14.2008.37
Opposizione a sequestro: mancata verosimiglianza di un credito per dolo, errore essenziale e obbligo di garanzia secondo il diritto italiano in relazione a un contratto di compravendita di un immobile
9 settembre 2008Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2008.37
Data decisione, Autorità:
09.09.2008, CEF
Ricorso:
TF,5A_688/2008, 11.12.2009
Titolo:
Opposizione a sequestro: mancata verosimiglianza di un credito per dolo, errore essenziale e obbligo di garanzia secondo il diritto italiano in relazione a un contratto di compravendita di un immobile in Italia con vincolo di edificabilità
ACCERTAMENTO DEL DIRITTO STRANIERO
CONTRATTO
NOVA
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO
VEROSIMIGLIANZA DEL CREDITO
art. 16 LDIP
art. 119 LDIP
art. 272 cpv. 1 LEF
art. 278 LEF
art. 278 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2008.37
Lugano
9 settembre
2008
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(inc. EF.2008.282 della Pretura __________) promossa con opposizione 28 gennaio
2008 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
il sequestro 23 gennaio 2008 (inc. EF.2008.201)
(n° __________) richiesto nei confronti dell'opponente da
AP 1
(patrocinata dall' PA 3 e dall' PA 1 )
in cui il Pretore __________, con decisione 21 aprile
2008, ha accolto l'opposizione e, di conseguenza, annullato il sequestro;
appellante AP 1 con allegato 30 aprile 2008, in cui
postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'opposizione
e di confermare il sequestro, senza la prestazione di garanzia giusta l'art.
273 LEF;
lette le osservazioni 13 giugno 2008 con cui
l'opponente chiede di dichiarare irricevibile, rispettivamente di respingere
l'appello;
richiamato il decreto presidenziale 7 maggio 2008 che
ha dichiarato irricevibile la richiesta di effetto sospensivo contestuale
all'appello;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 23 gennaio 2008 diretta contro AO 1 [di seguito: __________], AP 1 ha
chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, di porre
sotto sequestro “il credito per la somma di Euro 8'075'000.– (pari a CHF
12'920'000.–) della AO 1 nei confronti di __________, a seguito dell'escussione
della garanzia di pagamento no. __________ del 31 ottobre 2006 emessa dalla __________”.
L'istante afferma di vantare nei confronti di AO 1 un credito di Euro
8'500'000.– (pari a CHF 13'600'000.–) oltre interessi del 5% dal 23 gennaio
2008, per vizi del consenso (dolo/errore essenziale, art. 1427 e 1429 segg.
CCit) in relazione al contratto con cui controparte le aveva venduto un complesso
immobiliare situato nel centro del comune di __________, sull'area denominata __________,
sottacendole l'esistenza di un vincolo storico. La garanzia bancaria, emessa su
suo ordine, era intesa garantire il pagamento del prezzo di vendita pattuito.
B. Il 23
gennaio 2008, il Pretore __________, ha decretato il sequestro come richiesto.
C. Il 28
gennaio 2008, AO 1 ha formulato opposizione al sequestro e chiesto la
prestazione di una garanzia di fr. 2'000'000.–. Al contraddittorio del 3 marzo
2008 ha contestato l'esistenza del credito evidenziando di avere già trasferito
la proprietà sui fondi acquistati dall'istante e, pertanto, di essere unica creditrice
di Euro 8'500'000.–, il prezzo di vendita pattuito. E, la sequestrante, limitatasi
a versare una caparra di Euro 425'000.– e consegnare la garanzia bancaria di
Euro 8'075'000.–, nemmeno fondava la sua pretesa sull'obbligo di garanzia
giusta l'art. 1489 CCit. D'altro canto poi, le azioni giudiziarie promosse in
Italia non avevano avuto esito positivo. Il vincolo che limitava l'edificabilità
dei fondi acquistati dall'istante era una conseguenza del “decreto __________”,
norma di legge urbanistica promulgata in Italia e citata dal “certificato di
destinazione urbanistica” 13 ottobre 2006, allegato al contratto. Ciò posto, la
tesi del dolo e dell'errore essenziale erano infondate. Oltretutto, pacifica
l'assenza di una sentenza esecutiva e di un riconoscimento di debito, il
credito della sequestrante si fondava su un contratto concluso in Italia e che
quindi non aveva nessun legame con la Svizzera (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF). Semmai,
la richiesta di sequestro da ritenersi in ogni caso abusiva (art. 2 cpv. 2 CC),
si sarebbe potuta giustificare limitatamente a Euro 425'000.–, ossia la caparra
versata.
