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Decisione

14.2008.131

Opposizione a sequestro: appello tempestivo - legitt. rappr. legale (procura in inglese) - assenza di rimedi giuridici non rende nulla la sentenza pretorile - nova in appello - esistenza del credito f

27 aprile 2009Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

16 settembre 2008, il Pretore del Distretto di __________, ha decretato il sequestro

per l'importo pari a fr. 129'504.– con interessi al 10% dal 1° giugno 2007

oltre le spese e gli oneri processuali.

C. Il

26 settembre 2008 AP 1 ha interposto opposizione al sequestro. Ha anzitutto

contestato l'esistenza di un valido titolo di credito in quanto all'appello

interposto avverso la sentenza di rigetto definitivo 17 luglio 2008 della

Pretura __________, era stato conferito effetto sospensivo, e le decisioni

estere su cui si fondava quel giudizio erano state emesse nell'ambito di una procedura

formalmente lacunosa e contraria all'ordine pubblico svizzero. Neppure i

presupposti dell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF erano inoltre realizzati. In

particolare ha escluso una sua intenzione a sottrarsi dagli obblighi verso i

creditori, ed evidenziato come egli avesse di recente liquidato un debito di fr.

613'000.–, importo ben superiore rispetto a quello rivendicato dalla sequestrante.

L'appartamento donato alla madre oltretutto costituiva da sempre l'abitazione

di quest'ultima e che aveva persino contribuito ad acquistare.

Al

contraddittorio del 1° dicembre 2008, cui l'opponente non ha partecipato, a

comprova della verosimiglianza del credito la sequestrante ha prodotto un

fascicolo di documenti doc. G comprensivo della notifica all'opponente delle

sentenze estere oltre alle sentenze estere medesime provviste di traduzione in

italiano. Ha quindi precisato che la causa del sequestro era la sottrazione di

beni ai sensi dell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF. In proposito ha evidenziato come,

cancellato un precedente sequestro, l'opponente si fosse affrettato a cedere l'immobile,

unico bene che gli apparteneva, alla madre tenendo per sé il debito ipotecario.

L'estratto UE prodotto dall'opponente dimostrava poi l'esistenza di debiti, non

garantiti da pegno o sequestro, rimasti insoluti sin dal 1996. D'altra parte,

nulla agli atti dava riscontro oggettivo della partecipazione finanziaria della

madre all'acquisto di quell'immobile. Peraltro, l'intento del debitore di

simulare i suoi beni risultava anche dal fatto che la madre figurava quale amministratrice

della società __________, per la quale egli lavorava e cui era altresì intestata

la sua macchina. Con la donazione, egli aveva trasferito in modo fittizio a

terzi un bene danneggiando i suoi diritti di creditrice. Di modo che, l'opposizione

doveva in definitiva essere respinta.

D. Con

sentenza 1° dicembre 2008 il Pretore __________, ha respinto l'opposizione e

confermato il sequestro. La sentenza con cui il 17 luglio 2008 il Pretore __________

aveva rigettato -previo riconoscimento dei due giudizi emanati il 1° giugno e

il 27 agosto 2007 dalla __________- in via definitiva la relativa opposizione

di AP 1, ancorché non fosse passata in giudicato, rendeva verosimile ai fini

del sequestro il credito di fr. 129'504.–. Inoltre, che l'opponente avesse

donato alla madre la sua quota di PPP a __________ rimanendone debitore

ipotecario, costituiva indizio sufficiente di una sua volontà a sottrarsi dagli

impegni finanziari verso la sequestrante. Come tale, e anche qualora l'opponente

avesse da tempo l'intenzione di cedere alla madre l'appartamento che da sempre

abitava, l'atto di donazione rendeva verosimili dal profilo oggettivo e

soggettivo i presupposti di cui all'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF.

E. Con

il presente appello AP 1 chiede di confermare l'opposizione e annullare il

sequestro. Reputa la sentenza nulla rispettivamente annullabile per l'assenza

di indicazioni sui rimedi giuridici. Rileva poi che con decisione 27 novembre

2008 questa Camera ha respinto la domanda di exequatur delle sentenze estere e l'istanza

di rigetto definitivo dell'opposizione fondata sulle medesime, per mancanza di

un valido titolo di credito riconoscibile ed esecutivo. Di modo che il credito,

comunque sia contestato, non può affatto ritenersi verosimile. Contesta altresì

che siano dati i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 271 cpv.

