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Decisione

14.2008.112

Rigetto definitivo. Sentenza di divorzio prodotta in fotocopia senza timbro di crescita in giudicato. Legittimazione attiva del figlio diventato maggiorenne. Interessi di mora. Obbligo del debitore de

26 febbraio 2009Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I.

Sull’appello di AO 1

2. L’appellante

ripropone l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’istante,

asserendo che questi è diventato maggiorenne il 3 ottobre 2007, per cui poteva

da quel momento fare valere soltanto le pretese a partire dal mese di novembre 2007;

per gli anni, rispettivamente per i mesi precedenti la sua maggiore età,

prosegue l’appellante, doveva essere la madre dell’istante a far spiccare il

precetto esecutivo e a chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione, posto

come le pretese si fondano su una sen-tenza di divorzio nella quale era

previsto che il contributo per il figlio sarebbe stato versato nella mani della

madre, sostituto processuale del figlio, creditrice alimentare e persona

chiamata a occuparsi delle cure e dell’educazione di AP 1. Una conclusio- ne

del genere, secondo l’appellante, è peraltro desumibile dalla sentenza

5P.302/2004, consid. 2.2 del Tribunale federale, richiamata peraltro dal

Pretore, ove – in quel caso - la moglie del condannato al versamento degli

alimenti aveva agito in proprio nome per l’incasso degli alimenti medesimi per

il figlio ancora minorenne, che era diventato maggiorenne in corso di proce-

dura. L’autorità cantonale che si era occupata del caso aveva considerato che,

alla maggior età, il figlio è abilitato ad agire in proprio nome contro il

debitore del contributo alimentare e che i poteri di rappresentarlo in giudizio

si estinguevano proprio al passaggio dell’età adulta. La stessa autorità,

rileva l’appellante, aveva nondimeno ricordato che nel caso concreto trattavasi

di alimenti che si riferivano al periodo precedente alla maggiore età e che

quindi era la madre a essere legittimata ad agire in proprio nome e per proprio

conto. Nel caso citato, il padre debitore e ricorrente aveva asserito che era insostenibile

ammettere che la madre potesse reclamare gli alimenti per il periodo anteriore

alla maggiore età quando il figlio è divenuto maggiorenne, ma senza successo,

il ricorso essendo stato dichiarato inammissibile. An- che la giurisprudenza

cantonale ticinese, puntualizza l’appellan- te, ha del resto stabilito che il

genitore titolare dell’autorità parentale, dopo la maggiore età del figlio, ha

ancora la facoltà di richiedere alimenti in favore dell’ex minorenne.

L’appellante

equivoca senza fondato motivo su un tema in realtà semplice. Certo, come visto,

il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la

sentenza su cui l’esecuzio-

ne si

fonda, ossequia tutti i requisiti della LEF, così da permet- terle il rigetto

definitivo dell’opposizione, ciò che presuppone pure che il beneficiario del

pagamento e l’istante siano identici. Ora, trattandosi di crediti alimentari

per i figli minorenni, è altresì autorizzato ad agire il detentore

dell’autorità parentale (staehelin, op. cit. n. 33 e 36 ad art. 80; staehelin, op. cit.,

Ergänzungsband, 2005, ad n. 47, art. 80), per lo meno quale rappresentante

legale (art. 289 cpv. 1 CC; cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizone nella prassi giudiziaria

ticinese in: Rep. 1989, pag. 342; geissler, Scheidungsurteile als definitive

Rechtsöffungstitel in: SJZ 83(1987) pag. 253). Sennonché, la maggiore età

comporta la fine dell’assoggettamento dei figli all’autorità parentale dei

genitori (art. 296 cvp. 1 CC), ciò che, per il detentore di tale autorità,

significa tra l’altro la perdita della facoltà di rivendicare i contributi

maturati in favore del figlio, diventato maggiorenne e, quindi, l’unico

creditore di quegli importi (art. 289 cpv. 1 CC). Tuttavia, il genitore

titolare dell’autorità parentale - dopo la maggiore età del figlio – ha ancora

la facoltà propria di richiedere alimenti in favore di quegli, ma limitatamente

agli importi scaduti prima della maggiore età; la stessa norma di legge

stabilisce – d’altra parte – che, per la durata della minore età, i contributi

spettanti al figlio sono versati al suo rappresentante legale oppure al

detentore della custodia (CEF, sentenza del 19 novembre 2007, inc. 14.2007.26,

consid. 1 e 2 con riferimenti di dottrina; cfr. mutatis mutandis anche

DTF 129 III 55 consid. 3). Orbene, da quanto precede risulta evidente che se il

detentore dell’autorità parentale può ancora richiedere in giudizio gli

alimenti maturati fino alla maggiore età del benefi- ciario (ossia del minore)

anche quando questi è diventato maggiorenne, è altrettanto inoppugnabible che

una volta maggiorenne lo stesso beneficiario sia legittimato a far valere non

soltanto le pretese alimentari maturate dopo il compimento del diciottesimo

anno di età, ma anche quelle maturate prima. Per tacere del fatto che, comunque

sia, la procura a favore del legale dell’istante è stata anche sottoscritta

dalla madre dello stesso beneficario (act. N). Manifestamente infondato

l’appello va perciò disatteso.