Per la procedente,
il legame sufficiente di cui all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF era dato dal fatto
che la garanzia era stata emessa da un istituto bancario con sede in Svizzera,
luogo del suo pagamento. L'annullamento del contratto poi, oltre alla
restituzione della caparra versata, le avrebbe consentito di rifarsi anche sul credito
garantito dalla banca. Le cause penali e civili insieme all'azione di convalida
del sequestro, da lei promosse in Italia e dove su richiesta di AO 1 a suo
carico era stato altresì disposto un sequestro conservativo di beni mobili e
immobili per un valore complessivo di Euro 8'100'000.–, erano tutte ancora
pendenti. Di fatto, l'atto notarile segnalava l'esistenza di un solo vincolo
artistico, da distinguere da quello storico-artistico riconducibile al “decreto
__________” e che vietava tutte le nuove costruzioni e ampliamenti/sopraelevazioni
di quelle esistenti. Ciò posto, la valutazione errata della realtà che ne era
conseguita e che l'aveva indotta a concludere la compravendita, insieme alla vertenza
penale in corso, dimostravano la tesi del dolo ex art. 1427 CCit o, perlomeno dell'errore
essenziale ex art. 1429 CCit. Si è infine opposta alla richiesta di prestazione
di una garanzia di fr. 2'000'000.–, gli interessi di AO 1 essendo tutelati a sufficienza
dal sequestro conservativo ottenuto in Italia.
L'opponente,
ribadite le sue argomentazioni, ha contestato che l'istante avesse reso verosimile
il credito per dolo e per errore essenziale. E, per il resto, non erano state
pattuite né una penale, né una caparra confirmatoria, né una pena di recesso. Il
vincolo artistico aveva costituito condizione sospensiva di validità del
contratto in quanto riconosceva all'ente pubblico un diritto di prelazione,
mentre il “certificato di destinazione urbanistico”, parte integrante dell'atto
notarile, dava atto di quello storico-artistico legato al “decreto __________”.
Sia come sia, la sequestrante non sarebbe comunque creditrice della garanzia
bancaria, ed escluderebbe altresì il legame sufficiente tra credito e Svizzera
quale causa di sequestro. Riconferma poi la prestazione di una garanzia di fr.
2'000'000.–, di scopo diverso rispetto al sequestro conservativo pronunciato in
Italia.
La
sequestrante ha osservato come il “certificato di destinazione urbanistica” non
fosse mai stato letto alle parti e neppure firmato. Oggetto del sequestro poi, era
la somma depositata presso __________ quale copertura della garanzia bancaria,
credito che le apparteneva e che era connesso alla causa di merito pendente in
Italia. La garanzia bancaria infine, emessa da una banca elvetica e accessoria
alla compravendita, costituiva il legame sufficiente con la Svizzera.
