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Decisione

14.2008.124

Opposizione a sequestro: esistenza del credito - legittimazione attiva -credito fondato su attestato di carenza di beni e oggetto, in un secondo tempo, di una cessione di credito

26 marzo 2009Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 19

agosto 2008, il Pretore __________, ha decretato il sequestro per l'importo

pari a fr. 65'119.60 oltre interessi al 5% dal 18 agosto 2008.

C. Il 29

agosto 2008 CO 1 ha interposto opposizione al sequestro. Al contraddittorio del

21 novembre 2008, ha così spiegato che la sequestrante non era più titolare del

credito sfociato nell'attestato di carenza di beni 30 ottobre 2007, in quanto lo

aveva precedentemente ceduto a __________. Ha altresì precisato di avere

estinto il suo debito come alla dichiarazione 17 aprile 2007, giorno in cui il

cessionario confermò avere ricevuto da lui un importo capitale di fr. 55'000.–

a saldo del credito trasferitogli dalla sequestrante.

La

sequestrante ha evidenziato come la questione legata alla cessione del credito

fosse già nota a questa Camera allorquando emise quale autorità di vigilanza la

sentenza 21 aprile 2008 e che, in quell'occasione, non ravvisò lacune circa la

titolarità del credito né decise di stralciare la causa dai ruoli per carenza di

presupposto processuale. Avendo poi impugnato per dolo e per errore essenziale il

contratto di cessione, il comunque contestato pagamento al cessionario non liberava

certo il debitore dal suo obbligo. A riprova di ciò, vi era il fatto che

l'attestato di carenza di beni non era stato cancellato. In ogni caso, non

spettava al giudice del sequestro pronunciarsi sulla validità e sull'esistenza

della cessione ma, semmai, al giudice del merito.

L'opponente

ha ribadito le sue eccezioni, precisando che la carenza di legittimazione

attiva della sequestrante non era stata affrontata nella sentenza 21 aprile

2008, ma che questo non esimeva ad ogni modo il Pretore dal farlo nel contesto

della procedura di sequestro. E, nulla agli atti indicava che la cessione del

credito fatta a titolo fiduciario fosse stata formalmente retrocessa alla cedente.

Inoltre, la dichiarazione 17 aprile 2007 del cessionario -a valere quale quietanza

del suo pagamento- confermava l'avvenuta estinzione del debito, circostanza di cui

la sequestrante era stata informata. Per il resto, prima di quel giorno, né la

sequestrante né il cessionario gli dissero che il credito non era più di

pertinenza di quest'ultimo. Ciò posto, per l'art. 167 CO, egli si era in buona

fede liberato dal suo obbligo di pagamento.

La

sequestrante ha preso atto di come l'opponente non contestasse che la cessione era

stata impugnata per vizi di volontà, e quindi di come il pagamento non avesse

affatto estinto il debito dell'opponente. Dubbia poi l'effettiva possibilità per

quest'ultimo di pagare, visto che a suo carico erano pendenti esecuzioni per oltre

fr. 400'000.– e attestati di carenza di beni per oltre fr. 200'000.–. Peraltro

mancava la prova del fatto che il cessionario avesse restituito i mobili, condizione

subordinata al pagamento del debito.

D. Con

sentenza 27 novembre 2008 il Pretore __________, ha accolto l'opposizione e

annullato il sequestro. Stabilito che unico punto controverso era la titolarità

del credito per cui era chiesto il sequestro, ha anzitutto precisato che si

trattava di una questione di diritto materiale -non di presupposto processuale-

da verificare d'ufficio in ogni stadio di causa. Di fatto la sequestrante aveva

ceduto a __________ crediti verso l'opponente per complessivi fr. 140'000.–, fra

cui appunto quello oggetto del sequestro: il relativo contratto di cessione era

conforme all'art. 165 cpv. 1 CO ed era stato persino prodotto dalla stessa sequestrante.

