14.2008.112
Rigetto definitivo. Sentenza di divorzio prodotta in fotocopia senza timbro di crescita in giudicato. Legittimazione attiva del figlio diventato maggiorenne. Interessi di mora. Obbligo del debitore de
26 febbraio 2009Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2008.112
Data decisione, Autorità:
26.02.2009, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo. Sentenza di divorzio prodotta in fotocopia senza timbro di crescita in giudicato. Legittimazione attiva del figlio diventato maggiorenne. Interessi di mora. Obbligo del debitore degli alimenti di prendere a carico la metà dei premi della cassa malati
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 289 cpv. 1 CC
art. 105 cpv. 1 CO
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2008.112
Lugano
26 febbraio
2009
FP/b/ lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur-Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria
appellabile promossa con istanza 18 agosto 2008 da
AP 1, __________(patrocinato
dall’avv. PA 2, __________ )
Contro
AO 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta da AO 1 al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, fino a concorrenza
dell’importo di fr. 37'008.70 di cui fr. 33'594.75 in capitale e fr. 3'413.95
per interessi fino al 30 agosto 2008, oltre il 5% di interesse annuo
sull’importo di fr. 33'594.75 a far tempo dal 1° settembre 2008 nonché per
l’ammontare delle tasse, spese di esecuzione, spese di giustizia e ripetibili;
sulla quale istanza il Pretore della
Giurisdizione di __________, con sentenza del 23 ottobre 2008 (EF.2008.55), ha
così deciso:
“1.L’istanza
à parzialmente accolta.
Di
conseguenza, l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è
respinta in via definitiva fino a concorrenza di fr. 25'828.40 oltre interessi
al 5% dal 19 giugno 2008, nonché spese esecutive.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- (trecento), da anticipare
dalla parte istante, è posta a suo carico in misura di 3/10 e a carico della
parte convenuta in ragione di 7/10. Il convenuto rifonderà all’istante la somma
di fr. 250.- (duecentocinquanta) a titolo di indennità ridotte
3. omissis”.
Sentenza tempestivamente dedotta in appello
dalla parte istante, che con atto di appello del 3 novembre 2008 chiede
l’accoglimento dell’istanza per la somma di fr. 34'685.35 con interessi al 5%
dal 1°setttembre 2008 sull’importo di fr. 31’271.40, con protesta di spese e
ripetibili per entrambe le sedi;
presso atto che con osservazioni del 9
dicembre 2008 la parte convenuta chiede la reiezione dell’appello, protestate
spese e ripetibili di appello;
sentenza dedotta in appello anche dallo
stesso convenuto, che con atto di appello del 10 novembre 2008 postula la
reiezione integrale dell’istanza, con protesta di spese e indennità per
entrambe le sedi;
preso atto che con osservazioni del 10
dicembre 2008 la parte istante chiede la reiezione dell’appello di controparte,
protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________
AP 1 ha escusso AO 1 per l’importo di fr. 39'863.10 oltre interessi al 5 % dal
01.01.2008 e per l’importo di fr. 4'293.00 oltre alle spese esecutive. Quale
titolo di credito egli ha indicato:
“1. sentenza
di divorzio con convenzione sugli effetti accessori al divorzio del 23.12.1993
del Pretore del Distretto di __________ (inc. nr. 12'288) tra AO 1 e __________
2. Interessi
dal 1.1.2003 al 31.1.2007”.
Interposta
tempestiva opposizione da parte dell’escusso, AP 1 ne ha chiesto il rigetto
definitivo con istanza del 18 settembre 2008.
B. Il
procedente ha fondato la domanda sulla sentenza di divorzio, con convenzione
sugli effetti accessori del divorzio, del 23 dicembre 1993 del Pretore del
Distretto di __________, con la quale è stato dichiarato sciolto per divorzio
il matrimonio cele- brato il 7 aprile 1989 ad __________ tra AO 1 e __________
nata __________ (act. B), segnatamente sul suo punto 2.6 che tra l’altro
stabilisce che per il figlio (AP 1) AO 1 verserà alla madre, a titolo di
contributo alimentare anticipato (indicizzato e comprensivo dell’assegno
famigliare spettante ad AO 1), fr. 800.- dal tredicesimo al sedicesi- mo anno
di età e fr. 900.- dal diciassettesimo al ventesimo anno di età (primo e
secondo capoverso), e che AO 1 si impe- gna altresì a pagare la metà dei
contributi assicurativi relativi alla Cassa malati del figlio AP 1 (terzo capoverso).
