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Decisione

14.2008.37

Opposizione a sequestro: mancata verosimiglianza di un credito per dolo, errore essenziale e obbligo di garanzia secondo il diritto italiano in relazione a un contratto di compravendita di un immobile

9 settembre 2008Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti

alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse

devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato

riscontro nei documenti che considerano determinanti.

3. In virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito

del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi.

Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82],

consid. 1.5e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia

fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della

sentenza di primo grado, sia quelli verificatisi prima. La

possibilità di addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre

nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler,

op. cit., n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata,

poiché i fatti nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un

influsso sulla decisione. Per

evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le

allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello

scambio degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3],

consid. 3). Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono

applicabili in materia di sequestro (cfr. art. 22 cpv. 4 LALEF).

Sono

quindi ammissibili i nuovi documenti che la sequestrante produce per la prima

volta davanti a questa Camera (doc. Z-HH in appello e classificatore verde

prodotto quale doc. II), come pure quelli che l'opponente allega alle

osservazioni (doc. 1-6).

4. Giusta

l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene

concesso dal giudice del luogo in

cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

1. del credito;

2. di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al debitore.

In

concreto, in appello, la contestazione della ricorrente è rivolta all'esistenza

e all'esigibilità del credito a suo favore. Ciò posto, nella misura in cui

l'appello si rivelasse fondato, alla luce delle osservazioni formulate

dall'opponente, controverse sono altresì l'esistenza di una causa di sequestro

giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF e di beni a lei appartenenti.

Esistenza

del credito

5. La

sequestrante rimprovera anzitutto al Pretore di non avere esaminato la

fattispecie sotto il profilo del diritto italiano, legge applicabile al

contratto concluso con l'opponente e su cui fonda la sua pretesa. Ora, con l'atto

notarile di “compravendita” redatto e sottoscritto in Italia il 2 novembre

2006, l'opponente ha inteso vendere alla sequestrante un complesso immobiliare

situato in Italia, precisamente a __________, comune dove entrambe le società hanno

sede (doc. E). Il documento in questione nulla dice riguardo al diritto

applicabile, limitandosi a rinviare al contratto preliminare di compravendita

concluso fra le parti, a decreti legge italiani e alla “vigente legislazione

urbanistica” (doc. E, pag. 8). Dal canto suo, quel contratto preliminare sancisce

la competenza esclusiva del giudice italiano per le controversie relative alla

sua validità, interpretazione ed esecuzione, e rinvia alle disposizioni di

legge italiane in materia di promessa di vendita immobiliare (doc. C, pag. 6

n. 10 e 12). Di modo che, l'applicazione alla fattispecie del diritto italiano è

senz'altro pacifica. Peraltro, giusta l'art. 119 cpv. 1 LDIP (RS 291) -se non è

altrimenti convenuto (cpv. 2)- i contratti concernenti fondi sono regolati dal

diritto dello Stato di situazione. Ciò posto, anche sotto questo profilo non

può esservi dubbio sull'applicazione della legge italiana.

Per il

resto, l'art. 16 cpv. 1 LDIP stabilisce che il contenuto del diritto straniero

è accertato d'ufficio fermo restando che, in materia patrimoniale, tale onere

può essere accollato alle parti. Tuttavia, nell'ambito della procedura

sommaria, questa norma si applica solo per analogia (Gillièron, Commentaire de la LP, vo. I, Losanna 1999, n. 67

ad art. 84; in materia di sequestro: CEF 10 aprile 2000 [14.1999.80] consid.

1.5.c e 10 aprile 2000 [14.1999.82] consid. 5.2). Vista l'esigenza di

semplicità e celerità che caratterizza questo tipo di procedura (sopra, consid.

2), spetta quindi alla parte dimostrare il diritto che ritiene applicabile,

senza che il giudice formuli un invito specifico in questo senso (Gilliéron, op. cit., loc. cit.). In

caso di omissione, egli applicherà il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP). In

concreto, e limitatamente al contratto di compravendita, l'istanza di sequestro

rinviava al diritto italiano (istanza, pag. 8) con particolare riferimento alle

norme sul dolo (art. 1427 CCit) e sull'errore essenziale (art. 1429 CCit). E, a

differenza di quanto sembrerebbe sottointendere l'opponente (osservazioni, pag.