1 n. 2 LEF. La madre aveva partecipato nel 2004 con un importo di Euro

120'000.– all'acquisto dell'appartamento donatole dal figlio. La donazione era una

sorta di compenso per l'aiuto finanziario che egli aveva così ricevuto,

ritenuto oltretutto come quell'immobile costituisse da sempre l'abitazione

principale della madre. In questo contesto la banca aveva inoltre imposto che

egli rimanesse debitore ipotecario. Rientrato in Svizzera il 1° gennaio 2007,

egli aveva cominciato a liquidare i suoi debiti e in particolare uno di fr.

613'000.–, circostanza questa ben nota alla controparte e rimasta incontestata,

dimostrando così di voler far fronte a tutti i suoi obblighi. Proprio a seguito

di quel pagamento era appunto stato cancellato un precedente sequestro iscritto

a carico dell'immobile poi ceduto alla madre. Esclude l'esistenza di un pericolo

concreto e urgente, tale da giustificare il sequestro che deve quindi essere annullato.

F. Delle

osservazioni della sequestrante si dirà, se necessario, nel seguito.

Considerandi

in diritto: 1. Con

le sue osservazioni, la sequestrante solleva dubbi circa la tempestività

dell'appello, la sentenza essendo stata intimata dalla Pretura il 1° dicembre

2008.

e -a detta dell'opponente- notificatale il 10 dicembre 2008 (osservazioni,

pag. 2). In diritto ticinese, la notificazione degli atti

giudiziari avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza

ricevuta di ritorno, in conformità dei regolamenti postali (art. 124 CPC,

applicabile in materia di opposizione al sequestro in virtù dell'art. 25 LALEF:

sotto, consid. 5). Un invio giudiziario a mezzo raccomandata, non ritirato dal

destinatario, è considerato come notificato l'ultimo giorno del termine di

ritiro di sette giorni stabilito al numero 2.3.7b. delle “Condizioni generali

Servizi postali” della Posta, edizione dell'aprile 2008, a condizione che un

avviso di ritiro ai sensi del numero 2.3.7a. delle medesime condizioni sia

stato lasciato nella cassetta delle lettere (o nella casella postale) del

destinatario (DTF 116 III 61, consid. 1b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice,

Lugano 2005, n. 19 ad art. 124). L'invio è così notificato l'ultimo giorno del termine

di sette giorni dal suo arrivo all'ufficio postale del destinatario (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 20 ad

art. 124).

In concreto, dall'incarto

pretorile risulta che l'intimazione della sentenza impugnata risale al 1°

dicembre 2008 (timbro sulla prima pagina della medesima). Dalla ricerca Track

& Trace (numero dell'invio raccomandato __________) presso la Posta

Svizzera risulta che un avviso di ritiro è stato depositato nella casella

postale dell'ufficio postale di __________ martedì 2 dicembre 2008 e che,

pertanto, l'invio raccomandato doveva considerarsi notificato martedì 9

dicembre 2008, giorno in cui è scaduto il termine di giacenza di sette giorni.

L'appello 18 dicembre 2008, spedito il medesimo giorno (originale della busta

d'impostazione) e giunto l'indomani presso la Cancelleria del Tribunale

d'appello (timbro esibito n. 333), ossequia quindi il termine legale di dieci

giorni (art. 278 cpv. 3 LEF primo periodo LEF) ed è tempestivo.

2.

La capacità di una parte di stare in lite e la legittimazione dei

suoi rappresentanti al patrocinio, costituiscono un presupposto processuale che

il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa (art. 97 n. 4 CPC,

applicabile anche nelle procedure previste dall'art. 20 LALEF, per il rinvio

dell'art. 25 LALEF: sotto, consid. 5) quindi anche in sede di appello.

La

procura agli atti conferita dalla sequestrante alla sua patrocinatrice legale

-provvista della postilla conformemente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre

1961.

(RS.0.172.030.4)- è stata prodotta solo in lingua inglese. In quanto tale

il documento sarebbe da considerare come non prodotto (art. 21 cpv. 2 LALEF).

