14.2008.124
Opposizione a sequestro: esistenza del credito - legittimazione attiva -credito fondato su attestato di carenza di beni e oggetto, in un secondo tempo, di una cessione di credito
26 marzo 2009Italiano21 min
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Numero d'incarto:
14.2008.124
Data decisione, Autorità:
26.03.2009, CEF
Titolo:
Opposizione a sequestro: esistenza del credito - legittimazione attiva -credito fondato su attestato di carenza di beni e oggetto, in un secondo tempo, di una cessione di credito
ATTESTATO DI CARENZA DI BENI
CESSIONE DI CREDITO
DECRETO DI SEQUESTRO
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
MEZZO DI PROVA
NOVA
ONERE DELLA PROVA
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO
VEROSIMIGLIANZA DEL CREDITO
art. 8 CC
art. 164 CO
art. 165 cpv. 1 CO
art. 170 cpv. 2 CO
art. 17 LEF
art. 271 cpv. 1 cf. 5 LEF
art. 272 cpv. 1 LEF
art. 278 LEF
art. 278 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2008.124
Lugano
26 marzo 2009
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(inc. EF.2008.2195 della Pretura __________) promossa con opposizione 29 agosto
2008 da
CO 1
(patrocinato dall' PA 2 )
contro
il sequestro 19
agosto 2008 (inc. EF.2008.2046) (n°__________) richiesto nei confronti
dell'opponente da
AP 1
(patrocinata dall' PA 1 )
in cui il Pretore __________, con decisione 27
novembre 2008, ha accolto l'opposizione e, di conseguenza, annullato il
sequestro;
appellante AP 1 con allegato 9 dicembre 2008, in cui
postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'opposizione
e confermare quindi il sequestro;
lette le osservazioni 9 gennaio 2009 con cui
l'opponente postula la reiezione dell'appello;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 18 agosto 2008 diretta contro CO 1, AP 1 ha chiesto al
Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF di porre sotto
sequestro “la quota di interessenza ereditaria di CO 1 nella successione della madre
__________”, il tutto fino a concorrenza dell'importo di fr. 65'119.60 con
interessi al 5% dal 18 agosto 2008. Quale titolo di credito la sequestrante ha
indicato l'attestato di carenza di beni n. __________ dell'UE __________ datato
30 ottobre 2007 (doc. A), evidenziando che il debitore -insieme al fratello- era
membro della comunione ereditaria istauratasi a seguito del decesso 6 agosto
2008 della madre __________.
Fatti
B. Il 19
agosto 2008, il Pretore __________, ha decretato il sequestro per l'importo
pari a fr. 65'119.60 oltre interessi al 5% dal 18 agosto 2008.
C. Il 29
agosto 2008 CO 1 ha interposto opposizione al sequestro. Al contraddittorio del
21 novembre 2008, ha così spiegato che la sequestrante non era più titolare del
credito sfociato nell'attestato di carenza di beni 30 ottobre 2007, in quanto lo
aveva precedentemente ceduto a __________. Ha altresì precisato di avere
estinto il suo debito come alla dichiarazione 17 aprile 2007, giorno in cui il
cessionario confermò avere ricevuto da lui un importo capitale di fr. 55'000.–
a saldo del credito trasferitogli dalla sequestrante.
La
sequestrante ha evidenziato come la questione legata alla cessione del credito
fosse già nota a questa Camera allorquando emise quale autorità di vigilanza la
sentenza 21 aprile 2008 e che, in quell'occasione, non ravvisò lacune circa la
titolarità del credito né decise di stralciare la causa dai ruoli per carenza di
presupposto processuale. Avendo poi impugnato per dolo e per errore essenziale il
contratto di cessione, il comunque contestato pagamento al cessionario non liberava
certo il debitore dal suo obbligo. A riprova di ciò, vi era il fatto che
l'attestato di carenza di beni non era stato cancellato. In ogni caso, non
spettava al giudice del sequestro pronunciarsi sulla validità e sull'esistenza
della cessione ma, semmai, al giudice del merito.
L'opponente
ha ribadito le sue eccezioni, precisando che la carenza di legittimazione
attiva della sequestrante non era stata affrontata nella sentenza 21 aprile
2008, ma che questo non esimeva ad ogni modo il Pretore dal farlo nel contesto
della procedura di sequestro. E, nulla agli atti indicava che la cessione del
credito fatta a titolo fiduciario fosse stata formalmente retrocessa alla cedente.
