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Decisione

14.2008.18

Tempestività dell'atto di appello. Contratto di mutuo quale titolo di rigetto provvisorio. Eccezione di estinzione del debito

29 luglio 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. In una precedente esecuzione n. __________ del 22 maggio/7 giugno

2006 __________ la CC 1, composta da AO 4, AO 1, AO 3 e AO 2 (in seguito CC 1)

aveva già escusso AP 1 per la stessa pretesa di fr. 110'000.-- oltre interessi

al 5% dal 15 maggio 2006. L’opposizione interposta dall’escusso in prima

istanza era stata rigettata in via provvisoria dal Pretore limitatamente a fr.

103'000.-- oltre interessi al 5% dal 15 maggio 2006. In seguito all’appello

presentato da AP 1 questa Camera con sentenza 18 luglio 2007 (inc. 14.2007.2),

accertata l’intervenuta prescrizione del credito, aveva riformato la sentenza

pretorile, respingendo l’istanza 2/3 novembre 2006 della CC 1.

B. Con l’esecuzione in oggetto n. __________ del 28 settembre/1.

ottobre 2007 __________ la CC 1 ha nuovamente escusso AP 1 per l’incasso di fr.

109'000.-- oltre interessi al 5% dal 15 maggio 2006, indicando quale titolo di

credito: “Riconoscimento di debito del 5/7 settembre 1973; idem del 17 aprile

1976; idem del 15 agosto 1976; lettera 20 marzo 2006 dell’avv. __________; interessi

al 6%.”

Interposta

tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio

al Pretore.

C. Nella presente procedura la CC 1 fonda

la sua

istanza sempre su tre ricevute 5/7 settembre 1975 relative a fr. 40'000.--

(doc. A), 17 aprile 1976 a fr. 23'000.-- (doc. B) e 15 agosto 1976 a fr.

15'000.-- (doc. C), complessivamente fr. 78'000.--, che __________ ha versato a

titolo di mutuo a AP 1 al tasso d’interesse annuale del 6%.

L’istante

ha rilevato che gli interessi sono stati pagati fino e per tutto l’anno 1988

come risulta dagli avvisi di accredito del 23 gennaio 1984 (doc. D), del 12

gennaio 1988 (doc. E) e dell’8 gennaio 1999 (doc. F). Nella presente procedura

la CC 1 ha prodotto due ulteriori documenti bancari attestanti il versamento,

da parte del convenuto, di fr. 5'000.-- il 31 gennaio 1994 e di ulteriori fr.

5'000.-- il 25 gennaio 1995 (doc. S e T).

D. All’udienza di

contraddittorio AP 1 ha sostenuto l’avvenuta estinzione del debito in seguito a

pagamento, rilevando che già a partire dal 1990 ha manifestato a __________ la

sua intenzione di restiturgli l’intero capitale, come emerge dal suo scritto

doc. 2. A comprova della sua intenzione vi sono i suoi versamenti a partire dal

gennaio 1990 che non ammontavano più a quanto concordato a titolo di interessi

sul mutuo, ossia a fr. 4'680.-- all’anno (6% di fr. 78'000.--), bensì a fr.

5'000.--. Il primo versamento avvenuto il 17 gennaio 1990 era stato solo di fr.

4'800.-- (doc. 4), poichè fr. 200.-- li aveva consegnati personalmente al

creditore durante un incontro. AP 1 ha poi osservato che, come ammesso da

controparte, avendo effettuato versamenti regolari dal 1977 al 1998, __________

ha ricevuto la somma di fr. 110'840.--, ossia fr. 4'680.-- x 13 = fr. 60'840.--

dal 1977 al 1989 e fr. 5'000.-- x 10 = fr. 50'000.-- nel periodo 1990 – 1999).

Secondo il convenuto è così dimostrato che l’importo mutuato è già stato

completamente restituito e che in aggiunta sono stati corrisposti fr. 32'840.--

di interessi (fr. 110'840.-- ./. fr. 78'000.-.-). AP 1 ha poi negato di

essersi, dopo la morte di __________, impegnato con gli eredi a restituire un

importo forfettario (prestito e interessi) di fr. 110'000.--. Egli ha

sottolineato che i versamenti di fr. 5'000.-- del 31 gennaio 1994 e del 25

gennaio 1995 (doc. S e T) sono avvenuti a titolo di restituzione del capitale e

non quali interessi. D’altro canto questi documenti non menzionano la causale

del versamento. Il convenuto ha infine contestato che l’importo per capitale e

interessi ammonti a fr. 109'000.--, poiché gli interessi del 6% concordati

dalle parti sul capitale mutuato di fr. 78'000.-- ammontano semmai a fr.

4'680.-- e non a fr. 5'000.-- come calcolato dall’istante.

Con

la replica la CC 1 ha in sostanza contestato che vi sono elementi atti a

dimostrare che vi sia stata completa restituzione del capitale.

Duplicando

AP 1 ha ribadito di avere concordato con __________ la restituzione del mutuo

di fr. 78'000.-- , a partire dal gennaio 1990, con versamenti di fr. 5'000.--,

che non corrispondono evidentemente all’importo di fr. 4'680.-- pattuito a

titolo di interessi.