Se non che, il Tribunale federale (STF 5P.475/2000 dell'8 febbraio 2001) ha

censurato la giurisprudenza di questa Camera, riconoscendo la facoltà del

giudice, qualora abbia motivo di dubitare della capacità di rappresentare e nel

caso la stessa carenza possa essere sanata entro breve, di fissare un termine

alla parte per produrre i documenti atti ad attestare questo presupposto

processuale (CEF, 11 settembre 2006 [14.2006.3] consid. 1). In concreto, si può

soprassedere alla fissazione di un termine per la produzione del testo in

italiano della procura, dalla stessa potendosi facilmente e comunque evincere

che è stata firmata per conto della società sequestrante da __________. La

rappresentante legale ha peraltro assistito la sequestrante in una recente

procedura di rigetto definitivo dell'opposizione (doc. B, pag. 3 n. 6) già riferita

alla pretesa oggetto della vertenza qui in esame, di cui persino questa Camera

si è occupata. Dal canto suo, sotto questo profilo, l'appellante non muove

obiezione alcuna.

3.

A

detta dell'appellante la sentenza impugnata sarebbe anzitutto nulla in quanto

il Pretore avrebbe omesso di segnalare i rimedi giuridici del caso (appello,

pag. 3). Occorre tuttavia puntualizzare che secondo l'art. 285 cpv. 2 CPC applicabile

per il rinvio dell'art. 25 LALEF (sotto, consid. 5), la mancanza di indicazioni

sui rimedi di diritto e sull'autorità di ricorso non rendono nulla una sentenza.

In effetti, la norma indicata del codice di rito civile ticinese non prevede

fra le cause di nullità di una decisione quella rilevata dall'appellante: e

questo poiché la cosiddetta Rechtsmittelbelehrung costituisce un presupposto

formale nell'ambito della procedura amministrativa, ma non in quella civile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,

n. 22 ad art. 285 e n. 2 ad art. 308 CPC, m. 3; CEF, 22 maggio 2001 [14.2001.34]).

Al riguardo, pertanto, l'appello deve essere respinto. Del resto, dal preteso

vizio di procedura l'appellante non ha comunque sia patito pregiudizio, avendo

presentato appello contro la sentenza di primo grado.

4.

La decisione del giudice del sequestro -sia essa di

annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce

sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore

destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro dieci

giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo

periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il

rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), e ciò qualora

il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–. L'autorità superiore

deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle

parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del

sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparte- è raggiunto il

grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo,

atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure

che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo

ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/

Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la

procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).

5.

Le

decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla

procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono

tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio attitatorio

nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le

nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache,

tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice non agisce

d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base

alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante,

salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla

controparte non contumace (Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a

ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).

Il giudice può

accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare

sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di

celerità (Hohl, La réalisation du

droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85

segg.; Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza

liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).

Inoltre, i principi di

celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze

di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono

sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei

documenti che considerano determinanti.

6.

In

virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso

contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la

giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e;

30.

ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed

eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di

primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di

addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di

prova (Vogel/Spühler, op. cit.,

n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti

nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla

decisione. Per evidenti ragioni

pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni

nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio

degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3).

Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in

materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).

Sono

quindi ammissibili i nuovi documenti che accompagnano le osservazioni della

sequestrante (doc. P, Q (plico di documenti), R e S). A differenza di quanto da

lei affermato (osservazioni, pag. 6), pur non avendo il debitore presenziato al

contraddittorio, sono altresì ricevibili gli argomenti sollevati per la prima

volta in appello. Inammissibile è per contro il richiamo di incarti (appello,

pag. 8).

7.

Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il

creditore renda verosimile l'esistenza:

1.

del credito;

2.

di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al

debitore.

In

concreto, l'appellante contesta sia la verosimiglianza del credito a favore

della sequestrante sia l'esistenza della causa di sequestro individuata

nell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF. Non vi sono per contro obiezioni circa

l'appartenenza dei beni sequestrati.

Esistenza

del credito

8.

A

detta del Pretore, la sentenza 17 luglio 2008 di rigetto definitivo

dell'opposizione fondata sulle sentenze estere, anche se non passata in

giudicato rendeva sufficientemente verosimile il credito della sequestrante; e,

questa verosimiglianza non era inficiata dalle lacune formali e di contenuto cui

faceva riferimento l'opponente (sentenza impugnata, pag. 3 consid. 2).

L'appellante

contesta questa conclusione. Evidenzia come con decisione 27 novembre 2008 di

questa Camera (inc. 14.2008.78) la sentenza 17 luglio 2008 sia stata riformata

nel senso di respingere la domanda di exequatur delle sentenze estere e la

contestuale richiesta di rigetto definitivo dell'opposizione proprio per l'assenza

di un titolo di credito riconoscibile ed esecutivo (appello, pag. 3). Ma

invano.

