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Decisione

14.2008.118

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Onere della prova del tasso di conversione da euro in franchi svizzeri

25 febbraio 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

decreto (“Beschluss”) del 7 luglio 2004, __________ ha modificato una propria

precedente misura provvisionale (“einstweilige Anordunung”) del 4 dicembre 1997, fissando – a partire dal 1° giugno 2004 – un

contributo alimentare, a seguito di separazione, a favore di AO 1 e a carico di

AP 1, pari a € 4'650.- mensili (act. B). Tale decreto è stato notificato

il 9 luglio allo studio legale “__________” di __________, rappresentante del

convenuto (act. B, ultimo foglio).

B. In data 8 agosto 2008

AO 1 ha fatto notificare a AP 1, domiciliato a __________, il precetto

esecutivo n. __________ __________ per l’incasso della somma di fr. 171'981.18

oltre interessi all’8% dal 7 luglio 2004, pari al controvalore di € 105'400.-

al cambio del 4 agosto 2008. Quale titolo di credito essa ha indicato: “Sentenza

dello __________ del 07.07.04 per prestazioni alimentari” (act. C; v. domanda

di esecuzione, act. A). Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la

procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo con istanza del 25 settembre

2008, previo riconoscimento e dichiarazione di esecutività in Svizzera del

citato decreto tedesco.

C. All’udienza di

contradditorio del 29 ottobre 2008 l’istante ha confermato la sua richiesta, mentre

che il convenuto vi si è opposto, asserendo tra l’altro che controparte non ha

provato il tasso di cambio da euro in franchi svizzeri e rilevando che il

documento F da essa prodotto all’udienza riporta solo il cambio al 30 luglio

2008, quando invece la domanda di esecuzione data del 4 agosto 2008. In replica

la procedente ha dal canto suo obiettato che il documento F riporta sia il

tasso di cambio al momento in cui la domanda di esecuzione è stata compilata,

sia il tasso di cambio del giorno 4 agosto 2008, per tacere del fatto che è

ormai assodato che il tasso di cambio assurge quasi a fatto notorio. In duplica

il convenuto ha mantenuto la sua opposizione.

D. Con sentenza del 10

novembre 2008 il Pretore della Giurisdizione __________ ha accolto l’istanza,

respingendo pertanto in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escusso

al precetto esecutivo in rassegna. Stabilito che il riconoscimento e

l’esecuzione del decreto __________ sul quale l‘istante ha fondato la propria

domanda va operato sulla scorta della Convenzione dell’Aia del 2 ottobre 1973

concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di

obbligazioni alimentari, di cui la Svizzera e la Germania sono firmatari (RS

0.211.213.02), l’importo preteso dalla creditrice concernendo un contributo

alimentare stabilito provvisoriamente (“einstweilg”) fra i coniugi __________,

i quali vivono separati, e ritenute soddisfatte le condizioni esatte dalla Convenzione

medesima per l’exequatur in Svizzera della decisione in questione, di

modo che di per sé nulla osterebbe sotto questo profilo all’ottenimento del

rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 e 81 cpv. 3 LEF, il primo

giudice ha dipoi respinto l’eccezione dell’escusso, secondo cui la mancata

dimostrazione del tasso di cambio euro/franchi al momento della presentazione

della domanda di esecuzione, comporterebbe ipso facto la reiezione

dell’istanza. La trasformazione di un importo in valuta estera in franchi

svizzeri al tasso di cambio del giorno della domanda di esecuzione incombente

al creditore (art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF) – ha rilevato il Pretore - non comporta

un mutamento del rapporto giuridico fra le parti, dato che dovuta è sempre

ancora la somma nella valuta di cui al contratto o alla sentenza di riferimento.

Potendo il debitore comunque liberarsi tramite versamento dell’importo in valuta

estera, sempre stando al primo giudice, appare ininfluente che venga dimostrato

con precisione al giudice del rigetto quale fosse il cambio al giorno

dell’inoltro della domanda d’esecuzione, ritenuto d’altronde che alle parti

spetta, in caso di oscillazioni di cambio, la facoltà di fare valere il danno

subito (sentenza, pag. 7-8 con riferimento a DTF 134 III 155 consid. 2.3 in fine).