E. Con sentenza 11 febbraio 2008 il Pretore __________ ha accolto

parzialmente l’istanza, ritenendo i documenti sottoscritti da AP 1 (doc. A, B e

C), con cui ha attestato di avere ricevuto in prestito complessivamente fr. 78'000.--

da __________ all’interesse del 6% all’anno, contratti di mutuo ai sensi

dell’art. 312 e segg. CO. In prima sede è stato rilevato che l’istante ha

chiesto la restituzione del mutuo, indipendentemente dall’ammontare indicato

in fr. 110'000.--, con scritto 20 marzo 2006 per il 15 aprile successivo (doc.

M), rispettivamente il 18 aprile 2006 per il 30 aprile 2006 (doc. O). Di

conseguenza i doc. A, B e C sono stati considerati validi riconoscimenti di

debito ai sensi del’art. 82 cpv. 1 LEF. In merito all’eccezione di estinzione

del debito, sollevata dal convenuto sulla base dei documenti prodotti, ossia lo

scritto doc. 2 e le ricevute in relazione ai versamenti di fr. 4'800.-- versati

il 17 gennaio 1990 e di fr. 5'000.-- effettuati il 31 gennaio 1991, il 15

gennaio 1992, il 25 gennaio 1993, il 31 gennaio 1994, l’8 gennaio 1997, il 15

gennaio 1998 ed il 5 gennaio 1999 (doc. 4), il primo giudice ha ritenuto che lo

scritto doc. 2 rappresenta un atto unilaterale, non ratificato dal creditore e

privo di data, il quale potrebbe essere stato redatto di recente e non nel 1990

come sostenuto dal convenuto. D’altro canto i calcoli effettuati da AP 1, con

cui ha inteso dimostrare l’estinzione del debito necessitano di maggiori

approfondimenti, per cui in prima sede non è stato ritenuto verosimile che i

predetti importi di fr. 5'000.-- corrisposti annualmente rappresentino

versamenti intesi a rimborsare il debito e non pagamenti degli interessi. Il

rigetto provvisorio dell’opposizione è stato quindi concesso per l’importo complessivo

di fr. 106'080.--, ossia per il capitale di fr. 78'000.-- oltre gli interessi

al 6% di fr. 78'000.--, ossia fr. 4'680. -- all’anno dal 2001 al 2006, ossia

fr. 4'680.-- x 6, che danno fr. 28'080.--, ritenuto che l’art. 128 CO prevede

che l’azione per interessi di capitali si prescrive decorso il termine di 5

anni e che con la prima procedura la prescrizione è stata interrotta, il PE n. __________

essendo stato notificato il 7 giugno 2006. Gli interessi di mora sono stati

riconosciuti a far tempo dal 15 maggio 2006.

F. Contro la sentenza pretorile si appella AP 1 ribadendo l’eccezione

di estinzione del mutuo di fr. 78'000.--, avendo egli concordato con __________,

alla fine degli anni ottanta, la restituzione della somma mutuata mediante il

versamento non più degli interessi contrattuali al 6%, equivalenti a fr. 4'680.--

all’anno, bensì corrispondendo acconti annui di fr. 5'000.--, come risulta

dalle cedole di versamento con decorrenza dal 17 gennaio 1990 al 6 gennaio 1999

(doc. 4). L’appellante rinvia poi allo scritto doc. 2, sostenendo che, benchè

non datato e non sottoscritto dal mutuante, è stato redatto alla fine degli

anni ottanta. Infatti al 12 gennaio 1989 aveva già versato interessi

complessivi pari a fr. 60’840.-- (fr. 4’680.-- x 13), per cui è credibile la

sua intenzione di estinguere il debito, senza dover più pagare interessi, fino

allora già abbondantemente corrisposti.

G. Con le sue

osservazioni la CC 1 ha chiesto la verifica della tempestività dell’atto di appello.

Delle sue allegazioni si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 308 CPC l’appello si propone in procedura sommaria entro il termine di

10.

giorni dalla notificazione della sentenza. La sentenza pretorile è stata

intimata alle parti l’11 febbraio 2008 e notificata al patrocinatore di AP 1 il

12.

febbraio 2008. Secondo l’art. 131 cpv. 1 CPC il termine di 10 giorni per

presentare appello ha iniziato a decorrere il 13 febbraio 2008 ed è scaduto il

22.

febbraio 2008. L’appello inviato per via raccomandata il 22 febbraio 2008 è

pertanto tempestivo.

2.

a) Se il

credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto

pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio

dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito

constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica

necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta

sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza

e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà

delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria

ticinese, in: Rep 1989, 338 con riferimenti).

b) La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa

dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a

interpretazione

(Panchaud/ Caprez, op. cit., § 1 n. 7,

pag. 3). Il limitato potere di cognizione del giudice del

rigetto provvisorio non consente infatti l’indagine volta a stabilire quale sia

il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente

liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta,

op. cit., pag. 330).

c) Un

contratto di mutuo sottoscritto dal mutuatario e relativo a un mutuo fruttifero

costituisce in via di principio titolo di rigetto per gli interessi e per il

rimborso del mutuo. Il creditore deve dimostrarne solo l’esigibilità. Deve

provare il trasferimento della somma mutuata solo nel caso in cui il mutuatario

nella procedura di rigetto lo contesta (CEF 29 gennaio 2003 [14.02.58], cons. 1c; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 120

ad art. 82 LEF).

