14.2008.122
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Solvibilità non resa verosimile
13 gennaio 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2008.122
Data decisione, Autorità:
13.01.2009, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Solvibilità non resa verosimile
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2008.122
Lugano
13 gennaio 2009
B/sp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
15 febbraio 2008 presentata da
CO 1
rappr. da RA 1
Contro
AP 1
patrocinato da PA 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto __________
con sentenza 27 novembre 2008 ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento della ditta AP 1, __________, a far tempo dal giorno 27 novembre
2008 alle ore 14.00.
2./3./4./5. Omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
5 dicembre 2008 ne postula l’annullamento;
viste le osservazioni 30 dicembre 2008 della parte
appellata;
rilevato che con decreto presidenziale 11 dicembre
2008 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________
la CO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di premi per
il periodo da aprile a giugno 2007 ammontanti a fr. 1'155.30 oltre interessi e
spese.
B. All’udienza del 31 marzo 2008 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 27 novembre 2008 il Pretore del Distretto di __________
ha pronunciato il fallimento di AP 1 a far tempo da quello stesso giorno alle
ore 14.00.
D. Con l’appello AP 1 sostiene di avere saldato il proprio debito nei
confronti dell’appellante, producendo la copia di una ricevuta del 1° dicembre
2008 relativa al versamento di fr. 1'508.20 alla CO 1 (doc. A), e rilevando che
quest’ultima intendeva ritirare la domanda di fallimento. Con scritto 10
dicembre 2008 l’appellante ha poi inoltrato la copia di un’ulteriore ricevuta
del 9 dicembre 2008 relativa al versamento all’istante di fr. 133.-- (doc. C).
E. Con
le sue osservazioni la CO 1 afferma di non avere mai comunicato al convenuto la
sua intenzione di ritirare la domanda di fallimento prima che fossero saldati
tutti i debiti ancora pendenti.
Considerato
Considerandi
1.
a) In virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile
la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata
ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.
L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare
i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di
una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo
indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere
dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,
§ 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung
des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in
Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95
(1999) n. 8 p. 172).
b) L’appellante ha
dimostrato di avere estinto il debito in oggetto, posteriormente alla dichiarazione
di fallimento, con il versamento il 1. dicembre 2008 di fr. 1'508.20 (doc. A)
rispettivamente il 9 dicembre 2008 di fr. 133.-- (doc. C), per cui risulta adempiuto
il requisito previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel che
riguarda il presupposto della solvibilità va osservato che dall’estratto delle
esecuzioni __________ emerge che nei confronti dell’appellante sono pendenti 39
esecuzioni per un valore complessivo di fr. 22'112.90. Determinante è che,
nell’anno in corso, oltre che nella presente procedura, in due altre esecuzioni
l’8 febbraio 2008 rispettivamente il 23 agosto 2008 è stata emessa la
comminatoria di fallimento, inoltre in 13 esecuzioni è stato effettuato il
pignoramento di salario, mentre in altre 5 procedure è stato emesso l’avviso di
pignoramento. Dal 16 giugno all’8 ottobre 2008 sono stati inoltre emessi a
carico dell’appellante 6 attestati di carenza di beni per un totale di fr. 9'089.85.
Ciò porta a concludere che il convenuto non è più in grado di far fronte ai
suoi debiti, per cui il requisito della solvibilità non può essere ritenuto
reso sufficientemente verosimile. Il fallimento di AP 1 non può di conseguenza
essere annullato.
2.
L'appello
va respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve
essere nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano
indennità, la parte appellata non avendone presentato richiesta (art. 49 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. L'appello
è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da
giovedì
15 gennaio 2009 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a carico di AP 1AP 1
3. Intimazione
a:
-
avv. PA 1, __________;
- RA 1, __________;
-
Ufficio __________
-
Ufficio del Registro fondiario del __________
Comunicazione
alla Pretura __________terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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