Del resto, ha infine ricordato il Pretore, il creditore può chiedere una sorta di

“aggiornamento del cambio” alla data dell’inoltro della domanda di prosecuzione

(art. 88 cpv. 4 LEF); ciò che – a suo giudizio - relativizza ulteriormente

l’im- portanza e la necessità di provare l’esatto tasso di cambio alla data

dell’esecuzione (sentenza, pag. 6).

E. Contro la sentenza

pretorile si aggrava tempestivamente l’escusso, chiedendo di nuovo la reiezione

dell’istanza. Ricordato che in sede di udienza di discussione la parte istante

ha prodotto i corsi di borsa risultanti dal sito della __________ al 30 luglio

2008 con allegato un grafico per il cambio euro/franchi svizzeri che sembra

indicare un corso di 1.45 al 4 agosto 2008 (data di inoltro della domanda di

esecuzione), l’appellante assevera che la linea del grafico raffigurato sul

medesimo documento si situa tra 1.6 e 1.7 (act. F). La domanda di esecuzione,

datata 4 agosto 2008, rileva l’appellante, convertiva la pretesa di € 105'400.-

in fr. 171'981.18, dunque a un cambio di 1.63 (act. A). Di fronte a questa

incongruenza, prosegue l’appellante, egli ha contestato davanti al primo

giudice l’esistenza della prova del tasso di cambio incombente alla creditrice.

A torto il Pretore ha perciò concluso, sempre secondo l’appellante, che la

questione è irrilevante, dato che il debitore può liberarsi tramite il

versamento dell’importo in valuta estera e dato che il creditore può finanche chiedere

una sorta di aggiornamento del cambio alla data dell’inoltro della domanda di

prosecuzione dell’esecuzione. Giacché la giurisprudenza al riguardo è chiara,

ossia stabilisce che la conversione in moneta svizzera ai fini esecutivi va

fatta al tasso di cambio del giorno della domanda di esecuzione e che la prova

di ciò incombe al creditore.

F. Con le sue

osservazioni, AO 1 chiede la reiezione dell’appello con motivazioni che, se del

caso, saranno riprese in seguito.

Considerandi

in diritto:

1.

Preliminarmente si

rileva che non può essere presa in considerazione la domanda di prosecuzione

dell’esecuzione inoltrata dalla procedente __________ il 2 dicembre 2008 ed

annessa alle osservazioni all’appello (act. 2), ostandovi il divieto di

produrre nova in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPP su rinvio dell’art.

25.

LALEF). Nemmeno può essere preso in considerazione lo scritto 29 dicembre 2008

che l’appellante ha inviato a questa Camera per ribadire in buona sostanza quanto

proposto con il proprio gravame, dal momento che con la presentazione delle osservazioni

all’appello si è concluso lo scambio degli allegati.

2.

L’appello

è limitato al quesito a sapere se alla parte istante incombeva dimostrare –

come preteso dall’appellante – il tasso di cambio vigente alla data di inoltro

della domanda di esecuzione alla base della conversione della somma di €

105'400.- in franchi svizzeri 171'981.18, rispettivamente – in caso di risposta

affermativa – se la creditrice ha soddisfatto tale onere producendo la tabella

dei corsi di borsa datata 30 luglio 2007 e l’annesso, da cui risulterebbe –

secondo la creditrice - che al 4 agosto 2008 il tasso di cambio era di 1.63,

come a domanda di esecuzione (v. act. F).

3.

Quanto al primo quesito, la risposta va trovata nella costante giurisprudenza

di questa Camera, la quale, rifacendosi alla dottrina generale in materia di

LEF, rimasta aderente al principio secondo cui il tasso di cambio dev’essere

allegato e provato dal creditore (Kofmel/Ehrenzeller, in Comm. di

Basilea, art. 67 LEF, N. 40; Staehelin,

op. cit. ibidem e art. 82, N. 41; gilliéron,

Comm. de la loi fédéral sur la poursuite pour dette et faillites, 1999,

art. 67, n. 67). Inoltre la motivazione di questa scelta appare sostenibile in particolare

laddove ricorda che le turbolenze valutarie e le volatilità dei corsi determinano

continue e sensibili oscillazioni (cfr. tra l’altro CEF, sentenza del 6

dicembre 2007, inc. n. 17.2007.44, consid. 2 con richiami). Ne discende pertanto

che il richiamo alla sentenza DTF 134 III 155 consid. 2.3 in fine da parte del

Pretore, che riguarda peraltro un aspetto che esula dallo specifico tema, si

rileva infruttuoso.