Nella dichiarazione 17 aprile 2007 il cessionario dava poi atto di avere

ricevuto fr. 55'000.– a saldo del credito così trasferitogli, circostanza che il

suo rappresentante legale aveva comunicato per iscritto a quello della

sequestrante il 21 maggio 2007. Per contro, mancavano riscontri oggettivi a

sostegno della tesi secondo cui la sequestrante avesse impugnato per dolo ed

errore essenziale il contratto di cessione. Certo, con scritto 20 aprile 2007

aveva provveduto ad informare di questa sua intenzione il patrocinatore del

cessionario. Ma questo, visto poi che nemmeno erano stati indicati i motivi, anche

in termini di mera verosimiglianza era insufficiente per invalidare un contratto.

A detta del Pretore era infine irrilevante che la sentenza 21 aprile 2008 non

facesse riferimento alla cessione di credito e che l'attestato di carenza di

beni su cui l'istante aveva fondato il sequestro fosse ancora iscritto presso

l'ufficio di esecuzione.

E. Con

il presente appello AP 1 chiede di respingere l'opposizione e confermare il

sequestro. Rileva anzitutto che al contraddittorio, l'opponente non aveva contestato

-perlomeno non in modo esplicito- che la cessione di credito era stata da lei impugnata

nei termini riferiti con la sua risposta. Ciò posto, il Pretore doveva

presumere la rinuncia dell'opponente a mettere in dubbio questo argomento e

quindi considerare questo fatto come riconosciuto. Già solo per questo motivo

la cessione di credito era da ritenere nulla. L'appellante rimprovera poi al

primo giudice di avere posto esigenze troppo severe al criterio della

verosimiglianza del credito, visto che elementi oggettivi da lei addotti rendono

evidente l'impugnazione per dolo e per errore essenziale del contratto di

cessione, e quindi la sua inefficacia. Reputa la dichiarazione 17 aprile 2007

del cessionario falsa dal profilo materiale e intellettuale, sia perché mai prodotta

nell'esecuzione conclusasi con l'emissione dell'attestato di carenza di beni, sia

perché quale nullatenente l'opponente non disponeva certo di un importo di fr.

55'000.–. Riguardo alla sua legittimazione attiva rileva che la sentenza 21

aprile 2008 -cresciuta in giudicato- non evidenziava una carenza in tal senso. Respingendo

senza motivi gli argomenti circa l'esistenza dell'attestato di carenza di beni,

il Pretore ha infine leso il suo diritto di essere sentita.

F. Delle

osservazioni dell'opponente si dirà, se necessario, nel seguito.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di

annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce

sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore

destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro dieci

giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo

periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il

rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), e ciò qualora

il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–. L'autorità superiore

deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle

parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del

sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparte- è raggiunto il

grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo,

atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure

che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo

ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/

Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la

procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).

2.

Le

decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla

procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono

tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio

attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et

des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg.

con rif.; Artho von Gunten, Die

Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice

non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente

in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta

stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla

controparte non contumace (Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a

ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).

Il giudice può

accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare

sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di

celerità (Hohl, La réalisation du

droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85

segg.; Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza

liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).

Inoltre, i principi di

celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze

di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono

sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei

documenti che considerano determinanti.

3.

In

virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso

contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la

giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e;

30.

ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed

eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di

primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di

addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di

prova (Vogel/Spühler, op. cit.,

n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti

nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla

decisione. Per evidenti ragioni

pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni

nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio

degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3).

Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in

materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).

Di

modo che, è in sé ricevibile l'eccezione di falso in documenti rivolta alla

dichiarazione 17 aprile 2007 del cessionario __________ attestante l'estinzione

del debito (doc. 7) e sollevata per la prima volta in appello (pag. 12 n. 2b). Vanno

per contro estromessi dall'incarto l'estratto della denuncia penale del 2

dicembre 2008 e la lettera 6 marzo 2009 del Ministero pubblico prodotti con

riferimento alla fedefacenza di quello medesimo documento -e nell'intento di

postulare una sospensione della procedura di ricorso- solo il 16 marzo 2009 ben

oltre il termine di dieci giorni per proporre l'appello.

