. L'applicabilità del

diritto italiano è peraltro stata confermata in sede di udienza dalla stessa

convenuta (verbale d'udienza, pag. 4) e accertata dal Pretore (sentenza

impugnata, pag. 4), e non è controversa in appello (act. IV: appello

dell'escussa 5 novembre 2008, pag. 7; act. VI: appello dell'istante 6 novembre

2008, pag. 5). In definitiva quindi, la pretesa dell'istante è sorretta dalla legge

italiana (art. 116 cpv. 1 LDIP).

5.

L'apertura

di credito bancario giusta l'art. 1842 CCit (cfr. doc. EE, pag. 2, n. II) è un

contratto con cui una banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte

una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato, nel

presente caso Euro 15'000'000.– (doc. H) e Euro 12'000'000.– (doc. M). Il

rapporto obbligatorio in virtù del quale la banca può dirsi creditrice subentra

con il prelievo della somma messa a disposizione (Pescatore/Ruperto, Codice civile annotato, 9a ed., Tomo

II, Milano 1993, n. 2 ad art. 1842), ciò che in concreto è comprovato dai due ordini

di pagamento 1° luglio e 25 agosto 2005 (doc. BB e CC). L'obbligo di

restituzione della somma di denaro così utilizzata implica per contro che il

beneficiario delle somme di denaro così erogate abbia ricevuto la dichiarazione

si recesso della creditrice (Cian/Trabucchi,

Commentario breve al Codice civile, Padova 2002, II n. 2 ad art. 1845). E,

nella fattispecie la disdetta 8 gennaio 2008 (doc. R, pag. 1), impostata il 9

gennaio 2008, e appunto stata notificata all'escussa il 14 gennaio 2008 (doc.

R, pag. 2).

a) Il Pretore ha

dedotto l'inapplicabilità della clausola denominata rimborso di cui ai contratti

di finanziamento 1° luglio e 24 agosto 2005 -che a detta dell'escussa

imporrebbe un termine di preavviso di 2 giorni- dal fatto che questi accordi

erano stati stipulati per una durata indeterminata e senza fissare la scadenza degli

interessi (sentenza impugnata, pag. 5). L'escusso, dissente da questa sua

conclusione, in quanto da questi contratti si potrebbe facilmente dedurre che gli

interessi erano pagabili semestralmente come è peraltro uso nella prassi

bancaria sia svizzera che italiana (appello, pag. 7, n. 7.1). Tuttavia, al contraddittorio

(verbale d'udienza, pag. 4), l'escussa medesima ha sostenuto che dai due

contratti risultava solamente e in modo esplicito che sulla somma capitale di

Euro 15'000'000.– andava conteggiato un tasso d'interesse pari al 3.6040% dal

01/07/2005 al 31/12/2005 (doc. H e L), mentre sull'importo di Euro

12'000'000.– andava computato un tasso pari al 3.6580% tra il 24/08/2005 e

il 31/12/2005 (doc. M e O). Ma nulla di più. Di modo che, così come

proposta, l'allegazione è da ritenersi nuova, e quindi inammissibile (art. 321

cpv. 1 lett. b CPC per rinvio dell'art. 25 LALEF). Al riguardo pertanto

l'appello deve essere disatteso.

b) A detta

dell'appellante, la facoltà di recedere da un contratto di finanziamento senza

addurre una causa di risoluzione ma dipendendo dalla esclusiva volontà della

banca (recesso “ad nutum”) è illegittima secondo il diritto

italiano, segnatamente contraria all'art. 1372 e 1375 CCit. Ciò posto si duole

del fatto che il Pretore non abbia esaminato l'inefficacia della disdetta 8

gennaio 2008 anche da questo punto di vista (appello, pag. 7, n. 7.2). La

censura è però infondata. L'art. 1372 CCit si limita a stabilire il principio

secondo cui un contratto può essere sciolto, ossia solo per mutuo consenso o

per cause ammesse dalla legge. Ciò posto, è proprio in deroga a questa regola

generale che il diritto italiano riconosce all'art. 1373 CCit la possibilità -a

titolo eccezionale- di sciogliere unilateralmente un vincolo contrattuale (recesso

unilaterale): eventualità questa contemplata anche nell'ipotesi di un contratto

a tempo indeterminato e nella fattispecie appunto prevista dall'art. 1845 CCit (Pescatore/ Ruperto, op. cit., n. 1 ad

art. 1373 CCit; Cian/Trabucchi, op.

cit., I n. 1 e 5 ad art. 1373 CCit).