3. L’appellante

fa poi valere che la sentenza di divorzio sulla quale la parte istante ha

fondato la pretesa posta in esecuzione non costituisce titolo di rigetto

dell’opposizione, la stessa essendo stata prodotta quale semplice fotocopia e

senza recare il timbro di passaggio in giudicato. Facendogli carico di non

avere allegato al riguardo alcuna circostanza idonea a scalfire la forza di

cosa materiale del citato giudizio (sentenza, consid. 4.1.1), obietta

l’appellante, il Pretore ha in realtà invertito l’onere della prova giacché,

secondo l’art. 80 LEF, il giudice adito rigetta definitivamente una opposizione

interposta a un precetto esecutivo solo se il creditore prova che il suo

credito è fondato su una sentenza esecutiva. Sennonché, un argomento del genere

lascia allibiti. Non solo l’appellante non ha mai preteso di avere inoltrato

appello contro la sentenza pretorile, segnatamen- te contro il dispositivo n.

2.6 sul quale l’istante ha fondato il proprio credito (del resto non si vede

perché egli avrebbe dovuto appellarsi, visto che il procedimento era sfociato

nella conclu- sione di una convezione sulle conseguenze accessorie del divorzio

omologata dal giudice), ma sostiene perfino di avere sempre versato i

contributi di mantenimento del figlio AP 1 fino al mese di ottobre 2007, ossia

fino al compimento del suo diciottesimo anno di età, senza che questi né la di

lui madre reclamassero alcunché fino al 14 gennaio 2008, per cui per atti

concludenti, si può ritenere – sempre secondo l’appellante - che le parti

abbiano rinunciato ad adeguare il contributo alimentare. Ora va da sé che

pretendendo di avere fatto fronte ai suoi obblighi alimentari, l’appellante non

poteva che riferirsi alla convenzione omologata dal Pretore, che per l’appunto

ha regolato la materia. Certo, stando alla sentenza impugnata il 5 giugno 2008

l’appellante ha inoltrato presso la stessa Pretura una azione di modifica del

contributo nei confronti del figlio, tanto da chiedere il 6 ottobre 2008 –

senza successo - la sospensione della procedura di rigetto dell’opposizione in attesa

della conclusione dell’azione di merito (sentenza, 4). Da tale iniziativa

(azione di modifica del contributo alimentare) l’appellante non può

evidentemente trarre giovamento, la precedente sentenza continuando a produrre

effetti anche nelle more del procedimen- to dipendente da istanza del 5 giugno

2008. Del resto l’appellan- te non pretende il contrario.

4. Da

quanto precede discende che l’appello deve essere respinto, siccome

manifestamente infondato per non dire temerario. Tassa di giustizia e indennità

seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 LEF).

Considerandi

II.

Sull’appello di AP 1

5.

L’appellante

si duole anzitutto del mancato riconoscimento dell’importo corrispondente

all’ammontare degli interessi di mora dacché il contributo alimentare doveva

essere pagato. Giacché, egli rileva, la convezione sulle conseguenze accessorie

del divorzio al punto 2.6 primo capoverso specifica espressamente che il

contributo alimentare deve essere corrisposto in via anticipata. E’ perciò

errata, secondo l’appellante, l’affermazione del Pretore secondo cui gli

interessi moratori ex art. 104 CO sono dovuti solo dall’avvio della procedura

esecutiva e non già da quanto ogni singolo contributo alimentare mensile è

divenuto esigibile, vale a dire in via anticipata; si tratta infatti, egli

rileva, di un caso applicativo del disposto di cui all’art. 108 n. 3 CO,

essendo evidente la volontà delle parti che il versamento del contributo abbia

a intervenire entro un certa data, senza che il pagamento avesse a venire

sollecitato. L’argomento non può essere condiviso. Certo, il contributo

alimentare mensile che AO 1 si era impegnato a versare anticipatamente

diventava ogni qualvolta esigibile con il verificarsi della condizione

temporale pattuita. Nondimeno, come correttamente rilevato dal primo giudice,

gli interessi di mora per i quali viene concesso il rigetto provvisorio

dell’opposizione sono dovuti in base all’art. 105 cpv. 1 CO, ossia soltanto

dal momento dell’avvio della procedura esecutiva (geissler, op. cit. pag.