4.

Quanto invece al

secondo punto di questione, si deve convenire con l’appellante che la

procedente non ha dimostrato che il tasso di cambio da euro in franchi svizzeri

alla data di inoltro della domanda di esecuzione fosse di 1.63 (ciò che le avrebbe

consentito di giungere alla somma di fr. 171'802.00 - e non di fr. 171'981.18,

come a precetto esecutivo - moltiplicando € 105’400 x 1.63; v. anche appello,

pag. 1 e osservazioni all’appello, pag. 2). Giacché la tabella prodotta

dall’istante (relativa ai corsi di borsa), fornita via Internet dalla __________

e dalla quale l’appellante ha ricavato il tasso di cambio per la conversione di

euro in franchi svizzeri sulla base del tasso di cambio da franchi svizzeri in

euro (v. la parte contrassegnata dal color arancione) si riferisce al 30

luglio 2008 e non alla data di inoltro della domanda di esecuzione, avvenuta il

4.

agosto successivo (act. F). Quanto all’altra pagina, essa riporta l’esito di

una ricerca eseguita dall’istante il 28 ottobre 2008 alle 16:57, sempre nel

sito della __________, segnatamente il corso (euro/franchi svizzeri ) di 1.45 e

un grafico sul medesimo documento caratterizzato dalla messa in evidenza in

colore arancione degli spazi riservati ai marginali 1.7-1.6 e, in fondo, dalla

data 04.08.08 (act. F). Contrariamente a quanto frettolosamente preteso dall’istante

(v. osservazioni all’appello, pag. 3) tali giusitificativi non consentono

affatto di stabilire che alla data di inoltro della domanda di esecuzione il

tasso di cambio (euro/franchi svizzeri) fosse quello implicitamente ripreso –

sempre secondo la stessa procedente - nel precetto esecutivo (ovvero 1.63). Su

questo punto l’appello si rivela perciò fondato.

5.

L’istanza non va però

respinta integralmente. Che alla data di inoltro della domanda di esecuzione il

tasso di conversione fosse perlomeno quello più basso di cui all’act F seconda

pagina (1.45) è implicitamente stato riconosciuto dallo stesso appellante; il

quale ha contestato quello di 1.63 usato dalla creditrice e non quello

inferiore (sicuramente a lui più favorevole) e, in ogni modo, non ha preteso

che la documentazione prodotta dall’istante non consentisse di stabilire per lo

meno in 1.45 il tasso di conversione a disposizione dalla creditrice all’8 agosto

2008.

(v. anche decreto di concessione di effetto sospensivo del 27 novembre

2008)

6.

Da quanto precede ne

discende che, in parziale accoglimento dell’appello, l’istanza va accolta

limitatamente a fr. 152'830.- corrispondenti alla conversione di € 105’400.- al

tasso di cambio 1.45 (oltre agli interessi riconosciuti dal primo giudice e non

contestati in questa sede).

7.

La tassa di

giustizia e le indennità di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 48,

49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

I. L’appello è parzialmente

accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1.2 e n. 2 della sentenza impugnata

sono così riformati:

“1.2. E’ rigettata in via definitiva l’opposizione

interposta da AP 1 contro il precetto esecutivo n. __________ dell’UEF __________

per l’importo di fr. 152'830, oltre interessi al 5% + l’interesse di base

(“Basiszinsatz”) vigente al momento di ogni decorrenza, partire dalla scadenza di

ogni singolo contributo alimentare mensile.

2. Le spese e la tassa di giudizio per complessivi fr.

600.- , da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico per fr. 50.-, mentre

che per i rimanenti fr. 550.- sono poste a carico del convenuto, che rifonderà

all’istante fr. 3’000.- a titolo di indennità ridotta.”

II. La tassa di

giustizia di fr. 900.- relativa al presente giudizio, anticipata

dall’appellante, rimane a suo carico per fr. 850.-, mentre che per i rimanenti

fr. 50.- è posta a carico della parte appellata, alla quale l’appellante

rifonderà fr. 2’000.- a titolo di indennità ridotta.

III. Intimazione a:

-

avv. PA 1, __________;

-

avv. PA 2, __________.

Comunicazione alla

Pretura di __________.

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il

valore litigioso della vertenza è di fr.

171'981.18,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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