Premesso che il padre ha versato solo una parte dei contributi alimentari nel
corso degli anni e che dal 1.11.2008 non ne ha più versati, l’istante – come
titolare del credito alimentare – ha ricordato di avere inutilmente sollecitato il versamento dei
crediti arretrati (act. C). Egli ha quindi esposto, con una apposita
dettagliata tabella e con i relativi annessi, il conteggio dei presunti importi
scoperti dal 1.1.2003 all’agosto 2008 in capitale e interesse e riferiti sia ai
contributi alimentari rimasti impagati (previa deduzio- ne dei versamenti
operati dal debitore), sia al 50% dei premi assicurativi relativi alla sua
Cassa malati (v. istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, ad 3).
C. All’udienza
di discussione del 14 ottobre 2008 il convenuto si è opposto all’istanza,
eccependo la carenza di legittimazione attiva dell’istante, l’inammissibilità
dell’adeguamento al rincaro degli alimenti oggetto del procedimento esecutivo e
la prescrizione per il contributo alimentare del mese di gennaio 2003. Egli ha
altresì asserito che non è stato dimostrato il pagamento dei premi della cassa
malati e ha infine espresso dubbi sulla validità del titolo di rigetto prodotto
in semplice fotocopia e privo del timbro di passaggio in giudicato.
In replica
e in duplica le parti si sono confermate nelle rispettive ragioni.
D. Con
sentenza del 23 ottobre 2008 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha
parzialmente accolto l’istanza. Respinta l’eccezione sull’assenza di un titolo
di rigetto definitivo sollevata dal conve- nuto, dato tra l’altro che non è
stata contestata la veridicità della copia esibita dall’istante, il primo
giudice – richiamati gli art. 276 cpv. 1 e 2 e 289 cpv. 1 CC - ha ritenuto che
l’istante è pienamen- te legittimato a chiedere non solo il recupero degli
alimenti maturati al momento del raggiungimento della maggiore età, ma anche di
quelli non ricevuti quando era ancora minorenne e per il cui incasso doveva ancora
far capo alla madre. Giacché, ha spiegato il giudice, comunque sia, quanto alla
titolarità del diritto agli alimenti, il Codice civile prescrive che i
contributi di manteni- mento spettano al figlio, ritenuto tuttavia che per la
durata della minore età essi sono versati al suo rappresentante legale oppure
al detentore della custodia parentale (art. 289 cpv. 1 CC). Titola- re del
diritto a ricevere gli alimenti durante la minore età e suc--cessivamente, ha
concluso il Pretore, è perciò sempre il figlio, con la particolarità che fino
al raggiungimento della maggiore età questi deve farsi rappresentare dal
genitore titolare dell’autorità parentale per la relativa procedura di incasso.
Maggiorenne al momento di avviare la presente procedura esecutiva, l’istante –
secondo il primo giudice - era perciò legittimato a chiedere il rigetto
definitivo dell’opposizione nei confronti del convenuto (sentenza, pag. 5). Ciò
posto, il Pretore ha ritenuto che la richiesta di pagamento degli alimenti
scaduti sia prima che dopo il raggiungimento della maggiore età dell’istante
fosse sorretta dal punto 2.6 primo e secondo capoverso della sentenza di
divorzio/convenzione del 23 dicembre 1993 che prevede altresì l’indicizzazione
dei relativi importi all’indice nazionale del costo della vita, ritenuto quale
indice base quello del 1° gennaio 1993, con un primo aggiornamento il 1°
gennaio 1994. Constatata la prescrizione per il contributo alimentare del mese
di gennaio 2003 (fr. 234.90), il Pretore ha dipoi dato ragione al convenuto,
nella misura in cui questi ha sostenuto che l’istante non ha dimostrato che
siano stati pagati i premi della cassa malati oggetto del punto 2.6 terzo
capoverso della convenzione di divorzio. Da qui l’accoglimento dell’istanza
limitatamente a fr. 25'828.- (importo come tale rimasto incontestato), con
interessi di mora al 5% solo dal 19 giugno 2008 (art. 105 cpv. 1 CO), ossia
dalla confezione del precetto esecutivo, con la precisa- zione che le mensilità
di luglio e agosto 2008 non possono essere ammesse, siccome le stesse non erano
scadute al momento della notifica del precetto (sentenza, pag. 7).