Inoltre, la dichiarazione 17 aprile 2007 del cessionario -a valere quale quietanza
del suo pagamento- confermava l'avvenuta estinzione del debito, circostanza di cui
la sequestrante era stata informata. Per il resto, prima di quel giorno, né la
sequestrante né il cessionario gli dissero che il credito non era più di
pertinenza di quest'ultimo. Ciò posto, per l'art. 167 CO, egli si era in buona
fede liberato dal suo obbligo di pagamento.
La
sequestrante ha preso atto di come l'opponente non contestasse che la cessione era
stata impugnata per vizi di volontà, e quindi di come il pagamento non avesse
affatto estinto il debito dell'opponente. Dubbia poi l'effettiva possibilità per
quest'ultimo di pagare, visto che a suo carico erano pendenti esecuzioni per oltre
fr. 400'000.– e attestati di carenza di beni per oltre fr. 200'000.–. Peraltro
mancava la prova del fatto che il cessionario avesse restituito i mobili, condizione
subordinata al pagamento del debito.
D. Con
sentenza 27 novembre 2008 il Pretore __________, ha accolto l'opposizione e
annullato il sequestro. Stabilito che unico punto controverso era la titolarità
del credito per cui era chiesto il sequestro, ha anzitutto precisato che si
trattava di una questione di diritto materiale -non di presupposto processuale-
da verificare d'ufficio in ogni stadio di causa. Di fatto la sequestrante aveva
ceduto a __________ crediti verso l'opponente per complessivi fr. 140'000.–, fra
cui appunto quello oggetto del sequestro: il relativo contratto di cessione era
conforme all'art. 165 cpv. 1 CO ed era stato persino prodotto dalla stessa sequestrante.
Nella dichiarazione 17 aprile 2007 il cessionario dava poi atto di avere
ricevuto fr. 55'000.– a saldo del credito così trasferitogli, circostanza che il
suo rappresentante legale aveva comunicato per iscritto a quello della
sequestrante il 21 maggio 2007. Per contro, mancavano riscontri oggettivi a
sostegno della tesi secondo cui la sequestrante avesse impugnato per dolo ed
errore essenziale il contratto di cessione. Certo, con scritto 20 aprile 2007
aveva provveduto ad informare di questa sua intenzione il patrocinatore del
cessionario. Ma questo, visto poi che nemmeno erano stati indicati i motivi, anche
in termini di mera verosimiglianza era insufficiente per invalidare un contratto.
A detta del Pretore era infine irrilevante che la sentenza 21 aprile 2008 non
facesse riferimento alla cessione di credito e che l'attestato di carenza di
beni su cui l'istante aveva fondato il sequestro fosse ancora iscritto presso
l'ufficio di esecuzione.
E. Con
il presente appello AP 1 chiede di respingere l'opposizione e confermare il
sequestro. Rileva anzitutto che al contraddittorio, l'opponente non aveva contestato
-perlomeno non in modo esplicito- che la cessione di credito era stata da lei impugnata
nei termini riferiti con la sua risposta. Ciò posto, il Pretore doveva
presumere la rinuncia dell'opponente a mettere in dubbio questo argomento e
quindi considerare questo fatto come riconosciuto. Già solo per questo motivo
la cessione di credito era da ritenere nulla. L'appellante rimprovera poi al
primo giudice di avere posto esigenze troppo severe al criterio della
verosimiglianza del credito, visto che elementi oggettivi da lei addotti rendono
evidente l'impugnazione per dolo e per errore essenziale del contratto di
cessione, e quindi la sua inefficacia. Reputa la dichiarazione 17 aprile 2007
del cessionario falsa dal profilo materiale e intellettuale, sia perché mai prodotta
nell'esecuzione conclusasi con l'emissione dell'attestato di carenza di beni, sia
perché quale nullatenente l'opponente non disponeva certo di un importo di fr.
55'000.–. Riguardo alla sua legittimazione attiva rileva che la sentenza 21
aprile 2008 -cresciuta in giudicato- non evidenziava una carenza in tal senso. Respingendo
senza motivi gli argomenti circa l'esistenza dell'attestato di carenza di beni,
il Pretore ha infine leso il suo diritto di essere sentita.
F. Delle
osservazioni dell'opponente si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di
annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce
sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore
destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro dieci
giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo
periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il
rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), e ciò qualora
il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–. L'autorità superiore
deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle
parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del
sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparte- è raggiunto il
grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo,
atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure
che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo
ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/
Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la
procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).
2.