4.

Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il

creditore renda verosimile l'esistenza:

1.

del credito;

2.

di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al

debitore.

Non

è in concreto controverso né la causa del sequestro, fondata sull'esistenza di

un attestato di carenza di beni (art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF), né l'appartenenza

al debitore dei beni oggetto del sequestro trattandosi della quota parte di

interessenza ereditaria dell'opponente nella successione alla di lui madre

deceduta il 6 agosto 2008 (doc. B, C, E). L'appellante contesta per contro di

non avere reso sufficientemente verosimile la sua legittimazione attiva con

riferimento all'esistenza del credito.

Esistenza

del credito

5.

La

legittimazione attiva è verificata d'ufficio, in ogni stadio di causa,

tuttavia -laddove vale il principio attitatorio- unicamente sulla base dei

fatti allegati e accertati (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI Appendice, Lugano 2005, n. 339 ad art. 181 con rinvio a DTF 6

luglio 2004 [4C.198/2004]; Olgiati, Le

norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino, Zurigo 2000, pag.

330; Hohl, Procédure civile, vol.

I, Berna 2001, n. 446). Inoltre, la legittimazione attiva spetta

solo al titolare delle pretese rivendicate (Olgiati,

op. cit., pag. 329). Si tratta di una questione di diritto materiale, e l'onere

della prova riguardante la fattispecie da cui deriva incombe a colui che

procede (Cocchi/Trezzini, op.

cit., n. 59 ad art. 183 CPC).

Ciò

posto, giusta l'art. 164 CO il creditore può cedere ad altri il suo credito se

non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico.

Secondo l'art. 165 cpv. 1 CO per la validità della cessione si richiede la

forma scritta, laddove è considerato sufficiente che l'atto sia sottoscritto

dal solo cedente (Girsberger, Basler Kommentar zum OR I, Basilea 2007, n. 2 ad art. 165; Probst, Commentaire romand, CO I,

Basilea 2003, n. 2 ad art. 165)

6.

Nella

sua istanza di sequestro, a comprova dell'esistenza di un credito accertato di

fr. 65'119.60, l'appellante ha indicato l'attestato di carenza di beni 30

ottobre 2007 (pag. 2 n. 1). Ora, di per sé è ben vero che questo documento riconosce

da una parte la sequestrante quale creditrice della somma capitale di fr.

55'000.– (cui vanno aggiunti fr. 8'925.60 di interessi e fr. 1'194.– di spese

varie) e dall'altra l'opponente quale suo debitore (doc. A), menzionando quale

causa dell'obbligazione riconoscimento di debito 21 gennaio 2004,

riconoscimento di debito del 1° marzo 2005, anticipo-mutui da febbraio 2004

(cfr. raccomandata del 29 dicembre 2005). L'opponente ha nondimeno allegato

che la sequestrante aveva ceduto questa sua pretesa a una terza persona

(verbale, pag. 3), motivo per cui non ne poteva più rivendicare la titolarità.

Quale prova di questa sua allegazione ha prodotto il relativo atto di

cessione di credito (doc. 6), da cui -fra l'altro- emerge appunto che la

sequestrante quale cedente ha trasferito il credito di fr. 55'000.– (oltre

interessi e spese) riferito ai riconoscimenti di debito del 21 gennaio 2004

e del 1° marzo 2005, vantato nei confronti di CO 1 al cessionario __________

che accetta. Come tale il documento è stato sottoscritto dalle parti a __________

il 15 aprile 2007 (doc. H, pag. 2), e non risulta che la sequestrante abbia mai

sollevato dubbi riguardo alla sua autenticità. Posto come la cessione di

credito possa di per sé anche riguardare crediti futuri o non necessariamente

esigibili a quel momento (Probst, op.

cit., n. 16 segg. ad art. 164 CO; Girsberger,

op. cit., n. 36 segg. ad art. 164 CO), l'atto di cessione di credito prova

senz'altro la carenza di legittimazione attiva della sequestrante, come a

ragione ritenuto dal Pretore.

7.