E. Contro
la sentenza pretorile si aggravano tempestivamente sia l’istante, sia il
convenuto, chiedendo il primo l’accoglimento dell’istanza anche per la somma di
fr. 5'443.- corrispondente al mancato versamento da parte del debitore della
metà del contributi assicurativi relativi alla Cassa malati dal 1.2.2003 al
31.8.2008, come pure per la somma di fr. 3'413.95 relativa agli interessi dalla
esigibilità del credito per il periodo 1.2.2003-31.8.2008, il secondo
postulando invece l’integrale reiezione dell’istanza.
Con le
loro rispettive osservazioni, istante e convenuto chiedono la reiezione
dell’avversario appello.
1. Per
l’art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una
sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è passata in giudicato,
ossia non può essere impugnata con un rimedio di diritto ordinario, e da essa
scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia
(Jäger/kull/kottmann, Bundesgsetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed.,
Zurigo 1997, n. 3 seg. ad art. 80; staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 35 seg. e 36 seg., ad art. 80; gilliéron, Commentare
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 seg. e 38 seg. dd art. 80; stücheli,
Die Rechtsöffung, tesi Zurigo 2000, pag. 213 seg. e 221 seg.).
Il
giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa (quindi
anche in sede di appello) se la sentenza su cui si fonda l’esecuzione ossequia
tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo
(staehelin staehelin, op. cit.
n. 50 ad art. 84; gilliéron, op. cit. n. 22 ad art. 80; stücheli, op., cit.
pag. 112 ad c), così da permettere il rigetto in via definitiva
dell’opposizione.
A norma
dell’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di
un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione,
come nel caso specifico, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che
l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o
il termine per il pagamento è stato prorogato.
Fatti
I.
Sull’appello di AO 1
2. L’appellante
ripropone l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’istante,
asserendo che questi è diventato maggiorenne il 3 ottobre 2007, per cui poteva
da quel momento fare valere soltanto le pretese a partire dal mese di novembre 2007;
per gli anni, rispettivamente per i mesi precedenti la sua maggiore età,
prosegue l’appellante, doveva essere la madre dell’istante a far spiccare il
precetto esecutivo e a chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione, posto
come le pretese si fondano su una sen-tenza di divorzio nella quale era
previsto che il contributo per il figlio sarebbe stato versato nella mani della
madre, sostituto processuale del figlio, creditrice alimentare e persona
chiamata a occuparsi delle cure e dell’educazione di AP 1. Una conclusio- ne
del genere, secondo l’appellante, è peraltro desumibile dalla sentenza
5P.302/2004, consid. 2.2 del Tribunale federale, richiamata peraltro dal
Pretore, ove – in quel caso - la moglie del condannato al versamento degli
alimenti aveva agito in proprio nome per l’incasso degli alimenti medesimi per
il figlio ancora minorenne, che era diventato maggiorenne in corso di proce-
dura. L’autorità cantonale che si era occupata del caso aveva considerato che,
alla maggior età, il figlio è abilitato ad agire in proprio nome contro il
debitore del contributo alimentare e che i poteri di rappresentarlo in giudizio
si estinguevano proprio al passaggio dell’età adulta. La stessa autorità,
rileva l’appellante, aveva nondimeno ricordato che nel caso concreto trattavasi
di alimenti che si riferivano al periodo precedente alla maggiore età e che
quindi era la madre a essere legittimata ad agire in proprio nome e per proprio
conto. Nel caso citato, il padre debitore e ricorrente aveva asserito che era insostenibile
ammettere che la madre potesse reclamare gli alimenti per il periodo anteriore
alla maggiore età quando il figlio è divenuto maggiorenne, ma senza successo,
il ricorso essendo stato dichiarato inammissibile. An- che la giurisprudenza
cantonale ticinese, puntualizza l’appellan- te, ha del resto stabilito che il
genitore titolare dell’autorità parentale, dopo la maggiore età del figlio, ha
ancora la facoltà di richiedere alimenti in favore dell’ex minorenne.