Le
decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla
procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono
tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio
attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et
des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg.
con rif.; Artho von Gunten, Die
Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice
non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente
in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta
stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla
controparte non contumace (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a
ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il giudice può
accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (Hohl, La réalisation du
droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85
segg.; Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza
liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).
Inoltre, i principi di
celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze
di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono
sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei
documenti che considerano determinanti.
3.
In
virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso
contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la
giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e;
30.
ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed
eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di
primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di
addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di
prova (Vogel/Spühler, op. cit.,
n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti
nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla
decisione. Per evidenti ragioni
pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni
nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio
degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3).
Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in
materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).
Di
modo che, è in sé ricevibile l'eccezione di falso in documenti rivolta alla
dichiarazione 17 aprile 2007 del cessionario __________ attestante l'estinzione
del debito (doc. 7) e sollevata per la prima volta in appello (pag. 12 n. 2b). Vanno
per contro estromessi dall'incarto l'estratto della denuncia penale del 2
dicembre 2008 e la lettera 6 marzo 2009 del Ministero pubblico prodotti con
riferimento alla fedefacenza di quello medesimo documento -e nell'intento di
postulare una sospensione della procedura di ricorso- solo il 16 marzo 2009 ben
oltre il termine di dieci giorni per proporre l'appello.
4.
Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il
creditore renda verosimile l'esistenza:
1.
del credito;
2.
di una causa di sequestro;
3.
di beni appartenenti al
debitore.
Non
è in concreto controverso né la causa del sequestro, fondata sull'esistenza di
un attestato di carenza di beni (art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF), né l'appartenenza
al debitore dei beni oggetto del sequestro trattandosi della quota parte di
interessenza ereditaria dell'opponente nella successione alla di lui madre
deceduta il 6 agosto 2008 (doc. B, C, E). L'appellante contesta per contro di
non avere reso sufficientemente verosimile la sua legittimazione attiva con
riferimento all'esistenza del credito.
Esistenza
del credito
5.
La
legittimazione attiva è verificata d'ufficio, in ogni stadio di causa,
tuttavia -laddove vale il principio attitatorio- unicamente sulla base dei
fatti allegati e accertati (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI Appendice, Lugano 2005, n. 339 ad art. 181 con rinvio a DTF 6
luglio 2004 [4C.198/2004]; Olgiati, Le
norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino, Zurigo 2000, pag.
330; Hohl, Procédure civile, vol.
I, Berna 2001, n. 446). Inoltre, la legittimazione attiva spetta
solo al titolare delle pretese rivendicate (Olgiati,
op. cit., pag. 329). Si tratta di una questione di diritto materiale, e l'onere
della prova riguardante la fattispecie da cui deriva incombe a colui che
procede (Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 59 ad art. 183 CPC).
Ciò
posto, giusta l'art. 164 CO il creditore può cedere ad altri il suo credito se
non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico.
Secondo l'art. 165 cpv. 1 CO per la validità della cessione si richiede la
forma scritta, laddove è considerato sufficiente che l'atto sia sottoscritto
dal solo cedente (Girsberger, Basler Kommentar zum OR I, Basilea 2007, n. 2 ad art. 165; Probst, Commentaire romand, CO I,
Basilea 2003, n. 2 ad art. 165)
6.
Nella
sua istanza di sequestro, a comprova dell'esistenza di un credito accertato di
fr. 65'119.60, l'appellante ha indicato l'attestato di carenza di beni 30
ottobre 2007 (pag. 2 n. 1). Ora, di per sé è ben vero che questo documento riconosce
da una parte la sequestrante quale creditrice della somma capitale di fr.
55'000.– (cui vanno aggiunti fr. 8'925.60 di interessi e fr. 1'194.– di spese
varie) e dall'altra l'opponente quale suo debitore (doc. A), menzionando quale
causa dell'obbligazione riconoscimento di debito 21 gennaio 2004,
riconoscimento di debito del 1° marzo 2005, anticipo-mutui da febbraio 2004
(cfr. raccomandata del 29 dicembre 2005). L'opponente ha nondimeno allegato
che la sequestrante aveva ceduto questa sua pretesa a una terza persona
(verbale, pag. 3), motivo per cui non ne poteva più rivendicare la titolarità.