Nell'intento

di dimostrare la sua legittimazione attiva l'appellante afferma però che la cessione

di credito -che non contesta avere sottoscritto- sarebbe inefficace in quanto

da lei tempestivamente impugnata per dolo e per errore essenziale (verbale,

pag. 5 in mezzo). L'interessata rimprovera in particolare al Pretore di non avere

ritenuto questa sua allegazione quale fatto riconosciuto dall'opponente, quest'ultimo

non avendo in sede di replica sollevato specifiche contestazioni al riguardo (appello,

pag. 10 n. 2a). Se non che -come si è già detto (sopra, consid. 5)- l'onere probatorio

della legittimazione attiva incombe a colui che procede in giudizio per

rivendicare una pretesa di cui si considera titolare. In particolare, visto che

la sequestrante fonda la sua legittimazione attiva sul fatto che la predetta

cessione di credito sarebbe nulla o perlomeno annullabile, spettava a lei

fornire la prova della sua invalidità (anche Probst,

op. cit., n. 74 ad art. 164 CO). Ciò posto, il diritto della parte

gravata dell'onere probatorio di dimostrare l'esattezza delle sue affermazioni

si fonda sull'art. 8 CC e presuppone che i fatti da provare, rilevanti ai fini

del giudizio, siano stati allegati e sostanziati in maniera sufficiente (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 39 ad

art. 78 CPC). A ciò si aggiunga poi che trattandosi di pretese fondate sul

diritto federale -come appunto quella dedotta dall'invalidità di una cessione

di credito- la questione di sapere se i fatti siano stati allegati e

sostanziati in modo sufficiente attiene al diritto federale, mentre quella

relativa alle modalità e ai termini in cui tale allegazione deve avvenire, è

regolata dal diritto cantonale (Cocchi/Trezzini,

loc. cit.). In concreto, che l'opponente non abbia fatto alcun accenno

all'addotta circostanza per cui la sequestrante si sarebbe limitata ad allegare

di avere impugnato la cessione di credito non giova a quest'ultima, cui

spettava di allegare e sostanziare a sufficienza la tesi esposta in sede di

risposta. E, nella misura in cui si limitata a riferire di avere impugnato

per dolo e per errore essenziale il contratto da lei sottoscritto, non può

pretende di avere adempiuto a tale obbligo. Di certo non allorquando di fatto l'opponente

aveva già provato con documenti l'avvenuta cessione di credito e, in sede di

replica, ha riconfermato la validità di questo atto (verbale, pag. 6). Da

questo punto di vista pertanto, l'appello è infondato.

8.

Invero,

l'appellante reputa di avere reso verosimile per mezzo di documenti l'inefficacia

per dolo e per errore essenziale della cessione di credito, rimproverando al

Pretore di avere posto delle esigenze troppo severe in relazione alla

verosimiglianza del credito (appello, pag. 11 n. 2b). Agli atti però si è

limitata a produrre una sua lettera datata 20 aprile 2007 con cui informava il

patrocinatore del cessionario che la cessione a titolo fiduciario di un

credito complessivo di fr. 140'000.– vantato nei confronti di CO 1, è da

ritenere come mai avvenuta, ovvero è qui disdetta con effetto immediato,

rispettivamente impugnata per errore essenziale, precisando che le

ragioni sono in particolare quelle che ti ho anticipato verbalmente (doc.

M, pag. 1). Se non che, a prescindere dal fatto che questo scritto è comunque

insufficiente per inficiare un contratto a ben vedere valido, il cessionario ha

contestato la “disdetta” il 21 maggio 2007 informando controparte di avere

incassato il dovuto in data 17 aprile 2007 e che la somma era a sua disposizione

previa restituzione dei mobili all'opponente (doc. N). E, all'infuori dell'ulteriore

presa di posizione scritta della sequestrante che in sostanza ha ribadito il

contenuto del doc. M (doc. O), non risulta che la pretesa impugnazione della

cessione di credito sia mai stata concretizzata con l'avvio di una procedura

giudiziaria. Ma questo non basta per rendere verosimile l'inefficacia per vizio

di volontà di una cessione che l'opponente ha incontestabilmente documentato. Posto

come, laddove vale il principio attitatorio, la verifica d'ufficio della legittimazione

attiva è limitata a fatti allegati e accertati (sopra, consid. 5), anche

da questo punto di vista l'appello è in definitiva senza fondamento.