L’appellante
equivoca senza fondato motivo su un tema in realtà semplice. Certo, come visto,
il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la
sentenza su cui l’esecuzio-
ne si
fonda, ossequia tutti i requisiti della LEF, così da permet- terle il rigetto
definitivo dell’opposizione, ciò che presuppone pure che il beneficiario del
pagamento e l’istante siano identici. Ora, trattandosi di crediti alimentari
per i figli minorenni, è altresì autorizzato ad agire il detentore
dell’autorità parentale (staehelin, op. cit. n. 33 e 36 ad art. 80; staehelin, op. cit.,
Ergänzungsband, 2005, ad n. 47, art. 80), per lo meno quale rappresentante
legale (art. 289 cpv. 1 CC; cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizone nella prassi giudiziaria
ticinese in: Rep. 1989, pag. 342; geissler, Scheidungsurteile als definitive
Rechtsöffungstitel in: SJZ 83(1987) pag. 253). Sennonché, la maggiore età
comporta la fine dell’assoggettamento dei figli all’autorità parentale dei
genitori (art. 296 cvp. 1 CC), ciò che, per il detentore di tale autorità,
significa tra l’altro la perdita della facoltà di rivendicare i contributi
maturati in favore del figlio, diventato maggiorenne e, quindi, l’unico
creditore di quegli importi (art. 289 cpv. 1 CC). Tuttavia, il genitore
titolare dell’autorità parentale - dopo la maggiore età del figlio – ha ancora
la facoltà propria di richiedere alimenti in favore di quegli, ma limitatamente
agli importi scaduti prima della maggiore età; la stessa norma di legge
stabilisce – d’altra parte – che, per la durata della minore età, i contributi
spettanti al figlio sono versati al suo rappresentante legale oppure al
detentore della custodia (CEF, sentenza del 19 novembre 2007, inc. 14.2007.26,
consid. 1 e 2 con riferimenti di dottrina; cfr. mutatis mutandis anche
DTF 129 III 55 consid. 3). Orbene, da quanto precede risulta evidente che se il
detentore dell’autorità parentale può ancora richiedere in giudizio gli
alimenti maturati fino alla maggiore età del benefi- ciario (ossia del minore)
anche quando questi è diventato maggiorenne, è altrettanto inoppugnabible che
una volta maggiorenne lo stesso beneficiario sia legittimato a far valere non
soltanto le pretese alimentari maturate dopo il compimento del diciottesimo
anno di età, ma anche quelle maturate prima. Per tacere del fatto che, comunque
sia, la procura a favore del legale dell’istante è stata anche sottoscritta
dalla madre dello stesso beneficario (act. N). Manifestamente infondato
l’appello va perciò disatteso.
3. L’appellante
fa poi valere che la sentenza di divorzio sulla quale la parte istante ha
fondato la pretesa posta in esecuzione non costituisce titolo di rigetto
dell’opposizione, la stessa essendo stata prodotta quale semplice fotocopia e
senza recare il timbro di passaggio in giudicato. Facendogli carico di non
avere allegato al riguardo alcuna circostanza idonea a scalfire la forza di
cosa materiale del citato giudizio (sentenza, consid. 4.1.1), obietta
l’appellante, il Pretore ha in realtà invertito l’onere della prova giacché,
secondo l’art. 80 LEF, il giudice adito rigetta definitivamente una opposizione
interposta a un precetto esecutivo solo se il creditore prova che il suo
credito è fondato su una sentenza esecutiva. Sennonché, un argomento del genere
lascia allibiti. Non solo l’appellante non ha mai preteso di avere inoltrato
appello contro la sentenza pretorile, segnatamen- te contro il dispositivo n.