7 n. 3.2), poco importa se per la prima volta in appello (cfr. sopra consid. 3)

a quelle sulla garanzia del venditore (art. 1489 CCit). Prima, davanti al

Pretore (doc. U e Z) e poi, davanti a questa Camera (doc. FF in appello),

produce vari estratti normativi e giurisprudenziali relativi al diritto

italiano. In questo senso, il credito deve così essere esaminato alla luce

della legge italiana.

6. Il

Pretore ha qualificato il “decreto __________” quale provvedimento di natura

urbanistica a carattere generale con validità erga omnes. Ciò posto, ha

accertato che, limitatamente al complesso immobiliare acquistato dalla

sequestrante, le prescrizioni urbanistiche valide erano state concretizzate nel

certificato di destinazione urbanistico integrato al contratto quale allegato

“C” (doc. E, pag. 8), documento che qualificava l'area __________ quale centro

storico e spiegava in dettaglio con riferimento agli edifici già esistenti alla

promulgazione di quel decreto gli interventi edificatori consentiti. Per il

resto, i requisiti di forma della legge italiana non obbligavano i contraenti a

firmare anche gli allegati dell'atto notarile -circostanza rimasta incontestata-

mentre il notaio rogante era stato dispensato da una loro lettura (doc. E, pag.

9). La ricorrente, per contro, persiste nel sostenere che la controparte le

avrebbe nascosto o comunque sottaciuto l'esistenza del “decreto __________”, di

modo che la sua pretesa si fonderebbe a ragione sulla fattispecie del dolo

(art. 1427 CCit [recte: art. 1439 CCit]), dell'errore essenziale (art. 1429

CCit) o dell'obbligo di garanzia del venditore (art. 1489 CCit).

7. Giusta

l'art. 1439 comma 1 CCit, il dolo è causa di annullamento di un contratto

quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di

essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Concretamente quindi, deve essere

perlomeno verosimile che l'opponente abbia sottaciuto l'esistenza di ostacoli urbanistici

in vista di sviluppi e interventi edificatori futuri, allo scopo di indurre la

sequestrante a sottoscrivere il contratto, tesi che però non trova riscontro

agli atti.

a) Intanto,

che parte dei suddetti immobili, in appresso meglio individuati, sono

gravati dal vincolo artistico, come meglio infra indicato (doc. E, pag. 4)

è stato precisato nella descrizione degli immobili oggetto della compravendita,

evidenziando già di per sé questa loro particolare caratteristica. Certo, il

decreto 15 maggio 1914 del Ministero della Pubblica Istruzione dichiara l'area __________

di importante interesse. Ma esso precisa altresì che ciò è avvenuto in

applicazione dell'art. 5 della Legge 20 giugno 1909, N° 364 e sottopone

in modo esplicito quella zona alle disposizioni contenute negli art. 5, 6,

7, 13, 14, 29, 31, 34 e 37 della citata Legge (doc. E, pag. 6-7; doc. II in

appello, 3° fascicolo, n. 1 pag. 2). Ora, il decreto 15 giugno 1915 emesso dal

Ministro della Pubblica Istruzione, __________ (“decreto __________”), che vieta

ogni nuova costruzione ed anche qualsiasi ampliamento o sopraelevazione dei

fabbricati attualmente esistenti, sulle aree segnate in catasto, si fonda

appunto sull'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364 (doc. H).