9.

Certo,

fondata unicamente sulla sentenza di rigetto definitivo non ancora passata in

giudicato, la verosimiglianza del credito di fr. 129'504.– (ossia US$

113'991.78: doc. B, pag. 1 e 2) sarebbe a priori esclusa. Se non altro poiché

-come rileva l'appellante- nel frattempo, con decisione 27 novembre 2008 questa

Camera ha in effetti riformato quel giudizio annullando la concessione del rigetto

definitivo dell'opposizione, e non risulta che la stessa sia stata impugnata

davanti al Tribunale federale.

In

effetti l'opposizione di un debitore ad un precetto esecutivo comporta la

sospensione dell'esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF). E, solo un precetto esecutivo

definitivo e cresciuto in giudicato (“rechtskräftig”) legittima il

proseguimento della procedura (Lebrecht,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. 2, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 6 e

14.

ad art. 88), poiché a quel momento soltanto la fase preliminare

dell'esecuzione (“Einleitungsverfahren”) destinata appunto ad accertare

l'esecutorietà (“Vollstreckbarkeit”) del diritto di cui si avvale il creditore,

può ritenersi chiusa (art. 88 LEF;

Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna

2003, n. 1 segg. ad §15; n. 1 e 8 ad §22). Ora, la decisione emessa nell'ambito

della procedura di rigetto definitivo non si pronuncia sull'esistenza materiale

della pretesa ma unicamente sulle sue conseguenze esecutive eliminando

l'opposizione solo una volta passata in giudicato (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. 1,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurigo 2000, pag. 213; Amonn/Walther, op. cit., n. 22 e 62

seg. ad § 19). Per il resto, è il diritto cantonale a stabilire se quella

decisione può essere impugnata e, in tal caso, se il rimedio giuridico ha effetto

sospensivo (Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. 1, Berna/Ginevra/Monaco 1998, n. 88 ad art. 84) fermo

restando che una sua concessione non consente né di rimuovere l'opposizione né

di continuare l'esecuzione (DTF 130 III 657 consid. 2.2 con rinvii e consid.

2.2.1

con rinvii: effetto ex tunc, ossia dal giorno in cui la decisione

impugnata è stata emessa).

10.

Tuttavia,

l'appellante non considera che al contraddittorio a sostengo della

verosimiglianza del suo credito la sequestrante ha prodotto sub. doc. G, il

fascicolo comprensivo della notifica delle sentenze __________ all'opponente,

con le sentenze __________ e relative traduzioni in italiano (risposta

scritta annessa al verbale d'udienza, pag. 1). Ora, sia dalla sentenza 1°

giugno 2007 che da quella 27 agosto 2007, emesse dalla __________, emerge la condanna

dell'opponente al pagamento alla sequestrante di US$ 113'991.78 (doc. G, 20° e

28° foglio; riprodotti in appello con il plico di documenti doc. Q:

osservazioni, pag. 5). Ai fini della procedura di sequestro queste due sentenze

insieme, a riscontro della corrispondenza di quell'importo con quello espresso

in valuta svizzera (fr. 129'504.–), alla sentenza 17 luglio 2008 di rigetto

definitivo, sono più che sufficienti per rendere verosimile il credito rivendicato

dalla creditrice. Poco importa che nella sentenza 27 novembre 2008 questa

Camera abbia concluso per l'assenza di un valido titolo di credito. Come a

ragione rileva la sequestrante (osservazioni, pag. 3 e 6 segg.) e diversamente

da quanto sembra sottointendere il ricorrente, l'esistenza di un valido titolo

di rigetto non necessariamente è presupposto per rendere verosimile un credito

giusta l'art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF (Stoffel,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3

segg. e n. 7 ad. art. 272). Al riguardo l'appello deve pertanto essere

disatteso.

Causa

del sequestro

11.

L'art.

271.

cpv. 1 n. 2 LEF consente al creditore, per crediti non garantiti da pegno,

di chiedere il sequestro dei beni del debitore quando

questi, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni,

trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga.

