14.2008.115
Rigetto provvisorio dell'opposizione: non costituisce valido titolo di rigetto il versamento di una rendita pensionistica per atti concludenti, fondato su un patto fra azionisti e su una decisione pre
17 marzo 2009Italiano19 min
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Numero d'incarto:
14.2008.115
Data decisione, Autorità:
17.03.2009, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione: non costituisce valido titolo di rigetto il versamento di una rendita pensionistica per atti concludenti, fondato su un patto fra azionisti e su una decisione pretorile parziale riferita ad altre mensilità rispetto a quelle poste in esecuzione
ASSEMBLEA GENERALE
ATTI CONCLUDENTI
DECISIONE PARZIALE
DELIBERA
ESIGIBILITÀ
OPPOSIZIONE
PAGAMENTO
PRECETTO ESECUTIVO
RAPPRESENTANZA
RAPPRESENTANZA CON AUTORIZZAZIONE
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
SOCIETÀ ANONIMA
VERBALE
art. 32 cpv. 2 CO
art. 698 CO
art. 701 CO
art. 702 cpv. 2 CO
art. 718 cpv. 1 CO
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2008.115
Lugano
17 marzo 2009
LS/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanze del 17 giugno 2008 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA 2 )
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da __________ al PE n. __________ e n. __________,
entrambi del 12/18 febbraio 2008 dell'UEF __________;
sulle quali istanze il Pretore __________, con
sentenza 4 novembre 2008 (EF.2008.360), ha così deciso:
“1. Le istanze sono accolte, di conseguenza
sono rigettate in via provvisoria le opposizioni interposte dalla AP 1 ai
precetti esecutivi n. __________ e __________ dell'UEF __________.
2. La tassa di giustizia e le spese per
complessivi fr. 250.–, da anticipare dall'istante, sono poste a carico della
convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 750.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con
atto 17 novembre 2008 ne postula la riforma nel senso che le istanze di rigetto
dell'opposizione siano respinte, protestate spese e ripetibili di prima e di
seconda sede;
preso atto che l'istante con osservazioni 4 dicembre 2008 propone la
reiezione dell'appello, protestate spese, tasse e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale del 20 novembre 2008 con cui
all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 12/18 febbraio 2008 dell'UEF __________,
AO 1 ha escusso AP 1 per l'incasso di fr. 36'196.80 più interessi e spese,
secondo annesso. Quale titolo di credito ha indicato: “Pretese pensionistiche
dell'escutente verso l'escussa e da questa dovutele nella misura di fr.
3'016.40 (oltre interessi al saggio del 5% dalla loro esigibilità mensile,
ossia dal giorno 15 dello stesso mese di computo), la prima volta dal mese di
agosto 2005, eppoi dal mese di settembre 2005 e così di seguito per consecutive
12 mensilità di cui l'ultima nel mese di luglio 2006, patto fra azionisti di __________
[…]” (il foglio annesso al precetto esecutivo non è stato prodotto). Parallelamente,
con PE n. __________ del 12/18 febbraio 2008 dell'UEF __________, AO 1 ha
escusso AP 1 per l'incasso di ulteriori fr. 36'196.80 più interessi e spese,
secondo annesso, indicando quale titolo di credito: “Pretese pensionistiche
dell'escutente verso l'escussa e da questa dovutele nella misura di fr.
3'016.40 (oltre interessi al saggio del 5% dalla loro esigibilità mensile,
ossia dal giorno 15 dello stesso mese di computo), la prima volta dal mese di
agosto 2006, eppoi dal mese di settembre 2006 e così di seguito per consecutive
12 mensilità di cui l'ultima nel mese di luglio 2007 inclusa, patto fra
azionisti di […]” (anche in questo caso, il foglio annesso al precetto
esecutivo non è stato prodotto).
Interposta
tempestiva opposizione ai due precetti esecutivi, la procedente ha introdotto
due separate istanze per chiederne il rigetto provvisorio.
B. L'istante
fonda la sua pretesa su un patto tra azionisti datato novembre 1988 con
cui gli azionisti di __________ di __________ -poi diventata AP 1- avevano
concordato a favore della classe dirigente delle prestazioni pensionistiche
rispettivamente, in caso di loro morte, delle prestazioni di vedovanza e per
figli minorenni (doc. B). L'istante produce inoltre la sentenza 26 aprile 2007
con cui, nell'ambito di una causa ordinaria inappellabile, l'escussa è stata
condannata a pagarle fr. 6'032.80 oltre interessi quale pensione di vedovanza
per i mesi di giugno e luglio 2005 e, conseguentemente, è stata rigettata in
via definitiva l'opposizione che la debitrice aveva interposto ad un precetto
esecutivo (doc. C). Questa decisione è poi stata confermata il 14 dicembre 2007
dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello (doc. D) e il 20
maggio 2008 dalla Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale (doc. E/H).
