14.2008.23
Rigetto provv. dell'opposiz: preventivo con timbro dell'escussa e firma, presunti autentici - eccezione di falso e verosimiglianza - ric. di debito e insieme di documenti - parziale riconoscimento del
29 luglio 2008Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2008.23
Data decisione, Autorità:
29.07.2008, CEF
Ricorso:
TF,5A_593/2008, 09.06.2009
Titolo:
Rigetto provv. dell'opposiz: preventivo con timbro dell'escussa e firma, presunti autentici - eccezione di falso e verosimiglianza - ric. di debito e insieme di documenti - parziale riconoscimento dell'istanza di rigetto da parte dell'escussa - eccezioni di inadempimento e compensazione infondate
ATTO NULLO / ATTI NULLI
COMPENSAZIONE
ECCEZIONE DI FALSO
OPPOSIZIONE
PRESUNZIONE DI AUTENTICITÀ
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
VENDITA
art. 216segg. CPC-TI
art. 309 cpv. 1 let. f CPC-TI
art. 309 cpv. 5 CPC-TI
art. 20 cpv. 6 LALEF
art. 25 cf. 2 LEF
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2008.23
Lugano
29 luglio
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 16 novembre 2007 da
AO 1
(patrocinata dall' RA 1 )
contro
AP 1
(patrocinata dall' RA 2 )
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ dell'11/12 ottobre 2007
dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
sentenza 26 febbraio 2008 (EF.2007.3182), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta e di conseguenza
l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 300.–,
da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con
l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'200.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con
atto 5 marzo 2008 chiede in via principale la reiezione dell'istanza e, in via
subordinata, ne propone l'accoglimento limitatamente a fr. 5'194.50 (Euro
3'120.–) oltre interessi, protestate spese e ripetibili;
preso atto che la procedente con osservazioni 11 aprile 2008 si
oppone all'appello, con protesta di spese, tasse e ripetibili;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ dell'11/12
ottobre 2007 dell'UE __________, AO 1 ha escusso AP 1 per la somma capitale di
fr. 91'801.95 oltre interessi al 2.5% dal 1° gennaio 2007. Quale titolo di
credito ha indicato: “Fatture emesse dalla AO 1, non pagate, Nr. 111 del
20.10.2006, Nr. 102 del 29.09.2006 e Nr. 55 del 08.05.2007, dedotta la somma di
fr. 15'164.45 (controvalore di Euro 9'103.25) per fattura del 12.07.2006 emessa
dalla AP 1”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il
rigetto provvisorio.
Fatti
B. La
procedente, società attiva nel commercio di macchinari grafici e cartotecnici, rivendica
il pagamento di prestazioni fornite all'escussa, segnatamente: della fattura 29
settembre 2006 (n. 102) di Euro 3'120.– per interventi tecnici di trasloco di
macchine da stampa (doc. E) come da bollettino d'intervento 22 settembre 2006
(doc. D); della fattura 20 ottobre 2006 (n. 111) di Euro 23'000.– relativa alla
vendita di una macchina da stampa H__________ proveniente dalla __________ (doc.
I) accompagnata da un documento di trasporto 20 ottobre 2006 (doc. H) e da una fattura
6 settembre 2006 della __________ intestata all'istante (doc. G); infine della fattura
8 maggio 2007 (n. 55) di Euro 38'092.10 concernente la revisione completa di
quella macchina da stampa (doc. L) come da preventivo 23 settembre 2006 sottoscritto
dall'escussa (doc. F).
Dalla
somma così ottenuta l'istante deduce poi Euro 9'103.25, importo da lei destinato
per l'acquisto dalla convenuta di una macchina da stampa __________ R__________
come da fattura 12 luglio 2006 e dichiarazione di spedizione 13 luglio 2006
(doc. C). In definitiva, pertanto, pone in esecuzione Euro 55'108.85 ossia fr.
91'801.95 al tasso di cambio di 1.66583 (doc. Q, pag. 3). L'istante produce
altresì sollecito di pagamento 22 maggio 2007 (doc. M), estratto 21 settembre
2007 del registro di commercio italiano relativo all'istante (doc. B), estratto
4 ottobre 2007 del registro di commercio svizzero relativo all'escussa (doc.
P), corrispondenza varia (doc. N, O, Q e U), estratto della __________
attestante un tasso d'interesse legale del 2.5% l'anno (doc. S) e una rettifica
di fattura 12 novembre 2007 (doc. T).
