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Decisione

14.2008.4

Contratto di appalto quale titolo di rigetto provvisorio

3 luglio 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ del 16/17 ottobre 2007 __________ AP 1 ha escusso la AO 1 per

l’incasso di fr. 21'117.10 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2006, indicando

quale titolo di credito: “Fattura n. 32 del 21 dicembre 2005 (EUR 13'562),

emessa sulla base del contratto d’appalto 13.8.2005/5.09.2005 (Werkvertrag über

die Lieferung und Errichtung eines WKP-Hauses in der Schweiz).

Interposta

opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. AP

1 fonda la sua pretesa su un contratto d’appalto 13 agosto/5 settembre 2005

relativo all’edificazione di una casa a elementi prefabbricati (doc. C),

sottoscritto da AO 1 quale committente, al quale erano allegati diversi annessi

(doc. da C1 a C5). Il valore dell’opera è stato indicato in Euro

135'627.-- IVA inclusa. Con lettera raccomandata AO 1 ha rescisso il contratto

di appalto (doc. E). Il 21 dicembre 2005 AP 1 ha inviato la fattura n. 32 alla

committente (doc. F), chiedendole il pagamento di Euro 13'562.70 a titolo di

spese di annullamento per l’ammontare del 10% del valore dell’opera, come

stipulato al § 8. cifra 8.3 delle Condizioni generali, entro il 30 dicembre

2005.

C. All’udienza

di contraddittorio la convenuta ha sostenuto che il contratto d’appalto poteva

essere rescisso in ogni momento, ma che l’indennizzo pattuito non era tuttavia

stato determinato. L’art. 8.1 delle Condizioni generali prevede infatti una

percentuale di almeno il 10%, per cui l’importo non è stato determinato in

anticipo, bensì è la creditrice che poteva stabilirlo a suo piacimento. Di

conseguenza non è dato un valido riconoscimento di debito. Il contratto è

inoltre in Euro, per cui il 10% dipende anche dal cambio, che costituisce una

variabile di notevole influenza sull’importo. AO 1 ha infine sostenuto che la

controparte era pure inadempiente.

Replicando

l’istante ha rilevato che la percentuale del 10% del valore totale dell’opera è

prevista dal contratto di appalto. Infatti dall’insieme dei doc. C, C4 e C5

risulta il riconoscimento da parte della convenuta di un’obbligazione in

relazione ad una somma di denaro. D’altro canto AO 1 ha sottoscritto il

contratto redatto in tedesco con gli allegati, confermando di averne compreso

il contenuto. La data del cambio risulta dal doc. N ed è quindi documentata. AP

1 ha poi rilevato che l’escussa non ha motivato la disdetta con l’inadempienza

da parte sua, d’altro canto contestata. Questa eccezione è stata sollevata la

prima volta da AO 1 dopo che a quest’ultima è stato notificato il PE.

Con

la duplica AO 1 ha asserito che per motivi di lingua l’importo richiesto da

controparte, non era comprensibile. Il cambio Euro/Franchi è inoltre

penalizzante. La disdetta del contratto (doc. E) è stata notificata il 19

dicembre 2005 per lettera raccomandata. Inoltre i piani per l’edificazione

della casa sono stati da lei commissionati a terzi, ossia all’arch. __________,

e pagati, per cui l’istante non ha subito danni derivanti dalla rescissione del

contratto.

D. Con

sentenza 10 dicembre 2007 il Pretore __________ ha respinto l’istanza,

argomentando che, se è vero che sottoscrivendo il contratto, e in specie

l’annesso di cui al doc. C4, la convenuta ha accettato che in caso di disdetta

giusta il § 8 VOB Teil B (doc. C5), l’istante poteva fatturare un importo

forfettario di almeno il 10% del prezzo pattuito, a valere quale compenso (“Vergütung”,

cfr. doc. C4; § 8.1), altrettanto è vero che la clausola § 8.4 del medesimo

annesso riserva alle parti, in concreto alla parte convenuta, la facoltà di

provare che un compenso inferiore al 10% del prezzo è da ritenersi più adeguato

(“…bleibt der Auftraggeberin/dem Auftraggeber der Nachweis unbenommen, dass

eine niedrige Vergütung angemessen ist”). In prima sede è stato rilevato

che questa disposizione contrattuale trova il suo corollario nella clausola di

cui al § 8 cpv. 1 cifra 1 VOB Teil B (doc. C5) che regola le conseguenze della

rescissione formulata dal committente, prevedendo che l’appaltatore ha diritto

al compenso pattuito, dovendo tuttavia lasciarsi imputare quanto egli ha

risparmiato o in altro modo guadagnato o rinunciato in malafede di guadagnare a

seguito della rescissione. Secondo il Pretore tra le parti non è stata pattuita

una pena convenzionale ai sensi dell’art. 160 CO, che non presuppone

l’esistenza di un danno, ma di un’indennità (“Schadenspauschalierung”)