Di

fatto, l'art. 1845 3° comma CCit consente a ciascuna delle parti di recedere

liberamente dal contratto con preavviso di 15 giorni per la restituzione della

somma ricevuta, termine questo convenzionalmente modificabile (Cian/Trabucchi, op. cit., I n. 4 e II

n. 2 ad art. 1845 CCit). E, in concreto, è in forza di questo articolo che il

Pretore ha ritenuto applicabile l'art. 6 lett. c delle norme per i conti

correnti di corrispondenza e servizi connessi, laddove riconosce alla banca

il diritto di recedere in qualsiasi momento dai contratti di finanziamento

lasciando al correntista almeno un giorno di tempo per il pagamento di quanto

dovuto (doc. Q: art. 6 lett. c). Di modo che, da questo punto di vista, né il

citato art. 6 lett. c né la conseguente disdetta 8 gennaio 2008 possono dirsi

contrarie al diritto italiano. Men che meno contrarie alla buona fede dell'art.

1375.

CCit (appello, pag. 8, n. 7.2). Per gli stessi motivi, viene altresì meno la

pretesa nullità per mancato rispetto del termine di 15 giorni di cui all'art.

1845.

3° comma CCit, che la ricorrente solleva a titolo abbondanziale (appello,

pag. 8, n. 7.3).

c) La ricorrente si

duole poi del fatto che la disdetta 8 gennaio 2008 non indichi una delle cause

di risoluzione specificate nei due contratti di finanziamento e che avrebbero

eventualmente legittimato la risoluzione con effetto immediato da parte della

banca (appello, pag. 8, n. 7.4). Ma, anche in questo caso, invano. Certo, con

la clausola cause di risoluzione, la creditrice originaria aveva facoltà

di rescindere il rapporto contrattuale e pretendere l'immediato rimborso del

residuo importo erogato; questa eventualità tuttavia presupponeva un'inadempienza

dell'escussa per i motivi specificati alle lett. a, b, c e d (doc. H e M). Come

tale però, la pattuizione non esclude quella relativa ad un recesso unilaterale

in una relazione contrattuale di durata indeterminata (Cian/ Trabucchi, op. cit., I n. 4 ad art. 1845 CCit). Di modo

che, in assenza di una causa giusta, nel termine di preavviso per il pagamento che

nel caso specifico -per l'art. 6 lett. c delle norme per i conti correnti di

corrispondenza e servizi connessi- è fissato in un giorno, la banca poteva

disdire i contratti di finanziamento senza addurre alcun motivo.

d) L'appellante,

posto come l'obbligazione di rimborso non sia mai diventata esigibile, contesta

infine il riconoscimento di interessi di mora del 2% (appello, pag. 9, n. 8),

ammessi dal Pretore a partire dal 17 gennaio 2008 (sentenza impugnata, pag. 6).

Come si è visto, tuttavia non vi sono motivi per ritenere nulla la disdetta 8

gennaio 2008. Avendola l'escussa ricevuta il 14 gennaio 2008 (doc. R, pag. 2),

e ritenuto il termine di preavviso di un giorno da concedere per il pagamento,

la somma capitale era esigibile il 17 gennaio 2008 e, quindi, al momento di

promuovere l'esecuzione. Di modo che -come accertato dal Pretore- la cessione

del credito 8/9 gennaio 2008 (sopra, consid. 4), insieme ai due contratti di

finanziamento 1° luglio e 24 agosto 2005 e alla disdetta 8/14 gennaio 2008 costituiscono

insieme valido riconoscimento di debito a favore dell'istante per la somma

capitale posta in esecuzione oltre interessi di mora del 2% dal 17 gennaio

2008.

Anche da questo punto di vista la censura deve quindi essere respinta.

6.

Per

l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso

incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte

in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über

Schuldbetreibung- un Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28

ad art. 82; Staehelin, op. cit.,

n. 87 e segg. ad art. 82 LEF; Gilliéron,

op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli,

Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).

7.

Il

Pretore considera infondata la pretesa per risarcimento danni posta in compensazione

dalla convenuta in quanto, a comprova della responsabilità dell'istante, aveva prodotto

un documento in lingua inglese non tradotto in italiano (sentenza impugnata,

pag. 6/7). L'escussa, per non averle il primo giudice assegnato un termine per la

traduzione del testo, lamenta un eccesso di formalismo ed afferma che l'art. 21

cpv. 2 LALEF insieme al suo cpv. 3 riguarderebbe solo l'istante. Per economia

di giudizio, in applicazione dell'art. 203 CPC allega al suo appello la

traduzione in lingua italiana della pag. 12 del doc. 2 (appello, pag. 10, n.

9).