Quale prova di questa sua allegazione ha prodotto il relativo atto di
cessione di credito (doc. 6), da cui -fra l'altro- emerge appunto che la
sequestrante quale cedente ha trasferito il credito di fr. 55'000.– (oltre
interessi e spese) riferito ai riconoscimenti di debito del 21 gennaio 2004
e del 1° marzo 2005, vantato nei confronti di CO 1 al cessionario __________
che accetta. Come tale il documento è stato sottoscritto dalle parti a __________
il 15 aprile 2007 (doc. H, pag. 2), e non risulta che la sequestrante abbia mai
sollevato dubbi riguardo alla sua autenticità. Posto come la cessione di
credito possa di per sé anche riguardare crediti futuri o non necessariamente
esigibili a quel momento (Probst, op.
cit., n. 16 segg. ad art. 164 CO; Girsberger,
op. cit., n. 36 segg. ad art. 164 CO), l'atto di cessione di credito prova
senz'altro la carenza di legittimazione attiva della sequestrante, come a
ragione ritenuto dal Pretore.
7.
Nell'intento
di dimostrare la sua legittimazione attiva l'appellante afferma però che la cessione
di credito -che non contesta avere sottoscritto- sarebbe inefficace in quanto
da lei tempestivamente impugnata per dolo e per errore essenziale (verbale,
pag. 5 in mezzo). L'interessata rimprovera in particolare al Pretore di non avere
ritenuto questa sua allegazione quale fatto riconosciuto dall'opponente, quest'ultimo
non avendo in sede di replica sollevato specifiche contestazioni al riguardo (appello,
pag. 10 n. 2a). Se non che -come si è già detto (sopra, consid. 5)- l'onere probatorio
della legittimazione attiva incombe a colui che procede in giudizio per
rivendicare una pretesa di cui si considera titolare. In particolare, visto che
la sequestrante fonda la sua legittimazione attiva sul fatto che la predetta
cessione di credito sarebbe nulla o perlomeno annullabile, spettava a lei
fornire la prova della sua invalidità (anche Probst,
op. cit., n. 74 ad art. 164 CO). Ciò posto, il diritto della parte
gravata dell'onere probatorio di dimostrare l'esattezza delle sue affermazioni
si fonda sull'art. 8 CC e presuppone che i fatti da provare, rilevanti ai fini
del giudizio, siano stati allegati e sostanziati in maniera sufficiente (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 39 ad
art. 78 CPC). A ciò si aggiunga poi che trattandosi di pretese fondate sul
diritto federale -come appunto quella dedotta dall'invalidità di una cessione
di credito- la questione di sapere se i fatti siano stati allegati e
sostanziati in modo sufficiente attiene al diritto federale, mentre quella
relativa alle modalità e ai termini in cui tale allegazione deve avvenire, è
regolata dal diritto cantonale (Cocchi/Trezzini,
loc. cit.). In concreto, che l'opponente non abbia fatto alcun accenno
all'addotta circostanza per cui la sequestrante si sarebbe limitata ad allegare
di avere impugnato la cessione di credito non giova a quest'ultima, cui
spettava di allegare e sostanziare a sufficienza la tesi esposta in sede di
risposta. E, nella misura in cui si limitata a riferire di avere impugnato
per dolo e per errore essenziale il contratto da lei sottoscritto, non può
pretende di avere adempiuto a tale obbligo. Di certo non allorquando di fatto l'opponente
aveva già provato con documenti l'avvenuta cessione di credito e, in sede di
replica, ha riconfermato la validità di questo atto (verbale, pag. 6). Da
questo punto di vista pertanto, l'appello è infondato.
8.
Invero,
l'appellante reputa di avere reso verosimile per mezzo di documenti l'inefficacia
per dolo e per errore essenziale della cessione di credito, rimproverando al
Pretore di avere posto delle esigenze troppo severe in relazione alla
verosimiglianza del credito (appello, pag. 11 n. 2b). Agli atti però si è
limitata a produrre una sua lettera datata 20 aprile 2007 con cui informava il
patrocinatore del cessionario che la cessione a titolo fiduciario di un
credito complessivo di fr. 140'000.– vantato nei confronti di CO 1, è da
ritenere come mai avvenuta, ovvero è qui disdetta con effetto immediato,
rispettivamente impugnata per errore essenziale, precisando che le
ragioni sono in particolare quelle che ti ho anticipato verbalmente (doc.
