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Decisione

14.2008.30

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Saldo dell'esecuzione anteriormente alla dichiarazione di fallimento "Pseudonovum"

2 maggio 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ AO 1 ha

chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 98.85 oltre

accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 12 marzo 2008 nessuno è

comparso.

C. Con sentenza 31 marzo 2008 la Pretore __________, ha dichiarato il

fallimento di AP 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.

D. Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei

confronti della creditrice anteriormente alla dichiarazione di fallimento,

producendo uno scritto 4 aprile 2008 della AO 1, in cui quest’ultima dichiara

che il pagamento è stato effettuato il 27 marzo 2008 (doc. A).

Considerato

Considerandi

1.

a) Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del

fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci

giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se

questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

b) L’appellante

adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione

di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio essa ha prodotto quanto

indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova

sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla

dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento di AP 1 può essere

annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF.

2.

L’appello

8.

aprile 2008 di AP 1 va pertanto accolto.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante in ambedue le sedi (art. 49

OTLEF).

Non

si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni

(art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le

spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174

LEF

pronuncia: I. L’appello 8 aprile 2008 di AP 1, __________,

è accolto.

“1. La dichiarazione

di fallimento 31 marzo 2008 pronunciata da__________, inc. EF.____________________,

nei confronti di AP 1, __________, è annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come

di rito, è posta a carico di AP 1AP 1

3. Le spese __________

__________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.”

II. La

tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata

dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione:

- AO 1AO 1AO 1, __________;

- Ufficio ____________________;

-

Ufficio fallimenti __________;

-

Ufficio __________;

-

Ufficio del Registro fondiario del __________;

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente

La segretaria

zi implicati

terzi implicati

trzi implicati

erzi implicati

1.a) Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del

fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci

giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se

questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

b) L’appellante

adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto precedentemente alla

dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio egli ha

prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento

costituisce prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame

anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento

di AP 1 va annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF.

2. L’appello

11 novembre 2005 di AP 1 va pertanto accolto.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante in ambedue le sedi (art.

49 OTLEF).

Non

si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni

(art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le

spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174

LEF

pronuncia:

I. L’appello

11 novembre 2005 di AP 1, __________, è accolto.

“1 .La

dichiarazione di fallimento 4 novembre 2005 pronunciata dal Segretario

assessore della Pretura di__________, inc. EF.__________, nei confronti di AP

1 __________, è annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare

come di rito, è

posta a carico di AP 1.

3. Le spese

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, da anticipare come di

rito, sono poste a carico di AP 1.”

II. La

tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata

dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione:

-

avv. RA 1, __________;

AO 1, __________;

-

Ufficio __________;

-

Ufficio dei registri di __________.

Comunicazione

alla Pretura di __________

terzi implicati

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

terzi implicati

trzi implicati

tlicati

Considerato

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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