La realizzazione di questa

causa di sequestro presuppone la riunione di una circostanza oggettiva

(trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla fuga) e di una circostanza

soggettiva (intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni) (Amonn/Walther, op. cit., n. 13 ad § 33 e

n. 14 ad § 51; Stoffel, op. cit.,

n. 62-64 ad art. 271). Un trafugamento si realizza quando il debitore nasconda,

regali, venda a prezzo irrisorio o trasferisca all'estero i suoi beni (Cometta, Assistenza giudiziaria

internazionale in materia esecutiva, in: CFPG n. 20, Lugano 1999, p. 160 ad

2.2.4

, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 43 ad art. 271).

Dal profilo soggettivo, vi devono essere indizi oggettivi e concreti che il

debitore fosse cosciente (intenzione o dolo eventuale) che il suo comportamento

fosse idoneo ad ostacolare l'esercizio dei diritti del creditore o almeno a

renderlo (molto) più difficile (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 25 ad art.

271).

12.

Il Pretore ha ritenuto

adempiuti i presupposti del trafugamento di beni e l'intenzione

dell'opponente di sottrarsi dai suoi obblighi, per il fatto che aveva donato il

suo immobile alla madre ma ne era rimasto debitore ipotecario. Questo, a

prescindere da un eventuale accordo con la sorella inteso a far riconoscere in proprietà

esclusiva alla madre l'appartamento che già abitava insieme al mobilio di cui

era altresì detentrice (sentenza impugnata, consid. 3).

L'appellante

contesta che come tale l'atto di donazione sia segno di una intenzione a

sottrarsi dai suoi impegni. Sua madre ha contribuito con Euro 120'000.– all'acquisto

dell'immobile e, da sempre, lo utilizzava quale abitazione principale: questo ne

giustificava il trasferimento di proprietà, anche riguardo a eventuali e future

pretese ereditarie delle sorelle. La banca, quale creditrice ipotecaria, aveva

poi preteso che egli rimanesse debitore ipotecario. Inoltre dal suo rientro in

Svizzera (1° gennaio 2007), si era concretamente attivato per liquidare i suoi debiti,

fra cui uno di fr. 613'000.–, fatto questo ben noto alla sequestrante.

13.

Nel caso concreto, da

un punto di vista oggettivo la donazione alla madre dell'unico bene immobile

appartenente all'opponente, costituisce con evidenza un trafugamento di beni

(CEF, 7 aprile 2003 [14.2003.2] consid. 4.3).

Per

quanto attiene il profilo soggettivo l'appellante afferma di avere da tempo maturato

l'intenzione di cedere alla madre l'appartamento che lei da sempre abitava e

che aveva contribuito ad acquistare con una somma di Euro 120'000.– (appello,

pag. 4; opposizione, pag. 3). Ora, che l'immobile donato -acquistato il 24

settembre 2004 (doc. D, pag. 1)- sia da sempre residenza della madre può

ritenersi pacifico, la sequestrante non avendo di per sé sollevato obiezioni al

riguardo. Nondimeno, la stessa precisa anche che il domicilio dell'appellante è

in __________, quindi presso l'immobile ceduto, come indicato nell'istanza di

sequestro (osservazioni, pag. 7), circostanza questa che l'appellante non

contesta pur affermando di non avere più interessi diretti sull'appartamento

(appello, pag. 4). La creditrice individua poi la volontà dell'opponente di

sottrarsi dagli impegni nel fatto che quest'ultimo si è affrettato a stipulare

l'atto di donazione non appena cancellato un precedente sequestro iscritto a

carico del fondo nel 2007 (istanza di sequestro, pag. 2; risposta scritta

annessa al verbale d'udienza, pag. 1). E, in effetti, che il 10 settembre 2008,

giorno cui risale l'atto notarile (doc. F), l'estratto del registro fondiario

relativo all'immobile ceduto dia atto della richiesta di cancellazione della

restrizione della facoltà di disporre annotata nel 2007 (doc. E), lascia più

che perplessi. Più precisamente, dai documenti emerge che quella facoltà di

disporre era bloccata dal 19 aprile 2007, giorno cui risale l'annotazione del

sequestro per l'importo di fr. 519'654.15 oltre interessi e spese da parte

dell'UE (doc. E, pag. 1), al 9 settembre 2008, giorno cui risale la domanda di

cancellazione del predetto provvedimento (doc. E, pag. 2).