C. All'udienza di contraddittorio dell'11
febbraio 2008, l'istante ha confermato la sua richiesta. La convenuta ha anzitutto
riconosciuto la fattura n. 102 relativa alle prestazioni per il trasloco di
macchine da stampa al costo di Euro 3'120.–, ma ha altresì precisato che lo scritto
25 maggio 2007 inviato all'istante (doc. N) -e con cui aveva già approvato
quell'importo- era affetto da errore essenziale (art. 24 CO) e opposto a titolo
di compensazione crediti da danni. Ha poi contestato l'esistenza di un riconoscimento
di debito per la fattura n. 111, affermando però che la macchina da stampa H__________
era stata acquistata per il tramite dell'istante a UK£ (sterlina britannica) 28'000.–,
ridotti a UK£ 26'000.–, da una ditta inglese, che lei aveva direttamente
versato alla venditrice UK£ 11'000.– e che la rimanenza di UK£ 15'000.– (Euro
22'050.–) era a carico dell'istante cui, in contropartita, aveva precedentemente
venduto una macchina da stampa R__________ del valore di Euro 25'000, come da fattura
12 novembre 2007 (doc. T) quella prodotta quale doc. C essendo un semplice
conteggio pro forma. Per l'escussa, anche la fattura n. 55 era
priva di un riconoscimento di debito. Più precisamente, ha negato di avere sottoscritto
il preventivo di revisione della macchina da stampa, eccependo di falso la
firma apposta in calce allo stesso sulla base di un referto peritale, ha
lamentato l'utilizzo abusivo del suo timbro societario e, in assenza di un
collaudo della macchina, ha contestato l'esecuzione dei pretesi interventi di
revisione.
La
procedente ha ribadito la validità della fattura 12 luglio 2007 quale prova dell'acquisto
della macchina da stampa R__________ al prezzo di Euro 9'000.–, contestando
quella emessa il 12 novembre 2007 -ad esecuzione già avviata- così come la conferma
scritta rilasciata da tale __________ (doc. 2). Ha inoltre precisato di avere comperato
la macchina H__________ per UK£ 15'000.–, e di averla venduta all'escussa per
il corrispettivo in Euro di 23'000.–. Inoltre, dal referto peritale non risultava
affatto che la firma sul preventivo per la revisione era falsa, mentre per __________,
rappresentante della convenuta, non era insolito firmare in modo diverso. Ha
poi escluso un abuso del timbro societario. Pacifica, per contro, sia la
consegna della macchina sia l'esecuzione dei lavori di revisione, indipendentemente
da un eventuale collaudo, visto che l'escussa non si era mai lamentata di un malfunzionamento.
Riguardo al credito di Euro 3'120.–, l'istante ha per finire contestato l'errore
essenziale e la compensazione con presunti danni da lei causati.
L'escussa
ha lamentato la mancanza di riconoscimento di debito per ciascuna delle tre
fatture: per la n. 102 bisognava esaminare altra documentazione, per la n. 111 mancava
il suo consenso all'acquisto della macchina R__________ [recte: H__________] per
Euro 23'000.–, importo ad ogni modo compensato dalla vendita della macchina R__________,
mentre il preventivo dei lavori di revisione di cui alla fattura n. 55 -peraltro
contestati- era falso.
D. Con
sentenza 26 febbraio 2008 il Pretore __________, ha accolto l'istanza. Riconosciuta
-per iscritto e all'udienza- la fattura n. 102, il preventivo firmato insieme
agli altri documenti costituivano valido riconoscimento di debito per le fatture
n. 111 e 55. Non erano per contro verosimili la tesi dell'errore essenziale e della
compensazione sollevate riguardo alla fattura n. 102. Riguardo alla fattura n.
111, il Pretore ha respinto la compensazione con il credito di Euro 25'000.–, escludendo
che la fattura 12 luglio 2007 fosse un conteggio pro forma, a fronte della
dubbia attendibilità della fattura rettificata il 12 novembre 2007 e della dichiarazione
scritta di un dipendente della convenuta, limitatosi a riportare fatti
constatati da una terza persona. Il Pretore non ha inoltre considerato falsa la
firma sul preventivo di cui alla fattura n. 55, sia perché era accompagnata dal
timbro societario dell'escussa, sia perché dal referto peritale e dal raffronto
con le altre firme agli atti non risultavano elementi sufficienti per ritenerla
tale. Infine, pacifica la consegna della macchina, solo all'udienza -quindi
tardivamente- la convenuta aveva eccepito il mancato adempimento della
revisione.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava AP 1. Lamenta l'assenza di un valido
riconoscimento di debito per la fattura n. 55, il referto peritale avendo
accertato un grave indizio di falsità della firma apposta per suo conto sul
preventivo dei lavori di revisione e, comunque sia, contestandone l'esecuzione.
