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Decisione

14.2008.109

Rigetto definitivo dell'opposizione: onere della prova del tasso di conversione Euro/CHF rispettivamente £it/Euro

3 marzo 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. La

procedente fonda la sua pretesa sulla sentenza 22 giugno 2000, cresciuta in

giudicato, con cui il Giudice unico del Tribunale di __________ ha condannato AP

1 a pagare a __________, la somma di £it. 128'420'000 oltre interessi legali e £it

5'259.– per spese di giudizio (doc. D), e i giustificativi attestanti la

notifica all'escussa per il tramite del Tribunale d'appello di Lugano (in via

rogatoriale) dell'atto di citazione 8 aprile 1999 (doc. B) e della decisione

medesima (doc. F). La copia autentica conforme all'originale dell'atto pubblico

29 gennaio 2001 comprensivo di verbale di assemblea e statuto sociale della neo

costituita AP 1, insieme all'estratto del Registro delle Imprese (doc. H) e al relativo

certificato storico (doc. I), danno inoltre atto della avvenuta modifica della

ragione sociale dell'istante da Srl in SpA (doc. G).

A

fondamento del credito l'istante produce altresì la sentenza 2

agosto 2005 della Pretura __________ (doc. O), confermata in appello con

sentenza 13 settembre 2006 (doc. P) e, in ultima istanza, dal Tribunale

federale con decisione 23 marzo 2007 (doc. Q e R).

La

documentazione si completa infine dell'estratto del registro di commercio per

l'escussa (doc. C), della diffida di pagamento 7 gennaio 2004 (doc. E), del

precetto esecutivo (doc. L), della domanda di esecuzione 17 marzo 2008 con il

relativo conteggio (doc. M), e della tabella sul saggio d'interesse legale in

Italia (doc. N).

C. All'udienza

di contraddittorio del 23 settembre 2008 l'escussa ha contestato l'esistenza di

un valido titolo di rigetto, affermando che le pretese di cui ai titoli di

credito prodotte agli atti erano estinte per novazione, in quanto sostituite dal

nuovo debito capitale di fr. 81'000.– fondato sull'accordo extragiudiziale 23

aprile 2007 e pagabile in quattro rate. In via subordinata, ha osservato come

sull'importo posto in esecuzione comprensivo anche degli interessi legali,

l'istante rivendicasse altri interessi violando così il divieto di anatocismo sancito

dall'art. 105 cpv. 3 CO. Infine, non ha ritenuto sufficiente il mero rinvio senza

alcuna spiegazione, al tasso di cambio documentato con un estratto internet. In

definitiva, irrilevante quindi stabilire se a titolo pregiudiziale la sentenza

estera poteva essere riconosciuta.

L'istante

ha definito temerarie le obiezioni dell'escussa, e chiesto che ne fosse tenuto conto

con l'assegnazione delle ripetibili. L'accordo extragiudiziale specificava che

il mancato pagamento di una delle quattro rate -e secondo il conteggio ne erano

state versate solo due- legittimava l'istante a procedere con l'incasso forzato

dell'importo originario. E questo escludeva a priori l'eventualità di una novazione.

In duplica, l'escussa ha ribadito il suo punto di vista, non senza evidenziare

come l'istante nulla avesse obiettato circa il preteso anatocismo e come -a

differenza del codice di procedura civile ticinese- la LEF non consentisse affatto

di assegnare ripetibili per lite temeraria.

D. Con sentenza 24

ottobre 2008 il Pretore __________ ha escluso che il debito posto in esecuzione

fosse estinto per novazione. L'escussa non aveva contestato di avere pagato

solo due delle quattro rate pattuite nell'accordo extragiudiziale, il che ne comportava

l'immediata decadenza e il conseguente ripristino delle pretese originali. Ciò

posto, visto che il tasso di cambio non poteva ritenersi notorio, era tuttavia obbligo

dell'istante provare la conversione -valida il giorno della domanda di

esecuzione- in valuta svizzera del credito rivendicato. Tuttavia, agli atti mancava

il documento attestante il tasso di conversione in Euro degli importi che la

sentenza italiana esprimeva in vecchie lire. A titolo abbondanziale, ha inoltre

rilevato che fr. 1'545.90 di interessi capitalizzati erano stati conteggiati sulla

somma capitale di fr. 63'714.–, importo già comprensivo degli interessi di mora.

