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Decisione

14.2008.115

Rigetto provvisorio dell'opposizione: non costituisce valido titolo di rigetto il versamento di una rendita pensionistica per atti concludenti, fondato su un patto fra azionisti e su una decisione pre

17 marzo 2009Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi di giugno e di luglio 2005 (doc. C, pag. 3), confermata dalla Camera di

cassazione civile (doc. D) e dal Tribunale federale (doc. E/H). In proposito, il

Pretore ha ritenuto che la somma posta in esecuzione è pertanto facilmente

determinabile dagli elementi agli atti, così come l'impegno a pagare della

convenuta e che diversamente da quanto risultante al momento della prima

sentenza di rigetto provvisorio (negato), quanto sopra appare ora senz'altro

liquido e pacifico data l'emanazione del giudizio di merito […] confermato in

ultima analisi dal Tribunale federale (sentenza impugnata, consid. 2). A

torto.

Considerandi

Come

a ragione evidenzia l'appellante, se è vero che emettendo quella decisione di condanna

a carico dell'escussa il primo giudice ha implicitamente accertato l'esistenza

di un obbligo di pagamento a carico dell'escussa, è altresì vero che quell'obbligo

sussiste solo riguardo alle rendite di giugno e di luglio 2005. Ma questo non significa

certo che il medesimo impegno sia altresì rivolto alle mensilità che ora l'istante

rivendica per il periodo agosto 2005-luglio 2006 e agosto 2006-luglio 2007

(doc. G). Diversamente da quanto sostenuto dall'istante in sede di udienza

(memoria integrativa allegata al verbale, pag. 1), come tale la sentenza non ha

sancito né il principio del diritto dell'istante alla rendita di vedovanza -quest'ultima

essendosi limitata a chiedere la condanna al pagamento di quelle due precise mensilità

(doc. C, pag. 2, consid. E)- né si intravede una pronuncia in tal senso nel

Dispositivo

dispositivo di quella decisione (doc. C, pag. 3). Giova peraltro rammentare che

in quell'occasione il primo giudice non si è nemmeno pronunciato sulla validità

e sull'opponibilità alle parti del patto tra azionisti (doc. C, pag. 2 consid.

3) e che, trattandosi di un valore inferiore a fr. 8'000.–, sia il potere d'esame

della Camera di cassazione civile (doc. D, pag. 3 consid. 3) che del Tribunale

federale (doc. H, pag. 3, consid. 2) erano limitati all'arbitrio.

Di

fatto, nel contesto della procedura che ha condotto alla sentenza 26 aprile

2007, l'istante ha con evidenza optato per l'inoltro di un'azione parziale

intesa appunto ad ottenere la condanna dell'escussa al pagamento delle rendite

di giugno 2005 e di luglio 2005 (doc. C, pag. 2, consid. E), allorquando a quel

momento -ossia il 12 settembre 2006 (doc. C, pag. 1)- complessivamente le mensilità

esigibili avrebbero potuto essere ben 14 (da giugno 2005 ad agosto 2006). A

lei quindi l'onere di sopportare le conseguenze di questa sua scelta. Pretendere

sulla base di quella decisione -pur confermata sin davanti al Tribunale

federale- e nell'ambito di una procedura di rigetto provvisorio

dell'opposizione, che siano date le circostanze per procedere in via esecutiva

con l'incasso forzato di prestazioni che la predetta azione -proprio perché

parziale- non copre affatto è ai limiti del pretesto.

6. Considerato

che le istanze di rigetto provvisorio dell'opposizione non sono suffragate da

alcun riconoscimento di debito emesso dall'escussa, l'appello deve così essere

accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'istante

(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello

è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 4 novembre 2008

del Pretore __________, è così riformata:

“1. Le istanze di rigetto provvisorio

dell'opposizione 17 giugno 2008 di AO 1, __________, riferite alle esecuzioni

n. __________ rispettivamente n. __________ del 12/18 febbraio 2008 l'UEF __________,

sono respinte.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 250.–, da anticipare

dall'istante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________,

fr. 750.– a titolo di indennità.

2. La

tassa di giustizia di fr. 400.–, già anticipata dall'appellante, è posta a

carico di AO 1, __________, che rifonderà a AP 1, __________, un'indennità di fr.

500.–.

3. Intimazione:

;

.

Comunicazione alla Pretura

__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il

valore litigioso della vertenza è di fr. 72'393.60, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72

e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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