14.2008.17
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Saldo dell'esecuzione in oggetto. Solvibilità resa verosimile
2 maggio 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2008.17
Data decisione, Autorità:
02.05.2008, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Saldo dell'esecuzione in oggetto. Solvibilità resa verosimile
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2008.17
Lugano
2 maggio 2008
b/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
19 novembre 2007 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza la Pretore __________, con
sentenza 13 febbraio 2008 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________,
a far tempo
da mercoledì 13 febbraio 2008 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
22 febbraio 2008 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 26
febbraio 2008 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ AO 1 ha chiesto
il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 770.70 oltre accessori,
dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 23 gennaio 2008 nessuno è
comparso.
C. Con sentenza 13 febbraio 2008 la Pretore del __________, ha
dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore
14.00.
D. Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato sia l’esecuzione in
oggetto n. __________ che le ulteriori procedure esecutive pendenti nei suoi
confronti, producendo le relative ricevute 22 febbraio 2008 __________ (doc. da
B a S).
Considerato
Considerandi
1.
a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria
superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore,
impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo
di documenti che nel frattempo:
1)
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2)
l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria
superiore
a disposizione del creditore; o che
3)
il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio in
contrapposizione agli pseudonova o nova impropri) solo se risultano adempiuti i
presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non
vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far
valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità.
Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità
giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di
debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata
ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità
deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi
creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una
difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo
indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere
dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p.
294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des
Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in
Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95
(1999) n. 8 p. 172).
b) Dalla ricevuta __________ (doc. S)
risulta che l’appellante il 22 febbraio 2008, ossia posteriormente alla
dichiarazione di fallimento, ha saldato l’esecuzione in oggetto n. __________ promossa
dalla creditrice, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto all’art.
174.
cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dall’estratto
delle esecuzioni __________ al 28 aprile 2008 emerge che nei confronti
dell’appellante sono pendenti 10 esecuzioni, di cui 9 sono state saldate. Nella
procedura più recente, promossa il 2 aprile 2008, il precetto esecutivo non è però
ancora stato notificato. In questo stadio di procedura non può quindi essere
ritenuto che AP 1 sia effettivamente debitore dell’importo posto in esecuzione.
Determinante nel caso di specie è che l’appellante ha saldato tutte le
ulteriori procedure esecutive pendenti nei suoi confronti (cfr. doc. da B a R),
il che porta a concludere che egli dispone di liqudidità sufficiente a far
fronte ai suoi debiti. Il presupposto della solvibilità è stato quindi reso
sufficientemente verosimile.
Ai sensi
dell’art. 174 cpv. 2 LEF il fallimento di AP 1 va annullato.
2.
L'appello
22.
febbraio 2008 di AP 1 va pertanto accolto.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49
OTLEF), mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato
osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio Fallimenti sono caricate all’appellante.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174
LEF
pronuncia: I. L'appello 22 febbraio 2008 di AP 1, è
accolto.
“1. La dichiarazione di
fallimento 13 febbraio 2008 pronunciata dalla Pretore __________, inc. EF. __________38
nei confronti di AP 1, è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP
1AP 1 Non si assegnano indennità.
3. Le spese dell’Ufficio __________,
da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1”.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata
dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
III. Intimazione
a:
-
AP 1, __________;
-
AO 1, __________;
-
Ufficio __________;
-
Ufficio __________;
-
Ufficio __________;
-
Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;
Comunicazione
alla Pretura __________
terzi
implicati
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
terzi implicati
terzi implicati
timplicati
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
terzi implicati
terzi implicati
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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