D. Con
sentenza 21 aprile 2008, il Pretore __________, ha accolto l'opposizione e
annullato il sequestro. Il primo giudice ha anzitutto accertato che i fondi
oggetto del contratto di compravendita erano espressamente menzionati dal
"decreto __________”, provvedimento di natura urbanistica emesso dal
Ministro della Pubblica Istruzione quale norma di legge generale valida erga
omnes. Ciò posto, il “certificato di destinazione urbanistica”, che era
stato allegato al contratto immobiliare prima della sottoscrizione delle parti,
rinviava espressamente a tale decreto. E, il notaio che lo aveva redatto, aveva
confermato che secondo la legge italiana quel certificato poteva anche non
essere firmato e, in presenza di una dispensa esplicita, anche non essere letto
alle parti. Nel contenuto poi, quel medesimo documento spiegava, con
riferimento a ciascun edificio identificato mediante riproduzione fotografica,
il dettaglio delle singole limitazioni. Precisazioni queste che, insieme al
carattere imperativo del “decreto __________”, escludevano a priori che il
contratto potesse essere viziato per dolo o per errore essenziale. A suo
parere, il mancato rispetto delle prescrizioni fissate da quel decreto, erano semmai
da rivolgere ai progettisti della sequestrante e, per certi versi, alle
autorità del comune di __________. Di modo che, nonostante l'emissione di una
garanzia bancaria da parte di un istituto elvetico potesse in sé costituire legame
sufficiente con la Svizzera e legittimare l'appartenenza dei beni all'opponente,
il Pretore non ha ritenuto verosimile il credito rivendicato dalla sequestrante.
E. Con
il presente appello AP 1 chiede di annullare la sentenza pretorile e quindi,
respingere l'opposizione e confermare il sequestro. Realizzata sia la causa del
sequestro sia l'appartenenza al debitore dei beni sequestrati, l'appellante reputa
altresì verosimile l'esistenza del suo credito. Rimprovera al Pretore di non
avere esaminato la fattispecie del dolo e dell'errore essenziale sotto il
profilo del diritto italiano, applicabile per il rinvio dell'art. 16 LDIP. Peraltro,
egli avrebbe omesso del tutto la portata dell'art. 1489 CCit che -a differenza
del diritto svizzero- impone al venditore l'obbligo di dichiarare nel contratto
di compravendita l'esistenza di oneri e diritti reali o personali non apparenti,
fra cui appunto i vincoli di inedificabilità, le limitazioni derivanti da uno
specifico provvedimento amministrativo e i vincoli di natura pubblicistica. Il “decreto
__________”, quale provvedimento individuale e concreto circoscritto ai proprietari
di immobili in esso elencati, non era apparente; conseguentemente il vincolo
artistico-storico sottostava all'obbligo di segnalazione giusta l'art. 1489
CCit. Nuovi sviluppi concernenti la procedura penale pendente in Italia e comprovati
da nuovi documenti, dimostrano poi la malafede della convenuta e quindi la tesi
del dolo. Si oppone infine alla prestazione di una garanzia.
Delle
osservazioni della procedente si dirà, se necessario, nel seguito.
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di
annullamento o di conferma del sequestro (Reiser,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad
art. 278)- che statuisce sull'opposizione ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF,
interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere
impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art.
278 cpv. 3 LEF): nel Cantone Ticino si tratta della Camera di esecuzione e
fallimenti, con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 36 cpv. 2 e 48
lett. d LOG), e ciò qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr.
8'000.–. L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e
dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al
realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -e contestate
dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il
mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà
la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro,
rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate
soluzioni intermedie (Amonn/Walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a
ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag.
482).
2. Le
decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla
procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono
tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio
attitatorio, nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et
des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 segg.
con rif.; Artho Von Gunten, Die
Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 e segg.). Detto altrimenti, il giudice
non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente
in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta
stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla
controparte non contumace (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12
ad cap. 10).
Il
giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (Hohl, La réalisation du
droit e les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho Von Gunten, op. cit., pag. 85
segg.; Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza
liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).
Inoltre,
Fatti
i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse
devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato
riscontro nei documenti che considerano determinanti.
3. In virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito
del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi.
Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82],
consid. 1.5e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia
fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della
sentenza di primo grado, sia quelli verificatisi prima. La
possibilità di addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre
nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler,
op. cit., n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata,
poiché i fatti nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un
influsso sulla decisione. Per
evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le
allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello
scambio degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3],
consid. 3). Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono
applicabili in materia di sequestro (cfr. art. 22 cpv. 4 LALEF).
Sono
quindi ammissibili i nuovi documenti che la sequestrante produce per la prima
volta davanti a questa Camera (doc. Z-HH in appello e classificatore verde
prodotto quale doc. II), come pure quelli che l'opponente allega alle
osservazioni (doc. 1-6).
4. Giusta
l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene
concesso dal giudice del luogo in
cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:
1. del credito;
2. di una causa di sequestro;
3.
di beni appartenenti al debitore.
In
concreto, in appello, la contestazione della ricorrente è rivolta all'esistenza
e all'esigibilità del credito a suo favore. Ciò posto, nella misura in cui
l'appello si rivelasse fondato, alla luce delle osservazioni formulate
dall'opponente, controverse sono altresì l'esistenza di una causa di sequestro
giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF e di beni a lei appartenenti.
Esistenza
del credito
5. La
sequestrante rimprovera anzitutto al Pretore di non avere esaminato la
fattispecie sotto il profilo del diritto italiano, legge applicabile al
contratto concluso con l'opponente e su cui fonda la sua pretesa. Ora, con l'atto
notarile di “compravendita” redatto e sottoscritto in Italia il 2 novembre
2006, l'opponente ha inteso vendere alla sequestrante un complesso immobiliare
situato in Italia, precisamente a __________, comune dove entrambe le società hanno
sede (doc. E). Il documento in questione nulla dice riguardo al diritto
applicabile, limitandosi a rinviare al contratto preliminare di compravendita
concluso fra le parti, a decreti legge italiani e alla “vigente legislazione
urbanistica” (doc. E, pag. 8). Dal canto suo, quel contratto preliminare sancisce
la competenza esclusiva del giudice italiano per le controversie relative alla
sua validità, interpretazione ed esecuzione, e rinvia alle disposizioni di
legge italiane in materia di promessa di vendita immobiliare (doc. C, pag. 6
n. 10 e 12). Di modo che, l'applicazione alla fattispecie del diritto italiano è
senz'altro pacifica. Peraltro, giusta l'art. 119 cpv. 1 LDIP (RS 291) -se non è
altrimenti convenuto (cpv. 2)- i contratti concernenti fondi sono regolati dal
diritto dello Stato di situazione. Ciò posto, anche sotto questo profilo non
può esservi dubbio sull'applicazione della legge italiana.
Per il
resto, l'art. 16 cpv. 1 LDIP stabilisce che il contenuto del diritto straniero
è accertato d'ufficio fermo restando che, in materia patrimoniale, tale onere
può essere accollato alle parti. Tuttavia, nell'ambito della procedura
sommaria, questa norma si applica solo per analogia (Gillièron, Commentaire de la LP, vo. I, Losanna 1999, n. 67
ad art. 84; in materia di sequestro: CEF 10 aprile 2000 [14.1999.80] consid.
1.5.c e 10 aprile 2000 [14.1999.82] consid. 5.2). Vista l'esigenza di
semplicità e celerità che caratterizza questo tipo di procedura (sopra, consid.
2), spetta quindi alla parte dimostrare il diritto che ritiene applicabile,
senza che il giudice formuli un invito specifico in questo senso (Gilliéron, op. cit., loc. cit.). In
caso di omissione, egli applicherà il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP). In
concreto, e limitatamente al contratto di compravendita, l'istanza di sequestro
rinviava al diritto italiano (istanza, pag. 8) con particolare riferimento alle
norme sul dolo (art. 1427 CCit) e sull'errore essenziale (art. 1429 CCit). E, a
differenza di quanto sembrerebbe sottointendere l'opponente (osservazioni, pag.