M, pag. 1). Se non che, a prescindere dal fatto che questo scritto è comunque
insufficiente per inficiare un contratto a ben vedere valido, il cessionario ha
contestato la “disdetta” il 21 maggio 2007 informando controparte di avere
incassato il dovuto in data 17 aprile 2007 e che la somma era a sua disposizione
previa restituzione dei mobili all'opponente (doc. N). E, all'infuori dell'ulteriore
presa di posizione scritta della sequestrante che in sostanza ha ribadito il
contenuto del doc. M (doc. O), non risulta che la pretesa impugnazione della
cessione di credito sia mai stata concretizzata con l'avvio di una procedura
giudiziaria. Ma questo non basta per rendere verosimile l'inefficacia per vizio
di volontà di una cessione che l'opponente ha incontestabilmente documentato. Posto
come, laddove vale il principio attitatorio, la verifica d'ufficio della legittimazione
attiva è limitata a fatti allegati e accertati (sopra, consid. 5), anche
da questo punto di vista l'appello è in definitiva senza fondamento.
9.
A
riprova della sua legittimazione attiva l'appellante rinvia poi alla decisione 21
aprile 2008 (doc. G) -passata in giudicato- dove, chiamata a pronunciarsi quale
autorità di vigilanza e pur essendo a conoscenza della cessione di credito,
questa Camera non ha ravvisato carenze alla sua qualità per agire come creditrice
(appello, pag. 12 n. 3). Tuttavia, il ricorso giusta l'art.
17.
LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per
oggetto non già l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale
posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un
organo amministrativo esecutivo: il ricorso LEF è un istituto di natura
amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la
proporzionalità di una misura esecutiva (CEF, 5 maggio 2008 [15.2007.114]
consid. 4; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998,
n. 1 segg. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3c pag. 14 seg.; DTF 109 III
100.
cons. 2.). Di modo che, la sentenza così emessa da questa Camera quale
autorità di vigilanza non determina -e nemmeno lo doveva fare- alcunché
riguardo alla cessione di credito e alla legittimazione attiva della
sequestrante. Come tale la censura deve quindi essere disattesa.
10.
A
detta dell'appellante la dichiarazione 17 aprile 2007 con cui il cessionario attesta
l'avvenuto incasso dall'opponente del credito cedutogli dalla sequestrante, sarebbe
falsa: non solo perché la situazione finanziaria della controparte non gli
avrebbe certo consentito di pagare fr. 55'000.–, ma anche perché il documento
non era mai stato prodotto nel contesto dell'esecuzione che aveva portato
all'emissione dell'attestato di carenza di beni (appello, pag. 12 n. 2b). Ai
fini del presente giudizio però la questione è priva di rilevanza, giacché di
fatto l'istanza di sequestro deve già essere respinta per carenza di
legittimazione attiva della sequestrante. Ciò posto, nella misura in cui -come
si è visto (sopra, consid. 7 e 8)- non vi sono elementi oggettivi per ritenere nulla
o annullabile la cessione di credito sottoscritta dalla sequestrante il 15
aprile 2007 (sopra, consid. 6), la pretesa estinzione del credito esula da quel
che è il rapporto tra debitore ceduto e cedente. L'appello deve quindi essere
respinto anche da questo punto di vista.
11.
L'appellante
si duole infine della violazione del suo diritto di essere sentita in quanto il
Pretore non avrebbe spiegato a sufficienza i motivi per cui non considerava rilevante
l'esistenza dell'attestato di carenza di beni (appello, pag. 13 n. 4). Ma, pure
al riguardo l'appello deve essere respinto. Si è in effetti già detto dei motivi
per cui, nell'ambito della sentenza 21 aprile 2008 e della conseguente emissione
di quell'attestato, la questione relativa alla cessione di credito non aveva importanza
(sopra, consid. 9), e non occorre dilungarsi oltre. Per il resto il Pretore ha
ritenuto che l'iscrizione di questo documento presso l'Ufficio di esecuzione non
ostacolava la validità della cessione di credito, ciò che è vero. Giova anzi
ricordare che l'art. 170 cpv. 2 CO e la clausola n. 3 della cessione medesima
(doc. 6, H pag. 2) sanciscono il principio secondo cui al cedente incombe di consegnare
al cessionario il titolo di credito con tutti i mezzi probatori esistenti. In
concreto, questo significa che l'attestato di carenza di beni, a fronte della cessione
di credito valida, in realtà doveva semmai essere consegnato dalla sequestrante
al cessionario quale documento necessario per far valere -se fosse stato il
caso- il credito così trasferitogli.
12.
La
sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere
respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali
richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv.
1.
e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 345.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte un'indennità di fr. 700.–.
3.
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
65'119.60, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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