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Decisione

14.2008.111

Dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione. Appello. Presupposti di cui all'artr. 174 cpv. 2 non adempiuti

12 dicembre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La AO 1 ha

chiesto il fallimento senza preventiva esecuzione di AP 1 per premi rimasti

impagati.

B. All’udienza

di contraddittorio del 29 ottobre 2008 nessuno è comparso.

C. Con sentenza 5 novembre 2008 il Pretore del Distretto di __________,

ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo dal 6 novembre 2008 alle ore

10.00.

D. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1

dichiarando che con la partecipazione di un nuovo investitore, il capitale

sociale dovrebbe venire aumentato, così che le sarà possibile saldare ogni

procedura esecutiva pendente nei suoi confronti.

Considerato

Considerandi

1.

La dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione (art. 190

e segg. LEF) è impugnabile per il rinvio dell’art. 194 LEF all’art. 174 LEF.

2.

a) In virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad

art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann,

Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.

174.

E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und

Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) L’appellante non

ha dimostrato di avere estinto il debito in oggetto (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF),

né ha depositato presso questa autorità a disposizione della creditrice

l’importo dovuto (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF). D’altro canto quest’ultima non ha

ritirato la domanda di fallimento, per cui non risultando adempiuto nessuno dei

requisiti previsti dall’art. 174 cpv. 2 il fallimento di AP 1 non può essere

annullato.

In via

abbondanziale va osservato che dall’estratto delle esecuzioni __________ emerge

che nei confronti dell’appellante sono pendenti 38 esecuzioni per

un valore

complessivo di fr. 199'643.65. Determinante è che, nell’anno in corso, oltre

che nella presente procedura, in un’altra esecuzione il 18 novembre 2008 è

stata emessa la comminatoria di fallimento. Inoltre dal 24 giugno al 2 dicembre

2008.

sono stati emessi a carico dell’appellante 13 attestati di carenza di beni

per un totale di fr. 67'185.30. Ciò porta a concludere che la convenuta non è

più in grado di far fronte ai suoi debiti, per cui neanche il requisito della

solvibilità può essere ritenuto reso sufficientemente verosimile.

2.

L'appello

va respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve

essere nuovamente pronunciato.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano

indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62

cpv. 1 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. L'appello

è respinto.

1.1. Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da

martedì

16 dicembre 2008 alle ore 10.00

2. La

tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata

dall'appellante, resta a carico di AP 1AP 1

3. Intimazione

a:

-

AP 1, ____________________;

- AO

1, __________;

-

Ufficio __________

-

Ufficio del Registro fondiario del __________

Comunicazione

alla Pretura __________terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente: La

segretaria:

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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