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Decisione

14.2008.117

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici. Solvibilità

20 gennaio 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A.

La AO 1 ha chiesto il fallimento senza

preventiva esecuzione di AP 1 per contributi rimasti impagati.

B. All’udienza di contraddittorio del 17 settembre 2008 nessuno è

comparso.

C. Con sentenza 10 novembre 2008 il Pretore della Giurisdizione di __________

ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da quello stesso giorno alle

ore 14.30.

D. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1 asserendo

di avere depositato presso questa Autorità l’importo dovuto alla creditrice.

L’appellante ha prodotto la copia di una ricevuta 20 novembre 2008 relativa al

versamento presso la Cassa del Tribunale d’appello di fr. 26'000.-- (doc. C). La

convenuta ha inoltre presentato un estratto delle sue esecuzioni al 19 novembre

2008 (doc. D), rilevando che oltre alla procedura promossa dall’istante, a suo

carico è pendente solo un’ulteriore esecuzione per fr. 261.--.

Considerato

Considerandi

1.

La

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione (art. 190 e segg. LEF)

è impugnabile per il rinvio dell’art. 194 LEF all’art. 174 LEF.

2.

a) In virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad

art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann,

Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.

174.

E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und

Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) L’appellante ha

dimostrato di avere depositato presso questa Autorità, con versamento 20

novembre 2008 e pertanto posteriormente alla dichiarazione di fallimento, fr.

26'000.-- a disposizione della creditrice (doc. C), per cui risulta adempiuto il

requisito previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF.

Per quel

riguarda il presupposto della solvibilità si osserva che dall’estratto delle

esecuzioni dell’UEF di __________ al 5 gennaio 2009 emerge che delle 14 procedure

esecutive pendenti nei confronti dell’appellante, 12 sono state pagate, mentre

le due rimanenti risultano essere estinte per perenzione. Ciò porta a

concludere che la convenuta è in grado di far fronte ai suoi debiti, per cui

anche il requisito della solvibilità risulta reso sufficientemente verosimile.

Il fallimento di AP 1 può quindi essere annullato.

2.

L'appello

va accolto.

La

tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico dell’appellante (art. 49

OTLEF), mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo

presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le

spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono caricate all’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. L'appello

è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 10 novembre 2008 pronunciata dal Pretore della Giurisdizione

di __________ , inc. EF. __________, nei confronti di AP 1AP 1, è annullata.

2. La tassa di

giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a

carico di AP 1. Non si assegnano indennità.

3. Le spese

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________,da anticipare come di rito,

sono poste a carico di AP 1”.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata

dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.

III. Intimazione a:

-

AO 1 AO 1, __________;

- Ufficio __________, __________;

-

Ufficio __________;

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di__________;

Comunicazione

alla Pretura __________

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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