9.

A

riprova della sua legittimazione attiva l'appellante rinvia poi alla decisione 21

aprile 2008 (doc. G) -passata in giudicato- dove, chiamata a pronunciarsi quale

autorità di vigilanza e pur essendo a conoscenza della cessione di credito,

questa Camera non ha ravvisato carenze alla sua qualità per agire come creditrice

(appello, pag. 12 n. 3). Tuttavia, il ricorso giusta l'art.

17.

LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per

oggetto non già l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale

posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un

organo amministrativo esecutivo: il ricorso LEF è un istituto di natura

amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la

proporzionalità di una misura esecutiva (CEF, 5 maggio 2008 [15.2007.114]

consid. 4; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998,

n. 1 segg. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3c pag. 14 seg.; DTF 109 III

100.

cons. 2.). Di modo che, la sentenza così emessa da questa Camera quale

autorità di vigilanza non determina -e nemmeno lo doveva fare- alcunché

riguardo alla cessione di credito e alla legittimazione attiva della

sequestrante. Come tale la censura deve quindi essere disattesa.

10.

A

detta dell'appellante la dichiarazione 17 aprile 2007 con cui il cessionario attesta

l'avvenuto incasso dall'opponente del credito cedutogli dalla sequestrante, sarebbe

falsa: non solo perché la situazione finanziaria della controparte non gli

avrebbe certo consentito di pagare fr. 55'000.–, ma anche perché il documento

non era mai stato prodotto nel contesto dell'esecuzione che aveva portato

all'emissione dell'attestato di carenza di beni (appello, pag. 12 n. 2b). Ai

fini del presente giudizio però la questione è priva di rilevanza, giacché di

fatto l'istanza di sequestro deve già essere respinta per carenza di

legittimazione attiva della sequestrante. Ciò posto, nella misura in cui -come

si è visto (sopra, consid. 7 e 8)- non vi sono elementi oggettivi per ritenere nulla

o annullabile la cessione di credito sottoscritta dalla sequestrante il 15

aprile 2007 (sopra, consid. 6), la pretesa estinzione del credito esula da quel

che è il rapporto tra debitore ceduto e cedente. L'appello deve quindi essere

respinto anche da questo punto di vista.

11.

L'appellante

si duole infine della violazione del suo diritto di essere sentita in quanto il

Pretore non avrebbe spiegato a sufficienza i motivi per cui non considerava rilevante

l'esistenza dell'attestato di carenza di beni (appello, pag. 13 n. 4). Ma, pure

al riguardo l'appello deve essere respinto. Si è in effetti già detto dei motivi

per cui, nell'ambito della sentenza 21 aprile 2008 e della conseguente emissione

di quell'attestato, la questione relativa alla cessione di credito non aveva importanza

(sopra, consid. 9), e non occorre dilungarsi oltre. Per il resto il Pretore ha

ritenuto che l'iscrizione di questo documento presso l'Ufficio di esecuzione non

ostacolava la validità della cessione di credito, ciò che è vero. Giova anzi

ricordare che l'art. 170 cpv. 2 CO e la clausola n. 3 della cessione medesima

(doc. 6, H pag. 2) sanciscono il principio secondo cui al cedente incombe di consegnare

al cessionario il titolo di credito con tutti i mezzi probatori esistenti. In

concreto, questo significa che l'attestato di carenza di beni, a fronte della cessione

di credito valida, in realtà doveva semmai essere consegnato dalla sequestrante

al cessionario quale documento necessario per far valere -se fosse stato il

caso- il credito così trasferitogli.

12.

La

sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere

respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante

(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv.

1.

e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 345.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte un'indennità di fr. 700.–.

3.

Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

65'119.60, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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