Infine, la documentazione si completa delle due domande di esecuzione 31
gennaio 2008 (doc. F) e relativi precetti esecutivi (doc. G), del verbale
relativo all'audizione testimoniale 23 gennaio 2007 resa da __________ (doc.
I), di una lettera 30 maggio 1989 (doc, L) e di un plico di conteggi bancari e corrispondenza
varia (doc. M).
C. All'udienza di contraddittorio 20 ottobre 2008, la procedente ha integrato
le sue istanze di un memoriale scritto evidenziando come l'obbligo dell'escussa
risultasse dalle sentenze di merito prodotte agli atti quali doc. C, D ed E/H e
come la dichiarazione di __________ e la documentazione bancaria confermassero l'avvenuto
versamento a __________ -marito dell'istante, deceduto il 29 maggio 2005- della
pensione prevista dal patto tra azionisti. L'escussa ha contestato che questo patto
potesse essere considerato quale valido titolo di rigetto provvisorio. Certo,
le sentenze di merito l'avevano condannata a pagare fr. 6'032.80 oltre
interessi e rigettato in via definitiva l'opposizione che lei aveva formulato
ad un'esecuzione promossa dall'istante. Ma questo solo e limitatamente a
quell'importo, escludendo a priori che potessero costituire titolo di rigetto per
le esecuzioni n. __________ e __________ dell'UEF __________. Ad ogni modo, quel
patto tra azionisti era nullo ed inefficace nei suoi confronti. Il
versamento della pensione a __________, marito dell'istante, era avvenuto a
titolo volontario e non per obbligo, tant'è che a due riprese quest'ultimo aveva
accettato una riduzione di fr. 1'000.– e che l'indennità era in parte corrisposta
da terzi. Le condizioni poste dall'accordo al diritto alla pensione peraltro
non erano nemmeno adempiute, mentre le prestazioni assicurative LAVS di cui già
beneficiava l'istante -e di cui rivendicava l'edizione di documenti- andavano
ben oltre il 60% della rendita percepita dal defunto marito.
L'istante
ha obiettato che l'obbligo di pagamento a carico dell'escussa scaturiva dall'insieme
dei documenti e per atti concludenti, avendo quest'ultima versato per oltre
vent'anni la pensione al marito dell'istante proprio sulla base del controverso
patto. Ha poi escluso che il pagamento fosse avvenuto a titolo spontaneo e che in
parte egli avesse rinunciato all'importo dovutogli. Irrilevante infine la
questione legata alle prestazioni LAVS percepite dall'istante, fermo restando
che comunque sia l'edizione di documenti era incompatibile con la procedura di
rigetto dell'opposizione. In duplica, l'escussa ha confermato il suo punto di
vista, ha ribadito che i pagamenti all'istante erano a titolo volontario e non
per obbligo legale o contrattuale, e ha precisato che il patto non era una decisione
emessa da un organo competente della società atto ad impegnarla verso terzi.
D. Con
sentenza del 4 novembre 2008, il Pretore ha stabilito che il patto fra
azionisti ancorché firmato da tutti, non ha per conseguenza di vincolare la
società anonima verso l'esterno, ritenuto che non è decisione presa dall'organo
competente per rappresentare la società nei confronti di terzi, e cioè il
consiglio di amministrazione, ed ha quindi escluso che potesse costituire
un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Ha nondimeno intravisto nel
pagamento sistematico della rendita pensionistica al defunto marito
dell'istante, l'impegno assunto per atti concludenti dall'escussa a riconoscergli
quanto previsto dal patto del 1988. Pacifico altresì l'importo della rendita
vedovile, pari a fr. 3'016.40 mensili, ossia il 40% di quanto versato al
coniuge defunto. Alla luce della sentenza pretorile di merito, confermata sia
in appello che davanti al Tribunale federale e concernente le rendite vedovili di
giugno e luglio 2005, tanto la somma posta in esecuzione quanto l'impegno a
pagare risultavano in definitiva facilmente determinabili. Ciò posto, sulla
base dell'insieme dei documenti e del comportamento concludente della convenuta
verso il marito defunto dell'istante, il primo giudice ha accolto le due
istanze e, per gli importi posti in esecuzione, rigettato in via provvisoria le
opposizioni.
