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Decisione

14.2008.132

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Eccezione di restituzione del prestito ricevuto respinta

3 marzo 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________ AO 1

ha escusso AP 1 per l’incasso della somma di fr. 65’000.- oltre accessori,

indicando quale titolo di credito”Riconoscimento di debito 29.01.2004 fr.

25'000.-, 31.02.2004 fr. 40'000.-“. Interposta tempestiva opposizione, AO 1 ne

ha chiesto il rigetto provvisorio con istanza del 18 settembre 2007 (recte:

2008), sostenendo che il 29 gennaio 2004 AP 1 ha firmato un riconoscimento di

debito, verso di lei (sua sorella), di fr. 25'000.- (act. B) e che, sempre nel

2004, AP 1 ha altresì firmato un documento, con cui ha dichiarato di avere

ricevuto dalla stessa istante, a titolo personale, la somma di fr. 40'000.-,

con l’impegno a resti- tuirla entro il 31 marzo 2004 (act. C) e rilevando che

questi non ha fatto fede al proprio impegno, al punto da costringerla ad

avviare la presenta procedura esecutiva.

B. All’udienza di discussione del 5 dicembre 2008 la parte istante si è

confermata nella propria domanda. L’escusso, dal conto suo, vi si è opposto,

rilevando anzitutto che, quanto all’act. B, relativo alla somma di fr.

25'000.-, esso non indicherebbe il motivo della consegna ad opera dell’istante

e non contemplerebbe alcun obbligo o termine per la restituzione e tanto meno

l’obbligo di rifondere anche degli interessi. Tale documento non costitui- rebbe

perciò un valido riconoscimento di debito. Quanto all’act C, ha proseguito

l’escusso, ovvero l’importo di fr. 40'000.-, tale documento attesterebbe la

consegna della somma in rassegna, il termine di restituzione e la contestuale

garanzia per l’estinzio- ne del debito costituita dalla promessa di

trasferimento di quadri ricevuto in eredità dai genitori. Non prevederebbe

invece la corresponsione di interessi. Il debito sarebbe poi stato ripagato dal

convenuto mediante rate mensili versate sulla scorta di un ordine permanente

alla banca, per cui l’importo scoperto ammonterebbe per finire a soli fr. 40.-.

Mediante l’accettazione dei pagamenti mensili, ha dipoi obiettato il convenuto,

la parte istante avrebbe di fatto avallato il pagamento dilazionato del debito,

per cui la data di scadenza del mutuo del 31 marzo 2004 indicata nell’act. C

sarebbe divenuta priva di senso.

In

replica l’istante ha ribattuto che i riconoscimenti di debito di cui agli act.

B e C sarebbero chiaramente interpretabili come debiti da restituire in quanto

non vi sarebbe stato alcun animus donandi, ma che anzi dagli act. 2 e 3

prodotti da controparte figurerebbe la chiara connotazione di debito soggetto a

restituzione degli stessi. Quanto alla restituzione dei debiti , la stessa –

secondo la creditrice – sarebbe formalmente prevista nell’act. C mentre che,

per quanto attiene all’act. B, torna applicabile l’art. 318 CO. Pur avendo

riconosciuto che non sono stati pattuiti interessi di mora, l’istante ha

nondimeno rilevato che la domanda di esecuzione costituirebbe parimenti messa

in mora e farebbe quindi scattare ex lege la decorrenza degli interessi.

In

duplica il convenuto si è riconfermato nella propria opposizione.