7 n. 3.2), poco importa se per la prima volta in appello (cfr. sopra consid. 3)
a quelle sulla garanzia del venditore (art. 1489 CCit). Prima, davanti al
Pretore (doc. U e Z) e poi, davanti a questa Camera (doc. FF in appello),
produce vari estratti normativi e giurisprudenziali relativi al diritto
italiano. In questo senso, il credito deve così essere esaminato alla luce
della legge italiana.
6. Il
Pretore ha qualificato il “decreto __________” quale provvedimento di natura
urbanistica a carattere generale con validità erga omnes. Ciò posto, ha
accertato che, limitatamente al complesso immobiliare acquistato dalla
sequestrante, le prescrizioni urbanistiche valide erano state concretizzate nel
certificato di destinazione urbanistico integrato al contratto quale allegato
“C” (doc. E, pag. 8), documento che qualificava l'area __________ quale centro
storico e spiegava in dettaglio con riferimento agli edifici già esistenti alla
promulgazione di quel decreto gli interventi edificatori consentiti. Per il
resto, i requisiti di forma della legge italiana non obbligavano i contraenti a
firmare anche gli allegati dell'atto notarile -circostanza rimasta incontestata-
mentre il notaio rogante era stato dispensato da una loro lettura (doc. E, pag.
9). La ricorrente, per contro, persiste nel sostenere che la controparte le
avrebbe nascosto o comunque sottaciuto l'esistenza del “decreto __________”, di
modo che la sua pretesa si fonderebbe a ragione sulla fattispecie del dolo
(art. 1427 CCit [recte: art. 1439 CCit]), dell'errore essenziale (art. 1429
CCit) o dell'obbligo di garanzia del venditore (art. 1489 CCit).
7. Giusta
l'art. 1439 comma 1 CCit, il dolo è causa di annullamento di un contratto
quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di
essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Concretamente quindi, deve essere
perlomeno verosimile che l'opponente abbia sottaciuto l'esistenza di ostacoli urbanistici
in vista di sviluppi e interventi edificatori futuri, allo scopo di indurre la
sequestrante a sottoscrivere il contratto, tesi che però non trova riscontro
agli atti.
a) Intanto,
che parte dei suddetti immobili, in appresso meglio individuati, sono
gravati dal vincolo artistico, come meglio infra indicato (doc. E, pag. 4)
è stato precisato nella descrizione degli immobili oggetto della compravendita,
evidenziando già di per sé questa loro particolare caratteristica. Certo, il
decreto 15 maggio 1914 del Ministero della Pubblica Istruzione dichiara l'area __________
di importante interesse. Ma esso precisa altresì che ciò è avvenuto in
applicazione dell'art. 5 della Legge 20 giugno 1909, N° 364 e sottopone
in modo esplicito quella zona alle disposizioni contenute negli art. 5, 6,
7, 13, 14, 29, 31, 34 e 37 della citata Legge (doc. E, pag. 6-7; doc. II in
appello, 3° fascicolo, n. 1 pag. 2). Ora, il decreto 15 giugno 1915 emesso dal
Ministro della Pubblica Istruzione, __________ (“decreto __________”), che vieta
ogni nuova costruzione ed anche qualsiasi ampliamento o sopraelevazione dei
fabbricati attualmente esistenti, sulle aree segnate in catasto, si fonda
appunto sull'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364 (doc. H).