Ora,

l'art. 21 cpv. 2 LALEF stabilisce che i documenti allegati non redatti in una

delle lingue nazionali devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua

italiana, viceversa si ritengono non prodotti. Ciò posto, in materia di rigetto

dell'opposizione, la prassi di questa Camera ha espressamente escluso l'assegnazione

di un qualsiasi termine supplementare per produrre la traduzione di documenti redatti

in una lingua non nazionale, in particolare al fine del rispetto del principio

di celerità (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI,

Appendice, Lugano 2005, m. 2 ad art. 21 LALEF; CEF, 17 settembre 2004

[14.2003.111], consid. 2). Nel caso specifico è inoltre a torto che la

convenuta rivendica l'applicazione dell'art. 203 CPC, questa Camera avendo parimenti

riconosciuto l'art. 21 cpv. 2 LALEF quale norma speciale in relazione a quell'articolo

di legge (Cocchi/

Trezzini, op. cit., ibidem, m. 1). Invano poi la

ricorrente afferma che la norma in esame sarebbe applicabile alla sola istanza

di rigetto. In effetti, la regola dell'art. 21 cpv. 2 LALEF è un caso particolare

del principio di perenzione del diritto di produrre documenti dopo la chiusura

del contraddittorio sancito dall'art. 20 cpv. 2 LALEF (CEF, 17 settembre 2004

[14.2003.111], consid. 2 ). Per il resto, basti aggiungere che il rispetto del

principio di celerità e dell'art. 21 LALEF prevalgono sull'interesse

dell'escussa a produrre fuori da quel contesto la traduzione di un documento presentato

insieme al memoriale scritto delle sue allegazioni orali (verbale d'udienza,

pag. 2 e 12) e della cui necessità -a quel momento- era già supposta sapere. In

definitiva pertanto, il documento trasmesso a questa Camera quale doc. 2 e

corrispondente alla traduzione in italiano della pag. 12 del doc. 2 esibito

davanti al Pretore, costituisce un documento nuovo e come tale inammissibile

(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC per rinvio dell'art. 25 LALEF). Come ritenuto dal

Pretore, senza una responsabilità imputabile all'istante, diventa superfluo

ogni ulteriore disamina circa il preteso credito per danno posto in

compensazione dall'escussa. Di modo che, anche sotto questo profilo, la censura

è infondata.

Sull'appello

di AO 1

8.

Il

Pretore non ha riconosciuto gli interessi convenzionali del 3.6040% sulla somma

di Euro 15'000'000.– rispettivamente del 3.6580% su Euro 12'000'000.–,

rivendicati dall'istante per il periodo tra il 1° gennaio 2006 e il 16 gennaio

2008.

e dal 17 gennaio 2008 in poi. Siffatta pattuizione non era sostanziata da

una prova documentale e, il preteso accordo tacito o per atti concludenti cui

aveva rinviato l'istante in sede di udienza, non poteva essere considerato

nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione (sentenza impugnata,

pag. 5/6).

A

detta dell'appellante i contratti di finanziamento in esame, riconoscevano il

principio di un interesse remunerativo ad un tasso rivedibile periodicamente

dopo il 31 dicembre 2005, ritenuto che l'assenza di modifiche non era certo assimilabile

ad una rinuncia (appello, pag. 3 e 4, n. 3). Pretende -per la prima volta in

appello e a titolo subordinato- che le sia perlomeno riconosciuto il saggio

degli interessi legali di cui all'art. 1284 CCit (appello, pag. 5). Ma, così

come proposta, l'interpretazione dell'interessata non sopperisce certo all'assenza

di una prova documentale accertata dal primo giudice. Anzi, di fatto nemmeno

pretende il contrario, posto come sia lei medesima a ribadire che tacitamente

e per atti concludenti, il tasso concordato inizialmente sia rimasto in vigore

sino alla revoca delle facilitazioni di credito. Per il resto, giova

rilevare che il rigetto provvisorio dell'opposizione per degli interessi

contrattuali -a differenza di quelli di mora- presuppone che siano indicati per

iscritto nel riconoscimento di debito (CEF, 16 luglio 2007 [14.2007.9] consid. 3b

con rinvio in: Staehelin, op.

cit., n. 31 seg. ad art. 82). Eventualità questa che non si verifica nel caso

concreto. Le censure sollevate rispettivamente in via principale e in via

subordinata, devono così essere respinte.

9.