Di modo che, in definitiva, il primo giudice ha accolto solo parzialmente l'istanza

di rigetto e meglio limitatamente alla somma capitale di fr. 3'900.– oltre

interessi, cifra questa corrispondente alle spese e alle indennità riconosciute

all'istante dalla sentenza pretorile 2 agosto 2005 e da quella d'appello 13

settembre 2006.

E. Contro la sentenza

pretorile si aggrava tempestivamente AP 1 con atto 6 novembre 2008. L'istante rileva che in sede di udienza l'escussa non ha contestato

la conversione in Euro degli importi espressi in vecchie lire italiane, ma anzi

confermato che il conteggio doc. M era stato allestito dipartendosi dal credito

capitale di cui alla sentenza italiana 22 giugno 2000, e che semmai la

contestazione era riferita al solo tasso di cambio da Euro in CHF. In ogni

caso, la conversione in Euro di una somma espressa in vecchie lire dipendeva

dal valore legale fissato dal Regolamento (CE) n. 2866/98 del 31 dicembre 1998,

norme pubblicamente note e divulgate. In via abbondanziale, precisa infine che -a

differenza di quanto ritenuto dal Pretore- l'importo di fr. 1'545.90 era calcolato

sulla somma capitale di fr. 63'714.– al netto di interessi, circostanza questa comprovata

dal conteggio prodotto di cui al doc. M.

F. Chiamata a esprimersi

sull’appello, AO 1 è rimasta silente.

Considerandi

in diritto: 1. Per l'art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è

fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il

rigetto definitivo dell'opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è

cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un

rimedio di diritto ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo

di pagamento o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a

ed., Zurigo 1997, n. 3 segg. ad art. 80; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco

1998, n. 6 segg. ad art. 80; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 segg. e 38 segg. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi

Zurigo 2000, pag. 213 segg. e 221 segg.).

La

nozione di decisione ai sensi di questo articolo concerne tuttavia solo i

titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron, op. cit., n. 30 ad art. 80; apparentemente in

questo senso: Staehelin, op.

cit., n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e

titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o

multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg.

e 28 LDIP). In particolare, se una convenzione internazionale o la LDIP

parifica un determinato atto estero a una sentenza esecutiva (art. 50 CL o 31

LDIP), tale atto -trattandosi di una decisione di condanna al pagamento di una

somma di denaro- va considerato quale titolo di rigetto definitivo ai sensi

dell'art. 80 LEF (Staehelin,

op. cit., n. 67 ad art. 80 con rif.; Gilliéron,

op. cit., n. 72 ad art. 30a). Ciò presuppone la

dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto

(procedura di exequatur, art. 32 CL; DTF 125 III 386; Sentenza TF

5P.275/2002 del 20 novembre 2002).

2.

Anche

il giudice del rigetto definitivo dell'opposizione esamina

d'ufficio se sono date le tre identità: identità dell'escusso e della persona

indicata nel titolo di rigetto come debitrice; identità dell'escutente e della

persona indicata nel titolo di rigetto come creditore; identità del credito posto

in esecuzione e del credito riconosciuto nel titolo di rigetto (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80,

13.

ad art. 81). Oltre a ciò -trattandosi di decisioni

estere- il giudice del rigetto definitivo deve accertare d'ufficio, in ogni

stadio di causa, se la sentenza su cui l'esecuzione si

fonda ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere

carattere esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22

ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 112 ad c), così da permetterne il rigetto dell'opposizione.

3.

In

concreto, il Pretore ha accolto l'istanza di rigetto definitivo

dell'opposizione per quanto attiene all'importo per spese e ripetibili di fr.