Reputa priva di riconoscimento di debito e per il medesimo motivo, anche la fattura
n. 111, riservata la compensazione con la fattura 12 novembre 2007 di Euro
25'000.– relativa alla vendita della macchina da stampa R__________, in luogo
di quella pro forma di Euro 9'000.–. Con riferimento alla fattura n.
102, l'escussa si rimette al giudizio di questa Camera, non senza ricordare il
comportamento scorretto dell'escussa e la proposta di compensazione con pretesi
danni patiti.
F. Con
le sue osservazioni AO 1 propone la reiezione dell'appello con argomentazioni
che, se del caso, saranno riprese nel seguito.
Considerandi
in diritto: 1. Nelle sue osservazioni, l'appellata solleva
perplessità circa la tempestività dell'appello e ne propone la verifica. La
sentenza impugnata è stata intimata il 26 febbraio 2008 e ricevuta dall'escussa
il giorno successivo (timbro postale sul retro della busta d'intimazione). Ciò
posto, il termine di dieci giorni per formulare appello è scaduto sabato 8 marzo
2008, protratto al giorno feriale più prossimo. L'appello 5 marzo 2008, giunto in
Pretura lunedì 10 marzo 2008 (timbro esibito n. 6186), ossequia quindi il
termine legale ed è tempestivo.
2.
Se il credito si fonda su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che
non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria
ticinese, in: Rep. 1989, pag. 338 con riferimenti).
Il
giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di
appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di
debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati
nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il
credito di cui ai documenti prodotti (Cometta,
op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con documenti,
l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro
dell'esecuzione (cfr. CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid. 5 con rinvii).
3.
Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto
provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi
immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;
all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni
che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono
essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo
perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci
riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28
ad art. 82; Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 87 seg. ad art. 82 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli,
Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).
4.
L'appellante
contesta l'esistenza di un titolo di rigetto per la fattura n. 55 in base alla
quale le si rivendica il pagamento di Euro 38'092.10 per interventi di
revisione eseguiti sulla macchina da stampa H__________. In concreto, eccepisce
di falso la firma sul preventivo 23 settembre 2006 apposta per suo conto in
basso a sinistra. Ne contesta inoltre l'esecuzione effettiva. Ma, a torto.
a) La
procedura di accertamento di falso e di verifica delle scritture di cui agli
art. 216 segg. CPC è inattuabile in materia giudiziaria esecutiva retta dal
rito sommario ai sensi dell'art. 25 n. 2 LEF, in quanto incompatibile con le
esigenze -poste dal diritto federale- di una procedura celere (art. 20 cpv. 6
LALEF); la questione della falsità è tuttavia da esaminare, qualora l'eccezione
sia stata esplicitamente sollevata, sotto il profilo della verosimiglianza ex
art. 82 cpv. 2 LEF (CEF, 6 novembre 2003 [14.2003.36], con rinvii; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice,
Lugano 2005, n. 2 ad art. 216).
Di
per sé, la firma su un riconoscimento di debito è
presunta autentica. Se però la firma è contestata, ossia eccepita di falso,
incombe all'escusso rendere verosimile che la firma non è la sua (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art.
216.
con rinvio). Ciò può esser fatto producendo firme, possibilmente coeve, che
consentano il controllo di conformità, ritenuto che se presentano una struttura
sostanzialmente diversa il grado di verosimiglianza dell'eccezione di falsità
richiesto dall'art. 82 cpv. 2 LEF è raggiunto. Per contro, difformità da lievi
a medie non sono sufficienti, a meno che altri elementi fattuali concorrano a
determinare un giudizio diverso (CEF, 17 marzo 2005 [14.2004.35], consid. 1f). In
sostanza, per convincere il giudice, l'escusso deve quindi dimostrare con
documenti o altri mezzi di prova immediatamente disponibili che, verosimilmente,
la firma è più falsa che autentica (Muster,
Développements récents en matière de mainlevée de l'opposition in: BlSchK
2008.
(72°) pag. 9 con rinvio a DTF 132 III 140, consid. 4.1.2;
Krauskopf, La mainlevée
provisoire: quelques jurisprudences récents, in: JdT 2008 III 23, pag. 25).
b) In concreto, il preventivo 23
settembre 2006 prodotto agli atti in originale, è redatto su carta intestata
dell'istante ed è indirizzato all'escussa (doc. F). Con riferimento alla macchina
da stampa H__________, l'istante specifica di averlo allestito in vista della revisione
completa da Voi commissionataci, elenca il dettaglio delle singole poste
considerate e il costo per ciascuna di esse. Il documento, sotto la scritta per
accettazione e pieno accordo, reca infine il timbro societario dell'escussa
cui si accompagna una firma manoscritta, la cui autenticità -come si è detto- è
presunta.