Diversamente da quanto lascia sottointendere la sequestrante quindi, il vincolo

artistico non sussiste limitatamente al diritto di prelazione che ha costituito

la condizione sospensiva e cui è stata subordinata la validità del contratto

(doc. E, pag. 6-7). Anzi, a ben vedere, non si giustifica affatto un distinguo

tra vincolo artistico giusta il “decreto 1914” e di un ulteriore vincolo

storico-artistico fondato sul “decreto __________ 1915”, in entrambi i casi trattandosi

di due tipi di tutela, diretta e indiretta, imposti già ai sensi della legge

n. 364/1909, sostituita dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come

evidenzia la presa di posizione del 7 gennaio 2008 del Ministero per i Beni e

le Attività Culturali (doc. II in appello, 3° fascicolo, n. 9). Le prescrizioni

urbanistiche -a detta della sequestrante nascoste o sottaciute dall'opponente- non

costituiscono un nuovo onere a carico degli immobili da lei acquistati, ma sono

insite nel riconoscimento ottenuto a seguito dell'assoggettamento a quella legge,

diventata poi il decreto legislativo 42/2004 segnalato nel contratto di

compravendita (doc. E, pag. 6-7), e sancito dal decreto 1914.

b) Ciò

posto, premessa la conferma da parte dell'opponente che la costruzione dei

fabbricati, anteriore al 1° settembre 1967, era stata oggetto di un'autorizzazione

edilizia nel 1968 e di due concessioni edilizie in sanatoria nel 1996,

al paragrafo “Dichiarazioni Urbanistiche” il contratto specifica che in

ossequio alla vigente legislazione urbanistica si allega sotto la lettera

“C” il certificato di destinazione urbanistica prot. n. 2025, n. 15979

rilasciato dal Comune di __________ in data 13 ottobre 2006 e che dopo di

allora non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici (doc.

E, pag. 8). Ed è pacifico che questo documento qualifichi l'area in questione quale

centro storico (doc. E, allegato “C”, pag. 1), oltre a stabilire il

genere di opere possibili (doc. E, allegato “C”, pag. 1 segg., art. 6 -29 e

schede urbanistiche allegate) e la necessità a che gli interventi effettuati agli

edifici soggetti al Decreto __________ siano soggetti all'autorizzazione degli

Uffici Competenti e al nulla osta dell'Ufficio per la Sovrintendenza ai

Beni Ambientali __________ (doc. E, allegato “C”, pag. 2 ad art. 8). Per il

resto, in questa sede, l'appellante non contesta più che ai sensi della legge

notarile italiana trattandosi di documento emesso dall'autorità comunale, quel certificato

potesse anche non essere firmato dalle parti (doc. II) -fermo restando che visto

l'esplicito rinvio contenuto nel contratto la sua esistenza era ben nota ad

entrambe le parti- mentre la dispensa dalla sua lettura figura nell'atto

medesimo (doc. E, pag. 9 in basso).

c) Invero,

a detta dell'appellante, nuovi fatti emersi nell'ambito della procedura penale

avviata in Italia lascerebbero intravedere nell'atteggiamento dell'opponente un

comportamento doloso a lui imputabile. Ma, a torto. Certo, con puntuali

riferimenti all'esito delle indagini preliminari e alle numerose testimonianze

assunte in quel contesto, la sequestrante ha formulato motivata opposizione alla

proposta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero al Giudice per le

indagini preliminari (doc. II in appello). Pronunciatosi in merito tuttavia, con

decisione 10 giugno 2008 il competente tribunale ha disposto l'archiviazione

del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero (doc. 6

delle osservazioni). Mentre, per quanto attiene l'esistenza del credito, la questione

legata al sequestro conservativo chiesto in Italia dall'opponente, provvedimento

concesso ma a carico dell'appellante (doc. CC, pag. 7), appare priva di

pertinenza.

8. Giusta

l'art. 1428 CCit, l'errore è causa di annullamento del contratto quando è

essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente. E -per quanto di rilievo-

l'errore è essenziale quando cade sulle qualità dell'oggetto della prestazione

che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve

ritenersi determinante per il consenso (art. 1429 n. 2 CCit) o quando si tratta

di un errore di diritto che è stato la ragione unica o principale del contratto

(art. 1429 n. 4 CCit). Ma, anche da questo punto di vista, la tesi sostenuta

dall'appellante non pare verosimile. Come si è già detto (sopra, consid. 7a) il

carattere particolare degli immobili da lei acquistati, e meglio l'esistenza di

un cosiddetto “vincolo artistico” sancito sulla base della legge n. 364/1909 (ora

decreto legislativo n. 42/2004) e del decreto del 1914, peraltro a più riprese menzionato

dal contratto, insieme al certificato di dichiarazione urbanistica che è andato

a costituire l'allegato “C” al contratto (sopra, consid. 7b), le erano ben noti.