che presuppone invece l’insorgere di un danno e che, se eccessiva, è soggetta a

riduzione. In sede pretorile è stato argomentato che l’escussa già con scritto

17 gennaio 2006 ha comunicato alla controparte di non ritenersi d’accordo con

l’entità della pretesa, dichiarandosi disposta a rifondere unicamente le spese

per l’allestimento del preventivo e del contratto (doc. H). L’escussa ha poi

ribadito questo concetto all’udienza, dove ha dichiarato che i piani sono stati

da essa commissionati e pagati a terzi (architetto __________), per cui la

procedente non ha subito danni derivanti dalla rescissione del contratto

(verbale 22 novembre 2007, p. 2). Secondo il Pretore il compenso dovuto

dall’escussa alla procedente, essendo contestato nella sua entità, non può

quindi dirsi né determinato, né facilmente determinabile.

E. Contro

la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente

riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

F. Con

le sue osservazioni AO 1 ha rinviato in sostanza alle sue allegazioni di prima

sede. In particolare ha ribadito di avere commissionato e pagato i piani, per

cui nessun danno sarebbe intervenuto a carico di AP 1, rilevando che questa sua

affermazione non è stata contestata dalla creditrice durante l’udienza di

contraddittorio. AO 1 ha poi osservato che nell’appello la procedente afferma

che comunque i piani erano a carico della committente, per cui non vi era

alcuna necessità di comprovare quanto ammesso da AP 1.

Considerato

Considerandi

1.

Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il

rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di

riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è

definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:

Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il

contratto di appalto firmato costituisce valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione per la mercede. Nel caso in cui l’adempimento avviene

contemporaneamente con la consegna dell’opera, secondo la prassi basilese, il

rigetto dell’opposizione può venire concesso, fintanto che il committente non

eccepisce che l’opera non è stata effettuata oppure non è stata regolarmente

eseguita e consegnata, nel caso in cui questa eccezione è chiaramente senza

fondamento oppure viene immediatamente confutata dall’appaltatore. In caso di

difetti il committente deve inoltre rendere verosimile di averli

tempestivamente notificati (cfr. CEF 8 maggio 2002 [14.02.18], cons. 1b;

Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n.

128.

ad art. 82).

Il

contratto di appalto doc. C prevede, quale mercede per l’edificazione di una

casa prefabbricata, l’importo di Euro 135'627.--, IVA compresa. Secondo la

clausola

§

8.1

dell’annesso 5 (doc. C4) combinata con la clausola § 8.1 VOB Teil B

dell’annesso 6 (doc. C5), in caso di rescissione da parte della committente,

l’appaltatrice poteva fatturarle almeno il 10% della mercede quale compenso

forfettario. Questa percentuale, determinabile dall’insieme dei citati

documenti sottoscritti dall’escussa, permetteva di determinare, già al momento

della firma del contratto in oggetto, l’importo minimo che la procedente

avrebbe potuto chiedere all’escussa in caso di rescissione del contratto da

parte di quest’ultima. Il contratto di appalto doc. C, considerato insieme con

i predetti annessi doc. C4 e C5, costituisce pertanto, in via di principio,

valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82

cpv. 1 LEF per il predetto compenso forfettario del 10% del prezzo pattuito

posto in esecuzione.

2.

Giusta l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto

provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi

immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;

all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni

che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono

essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo

perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci

riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo

1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op.

cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF; Gilliéron,

Commentaire de la LP (art. 1-88), Losanna 1999, n. 82 a ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsoeffnung, Zurigo 2000, pag.

350.

con riferimenti).

L’escussa

sostiene di avere commissionato e pagato a terzi, ossia all’arch. __________, i

piani relativi all’edificio oggetto del contratto di appalto, per cui la

procedente non avrebbe subito alcun danno dalla rescissione del contratto,

rilevando che questa sua affermazione non è stata contestata dalla creditrice.