Diversamente da quanto lascia sottointendere la sequestrante quindi, il vincolo
artistico non sussiste limitatamente al diritto di prelazione che ha costituito
la condizione sospensiva e cui è stata subordinata la validità del contratto
(doc. E, pag. 6-7). Anzi, a ben vedere, non si giustifica affatto un distinguo
tra vincolo artistico giusta il “decreto 1914” e di un ulteriore vincolo
storico-artistico fondato sul “decreto __________ 1915”, in entrambi i casi trattandosi
di due tipi di tutela, diretta e indiretta, imposti già ai sensi della legge
n. 364/1909, sostituita dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come
evidenzia la presa di posizione del 7 gennaio 2008 del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali (doc. II in appello, 3° fascicolo, n. 9). Le prescrizioni
urbanistiche -a detta della sequestrante nascoste o sottaciute dall'opponente- non
costituiscono un nuovo onere a carico degli immobili da lei acquistati, ma sono
insite nel riconoscimento ottenuto a seguito dell'assoggettamento a quella legge,
diventata poi il decreto legislativo 42/2004 segnalato nel contratto di
compravendita (doc. E, pag. 6-7), e sancito dal decreto 1914.
b) Ciò
posto, premessa la conferma da parte dell'opponente che la costruzione dei
fabbricati, anteriore al 1° settembre 1967, era stata oggetto di un'autorizzazione
edilizia nel 1968 e di due concessioni edilizie in sanatoria nel 1996,
al paragrafo “Dichiarazioni Urbanistiche” il contratto specifica che in
ossequio alla vigente legislazione urbanistica si allega sotto la lettera
“C” il certificato di destinazione urbanistica prot. n. 2025, n. 15979
rilasciato dal Comune di __________ in data 13 ottobre 2006 e che dopo di
allora non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici (doc.
E, pag. 8). Ed è pacifico che questo documento qualifichi l'area in questione quale
centro storico (doc. E, allegato “C”, pag. 1), oltre a stabilire il
genere di opere possibili (doc. E, allegato “C”, pag. 1 segg., art. 6 -29 e
schede urbanistiche allegate) e la necessità a che gli interventi effettuati agli
edifici soggetti al Decreto __________ siano soggetti all'autorizzazione degli
Uffici Competenti e al nulla osta dell'Ufficio per la Sovrintendenza ai
Beni Ambientali __________ (doc. E, allegato “C”, pag. 2 ad art. 8). Per il
resto, in questa sede, l'appellante non contesta più che ai sensi della legge
notarile italiana trattandosi di documento emesso dall'autorità comunale, quel certificato
potesse anche non essere firmato dalle parti (doc. II) -fermo restando che visto
l'esplicito rinvio contenuto nel contratto la sua esistenza era ben nota ad
entrambe le parti- mentre la dispensa dalla sua lettura figura nell'atto
medesimo (doc. E, pag. 9 in basso).
c) Invero,
a detta dell'appellante, nuovi fatti emersi nell'ambito della procedura penale
avviata in Italia lascerebbero intravedere nell'atteggiamento dell'opponente un
comportamento doloso a lui imputabile. Ma, a torto. Certo, con puntuali
riferimenti all'esito delle indagini preliminari e alle numerose testimonianze
assunte in quel contesto, la sequestrante ha formulato motivata opposizione alla
proposta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero al Giudice per le
indagini preliminari (doc. II in appello). Pronunciatosi in merito tuttavia, con
decisione 10 giugno 2008 il competente tribunale ha disposto l'archiviazione
del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero (doc. 6
delle osservazioni). Mentre, per quanto attiene l'esistenza del credito, la questione
legata al sequestro conservativo chiesto in Italia dall'opponente, provvedimento
concesso ma a carico dell'appellante (doc. CC, pag. 7), appare priva di
pertinenza.
8. Giusta
l'art. 1428 CCit, l'errore è causa di annullamento del contratto quando è
essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente. E -per quanto di rilievo-
l'errore è essenziale quando cade sulle qualità dell'oggetto della prestazione
che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve
ritenersi determinante per il consenso (art. 1429 n. 2 CCit) o quando si tratta
di un errore di diritto che è stato la ragione unica o principale del contratto
(art. 1429 n. 4 CCit). Ma, anche da questo punto di vista, la tesi sostenuta
dall'appellante non pare verosimile. Come si è già detto (sopra, consid. 7a) il
carattere particolare degli immobili da lei acquistati, e meglio l'esistenza di
un cosiddetto “vincolo artistico” sancito sulla base della legge n. 364/1909 (ora
decreto legislativo n. 42/2004) e del decreto del 1914, peraltro a più riprese menzionato
dal contratto, insieme al certificato di dichiarazione urbanistica che è andato
a costituire l'allegato “C” al contratto (sopra, consid. 7b), le erano ben noti.
