14.2008.38
Appello contro la dichiarazione di fallimento
29 luglio 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2008.38
Data decisione, Autorità:
29.07.2008, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2008.38
Lugano
29 luglio
2008
/B/fp/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa fallimentare dipendente dall’istanza 13 marzo 2008 presentata da
AO 1
contro
AP 1
(rappr. dall’ RA 1)
sulla quale istanza la Pretora __________, con sentenza 28 aprile
2008 ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento della AP 1 __________, a far tempo da lunedì 28
aprile 2008 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto
8
maggio 2008 ne postula l’annullamento;
preso
atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato
che con ordinanza presidenziale 13 maggio 2008 all’appello è stato
concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. ____________________ AO 1 chiesto il fallimento di AP 1 per
il mancato pagamento di fr. 1'838.90 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 16 aprile 2008 nessuno è comparso.
C. Con
sentenza 28 aprile 2008 la Pretora __________, ha dichiarato il fallimento di AP
1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.
D. Con
l’appello AP 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti
dell’istante, producendo una ricevuta 30 aprile 2008 __________ relativa al
pagamento di fr. 2'125.70 a saldo dell’esecuzione n. 1259259 promossa dalla AO
1 (doc. D).
Considerato
in diritto: 1.a) In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è
stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore;
o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio in
contrapposizione agli pseudonova o nova impropri) solo se risultano adempiuti i
presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non
vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far
valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità.
Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità
giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di
debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata
ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.
L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare
Fatti
i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di
una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo
indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere
dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari,
contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono
insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità
non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando
essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la
produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione.
La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla
concessione dell’effetto sospensivo (Giroud,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art.
174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38
n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des
Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung,
Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Dalla ricevuta __________ (doc.
D) emerge che, posteriormente alla dichiarazione di fallimento, AP 1 ha saldato
l’esecuzione in oggetto n. __________ promossa dall’appellata. Di conseguenza
va ritenuto adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che concerne il requisito della solvibilità va osservato che dall’estratto
delle esecuzioni __________ al 7 maggio 2008 (doc. F) rispettivamente dalle
relative ricevute (doc. E) risulta che tutte le ulteriori esecuzioni pendenti
nei confronti dell’appellante sono state pagate. Ciò dimostra che l’appellante
dispone della liquidità sufficiente a far fronte ai suoi impegni, per cui si
può ritenere che ha reso sufficientemente verosimile la sua solvibilità. Ai
sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF il fallimento di AP 1 va annullato.
2. L'appello
va pertanto accolto.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF),
mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia: I. L'appello
è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 28 aprile 2008 pronunciata dalla __________, inc.
EF. __________ nei confronti di AP 1, è annullata.
2. La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di AP 1AP 1 Non si assegnano indennità.
3. Le
spese __________ __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di
AP 1”.
Considerandi
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata
dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
III. Intimazione
a:
-
avv. RA 1, __________;
-
AO 1, __________;
- Ufficio __________, Lugano;
-
Ufficio __________;
-
Ufficio __________;
-
Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;
Comunicazione alla Pretura
__________
Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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