E. Contro
questa sentenza si aggrava tempestivamente AP 1. Rileva che a ragione il
Pretore non ha ritenuto il patto tra azionisti, accordo cui né lei né l'istante
sono parti e che non costituisce una decisione societaria, quale valido
riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Ciò posto contesta che la decisione pretorile
-confermata limitatamente all'arbitrio dalla Camera di cassazione civile e dal
Tribunale federale- con cui è stata condannata a pagare all'istante una rendita
pensionistica per giugno e luglio 2005 e ha rigettato in via definitiva
l'opposizione da lei formulata ad un altro precetto esecutivo, sia un valido titolo
di rigetto provvisorio. L'efficacia di tali decisioni si limita alle rendite di
quei due mesi, ma non si esprime sul principio in sé di un diritto alla rendita
vedovile. Senza un'esplicita dichiarazione circa un suo obbligo di pagamento
verso l'istante, l'appellante contesta pure che l'insieme dei documenti prodotti
costituisca riconoscimento di debito giusta l'art. 82 LEF. Mancano inoltre gli elementi
per determinare la cifra dovuta. A titolo abbondanziale, essendo gli azionisti
intervenuti sia quali contraenti sia quali beneficiari delle prestazioni
pensionistiche, il patto lede persino il divieto di contrarre con sé stessi. La
pensione corrisposta al marito dell'istante poi è stata versata a titolo
volontario al marito dell'istante, il quale a più riprese aveva accettato delle
riduzioni. Ad ogni modo, esclude che in questo suo comportamento possa essere riconosciuto
un suo obbligo di pagamento verso l'istante. Per finire, contesta che l'istante
possa rivendicare l'importo posto in esecuzione, in quanto le prestazioni LAVS
di cui beneficia coprono oltre il 60% dell'ultima rendita percepita dal
marito.
Delle
osservazioni dell'istante si dirà, se necessario, nel seguito.
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che
non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito
può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi
emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro
riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti
in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente
dalla volontà delle parti (Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:
Rep 1989 pag. 338 con riferimenti). Il riconoscimento di debito può poi
risultare da verbali stesi dalle autorità, in particolare dai tribunali e dagli
uffici (ad es. del registro fondiario, del registro di commercio e delle
esecuzioni e dei fallimenti) (Cometta,
op. cit., pag. 337).
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche
dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima
dell'inoltro dell'esecuzione (da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149],
consid. 5 con rinvii).
Per
il resto, va ricordato che se da un canto il debitore deve avere firmato lo
scritto con cui si è impegnato a pagare, non è affatto indispensabile che nel
medesimo egli abbia altresì quantificato l'importo riconosciuto (CEF, 23 aprile
2008 [14.2007.108], consid. 3): in tal caso diventa tuttavia essenziale un
rinvio o un riferimento esplicito ad altri documenti che indichino in modo
chiaro e preciso la cifra dovuta al creditore (Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco
1998, n. 15 ad art. 82 e DTF 132 III 481 citata in: Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences
récents [JdT 2008 II 23, pag. 26 e nota 28] e in: Muster, Développements récents en matière de mainlevée de
l'opposition [BlSchK 2008 (72°) pag. 9]).
2. Il Pretore ha escluso che il patto
tra azionisti sia un riconoscimento di debito della società escussa. In
sostanza, ha ripreso quanto da lui addotto nella decisione 15 maggio 2006 (doc.
2) emessa in una precedente causa di rigetto provvisorio dell'opposizione
pendente fra le medesime parti e riguardante le medesime prestazioni di quelle
qui in esame: allora, pur ammettendo che quel patto era stato firmato da tutti gli
azionisti della convenuta, non aveva ritenuto che in quanto tale l'accordo potesse
essere parificato a una decisione del consiglio d'amministrazione e quindi la vincolasse
verso l'esterno (doc. 2 pag. 2). E, in concreto, non vi erano motivi validi per
scostarsi da questa sua conclusione (sentenza impugnata, consid. 1). Tuttavia,
il Pretore ha considerato per l'insieme di tutti i documenti e del
comportamento dell'escussa che, perlomeno per atti concludenti, si era
impegnata ad ossequiare il patto sottoscritto nel 1988, rendendo evidente un
suo impegno a pagare all'istante l'importo rivendicato (sentenza impugnata,
consid. 2). Di qui, l'accoglimento delle richieste di quest'ultima. L'appellante
contesta questa conclusione.