3'900.– oltre interessi. A fondamento di questo suo giudizio vi è agli atti la decisione

2.

agosto 2005 della Pretura __________ che pone le spese e la tassa di

giustizia di fr. 600.–, già anticipate dall’istante, a carico dell'escussa, cui

vanno ad aggiungersi indennità per fr. 1'800.– (doc. O, pag. 7 dispositivo n.

2). Il relativo appello interposto da quest'ultima poi è stato respinto da

questa Camera il 13 settembre 2006, obbligandola a rifondere all'istante

ulteriori fr. 1'500.– a titolo di indennità (doc. P, pag. 11 dispositivo n. 2).

Entrambe le decisioni sono pacificamente esecutive e cresciute in giudicato, la

vertenza essendosi in definitiva conclusa davanti alla Seconda Corte di diritto

civile del Tribunale federale, che con sentenza 23 marzo 2007 ha respinto un ricorso

di diritto pubblico formulato dalla convenuta (doc. R).

4.

Il

Pretore ha tuttavia respinto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione

per quanto riguarda il credito a fondamento del quale l'escussa ha prodotto la

sentenza italiana 22 giugno 2000. Egli ha spiegato che il credito oggetto

dell'esecuzione era stato convertito con valuta 17 marzo 2008 e che il tasso di

cambio non costituiva un fatto notorio. Ciò posto, ha appurato che agli atti

mancava il giustificativo da cui risultava quello applicato per convertire in

Euro gli importi che la decisione italiana esprimeva in vecchie lire (sentenza

impugnata, pag. 4).

Con il

suo appello l'istante, non contesta in sé il principio secondo cui il tasso di

cambio non debba ritenersi un fatto notorio (appello, n. 2). Richiamandosi all'art.

184.

cpv. 2 CPC, rileva però che l'escussa non ha contestato il credito espresso

in vecchie lire convertito in Euro e che l'obiezione semmai era rivolta al

tasso di conversione Euro/CHF (appello, n. 3). Sostiene ad ogni modo che, trattandosi del tasso di cambio di vecchie lire italiane in Euro, lo

stesso debba ritenersi un fatto notorio in quanto fissato da una normativa

europea (appello, n. 4 e 5).

5.

Ora, la prassi di questa Camera si attiene al principio secondo

cui il tasso di cambio non è un fatto notorio ma deve essere allegato e provato

dal creditore (al riguardo: CEF, 6 dicembre 2007 [14.2007.44], consid. 2 con

numerosi rinvii). Questo, in sostanza, perché fra gli incombenti del giudice del rigetto vi è appunto quello

dell'esame d'ufficio dell'importo del credito posto in esecuzione, nel senso

che sia determinato in modo preciso o almeno sia determinabile in base agli

atti prodotti dalle parti (Staehelin, op.

cit., n. 50 ad art. 84). Ma anche perché, trattandosi

di pretese espresse in valuta estera, il giudice deve verificare che sia portata

la prova della regolarità della conversione in franchi svizzeri (conversione

imposta dall'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF), sia riguardo al momento determinante per

il cambio, sia in merito al tasso di conversione applicato. Di modo che, in

mancanza di tale prova, il giudice respinge l'istanza di rigetto

dell'opposizione (CEF, 4 maggio 1995 [14.1995.83]; 8 agosto 2000 [14.2000.38];

5.

febbraio 2003 [14.2002.81]).

Ciò posto -e come si dirà nel seguito- questa Camera chiamata a

pronunciarsi in merito ad una problematica sorta proprio per l'assenza di prova

sul tasso di cambio e di una contestazione dell'escusso, ha di recente ritenuto

opportuno precisare la sua giurisprudenza al riguardo (CEF,

6.

dicembre 2007 [14.2007.44].

6.