In

ogni modo, la ricorrente impugna infine il dispositivo riguardante gli oneri

processuali e le ripetibili (indennità).

a) Il pretore ha

quantificato in fr. 1'800.– spese e tassa di giustizia di primo grado di cui,

ritenuto il rispettivo grado di soccombenza, fr. 1'200.– (2/3) a carico dell'escussa

e fr. 600.– (1/3) a carico dell'istante (sentenza impugnata, pag. 7). Secondo

l’appellante, tale riparto non può essere considerato equo e giustificato alla

luce del grado di soccombenza della convenuta, la quale si è vista rigettare

l’opposizione per la quasi totalità della somma posta in esecuzione ed è stata

smentita nel principio di tutte le sue contestazioni, ad eccezione della qualificazione

di parte degli interessi. Si impone perciò, sempre secondo l’appellante , di

addebitare interamente alla controparte le spese e tassa di giustizia di prima

sede fr. 1’800.- (petitum subordinato, n. 1.1.2). Sennonché, per sua stessa

ammissione l’appellante - anche se in misura chiaramente minore - risulta pur

sempre soccombente su un punto che, come tale, non può essere considerato di

scarso rilievo, come peraltro correttamente rilevato dalla parte appellata

nelle osservazioni all’appello (v. pag. 7). Un integrale addebito degli oneri

processuali di prima sede alla convenuta perciò non si giustifica. Spettava a

questo momento all’insorgente indicare una diversa soluzione alternativa alla

ripartizione decisa dal primo giudice, indicandone gli esatti motivi, così come

imposto dall’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato con il cpv. 5 , applicabile

per il rinvio dell'art. 25 LALEF. A tale esigenza l’appellate non ha però fatto

fronte. La domanda deve di conseguenze essere disattesa.

b) L'appellante

chiede poi di aumentare da fr. 10'000.– a fr. 50'000.– l'indennità riconosciutale

in prima sede dal Pretore. Ora, ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF, nelle

contestazioni concernenti tra l'altro il rigetto dell'opposizione (art. 25 n. 2

lett. a LEF), il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare

quella soccombente al pagamento di un'equa indennità come risarcimento delle

spese. Tale indennità è destinata a coprire la perdita di tempo e le spese e il

suo ammontare va fissato nella decisione (DTF 113 III 110); se del caso, essa

può comprendere anche le spese derivanti dal patrocinio da parte di un avvocato

(DTF 119 III 69). La valutazione dell'equa indennità ha luogo in applicazione

del diritto federale (art. 62 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che vigente la TOA, vi si

poteva far capo solo in termini di riferimento e avuto riguardo alle

peculiarità del caso di specie (CEF, 20 giugno 2005 [14.2005.14], consid. 4a).

Ora,

dal 1° gennaio 2008 le ripetibili devono essere calcolate in base al

Regolamento (cantonale) sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (CEF, 11 febbraio

2008.

[14.2007.78], consid. 4). Per quanto riguarda le procedure in materia di

esecuzione e fallimenti, nelle cause con valore determinato o determinabile, le

ripetibili -di prima sede- sono stabilite tra il 20% e il 70% dell'importo

calcolato secondo la tabella dell'art. 11 cpv. 1 del regolamento. Ma al di là

del valore litigioso, non si può non tener conto della contenuta difficoltà

della vertenza, trattandosi della procedura di convalida del sequestro confermato

il 2/3 luglio 2008 su opposizione dell'escusso (istanza, pag. 5 n. 8) e oggetto

della successiva procedura di appello davanti a questa Camera [14.2008.68]. Di

modo che, essendogli la fattispecie già ben nota, il legale dell'istante non

avrà impiegato più di dieci ore nella preparazione dell'allegato introduttivo (7

pagine) e di due ore per recarsi in Pretura e partecipare al contraddittorio

che ne è seguito. Ciò posto, a fronte del valore litigioso considerevole,

rapportato però al moderato dispendio di tempo occorso alla procedente per

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione e alla sua parziale soccombenza

(stabilita in 1/3 dal Pretore), l'indennità stimata in fr. 10'000.– dal primo

giudice può in definitiva ritenersi adeguata. Di qui, la conseguente reiezione

dell'appello.

10.

La

sentenza impugnata merita in definitiva conferma, mentre i rispettivi appelli

devono essere respinti. Tassa di giustizia e indennità, e quest'ultima volutamente

moderata per i motivi di cui si è detto (sopra, consid. 9b), seguono la

soccombenza delle appellanti (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati

gli art. 82 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: I. 1. L'appello

di AP 1, __________, è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'700.–, già anticipata da AP 1, resta a suo carico con

l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 10’000.– a titolo di indennità.

II. 1. L'appello

di AO 1, __________, è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'700.–, già anticipata da AO 1, resta a suo carico con

l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 3'500. -– a titolo di indennità.

III. Intimazione:

;

.

Comunicazione alla Pretura

__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

43'478'100.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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