L’appellata ha inoltre eccepito inadempienza da parte dell’appaltatrice.

a) Come

visto in precedenza l’appellata ha accettato la clausola secondo la quale, in

caso di disdetta da parte sua, l’appaltatrice poteva fatturarle un importo

forfettario di almeno il 10% del prezzo pattuito (§ 8.1. delle Condizioni

contrattuali, doc. C4; § 8 VOB Teil B, doc. C5 ). Secondo il § 8.4.

dell’annesso relativo alle precitate Condizioni contrattuali (doc. C4) le parti,

nel caso di specie l’appellata, aveva la facoltà di provare che un compenso

inferiore era da ritenersi adeguato (“bleibt der Auftraggeberin/dem

Auftraggeber der Nachweis unbenommen, dass eine niedrige Vergütung angemessen

ist.”)

Orbene

l’escussa, con scritto 17 gennaio 2006 (doc. H), ha dichiarato di essere

disposta a pagare le spese di allestimento del preventivo e del contratto.

All’udienza di contraddittorio ha poi sostenuto di avere commissionato e pagato

i piani a terzi , ossia all’arch. __________, per cui la parte istante non

avrebbe subito danni derivanti dalla rescissione del contratto. L’escussa non

ha prodotto alcun documento a comprova di quanto asserito. D’altro canto è vero

che la procedente non ha contestato quanto affermato dall’escussa. A proposito dei

piani va tuttavia ritenuto quanto segue. Dal contratto di appalto doc. C si

evince che l’annesso 1 consisteva nei piani da 1 a 8 (“Zeichnerische Anlagen

1.

bis 8”) recanti la data 13 agosto 2005, corrispondenti all’annesso C1

composto appunto da 8 piani allestiti dall’arch. __________. Dalla loro data,

13.

agosto 2005, si evince che sono stati allestiti anteriormente alla stipula

del contratto di appalto, ritenuto che l’appellante, dopo averli accettati, li

ha inseriti nel contratto, che ha poi sottoscritto per consenso in data 5

settembre 2005, data di entrata in vigore del contratto di appalto, come emerge

dal § 3 (“Dieser Vertrag kommt erst mit Zustimmung durch AP 1 zustande”).

Dal contratto di appalto doc. C si evince inoltre che le prestazioni

dell’architetto incluse nella mercede concordata (“serienmässige

Architekturleistungen”) sono elencate in un altro annesso 4, corrispondente

al doc. C4. Per cui i piani che l’escussa ha dichiarato di avere pagato all’Arch.

__________ non erano inclusi nelle prestazioni previste dal contratto di

appalto e di conseguenza il loro pagamento non può essere dedotto dall’importo

forfettario del 10% della mercede pattuita.

D’altro

canto il § 3 delle VOB Teil B (doc. C5) prevede che i documenti necessari per

l’esecuzione devono essere consegnati all’appaltatrice gratuitamente e

tempestivamente (“Die für die Ausführung nötigen Unterlagen sind dem

Auftragnehmer unentgeltlich und rechtzeitig zu übergeben“). L’escussa non

ha quindi reso verosimile di avere effettuato pagamenti deducibili dall’importo

forfettario, posto in esecuzione, del 10% del valore della mercede. In merito

all’eccepita inadempienza della ditta appaltatrice l’appellata non ha fornito

alcun riscontro oggettivo.

b) Di

conseguenza il contratto di appalto doc. C, considerato insieme con i doc. C4 e

C5, costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il

10% del valore della mercede, ossia per Euro 13'562.--, equivalenti a Fr.

21'117.10 (doc. F), oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2006 (doc. F), l’ammontare

del credito posto in esecuzione dovendo essere presentato in valuta legale

svizzera (art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF). D’altro canto la mercede riconosciuta dalla

committente con la sottoscrizione del contratto d’appalto era stata fissata in

Euro.

3.

L’appello

va quindi accolto.

Tassa

di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato gli art. 67 cpv. 1 cifra 3 e

82.

LEF

pronuncia

I. L’appello

è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 10 dicembre 2007 del Pretore del __________ è così

riformata:

“1. L’istanza

è accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta da AO 1, __________, al PE

n. __________ del 16/17 ottobre 2007 __________ è rigettata in via provvisoria

per fr. 21'117.90 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2006.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 160.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a

carico di AO 1, la quale rifonderà a AP 1 Fr. 500.- a titolo di indennità.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 240.--, già anticipata

dall’appellante, è posta a carico di AO 1, la quale rifonderà a AP 1 AG fr.

500.

-a titolo di indennità.

III. Intimazione:

- avv. PA 1, __________

-

AO 1, __________

Comunicazione

alla Pretura del __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di Fr.

21'117.90, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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