La pretesa posta in esecuzione deve essere esigibile il giorno della

presentazione della domanda di esecuzione (Cometta, op. cit.,

pag. 347).

d) I documenti

5/7 settembre 1975 (doc. A), 17 aprile 1976 (doc. B) e 15 agosto 1976 (doc. C),

con cui __________ ha concesso in prestito complessivamente fr. 78'000.- a AP 1

all’interesse annuo del 6% rappresentano contratti di mutuo ai sensi dell’art.

312.

e segg. CO. Con scritti 20 marzo 2006 per il 15 aprile 2006 (doc. M)

rispettivamente 18 aprile 2006 per il 30 aprile 2006 (doc. O), l’avv. __________,

precedente patrocinatore della creditrice, ha chiesto il rimborso della somma mutuata,

per cui, anche considerando il preavviso di 6 mesi previsto per i mutui doc. A e

doc. B rispettivamente di 6 settimane ai sensi dell’art. 318 CO per il mutuo

doc. C, al momento dell’invio della domanda di esecuzione, giunta all’UEF __________

il 28 settembre 2007 (cfr. doc. U), il credito posto in esecuzione era

esigibile. In via di principio i contratti di mutuo doc. A, B e C costituiscono

quindi validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art.

82.

cpv. 1 LEF.

3.

a) Per

l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso

incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte

in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über

Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli,

Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).

b)L’appellante

solleva l’eccezione di estinzione del debito, sostenendo di avere alla fine

degli anni ’80 concordato con __________ il rimborso del capitale. A sostegno

delle sue allegazioni ha prodotto un suo scritto del seguente tenore (doc. 2)

__________

Sostituzione

dell’incarto di debito da me AP 1 di fr. 78'000.-- (settantottomila) nel

confronto creditore Signor __________.

Questo scritto

sostituisce le date 5 sett. 1975: 40'000 fr.

17.

aprile 1976: 23'000 fr.

agosto 1976: 15'000 fr.

78'000.

Tra poco tempo si

procederà all’estinzione totale del credito

Con stima e

ringraziamenti (firma)

AP 1

__________ “

Orbene

dapprima si rileva che il predetto scritto non è datato, per cui non vi sono

elementi per ritenere che sia stato redatto alla fine degli anni ottanta.

D’altro canto lo scritto reca solo la firma del debitore AP 1, per cui non può

essere inteso quale accordo delle parti. Dal suo tenore si deduce la volontà

del mutuatario di sostituire i precedenti contratti di mutuo doc. A, B e C con

questo scritto e l’intenzione di procedere al ripagamento totale della somma

mutuata. Non vi è tuttavia alcuna indicazione in merito alle modalità di

rimborso. D’altro canto i contratti di mutuo doc. A, B e C non prevedono la

possibilità di procedere ad ammortamenti della somma mutuata. L’appellante ha

sottolineato la sua volontà di restituire il capitale, rilevando di avere

effettuato diversi versamenti di fr. 5'000.-- (doc. 4). Sennonchè nessun

documento indica che il mutuante ha rinunciato al pagamento degli interessi

annui. L’appellante non ha pertanto fornito sufficienti riscontri oggettivi

atti a rendere verosimile che le parti avevano effettivamente concordato il

ripagamento rateale del mutuo e che i versamenti di fr. 5'000.--effettuati

dall’escusso costituivano pagamenti rateali del capitale e non andavano

imputati agli interessi maturati annualmente. D’altro canto si osserva che in

uno scritto 7 novembre 2005 (doc. I), inviato al precedente patrocinatore

dell’appellante, ha affermato che già suo padre, __________, era intenzionato a

regolare la questione prima della sua morte nell’anno 2003. Nella sua risposta

23.

novembre 2005 (doc. L) l’allora patrocinatore dell’appellante ha dichiarato

che AP 1 era in procinto di vendere la sua baita, al fine di poter restituire

la somma mutuata, non accennando in alcun modo all’accordo sui ripagamenti rateali

che l’appellante pretende avere concluso con il mutuante.

I doc. A,

B e C costituiscono pertanto validi titoli di rigetto provvisorio

dell’opposizione per l’importo di fr. 106'080.-- oltre interessi al 5% dal 15

maggio 2006. La sentenza pretorile va quindi confermata.

4.

L’appello va respinto.

Tassa

di giustizia e indennità seguono la soccombenza

(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia

1.

L’appello è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr. 750.--, già anticipata dall’appellante,

resta a carico di AP 1, il quale rifonderà alla CC 1 Fr. 400.-- a titolo di

indennità.

3.

Intimazione: - avv. PA 2, __________;

-

avv.dr. PA 1, __________;

Comunicazione

alla Pretura __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacchè il valore litigioso della vertenza è di fr.

106'080.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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