L'appellante nega che la firma in questione appartenga al suo
rappresentante legale, e rimprovera al Pretore di non avere
debitamente considerato la perizia calligrafica da cui risulterebbe un qualificato
e motivato parere circa la falsità del documento e quantomeno un indizio
qualificato di falsità per cui l'eccezione è stata sicuramente resa
sufficientemente attendibile (appello, pag. 6). Ora, a prescindere dal
fatto che in realtà il referto in questione è un semplice preavviso di perizia
calligrafica (doc. 10, pag. 1), giova precisare che, comunque sia, nell'ambito della
procedura sommaria di rigetto questo parere è unicamente ammissibile quale
documento di parte (art. 20 cpv. 3 LALEF). Ciò posto, è ben vero che nella sua
relazione il perito conclude affermando che l'ipotesi che la firma in basso
sulla sinistra del documento A (“Preventivo per revisione Vostra macchina da
stampa” datato 23.09.06) sia un falso, ottenuto per imitazione lenta oppure per
calco, può essere considerata senz'altro come probabile (doc. 10, pag. 5). Ma,
questo, non è come sostenere che l'ipotesi di un falso in firma possa o debba necessariamente
essere considerata. Mentre -come ritenuto dal Pretore- a prima vista, il
confronto tra le firme a disposizione non rivela difformità sostanziali (doc. C, N e allegati 1-7 al doc. 10).
Decisivo in questo contesto diventa pertanto il timbro aziendale che accompagna
la firma e che l'escussa non ha mai preteso non le appartenesse, fermo restando
che la tesi di un abuso nel suo utilizzo è rimasta una semplice allegazione di
parte. Di modo che, per finire, le circostanze addotte
dall'escussa non sono sufficienti per inficiare la
presunzione di autenticità di cui gode la firma presente
sul preventivo e convincere che, verosimilmente, essa sia più falsa che
autentica. La censura si rivela così infondata.
c) L'appellante
contesta l'esecuzione dei lavori di revisione, mai attestati da un rapporto di
collaudo. Ma il preventivo da lei sottoscritto manifesta l'esistenza di un accordo
sulla revisione di quella macchina. E questo, insieme al fatto che la stessa
escussa ha confermato che la macchina era arrivata in parte smontata, che il
trasporto e i lavori di rimontaggio rientravano nell'attività dell'istante e
che la consegna era effettivamente avvenuta (verbale, pag. 4), rendono
infondata l'eccezione di inadempimento al contratto.
5.
L'escussa
contesta che il preventivo 23 settembre 2006 possa costituire un valido titolo
di rigetto anche per l'importo di Euro 23'000.– rivendicato dall'istante con la
fattura n. 111 relativa alla vendita della macchina da stampa H__________. Per
il Pretore questo documento, la fattura 6 settembre 2006 emessa dalla ditta inglese
che l'aveva precedentemente venduta all'istante e il documento di trasporto dell'impianto,
sono un riconoscimento di debito per la fattura n. 111. E, per il resto,
solleva l'eccezione di compensazione con un suo credito di Euro 25'000.–.
a) Ora, si è già
detto che un riconoscimento di debito può essere dedotto da un insieme di
documenti (sopra, consid. 2). In questo contesto giova rammentare che, se è
vero che il debitore deve avere firmato lo scritto con cui si è impegnato a
pagare, non è affatto indispensabile che nel medesimo egli abbia altresì
quantificato l'importo riconosciuto: è però essenziale un rinvio o un
riferimento esplicito ad altri documenti che indichino in modo chiaro e preciso
la cifra dovuta al creditore (Staehelin,
op. cit., n. 15 ad art. 82 e DTF 132 III 481 citata da: Krauskopf, op. cit., in: JdT 2008 II
23, pag. 26 e nota 28, e da: Muster, op.
cit., BlSchK 2008 (72°) pag. 9). In merito alla vendita
della macchina da stampa H__________, il preventivo precisa solo che la
macchina, di cui specifica modello e tipo, Vi verrà fatturata a parte al
costo di acquisizione (doc. F). Ma, per il resto, nessun elemento chiaro ed
esplicito consentirebbe di collegare questo documento alla fattura 6 settembre
2006.