E questo, a prescindere dal fatto che questa sua peculiarità abbia di fatto imposto
la condizione sospensiva di validità del contratto o sia stata motivo del divieto
di costruzione sancito con il decreto del 1915. Al riguardo poi, nemmeno le
pretese novità emerse dopo l'emanazione della sentenza impugnata, sono d'aiuto.
9. L'art.
1489 CCit consente invece al compratore di chiedere la risoluzione del
contratto, se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali
non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati
dichiarati nel contratto. Ora, se è vero che -come rileva l'appellante- la norma
vale anche per oneri e limitazioni di natura pubblicistica (Cian/Trabucchi, Commentario breve al
Codice civile, Padova 2002, paragrafo II ad art. 1489, n. 1), è altresì vero
che il contratto esclude in modo esplicito la garanzia della venditrice nella misura
in cui è riferita al vincolo artistico (doc. E, pag. 7). Di conseguenza, poco
importa che solo quelli imposti successivamente alla L. n. 1039/1939 fossero
tutti obbligatoriamente trascritti presso la conservatoria dei Pubblici
Registri Immobiliari (appello, pag. 7). Ciò posto, al riguardo la
limitazione di cui si duole l'appellante può ancor meno considerarsi “non
apparente”, e quindi non riconoscibile ai suoi occhi. In tal caso in effetti,
spetterebbe a lei l'onere di provare di averne ignorato senza colpa l'esistenza
(Cian/Trabucchi, op. cit.,
paragrafo III ad art. 1489, n. 5), presupposto che vista la presenza nell'atto
notarile del certificato di dichiarazione urbanistica (doc. E, allegato “C”) si
può a priori escludere. Anche sotto questo punto di vista, in definitiva,
l'appello si rivela infondato.
Causa
del sequestro e beni appartenenti al debitore
10. Il
Pretore ha ritenuto verosimile sia la causa del sequestro identificata
nell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF , intravedendo nella garanzia bancaria emessa da
una banca del Ticino il legame sufficiente con la Svizzera (Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol.
III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 86 ad art. 271), sia l'esistenza di beni
appartenenti alla debitrice. Riguardo a quest'ultimo presupposto, in
particolare, ha ritenuto legittima la richiesta di sequestro formulata da parte
di colui che ha ordinato l'emissione della garanzia bancaria a tutela di un suo
obbligo di pagamento scaturito da un rapporto di base esistente con il
beneficiario (sentenza impugnata, pag. 8 n. 5), ossia in concreto il contratto
di compravendita. In tal senso, e nonostante vi siano pareri opposti in
dottrina, ha altresì concluso il Tribunale federale (DTF 117 III 76 e JdT 1993
Considerandi
II 169 cui rinvia Gilliéron, Commentaire
de la LP; vol. IV, Losanna 2003, n. 66 ad art. 272; di parere opposto: Stoffel/Chabloz, Commentaire romand,
Poursuite et fallite, Basilea 2005, n. 19 e 39 seg. ad art. 271; Stoffel, op. cit., n. 26 e 44 segg. ad
art. 271). Ciò posto, essendo l'appello infondato per non avere, la
sequestrante, reso verosimile il credito a suo favore, la questione non merita
ulteriore disamina.
11.
La
sentenza impugnata merita in definitiva conferma, mentre l'appello deve essere
respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali
richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv.
1.
e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 3'000.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, un'indennità di fr. 20'000.–.
3.
Intimazione:
– PA 3 PA
1.
;
– PA
2.
.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
12'920'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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