2.6 sul quale l’istante ha fondato il proprio credito (del resto non si vede
perché egli avrebbe dovuto appellarsi, visto che il procedimento era sfociato
nella conclu- sione di una convezione sulle conseguenze accessorie del divorzio
omologata dal giudice), ma sostiene perfino di avere sempre versato i
contributi di mantenimento del figlio AP 1 fino al mese di ottobre 2007, ossia
fino al compimento del suo diciottesimo anno di età, senza che questi né la di
lui madre reclamassero alcunché fino al 14 gennaio 2008, per cui per atti
concludenti, si può ritenere – sempre secondo l’appellante - che le parti
abbiano rinunciato ad adeguare il contributo alimentare. Ora va da sé che
pretendendo di avere fatto fronte ai suoi obblighi alimentari, l’appellante non
poteva che riferirsi alla convenzione omologata dal Pretore, che per l’appunto
ha regolato la materia. Certo, stando alla sentenza impugnata il 5 giugno 2008
l’appellante ha inoltrato presso la stessa Pretura una azione di modifica del
contributo nei confronti del figlio, tanto da chiedere il 6 ottobre 2008 –
senza successo - la sospensione della procedura di rigetto dell’opposizione in attesa
della conclusione dell’azione di merito (sentenza, 4). Da tale iniziativa
(azione di modifica del contributo alimentare) l’appellante non può
evidentemente trarre giovamento, la precedente sentenza continuando a produrre
effetti anche nelle more del procedimen- to dipendente da istanza del 5 giugno
2008. Del resto l’appellan- te non pretende il contrario.
4. Da
quanto precede discende che l’appello deve essere respinto, siccome
manifestamente infondato per non dire temerario. Tassa di giustizia e indennità
seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 LEF).
Considerandi
II.
Sull’appello di AP 1
5.
L’appellante
si duole anzitutto del mancato riconoscimento dell’importo corrispondente
all’ammontare degli interessi di mora dacché il contributo alimentare doveva
essere pagato. Giacché, egli rileva, la convezione sulle conseguenze accessorie
del divorzio al punto 2.6 primo capoverso specifica espressamente che il
contributo alimentare deve essere corrisposto in via anticipata. E’ perciò
errata, secondo l’appellante, l’affermazione del Pretore secondo cui gli
interessi moratori ex art. 104 CO sono dovuti solo dall’avvio della procedura
esecutiva e non già da quanto ogni singolo contributo alimentare mensile è
divenuto esigibile, vale a dire in via anticipata; si tratta infatti, egli
rileva, di un caso applicativo del disposto di cui all’art. 108 n. 3 CO,
essendo evidente la volontà delle parti che il versamento del contributo abbia
a intervenire entro un certa data, senza che il pagamento avesse a venire
sollecitato. L’argomento non può essere condiviso. Certo, il contributo
alimentare mensile che AO 1 si era impegnato a versare anticipatamente
diventava ogni qualvolta esigibile con il verificarsi della condizione
temporale pattuita. Nondimeno, come correttamente rilevato dal primo giudice,
gli interessi di mora per i quali viene concesso il rigetto provvisorio
dell’opposizione sono dovuti in base all’art. 105 cpv. 1 CO, ossia soltanto
dal momento dell’avvio della procedura esecutiva (geissler, op. cit. pag.
254; cfr. anche CR CO I, thevenoz, art. 105 CO N 4).
6.
Secondo
l’appellante, il Pretore avrebbe dovuto concedere il rigetto definitivo
dell’opposizione anche per la somma di fr. 5'443.00 relativa al mancato
versamento da parte di suo padre della metà dei contributi assicurativi
relativi alla cassa malati, così come concordato nel punto 2.6 terzo capoverso
della convezione. Giacché, egli rileva, agli atti figura una dichiarazione
dell’assicurazione malattia (la __________; act. D, prodotto anche sub act. P)
con la quale attesta i premi dovuti dall’istante dal 2003 in poi,
rispettivamente con la quale conferma che dal 1994 AP 1 è assicurato per
malattia presso la medesima cassa.
