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Decisione

14.2008.130

Appello contro sentenza di rigetto provvisorio. Divieto di presentare la prima volta in appello nuove allegazioni e documenti

23 dicembre 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

14.2008.130

Data decisione, Autorità:

23.12.2008, CEF

Titolo:

Appello contro sentenza di rigetto provvisorio. Divieto di presentare la prima volta in appello nuove allegazioni e documenti

RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE

art. 309 cpv. 1 let. e CPC-TI

art. 309 cpv. 5 CPC-TI

art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI

art. 20 cpv. 2 LALEF

art. 22 cpv. 4 LALEF

art. 25 LALEF

Incarto n.

14.2008.130

Lugano

23 dicembre

2008

FP/b/sc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretaria:

Baur Martinelli,

vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile

promossa con istanza 26 novembre 2008 da

AO 1,

Contro

AO 1

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio

dell’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ per la somma di fr.

15'700.-, oltre interessi al 5% dal 30 dicembre 2004;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________,

con sentenza dell’11 dicembre 2008 (inc. EF.2008.520), ha così deciso:

“1. L’istanza

è accolta: l’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è respinta in via

provvisoria per fr. 11'500.- oltre interessi al 5% dal primo di ogni mese su

fr. 500.-,

la prima volta dal 1° febbraio 2005.

2. Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 320.-, da anticipare dalla

parte istante, sono a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte

fr. 100.- di indennità.

3. omissis”.

Sentenza tempestivamente impugnata dall’escusso con

atto del 16 dicembre 2008, con il quale si propone di contestare la pretesa

avversaria diretta nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________,

la AO 1 ha escusso AP 1 per l’importo di fr. 15'700.- oltre accessori,

indicando come titolo di credito:”Riconoscimento di debito per fr. 15'500.- del

30.12.2004 + fr. 200.- spese amministrative”(act. A e B);

che

interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio con istanza del 26 novembre 2008 limitatamente a fr. 11'700.-,

previo riconoscimento a favore dell’escusso di fr. 4'000.- quale recupero del

Considerandi

pegno (un furgone) da questi dato in garanzia del relativo debito;

che

all’udienza di contraddittorio dell’11 dicembre 2008 l’escusso si è opposto

all’istanza, asserendo che la pretesa posta in esecuzione si riferisce a un

debito della R__________ Sagl, rispettivamente della S__________ M__________

Sagl (nel frattempo fallite) e, quindi, non a un suo personale impegno, come

risulta dalla scritto annesso al verbale di discussione;

che con

l’impugnata sentenza il Pretore della Giurisdizione di __________ ha accolto

l’istanza, eccezion fatta per la somma di fr. 200.- riferita alla spese

amministrative, rilevando che il riconoscimento di debito sottoscritto il 30

dicembre 2004 dal convenuto (act. B) indica quest’ultimo e solo quest’ultimo

come debitore della somma di fr. 15'500.-, senza alcun riferimento alla società

da lui indicata come effettiva debitrice;

che,

sempre secondo il Pretore, dagli atti risulta effettivamente che la società

istante vantava dei crediti anche nei confronti della R__________ Sagl (act.

D), al punto da chiedersi se il soggetto abbia sottoscritto il riconoscimento

di debito a titolo di garanzia per il debito della ditta, e quindi a titolo

accessorio e di fideiussione, nel qual caso il documento non potrebbe essere

ammesso come valido titolo di rigetto, siccome non rispetta le forme previste

per la fideiussione;

che

tuttavia, ha concluso il primo giudice, dal riconoscimento di debito e dagli

altri documenti agli atti non si evince in alcun modo che il convenuto si sia

anche dichiarato debitore solidale per un debito di terzi, né tanto meno che si

sia dichiarato garante dello stesso debito;

che in

queste circostanze, secondo il giudice, dagli atti non risulta verosimile

alcuna eccezione atta a inficiare il carattere di riconoscimento di debito di

cui alla dichiarazione act. B, così che l’istanza va accolta, ricordato altresì

che l’escusso era socio con una quota di fr. 19’000.- su fr. 20’000.- di

capitale, cosi che il suo impegno non apparirebbe in ogni modo di primo acchito

come accessorio;

che

contro tale sentenza insorge il convenuto con scritto

16.

dicembre 2008 - ancorché indirizzato alla Pretura – asserendo che “la vendita

del furgone era sotto la ditta AP 1 di __________ ed è stata effettuata per fr.

11'000.- dal F__________ A__________ F__________ di __________”, e non per fr.

4'000.-, “ed in più vi è il noleggio per 1 anno”;

che così

come proposto l’appello andrebbe dichiarato irricevibile già perché privo di

una specifica richiesta di giudizio (art. 309 cpv. 1 lett. e e 5 CPC su rinvio

dell’art. 25 LALEF);

che del

resto va ricordato che, nell’ambito della procedura di rigetto

dell’opposizione, le parti – al più tardi all’udienza di discussione – devono

esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d’ordine e di

merito e devono produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano

le rispettive ragioni (art. 20 cpv. 2 LALEF), di modo che nuove allegazioni e

documenti prodotti per la prima volta in appello sono irricevibili (art. 22

cpv. 4 LALEF, art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

che nel

caso specifico l’escusso non pretende più che il riconoscimento di debito di

fr. 11'500.- si riferisce a un debito della R__________ Sagl, rispettivamente

della S__________ M__________ Sagl, ma asserisce solo che la vendita del

furgone (dato in pegno) è avvenuta sotto la ditta di AP 1 __________ per

fr.

11’000.- anziché per fr. 4'000.- e che in più vi sarebbe il noleggio dello

stesso veicolo per un anno;

che

quanto addotto in questa sede non è però stato proposto davanti al Pretore,

benché negli scritti del 1.12.2008 (annesso al verbale di udienza) e del 19

dicembre 2006 (act. 1) lo stesso escusso si fosse lamentato del fatto di non

essere in possesso delle pezze giustificative relative agli introiti conseguiti

dal noleggio e dalla vendita del furgone dato in pegno;

che, in

altri termini, i citati scritti sono stati richiamati dal convenuto solo in

funzione dell’eccezione di legittimazione passiva (debito riguardante terzi) e

non per contestare l’ammontare come tale del credito posto in esecuzione, per

cui l’appello è da considerare irricevibile anche perché fondato su nuove

eccezioni;

che

dovendo il rimedio essere dichiarato inammissibile già sulla base di un esame

preliminare, si prescinde dall’intimare l’allegato alla controparte per

osservazioni (art. 313 bis CPC);

che visto

l’esito dell’impugnazione, la tassa di giustizia segue la soccombenza del

convenuto (art. 61 cpv. 1 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell’art. 313 bis CPC

pronuncia:

1. L’appello è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 100.- è posta a carico

dell’appellante.

3. Intimazione a: - AP 1, __________

- AO

1, __________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, fr.

11'500.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche un ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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