C. Con sentenza del 5 novembre 2008 il Pretore del __________, ha

accolto parzialmente l’istanza, respin- gendo di conseguenza l’opposizione

interposta dal convenuto limitatamente alla somma di fr. 40'000.- con interessi

al 5% dal 12 settembre 2008. Premesso che il contratto di prestito il cui

oggetto è una somma di denaro costituisce riconoscimento di debito

nell’esecuzione promossa dalla mutuante per il rimborso della somma prestata e

degli interessi a condizione che il presti- to sia esigibile, il primo giudice

ha ricordato che l’istante ha fondato la sua domanda sulla dichiarazione

sottoscritta il 29 gennaio 2004 dal convenuto, con la quale egli dichiara di

ricevere dall’istante la somma di fr. 25'000.-(act. B), sullo scritto dello

stesso convenuto, privo di data, con il quale egli dichiara di avere ricevuto,

a titolo di prestito personale, la somma di fr. 40'000.- da parte della stessa

istante sua sorella, impegnandosi a restituire tale somma entro il 31 marzo

(act. C), sulla lettera 16 maggio 2008 del legale dell’istante al convenuto

nella quale egli afferma di prendere atto con soddisfazione che controparte

rico- nosce debiti di fr. 40'000.- circa verso il fratello e di fr. 165'000.-

verso la sorella (act. D), sull’e-mail indirizzato al legale del convenuto nel

quale si fa riferimento all’integralità dei debiti dello stesso convenuto nei

confronti della parte istante che ammonta- no a fr. 165'000.- (act. E) e sulla

lettera 3 dicembre 2008 della __________ (act. G). Orbene, ha rilevato il

Pretore, tale documentazione costituisce valido riconoscimento di debito

limitatamente però all’importo di fr. 40'000.- di cui all’act. C, l’ulteriore

somma di fr. 25'000.- di cui all’act. B non fondandosi su alcun valido titolo

di rigetto dell’opposizione, tale documento non contemplando alcun obbligo di

restituzione della somma conse- gnata. La tesi relativa all’accettazione di un

pagamento dilazionato della somma di fr. 40'000.- sostenuta dal convenuto, ha

puntualizzato il giudice, non può essere ammessa atteso che da nessuno dei

documenti prodotti è possibile dedurre che i pagamenti di cui all’act. 2

sarebbero riferiti a quel credito di fr. 40'000.- e considerato che risulta

dalla documentazione prodotta l’esistenza di altri debiti del convenuto nei

confronti dell’istante, per cui i pretesi pagamenti potrebbero anche essere

imputabili a altri debiti nei confronti della sorella (act. D, E). Quanto agli

interessi, gli stessi – ha concluso il Pretore – vanno ammessi solo a partire

dal giorno dell’avvio della procedura esecutiva.

D. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, che

anche in questa sede ritiene di non dovere nulla alla parte istante, nemmeno

per quanto riguarda il prestito di fr. 40'000.- di cui all’act. C.

Ripercorrendo i fatti, egli rileva che, a seguito di accordi intervenuti tra le

parti e vista l’impossibilità sua di restituire il prestito entro i termini

stabiliti, le stesse parti si sarebbero accordate per una restituzione

progressiva mediante il versamento di rate mensili, ciò che è avvenuto tramite

ordine bancario permanente. Dal giugno 2006 al giugno 2008, prosegue

l’appellante, le rate ammontavano a fr. 1'000.- al mese, per poi essere

aumentate su richiesta della controparte a fr. 2'660.- dal mese di luglio 2008

(act. 3). Al momento in cui si è tenuta l’udienza, ricorda sempre l’appellante,

egli aveva versato sul conto intestato alla sorella la somma complessiva di fr.

37'300.- , chiaramente a copertura del prestito di fr. 40'000.-, importo al quale

vanno aggiunti la rata di dicembre e il pagamen- to a saldo di fr. 40.- (act. 4

e 5). Ammesso poi che vi siano altri debiti, puntualizza l’appellante, non è

stato allegato, né provato dalla creditrice che altri suoi crediti nei

confronti del convenuto fossero scaduti e/o esigibili. Orbene, assevera

l’appellante, l’art. 87 cpv. 1 CO prevede che ove non esista una valida

dichiarazio- ne circa il debito estinto né una designazione risulti dalla

quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti

scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si

procedette, al debito scaduto prima. Ammesso che esistano altri suoi debiti nei

confronti della sorella e ritenuto che la creditrice non si è premurata di

provare debitamente l’esistenza degli stessi, il primo precetto esecutivo fatto

spiccare dalla istante si riferisce, anche, al debito di fr. 40’000.-, ossia al

primo debito che ha dato luogo a una esecuzione. Con il che, obietta

l’appellante, il pagamento da lui effettuato deve essere imputato a questa

prima esecuzione. Per il principio iura novit curia e ritenute le prove

addotte in prima istanza, il Pretore – sempre secondo il convenuto – avrebbe

quindi dovuto imputare secondo l’art. 87 CO il pagamento eseguito e comprovato

al primo ed oggi unico debito esatto in via esecutiva.

E. Con le sue osservazioni, AO 1 postula la reiezione dell’appello con

argomentazioni che, se dal caso, saranno riprese in seguito.

Considerandi

in diritto:

1.