Ora,
stando al primo giudice, tale attestazione certifica sì l’esistenza di un
obbligo di pagamento di premi mensili a carico dall’istante dal 1° gennaio 2003
e, almeno, fino al 30 agosto 2008, e a favore di una determinato istituto
assicurativo. Dalla stessa assicurazione si desume poi che la __________, __________,
avrebbe comunicato alla madre dell’istante che fra l’assicurazione e suo figlio
esisterebbe un contratto di assicurazione “dessen Leistungen der Art nach denen
der gesetzlichen Krankenversicherung nach dem Fünften Buch des
Sozialgesetzbuches entsprechen” (act. D, P). Sennonché, ha puntualizzato il
primo giudice, una dichiarazione del genere può solo indiziare un aumento dei
passivi per l’istante, ma nulla di più. A fronte della contestazione del
convenuto in merito all’asserito pagamento e, di riflesso, al fatto che
l’istante si sarebbe impoverito, il procedente – sempre secondo il Pretore -
avrebbe dovuto dimostrare di avere effettivamente corrisposto all’istituto
assicurativo in parola i premi indicati nella dichiarazione act. D/P e che
egli, o sua madre, in quella misura, si sarebbe impoverito. Non avendo
l’istante prodotto tale riscontro, ha concluso il giudice, già per questa
ragione la richiesta non può essere accolta; ciò che consente di lasciare
indeciso se il pagamento dei premi per la cassa malati, non documentato, sia
sufficientemente cifrato nel titolo di rigetto, specie se si considera che il
convenuto non si è impegnato nella convenzione a corrispondere un importo
massimo a titolo di partecipazione alle spese assicurative in questione (sentenza,
consid. 4.5.1, pag. 6-7).
A tale
motivazione l’appellante obietta che l’attestazione dell’assicuratore
sull’esistenza della copertura assicurativa negli anni per una polizza che
perdura da quattordici anni, senza fare riferimento ai ritardi nei pagamenti,
comprova al di là di ogni ragionevole dubbio il fatto che i premi sono stati
soluti. L’obiezio- ne è suggestiva, ma in definitiva senza portata decisiva;
giacché l’assicurazione che ha rilasciato la nota dichiarazione si è soltanto
limitata a certificare l’esistenza della copertura assicura- tiva, ma non se
l’assicurato ha fatto regolarmente fronte, ossia sempre, agli impegni scatenti
dalla relativa polizza. In difetto di una prova liquida sul verificarsi della
condizione esatta dal punto 2.6 terzo capoverso della convenzione, il Pretore
ha giudicato correttamente non accogliendo l’istanza su questo punto. Del
resto, tenuto conto del rigore che si richiede nella procedura di rigetto
(definitivo) dell’opposizione, il tema sollevato nell’appello, come rilevato in
sentenza (pag. 7), pone interrogativi di non poco conto, ove si consideri pure
che nella fattispecie la convenzione non ha indicato cifre per quanto riguarda
l’ammontare esatto degli oneri per i premi di cassa malati addebitabili al
convenuto (sul tema cfr. staehelin, op. cit. Ergänzungsband, 2005, art. 80 N 41).
7.
Da
quanto precede discende che anche l’appello di AP 1 dev’essere disatteso. Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronunciato:
1. L’appello
di AO 1 è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 350.- ad esso relativa , anticipata
dall’appellante, resta a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AP 1 fr.
800.- di indennità.
3. L’appello di AP 1 è respinto.
4. La tassa di giustizia di fr. 200.- ad esso relativo, anticipata
dall’appellante, resta a suo carico, con l’obbligo di rifondere ad AO 1 fr.
300.- di indennità.
5. Intimazione a:
– Avv. PA
2, __________;
– Avv. PA
1, __________;
– Pretura
di __________, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 34'685.35, contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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