14.2008.130
Appello contro sentenza di rigetto provvisorio. Divieto di presentare la prima volta in appello nuove allegazioni e documenti
23 dicembre 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2008.130
Data decisione, Autorità:
23.12.2008, CEF
Titolo:
Appello contro sentenza di rigetto provvisorio. Divieto di presentare la prima volta in appello nuove allegazioni e documenti
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 309 cpv. 1 let. e CPC-TI
art. 309 cpv. 5 CPC-TI
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 20 cpv. 2 LALEF
art. 22 cpv. 4 LALEF
art. 25 LALEF
Incarto n.
14.2008.130
Lugano
23 dicembre
2008
FP/b/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 26 novembre 2008 da
AO 1,
Contro
AO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ per la somma di fr.
15'700.-, oltre interessi al 5% dal 30 dicembre 2004;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________,
con sentenza dell’11 dicembre 2008 (inc. EF.2008.520), ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta: l’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è respinta in via
provvisoria per fr. 11'500.- oltre interessi al 5% dal primo di ogni mese su
fr. 500.-,
la prima volta dal 1° febbraio 2005.
2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 320.-, da anticipare dalla
parte istante, sono a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte
fr. 100.- di indennità.
3. omissis”.
Sentenza tempestivamente impugnata dall’escusso con
atto del 16 dicembre 2008, con il quale si propone di contestare la pretesa
avversaria diretta nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________,
la AO 1 ha escusso AP 1 per l’importo di fr. 15'700.- oltre accessori,
indicando come titolo di credito:”Riconoscimento di debito per fr. 15'500.- del
30.12.2004 + fr. 200.- spese amministrative”(act. A e B);
che
interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio con istanza del 26 novembre 2008 limitatamente a fr. 11'700.-,
previo riconoscimento a favore dell’escusso di fr. 4'000.- quale recupero del
Considerandi
pegno (un furgone) da questi dato in garanzia del relativo debito;
che
all’udienza di contraddittorio dell’11 dicembre 2008 l’escusso si è opposto
all’istanza, asserendo che la pretesa posta in esecuzione si riferisce a un
debito della R__________ Sagl, rispettivamente della S__________ M__________
Sagl (nel frattempo fallite) e, quindi, non a un suo personale impegno, come
risulta dalla scritto annesso al verbale di discussione;
che con
l’impugnata sentenza il Pretore della Giurisdizione di __________ ha accolto
l’istanza, eccezion fatta per la somma di fr. 200.- riferita alla spese
amministrative, rilevando che il riconoscimento di debito sottoscritto il 30
dicembre 2004 dal convenuto (act. B) indica quest’ultimo e solo quest’ultimo
come debitore della somma di fr. 15'500.-, senza alcun riferimento alla società
da lui indicata come effettiva debitrice;
che,
sempre secondo il Pretore, dagli atti risulta effettivamente che la società
istante vantava dei crediti anche nei confronti della R__________ Sagl (act.
D), al punto da chiedersi se il soggetto abbia sottoscritto il riconoscimento
di debito a titolo di garanzia per il debito della ditta, e quindi a titolo
accessorio e di fideiussione, nel qual caso il documento non potrebbe essere
ammesso come valido titolo di rigetto, siccome non rispetta le forme previste
per la fideiussione;
che
tuttavia, ha concluso il primo giudice, dal riconoscimento di debito e dagli
altri documenti agli atti non si evince in alcun modo che il convenuto si sia
anche dichiarato debitore solidale per un debito di terzi, né tanto meno che si
sia dichiarato garante dello stesso debito;
che in
queste circostanze, secondo il giudice, dagli atti non risulta verosimile
alcuna eccezione atta a inficiare il carattere di riconoscimento di debito di
cui alla dichiarazione act. B, così che l’istanza va accolta, ricordato altresì
che l’escusso era socio con una quota di fr. 19’000.- su fr. 20’000.- di
capitale, cosi che il suo impegno non apparirebbe in ogni modo di primo acchito
come accessorio;
che
contro tale sentenza insorge il convenuto con scritto
16.
dicembre 2008 - ancorché indirizzato alla Pretura – asserendo che “la vendita
del furgone era sotto la ditta AP 1 di __________ ed è stata effettuata per fr.
11'000.- dal F__________ A__________ F__________ di __________”, e non per fr.
4'000.-, “ed in più vi è il noleggio per 1 anno”;
che così
come proposto l’appello andrebbe dichiarato irricevibile già perché privo di
una specifica richiesta di giudizio (art. 309 cpv. 1 lett. e e 5 CPC su rinvio
dell’art. 25 LALEF);
che del
resto va ricordato che, nell’ambito della procedura di rigetto
dell’opposizione, le parti – al più tardi all’udienza di discussione – devono
esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d’ordine e di
merito e devono produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano
le rispettive ragioni (art. 20 cpv. 2 LALEF), di modo che nuove allegazioni e
documenti prodotti per la prima volta in appello sono irricevibili (art. 22
cpv. 4 LALEF, art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che nel
caso specifico l’escusso non pretende più che il riconoscimento di debito di
fr. 11'500.- si riferisce a un debito della R__________ Sagl, rispettivamente
della S__________ M__________ Sagl, ma asserisce solo che la vendita del
furgone (dato in pegno) è avvenuta sotto la ditta di AP 1 __________ per
fr.
11’000.- anziché per fr. 4'000.- e che in più vi sarebbe il noleggio dello
stesso veicolo per un anno;
che
quanto addotto in questa sede non è però stato proposto davanti al Pretore,
benché negli scritti del 1.12.2008 (annesso al verbale di udienza) e del 19
dicembre 2006 (act. 1) lo stesso escusso si fosse lamentato del fatto di non
essere in possesso delle pezze giustificative relative agli introiti conseguiti
dal noleggio e dalla vendita del furgone dato in pegno;
che, in
altri termini, i citati scritti sono stati richiamati dal convenuto solo in
funzione dell’eccezione di legittimazione passiva (debito riguardante terzi) e
non per contestare l’ammontare come tale del credito posto in esecuzione, per
cui l’appello è da considerare irricevibile anche perché fondato su nuove
eccezioni;
che
dovendo il rimedio essere dichiarato inammissibile già sulla base di un esame
preliminare, si prescinde dall’intimare l’allegato alla controparte per
osservazioni (art. 313 bis CPC);
che visto
l’esito dell’impugnazione, la tassa di giustizia segue la soccombenza del
convenuto (art. 61 cpv. 1 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell’art. 313 bis CPC
pronuncia:
1. L’appello è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- è posta a carico
dell’appellante.
3. Intimazione a: - AP 1, __________
- AO
1, __________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, fr.
11'500.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche un ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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