254; cfr. anche CR CO I, thevenoz, art. 105 CO N 4).

6.

Secondo

l’appellante, il Pretore avrebbe dovuto concedere il rigetto definitivo

dell’opposizione anche per la somma di fr. 5'443.00 relativa al mancato

versamento da parte di suo padre della metà dei contributi assicurativi

relativi alla cassa malati, così come concordato nel punto 2.6 terzo capoverso

della convezione. Giacché, egli rileva, agli atti figura una dichiarazione

dell’assicurazione malattia (la __________; act. D, prodotto anche sub act. P)

con la quale attesta i premi dovuti dall’istante dal 2003 in poi,

rispettivamente con la quale conferma che dal 1994 AP 1 è assicurato per

malattia presso la medesima cassa.

Ora,

stando al primo giudice, tale attestazione certifica sì l’esistenza di un

obbligo di pagamento di premi mensili a carico dall’istante dal 1° gennaio 2003

e, almeno, fino al 30 agosto 2008, e a favore di una determinato istituto

assicurativo. Dalla stessa assicurazione si desume poi che la __________, __________,

avrebbe comunicato alla madre dell’istante che fra l’assicurazione e suo figlio

esisterebbe un contratto di assicurazione “dessen Leistungen der Art nach denen

der gesetzlichen Krankenversicherung nach dem Fünften Buch des

Sozialgesetzbuches entsprechen” (act. D, P). Sennonché, ha puntualizzato il

primo giudice, una dichiarazione del genere può solo indiziare un aumento dei

passivi per l’istante, ma nulla di più. A fronte della contestazione del

convenuto in merito all’asserito pagamento e, di riflesso, al fatto che

l’istante si sarebbe impoverito, il procedente – sempre secondo il Pretore -

avrebbe dovuto dimostrare di avere effettivamente corrisposto all’istituto

assicurativo in parola i premi indicati nella dichiarazione act. D/P e che

egli, o sua madre, in quella misura, si sarebbe impoverito. Non avendo

l’istante prodotto tale riscontro, ha concluso il giudice, già per questa

ragione la richiesta non può essere accolta; ciò che consente di lasciare

indeciso se il pagamento dei premi per la cassa malati, non documentato, sia

sufficientemente cifrato nel titolo di rigetto, specie se si considera che il

convenuto non si è impegnato nella convenzione a corrispondere un importo

massimo a titolo di partecipazione alle spese assicurative in questione (sentenza,

consid. 4.5.1, pag. 6-7).

A tale

motivazione l’appellante obietta che l’attestazione dell’assicuratore

sull’esistenza della copertura assicurativa negli anni per una polizza che

perdura da quattordici anni, senza fare riferimento ai ritardi nei pagamenti,

comprova al di là di ogni ragionevole dubbio il fatto che i premi sono stati

soluti. L’obiezio- ne è suggestiva, ma in definitiva senza portata decisiva;

giacché l’assicurazione che ha rilasciato la nota dichiarazione si è soltanto

limitata a certificare l’esistenza della copertura assicura- tiva, ma non se

l’assicurato ha fatto regolarmente fronte, ossia sempre, agli impegni scatenti

dalla relativa polizza. In difetto di una prova liquida sul verificarsi della

condizione esatta dal punto 2.6 terzo capoverso della convenzione, il Pretore

ha giudicato correttamente non accogliendo l’istanza su questo punto. Del

resto, tenuto conto del rigore che si richiede nella procedura di rigetto

(definitivo) dell’opposizione, il tema sollevato nell’appello, come rilevato in

sentenza (pag. 7), pone interrogativi di non poco conto, ove si consideri pure

che nella fattispecie la convenzione non ha indicato cifre per quanto riguarda

l’ammontare esatto degli oneri per i premi di cassa malati addebitabili al

convenuto (sul tema cfr. staehelin, op. cit. Ergänzungsband, 2005, art. 80 N 41).

7.

Da

quanto precede discende che anche l’appello di AP 1 dev’essere disatteso. Tassa

di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronunciato:

1. L’appello

di AO 1 è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 350.- ad esso relativa , anticipata

dall’appellante, resta a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AP 1 fr.

800.- di indennità.

3. L’appello di AP 1 è respinto.

4. La tassa di giustizia di fr. 200.- ad esso relativo, anticipata

dall’appellante, resta a suo carico, con l’obbligo di rifondere ad AO 1 fr.

300.- di indennità.

5. Intimazione a:

– Avv. PA

2, __________;

– Avv. PA

1, __________;

– Pretura

di __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 34'685.35, contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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