Con l’appello l’insorgente ha prodotto per la prima volta l’estratto

conto novembre 2008 e la ricevuta di pagamento a saldo di fr. 2'660.- (rata

dicembre) e di fr. 40.- (a saldo totale), relativa a pretesi pagamenti

effettuati a favore della parte istante (act. 4. e 5). Sennonché, in virtù

dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, applicabile per il rinvio di cui all’art. 25

LALEF, in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed

eccezioni. Ne consegue che tali documenti, come richiesto dalla parte

appellata, devono essere estromessi dall’incarto.

2.

La sola questione che rimane da vagliare è sapere se l’appellante ha

dimostrato o almeno reso verosimile di avere provveduto a saldare la somma di

fr. 40'000.- per la quale il Pretore ha accordato il rigetto provvisorio

dell’opposizione. Giacché - peraltro giustamente - l’appellante non contesta

che la pattuizione di cui all’act. C costituisce riconoscimento di debito e

pertanto titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF, nella misura in cui

egli ha dichiarato di aver ricevuto dalla parte istante, a titolo di prestito

personale, la somma di fr. 40'000.-, con l’impegno a restituirla entro il 31

marzo 2004. Orbene, mirasse l’appellante anche in questa sede a sostenere che

tra le parti sarebbe stato pattuito un accordo che gli avrebbe consenti- to di

dilazionare l’obbligo di restituzione del mutuo pattuito mediante il pagamento

di rate mensili di fr. 1'000.- dal mese di giugno 2006 al mese di giugno 2008 e

di fr. 2'660.- dal mese di luglio 2008, e che egli avrebbe fatto fronte a tale

accordo, come attestato dall’act. 2 – in realtà il condizionale è d’obbligo,

dato che una siffatta versione risulta prospettata più nella parte riservata

all’esposizione dei fatti che in quella riservata ai considerandi in diritto,

ove il tema del contendere è stato invece affrontato dipartendosi piuttosto

dall’ipotesi che esistano altri debiti nei confronti dell’istante (appello,

pag. 6) - il gravame non potrebbe che essere votato all’insuccesso. Giacché,

né del preteso accordo rateale, né ancor meno del preteso avvenuto adempimento

di tale accordo vi è traccia negli atti, checché ne dica l’appellante. Per

tacere del fatto che uno scenario del genere non risulta compatibile con lo

scambio di corrispondenza intervenuto tra le parti ben successivamente alla

conclusione del preteso accordo rateale, in ogni modo né l’act. 2 (che

riportereb- be i pretesi ordini di pagamento a favore della parte istante in

adempimento della citata transazione), né l’act. 3 (un inestricabile conteggio

sprovvisto di data sotto la denominazione “PROPOSTA FINALE”) prodotti dal

convenuto all’udienza di discussione sono di giovamento in questo contesto,

dato il loro arcano contenuto, inconciliabile con i principi che governano la

procedura di rigetto dell’opposizione, che richiede riscontri ben più solidi.

Nella misura in cui l’appellante si propone invece di uscire dall’impasse,

sostenendo che, fosse anche vero che esistono suoi altri debiti nei confronti

dell’istante (il che, a ben vedere, parrebbe effettivamente il caso; v. act.

E), i versamenti in rassegna andrebbero comunque computati sulla somma oggetto

del presente procedimento esecutivo in virtù dell’art. 87 CO, l’appello non

sarebbe destinato a miglior sorte. Giacché un argomento del genere costituisce

a non averne dubbio una virata di 180 gradi rispetto alla tesi difensiva di

prima sede, fondata invece solo ed esclusivamente sulla connessione – voluta

dalle parti - tra riconoscimento di debito, preteso accordo di rateazione e

ordini di pagamento di cui all’act. 2. Pretendendo ora che i pretesi versamenti

debbano per finire essere imputati alla somma oggetto della presente lite

qualora risultasse che effettivamente sussistono altri suoi debiti verso la

controparte (il che alla luce degli act D ed E parrebbe ipotesi tutt’altro che

remota), l’appellante si avvale quindi di un argomento non solo nuovo, ovvero

escluso dall’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, ma persino opposto alle eccezioni

sulle quali ha fondato la propria difesa davanti al Pretore.

3.

Ne discende pertanto che l’appello deve essere disatteso, siccome

manifestamente infondato. La tassa di giustizia segue la soccombenza, ossia è

posta carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere a controparte fr.

500.

- di indennità (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. L’appello

è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 450.-, anticipata dall’appellante, rimane a suo

carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 500.- di indennità.

3. Intimazione

a: - st. leg. PA 1, __________

- avv.

dr. PA 2, __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente: La

segretaria:

Giacché il

valore litigioso della vertenza è di fr. 40.000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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