(doc. G, pag. 1).
b) Se non che,
l'escussa medesima ha spiegato di avere acquistato quella macchina da stampa da
una ditta inglese e per il tramite dell'istante (verbale, pag. 4). Ed è stata
ancora lei a confermare che la quota parte a carico di quest'ultima era di UK£
15'000.–, che secondo il tasso di conversione da lei prodotto (doc. 6) il
controvalore era di almeno Euro 22'050.– ma senza invero contestare il
corrispettivo di Euro 23'000.– rivendicato sulla base della fattura n. 111, e che,
di fatto, la macchina le era stata puntualmente consegnata (verbale, pag. 4), circostanza
questa peraltro pacifica (sopra. consid. 4c). Ciò posto, indipendentemente
dall'esistenza di un valido titolo di rigetto, limitatamente alla fattura n.
111.
la convenuta ha pertanto riconosciuto l'istanza di rigetto dell'opposizione
(Staehelin, op. cit., n. 19 ad
art. 82).
c) L'appellante
sostiene altresì che secondo le intese tale pagamento avrebbe dovuto essere
interamente compensato con il prezzo di vendita della macchina R__________,
(verbale, pag. 4). In altre parole quindi, di avere già estinto la pretesa di
Euro 23'000.– rivendicata dall'istante, compensandola con il valore della
macchina da stampa R__________ che l'istante le aveva comperato per Euro
25'000.–. Ma di fatto, quest'ultima ha già considerato questa circostanza
(istanza, pag. 4) deducendo dalle pretese poste in esecuzione il saldo di cui alla
fattura emessa dalla stessa convenuta il 12 luglio 2006, e da cui risulta che
il prezzo netto di vendita pattuito per quella macchina era di Euro 9'000.–
(doc. C, pag. 1), oltre a Euro 103.25 di tasse (doc. C, pag. 2). Per contro,
invano l'escussa persiste nell'affermare che in realtà si tratterebbe di una
fattura pro forma. L'emissione unilaterale il 12 novembre 2007 -a oltre un anno
di distanza e, come rilevato dal Pretore, ad esecuzione in corso- di una
fattura sostitutiva per l'importo di Euro 25'000.– (doc. T) non rende affatto
verosimile la tesi dell'escussa. E, men che meno oggettiva è la dichiarazione
scritta 20 novembre 2007 da lei prodotta (doc. 2) e rilasciata da un suo
dipendente (verbale, pag. 10) -circostanza questa rimasta incontestata- limitatosi
a riportare affermazioni di terze persone. Pertanto, anche sotto questo
profilo, l'appello è privo di fondamento.
6.
L'appellante non contesta l'esistenza di un riconoscimento di
debito per la fattura n. 102 datata 29 settembre 2007 e relativa a dei lavori
di trasloco di macchine da stampa eseguiti presso l'escussa tra il giorno 21 e
il 22 di quello stesso mese, il tutto per l'importo complessivo di Euro 3'120.–
(doc. D e E). E, in effetti, con scritto 25 maggio 2007 la convenuta ha ammesso
di dovere all'istante questa somma di denaro, confermando di dar seguito al
bonifico entro il 31 maggio 2007 (doc. N). Ha poi nuovamente ribadito questa
circostanza davanti al Pretore (verbale, pag. 6 in basso) e ancora in appello
(pag. 8). Anche sotto questo profilo pertanto, essa ha perlomeno riconosciuto
l'istanza di rigetto provvisorio (Staehelin,
op. cit., n. 18 e 19 ad art. 82).
Per
il resto, il primo giudice non ha ritenuto verosimile né l'eccezione di
compensazione né quella di errore essenziale sollevate dall'escussa,
spiegandone i motivi. Ora, davanti a questa Camera, l'interessata non contesta
di per sé queste conclusioni. Chiede però di valutare se alla luce
dell'agire, da presumere altamente scorretto dell'appellata e comportante
elevate spese di difesa, il rigetto non debba essere comunque rifiutato con
rinvio al Giudice di merito (pag. 8). Ma, senza una puntuale e specifica
contestazione, la dichiarazione di appello risulta per finire formalmente nulla
(art. 309 cpv. 1 lett. f CPC, combinato con il cpv. 5, applicabile per il
rinvio dell'art. 25 LALEF).
7.
A
conferma della sentenza impugnata, l'appello 5 marzo 2008 di AP 1, __________, è
respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 450.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 1'000.– a titolo di
indennità.
3.
Intimazione:
–
RA 2 ;
–
RA 1 .
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
91'801.95, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
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