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Decisione

14.2008.113

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici. Solvibilità

12 dicembre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UEF di __________

la CO 1 ha chiesto il fallimento dell’arch. AP 1 per il mancato pagamento di

fr. 18’883.50 oltre interessi e spese.

B. All’udienza di contraddittorio del 27 ottobre 2008 nessuno è

comparso.

C. Con sentenza 11 novembre 2008 il Pretore del Distretto di __________

ha pronunciato il fallimento dell’arch. AP 1i a far tempo dal 12 novembre 2008

alle ore 09.00.

D. Con l’appello l’arch. AP 1 asserisce di essere intenzionato a

saldare il suo debito.

E. Con scritto

27 novembre 2008 la creditrice ha comunicato il ritiro dell’istanza di

fallimento, avendo il convenuto provveduto a saldare l’intero credito a suo

favore.

Considerato

Considerandi

1.

a) In virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in

contrapposizione

agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i

presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono

considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e

provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa

considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria

superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora

solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al

concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve

essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà

passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in

questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal

valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di

fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il

fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La

solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi,

quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di

credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le

esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono

però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa

appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la

produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione.

La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla

concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad

art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,

Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446.

ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) Dallo scritto 27

novembre 2008 della creditrice, con cui quest’ultima ha ritirato l’istanza di

fallimento, emerge che l’appellante ha saldato l’esecuzione in oggetto n. __________,

per

cui i

requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 e 3 LEF risultano

adempiuti.

Per

quel che riguarda il presupposto della solvibilità va osservato che

dall’estratto delle esecuzioni __________a al

9.

dicembre 2008 emerge che nei confronti dell’appellante sono

pendenti

33.

esecuzioni per un valore complessivo di fr. 133'037.59. A prescindere dal

fatto che l’esecuzione n. __________ è stata sospesa con decreto 3 novembre

2008.

del Presidente di questa Camera (inc. VIG __________), determinante è che,

nell’anno in corso in 6 ulteriori procedure esecutive promosse nei confronti

dell’appellante è stata emessa la comminatoria di fallimento. Ciò porta a

concludere che il convenuto non è più in grado di far fronte ai suoi debiti,

per cui il requisito della solvibilità non può essere ritenuto reso sufficientemente

verosimile.

L’art.

174.

cpv. 2 LEF non può quindi trovare applicazione, per cui il fallimento dell’arch.

AP 1 non può essere annullato.

2.

L'appello

va respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve

essere nuovamente pronunciato.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano

indennità, la parte appellata non avendone presentato richiesta (art. 49 e 62

cpv. 1 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. L'appello

è respinto.

1.1. Di

conseguenza è dichiarato il fallimento dell’arch. AP 1, __________, a far tempo

da

martedì

16 dicembre 2008 alle ore 10.00

2. La

tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata

dall'appellante, resta a carico dell’arch. AP 1AP 1

3. Intimazione

a:

-

AP 1 AP 1, __________;

- PA

1PA 1, __________;

-

Ufficio __________

-

Ufficio del Registro fondiario del __________

Comunicazione

alla Pretura __________terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente: La

segretaria:

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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