Invano

l'appellante rinvia all'art. 184 cpv. 2 CPC. Questa norma trova in effetti applicazione

nelle cause di merito dove il tasso di conversione proposto dall'attore e rimasto

incontestato da parte del convenuto, viene considerato senz'altro applicabile

in quanto elemento fattuale tacitamente ammesso (CEF, 6 dicembre 2007

[14.2007.44], consid. 3 con rinvio a II CCA 1° ottobre 2003 [12.2002.119]). Diversa,

per contro, si presenta la situazione nella procedura sommaria esecutiva retta

nella sostanza dalla LEF. È appunto il diritto federale

che impone al giudice tutta una serie di verifiche che deve compiere d'ufficio,

non solo in caso di contumacia dell'escusso, ma anche in mancanza di

contestazione: fra queste vi è appunto quella sull'idoneità delle prove sul

tasso di conversione valutaria applicabile nel caso specifico, trattandosi di componente

necessaria per determinare il credito posto in esecuzione (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84). Inoltre, la prova del tasso di cambio gli consente di accertare

l'identità fra il credito in valuta estera espresso nel titolo esecutivo

esibito al giudice e il credito in valuta interna oggetto dell'esecuzione e

dell'istanza di rigetto dell'opposizione (CEF 24 febbraio 2000 [14.1999.130]; Gilliéron,

op. cit., art. 84, n. 68). Alla luce di queste riflessioni,

questa Camera ha quindi concluso nel senso che in assenza di una contestazione

puntuale, il giudice del rigetto deve esigere dal procedente la prova in

questione, potendo respingere l'istanza in caso di mancata prova (CEF, 6

dicembre 2007 [14.2007.44], consid. 3).

Di fatto,

nel caso specifico, l'appellante nemmeno pretende di avere provato il tasso di

conversione fra la valuta in vecchie lire espressa nella sentenza italiana

(doc. D, pag. 4) e la valuta espressa in Euro di cui al conteggio da lei stessa

redatto (doc. M, 2° foglio). Sotto questo profilo, sapere che il conteggio doc. M è stato allestito dipartendosi dalla sentenza

italiana 22 giugno 2000, o che la contestazione dell'escussa era relativa al

tasso di cambio da Euro in CHF, è quindi irrilevante. Priva

di fondamento la censura deve di conseguenza essere respinta.

7.

La

ricorrente obietta invero che trattandosi di un tasso di conversione fisso e

legale, il valore sarebbe pubblicamente noto e ampiamente

divulgato, e a sostegno di questa sua tesi rinvia all'art. 1 del

Regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998 che fissa quel valore in

1EURO=1'936.27 £it (appello, n. 4). Ma, rifacendosi ad una normativa

europea, l'interessata non fa altro che rivendicare l'applicazione del diritto

straniero. Tuttavia, se è vero che giusta l'art. 16 cpv. 1 LDIP il contenuto

del diritto straniero è accertato d'ufficio, fermo restando che in materia

patrimoniale tale onere può essere accollato alle parti, è altresì vero che nell'ambito

della procedura sommaria questa norma si applica solo per analogia (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 67 ad art. 84; Staehelin,

op. cit., n. 174 ad art. 82 LEF). In altre parole, questo significa che nell'ambito

di una procedura quale quella di rigetto definitivo dell'opposizione, spetta

alla parte dimostrare il diritto che ritiene applicabile, senza che il giudice

formuli un invito specifico in questo senso (Gilliéron,

op. cit., loc. cit.). In caso di omissione, quest'ultimo applicherà il

diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP).

Nel caso specifico,

spettava quindi alla procedente documentare la pretesa applicazione della

normativa straniera, ciò che però davanti al Pretore non ha fatto. Ciò posto, nella

misura in cui per la prima volta davanti a questa Camera rinvia ad un

regolamento legale straniero, l'istante formula un'allegazione nuova in appello

e, come tale, inammissibile per l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC cui rinvia l'art.

25.

LALEF). Anche da questo punto di vista l'appello deve essere disatteso.

8.

Visto

che, già per i suesposti motivi, l'appello deve essere respinto e la sentenza

impugnata confermata, non v'è motivo per esaminare oltre la contestazione

sollevata a titolo abbondanziale dall'istante. La tassa di giustizia segue la

soccombenza di quest'ultima, mentre non si assegnano indennità alla controparte

che non ha presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 430.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico.

3.

Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

96'857.30, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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