14.2008.113
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici. Solvibilità
12 dicembre 2008Italiano6 min
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RICERCA
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Numero d'incarto:
14.2008.113
Data decisione, Autorità:
12.12.2008, CEF
Ricorso:
TF,5A_25/2008, 11.02.2009
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici. Solvibilità
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2008.113
Lugano
12 dicembre
2008
B/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
16 ottobre 2008 presentata da
CO 1
patrocinata da: PA 1
contro
AP 1AP 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto __________
con sentenza 11 novembre 2008 (EF.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________ a
far tempo
dal giorno 12 novembre 2008 alle ore 09.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall’arch. AP 1 che con
atto 12 novembre 2008 ne postula l’annullamento;
rilevato che con decreto presidenziale 14 novembre
2008 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
preso atto dello scritto 27 novembre 2008
dell’appellata;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UEF di __________
la CO 1 ha chiesto il fallimento dell’arch. AP 1 per il mancato pagamento di
fr. 18’883.50 oltre interessi e spese.
B. All’udienza di contraddittorio del 27 ottobre 2008 nessuno è
comparso.
C. Con sentenza 11 novembre 2008 il Pretore del Distretto di __________
ha pronunciato il fallimento dell’arch. AP 1i a far tempo dal 12 novembre 2008
alle ore 09.00.
D. Con l’appello l’arch. AP 1 asserisce di essere intenzionato a
saldare il suo debito.
E. Con scritto
27 novembre 2008 la creditrice ha comunicato il ritiro dell’istanza di
fallimento, avendo il convenuto provveduto a saldare l’intero credito a suo
favore.
Considerato
Considerandi
1.
a) In virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in
contrapposizione
agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i
presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono
considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e
provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa
considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria
superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora
solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al
concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve
essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà
passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in
questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal
valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di
fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il
fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La
solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi,
quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di
credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le
esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono
però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa
appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la
produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione.
La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla
concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad
art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Dallo scritto 27
novembre 2008 della creditrice, con cui quest’ultima ha ritirato l’istanza di
fallimento, emerge che l’appellante ha saldato l’esecuzione in oggetto n. __________,
per
cui i
requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 e 3 LEF risultano
adempiuti.
Per
quel che riguarda il presupposto della solvibilità va osservato che
dall’estratto delle esecuzioni __________a al
9.
dicembre 2008 emerge che nei confronti dell’appellante sono
pendenti
33.
esecuzioni per un valore complessivo di fr. 133'037.59. A prescindere dal
fatto che l’esecuzione n. __________ è stata sospesa con decreto 3 novembre
2008.
del Presidente di questa Camera (inc. VIG __________), determinante è che,
nell’anno in corso in 6 ulteriori procedure esecutive promosse nei confronti
dell’appellante è stata emessa la comminatoria di fallimento. Ciò porta a
concludere che il convenuto non è più in grado di far fronte ai suoi debiti,
per cui il requisito della solvibilità non può essere ritenuto reso sufficientemente
verosimile.
L’art.
174.
cpv. 2 LEF non può quindi trovare applicazione, per cui il fallimento dell’arch.
AP 1 non può essere annullato.
2.
L'appello
va respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve
essere nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano
indennità, la parte appellata non avendone presentato richiesta (art. 49 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. L'appello
è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento dell’arch. AP 1, __________, a far tempo
da
martedì
16 dicembre 2008 alle ore 10.00
2. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a carico dell’arch. AP 1AP 1
3. Intimazione
a:
-
AP 1 AP 1, __________;
- PA
1PA 1, __________;
-
Ufficio __________
-
Ufficio del Registro fondiario del __________
Comunicazione
alla Pretura __________terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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