Ciò

posto, ritenuto peraltro che per sua stessa ammissione il debitore è in

Svizzera sin dal 1° gennaio 2007 (appello, pag. 5; doc. B, pag. 4 n. 8a),

invano l'appellante tenta di giustificare questo suo agire affermando che con

la donazione dell'immobile egli intendeva compensare l'aiuto finanziario di

Euro 120'000.– ricevuto a suo tempo dalla madre per l'acquisto della proprietà

per piani e, in tal modo ricomporre e rettificare quelle che erano le quote

ereditarie spettanti alle sue sorelle. Come a ragione evidenzia la sequestrante

(osservazioni, pag. 7) -e in assenza di non meglio specificati documenti cui sembra

rinviare l'appellante (appello, pag. 4)- né il bonifico bancario risalente al

luglio 2004 dalla __________ al conto intestato all'escusso presso __________, né

l'intento di compensare il supposto prestito concessogli dalla madre (appello,

pag. 4) e nemmeno l'esistenza di un preteso accordo raggiunto con le sorelle

(opposizione, pag. 3), trovano riscontro agli atti.

L'appellante

obietta poi che la banca, creditrice ipotecaria, riconosciuta la madre quale nuova

proprietaria dell'immobile e quindi debitrice, alfine di assicurarsi una

maggiore garanzia gli avrebbe imposto di rimanere suo debitore ipotecario (appello,

pag. 5). Ma non precisa alcunché riguardo all'ammontare effettivo di questo suo

onere e nemmeno al valore commerciale dell'immobile donato, fermo restando che dagli

atti risulta soltanto che il debito ipotecario che grava quel fondo è costituito

da tre cartelle ipotecarie al portatore del valore complessivo di fr. 775'000.–

(doc. D e E). A priori, non è pertanto possibile escludere

l'eventualità che quella proprietà possa anche essere venduta dalla madre e che

da ciò, previa deduzione del debito verso la banca e di eventuali interessi e

spese, ne possa pur sempre trarre un utile. In tal caso, con la donazione quella

parte di ricavo sarebbe di fatto sottratta ai potenziali creditori

dell'opponente, e quindi anche alla sequestrante. Lo stesso ragionamento deve

valere in caso di un ipotetico procedimento di vendita forzata del fondo.

L'appellante

afferma che dal 1° gennaio 2007, giorno del suo rientro in Svizzera dove ha costituito

domicilio fisso, ha iniziato ad estinguere debiti a suo carico, fra cui uno di

fr. 613'000.–, dimostrando con ciò di non volersi affatto sottrarre ai propri obblighi

(appello, pag. 5; opposizione, pag. 3). A sostegno della sua tesi produce la

lettera 3 settembre 2008 con cui la creditrice del debito di fr. 613'000.– ha appunto

richiesto l'annullamento di quella procedura esecutiva, del relativo

pignoramento e del sequestro in quanto le parti hanno raggiunto un accordo (doc.

3.

e 4 pag. 2). Per la sequestrante, che in sé non contesta questo fatto,

l'argomento non giova al ricorrente in quanto l'importo effettivamente pagato

alla creditrice era di fr. 510'000.– ed era stato versato da terzi e non

dall'opponente (osservazioni, pag. 8), come confermato dal suo legale con

scritto 15 ottobre 2008 (doc. P e S). E, indipendentemente dalla sua

motivazione, a ragione. Certo, di fatto l'opponente ha estinto il debito a suo carico

e annullato il relativo sequestro. Ma -come già visto- è proprio questa

circostanza che gli ha permesso di sopprimere l'unico vincolo iscritto a

registro fondiario e che tra il 19 aprile 2007 e il 9 settembre 2008 (doc. E,

pag. 1 e 2) gli impediva di disporre liberamente del suo fondo. Di fatto, solo

grazie alla cancellazione di quel sequestro, in data 10 settembre 2008 egli ha

potuto procedere con la controversa donazione.

In

definitiva, i motivi addotti dalla sequestrante resistono a fronte degli

argomenti di difesa portati dall'opponente e rendono verosimile anche il presupposto

soggettivo del trafugamento di beni. In particolare, sussistono indizi concreti

rimasti senza una giustificazione plausibile di un'intenzione dell'opponente di

sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso la sequestrante in modo tale

da osteggiare o rendere più difficile l'esercizio dei suoi diritti. Di modo

che, anche da questo punto di vista l'appello si rivela infondato.

14.

La

sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere

respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante

(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv.

1.

e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 300.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico con

l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, un'indennità di fr. 800.–.

3.

Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

129'504.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art.

98.

LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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