3. Invero,
affermando che la convenuta, pagando sistematicamente la rendita pensionistica
al defunto marito dell'istante, si è impegnata a ossequiare il patto del 1988
per atti concludenti, il Pretore assimila degli atti concludenti ad un
riconoscimento di debito dell'escussa. Ma questo è inammissibile. In effetti,
la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione è per definizione fondata
sui documenti (Stücheli, Die
Rechtöffnung, Zurigo 2000, pag. 165) e, se è vero che il riconoscimento di
debito può essere dedotto da un insieme di documenti, è altresì vero che lo scritto
da cui emerge l'impegno a pagare del debitore deve pur sempre essere firmato da
quest'ultimo (sopra, consid. 2), o perlomeno da un suo rappresentante. In
materia di rigetto dell'opposizione, nella misura in cui il suo obbligo di
pagamento è documentato, poco importa sapere che quel debitore abbia poi
effettivamente pagato quanto dovuto per oltre un ventennio. Per contro,
nell'eventualità in cui quel preciso obbligo di pagamento non emerge da un documento
da lui sottoscritto, al creditore non resta che intraprendere la via della procedura
ordinaria.
4. Ora,
il patto da cui la procedente deduce il suo diritto si presenta quale
accordo tra gli azionisti rappresentanti l'intero capitale sociale della __________
-poi diventata AP 1 (cfr. doc. C, pag. 1; D, pag. 1; H, pag. 1)- ed è stato
singolarmente sottoscritto da ciascuno di essi (doc. B). Si tratta pertanto di
stabilire se questo documento costituisce di fatto un impegno assunto
dall'escussa.
a) Un
riconoscimento di debito obbliga una persona giuridica se è stato stipulato da
persone autorizzate a rappresentarla (Staehelin,
op. cit., n. 59 ad art. 82). In questo contesto, e nella misura in cui
non dovesse risultare da un'iscrizione intavolata a registro di commercio, è possibile
documentare per atti concludenti o altre circostanze l'esistenza di un tale
rapporto di rappresentanza (Staehelin, op.
cit., n. 59 ad art. 82 con rinvio ad art. 32 cpv. 2 CO; Staehelin, op. cit., Ergänzungsband, Basilea 2005, n. 59 ad
art. 82). Trattandosi di una società anonima, solo il consiglio di
amministrazione è abilitato ad agire quale suo rappresentante nei confronti di
terzi (art. 718 cpv. 1 CO). Come già evidenziato dal Pretore, in concreto però il
patto tra azionisti non si presenta quale contratto stipulato dal consiglio di
amministrazione dell'escussa, sebbene parrebbe che anche l'attuale
amministratore unico __________, detentore di un diritto di firma individuale
dal 1996 (doc. 5, pag. 2 e 3), abbia sottoscritto il documento. Questo,
perlomeno nell'ambito di un rigetto provvisorio dell'opposizione, esclude che persino
atti concludenti quali il pagamento per oltre vent'anni di una prestazione
pensionistica mensile -fatti questi documentati dai conteggi bancari (doc. M) e
dal verbale di audizione del teste __________ (doc. I)- possano comprovare un rapporto
di rappresentanza a priori inesistente (art. 32 cpv. 2 CO).
b) Quale organo
supremo di una società anonima, l'assemblea generale ha facoltà di decidere su
materie che per legge o per statuto le sono riservate (art. 698 CO). Dandosi il
caso, è quindi di per sé ipotizzabile che assuma impegni anche verso terzi. Ora,
una caratteristica tipica delle società anonime piccole -quale appunto lo è la
società escussa- è proprio quella di tenere delle assemblee generali di tutti gli
azionisti giusta l'art. 701 CO e in quel contesto deliberare su quanto di loro competenza:
eccezion fatta per le formalità prescritte per la loro convocazione, anche in
questi casi s'impone tuttavia il rispetto di norme legali e statutarie fra cui anche
quello di tenere un processo verbale giusta l'art. 702 cpv. 2 CO (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches
Aktienrecht, Berna 1996, n. 5 segg. ad § 23, pag. 202; Dubs/Truffer, Basler Kommentar zum OR II, Basilea 2008, n. 2
ad art. 701). In concreto, il patto tra azionisti è stato stipulato fra
tutti i rappresentanti dell'intero capitale sociale (doc. B, pag. 1). Ma,
a prescindere dalla questione a sapere se di fatto la concessione di
prestazioni pensionistiche rientrasse nella competenza dell'assemblea generale
-ciò che in concreto non è dato di sapere- dal documento non risulta che vi
fosse l'intenzione a costituirsi in assemblea generale ai sensi dell'art. 701
CO, né che sia stato tenuto un processo verbale in ossequio a quanto prescritto
dall'art. 702 cpv. 2 CO e nemmeno che quanto concordato in quell'occasione fosse
da considerare quale delibera assembleare. Di modo che, anche sotto questo
profilo l'escussa non può ritenersi impegnata dal documento sottoscritto dagli
azionisti.