E questo, a prescindere dal fatto che questa sua peculiarità abbia di fatto imposto

la condizione sospensiva di validità del contratto o sia stata motivo del divieto

di costruzione sancito con il decreto del 1915. Al riguardo poi, nemmeno le

pretese novità emerse dopo l'emanazione della sentenza impugnata, sono d'aiuto.

9. L'art.

1489 CCit consente invece al compratore di chiedere la risoluzione del

contratto, se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali

non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati

dichiarati nel contratto. Ora, se è vero che -come rileva l'appellante- la norma

vale anche per oneri e limitazioni di natura pubblicistica (Cian/Trabucchi, Commentario breve al

Codice civile, Padova 2002, paragrafo II ad art. 1489, n. 1), è altresì vero

che il contratto esclude in modo esplicito la garanzia della venditrice nella misura

in cui è riferita al vincolo artistico (doc. E, pag. 7). Di conseguenza, poco

importa che solo quelli imposti successivamente alla L. n. 1039/1939 fossero

tutti obbligatoriamente trascritti presso la conservatoria dei Pubblici

Registri Immobiliari (appello, pag. 7). Ciò posto, al riguardo la

limitazione di cui si duole l'appellante può ancor meno considerarsi “non

apparente”, e quindi non riconoscibile ai suoi occhi. In tal caso in effetti,

spetterebbe a lei l'onere di provare di averne ignorato senza colpa l'esistenza

(Cian/Trabucchi, op. cit.,

paragrafo III ad art. 1489, n. 5), presupposto che vista la presenza nell'atto

notarile del certificato di dichiarazione urbanistica (doc. E, allegato “C”) si

può a priori escludere. Anche sotto questo punto di vista, in definitiva,

l'appello si rivela infondato.

Causa

del sequestro e beni appartenenti al debitore

10. Il

Pretore ha ritenuto verosimile sia la causa del sequestro identificata

nell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF , intravedendo nella garanzia bancaria emessa da

una banca del Ticino il legame sufficiente con la Svizzera (Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol.

III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 86 ad art. 271), sia l'esistenza di beni

appartenenti alla debitrice. Riguardo a quest'ultimo presupposto, in

particolare, ha ritenuto legittima la richiesta di sequestro formulata da parte

di colui che ha ordinato l'emissione della garanzia bancaria a tutela di un suo

obbligo di pagamento scaturito da un rapporto di base esistente con il

beneficiario (sentenza impugnata, pag. 8 n. 5), ossia in concreto il contratto

di compravendita. In tal senso, e nonostante vi siano pareri opposti in

dottrina, ha altresì concluso il Tribunale federale (DTF 117 III 76 e JdT 1993

Considerandi

II 169 cui rinvia Gilliéron, Commentaire

de la LP; vol. IV, Losanna 2003, n. 66 ad art. 272; di parere opposto: Stoffel/Chabloz, Commentaire romand,

Poursuite et fallite, Basilea 2005, n. 19 e 39 seg. ad art. 271; Stoffel, op. cit., n. 26 e 44 segg. ad

art. 271). Ciò posto, essendo l'appello infondato per non avere, la

sequestrante, reso verosimile il credito a suo favore, la questione non merita

ulteriore disamina.

11.

La

sentenza impugnata merita in definitiva conferma, mentre l'appello deve essere

respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante

(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv.

1.

e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 3'000.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, un'indennità di fr. 20'000.–.

3.

Intimazione:

– PA 3 PA

1.

;

– PA

2.

.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

12'920'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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