5. L'istante
ha prodotto agli atti la sentenza di merito 26 aprile 2007 che condanna
l'escussa a versare l'importo capitale di fr. 6'032.80 oltre interessi,
corrispondente alla rendita di vedovanza di cui al patto tra azionisti per
Fatti
i mesi di giugno e di luglio 2005 (doc. C, pag. 3), confermata dalla Camera di
cassazione civile (doc. D) e dal Tribunale federale (doc. E/H). In proposito, il
Pretore ha ritenuto che la somma posta in esecuzione è pertanto facilmente
determinabile dagli elementi agli atti, così come l'impegno a pagare della
convenuta e che diversamente da quanto risultante al momento della prima
sentenza di rigetto provvisorio (negato), quanto sopra appare ora senz'altro
liquido e pacifico data l'emanazione del giudizio di merito […] confermato in
ultima analisi dal Tribunale federale (sentenza impugnata, consid. 2). A
torto.
Considerandi
Come
a ragione evidenzia l'appellante, se è vero che emettendo quella decisione di condanna
a carico dell'escussa il primo giudice ha implicitamente accertato l'esistenza
di un obbligo di pagamento a carico dell'escussa, è altresì vero che quell'obbligo
sussiste solo riguardo alle rendite di giugno e di luglio 2005. Ma questo non significa
certo che il medesimo impegno sia altresì rivolto alle mensilità che ora l'istante
rivendica per il periodo agosto 2005-luglio 2006 e agosto 2006-luglio 2007
(doc. G). Diversamente da quanto sostenuto dall'istante in sede di udienza
(memoria integrativa allegata al verbale, pag. 1), come tale la sentenza non ha
sancito né il principio del diritto dell'istante alla rendita di vedovanza -quest'ultima
essendosi limitata a chiedere la condanna al pagamento di quelle due precise mensilità
(doc. C, pag. 2, consid. E)- né si intravede una pronuncia in tal senso nel
Dispositivo
dispositivo di quella decisione (doc. C, pag. 3). Giova peraltro rammentare che
in quell'occasione il primo giudice non si è nemmeno pronunciato sulla validità
e sull'opponibilità alle parti del patto tra azionisti (doc. C, pag. 2 consid.
3) e che, trattandosi di un valore inferiore a fr. 8'000.–, sia il potere d'esame
della Camera di cassazione civile (doc. D, pag. 3 consid. 3) che del Tribunale
federale (doc. H, pag. 3, consid. 2) erano limitati all'arbitrio.
Di
fatto, nel contesto della procedura che ha condotto alla sentenza 26 aprile
2007, l'istante ha con evidenza optato per l'inoltro di un'azione parziale
intesa appunto ad ottenere la condanna dell'escussa al pagamento delle rendite
di giugno 2005 e di luglio 2005 (doc. C, pag. 2, consid. E), allorquando a quel
momento -ossia il 12 settembre 2006 (doc. C, pag. 1)- complessivamente le mensilità
esigibili avrebbero potuto essere ben 14 (da giugno 2005 ad agosto 2006). A
lei quindi l'onere di sopportare le conseguenze di questa sua scelta. Pretendere
sulla base di quella decisione -pur confermata sin davanti al Tribunale
federale- e nell'ambito di una procedura di rigetto provvisorio
dell'opposizione, che siano date le circostanze per procedere in via esecutiva
con l'incasso forzato di prestazioni che la predetta azione -proprio perché
parziale- non copre affatto è ai limiti del pretesto.
6. Considerato
che le istanze di rigetto provvisorio dell'opposizione non sono suffragate da
alcun riconoscimento di debito emesso dall'escussa, l'appello deve così essere
accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'istante
(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello
è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 4 novembre 2008
del Pretore __________, è così riformata:
“1. Le istanze di rigetto provvisorio
dell'opposizione 17 giugno 2008 di AO 1, __________, riferite alle esecuzioni
n. __________ rispettivamente n. __________ del 12/18 febbraio 2008 l'UEF __________,
sono respinte.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 250.–, da anticipare
dall'istante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________,
fr. 750.– a titolo di indennità.
2. La
tassa di giustizia di fr. 400.–, già anticipata dall'appellante, è posta a
carico di AO 1, __________, che rifonderà a AP 1, __________, un'indennità di fr.
500.–.
3. Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il
valore litigioso della vertenza è di fr. 72'393.60, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72
e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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