14.2008.40
Assistenza giudiziaria in materia fallimentare
19 settembre 2008Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2008.40
Data decisione, Autorità:
19.09.2008, CEF
Titolo:
Assistenza giudiziaria in materia fallimentare
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 166 LDIP
art. 168 LDIP
art. 170 LDIP
art. 171 LDIP
Incarto n.
14.2008.40
Lugano
19 settembre 2008 /B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 26 febbraio 2008 da
AO 1 patr. dall’PA 1
Contro
__________ AP
1 patr. dall’ PA 2
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al PE n. __________ del 19/24 settembre 2008 dell’UE di __________;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di __________,
con sentenza 28 aprile 2008 e sentenza di rettifica 29 aprile 2008 ha così
deciso:
“1. L’istanza è
accolta nel senso dei considerandi e di conseguenza l’opposizione interposta al
precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione __________ del
19.9.2007 è respinta in via definitiva.
2. Le spese e la
tassa di giustizia, per complessivi fr. 250.--, da anticipare dalla parte
istante, sono poste a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere
a controparte fr. 800.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto 9 maggio 2008 postula,
in via principale, la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e
ripetibili, in via subordinata la reiezione dell’istanza di exequatur e
conseguentemente la reiezione dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione,
con protesta di spese e ripetibili e ancor più subordinatamente la sospensione dell’istanza
di exequatur della sentenza 12 aprile 2006 del T__________ di M__________ rispettivamente
la sospensione dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione in attesa
che la Corte __________ si pronunci sull’appello proposto da AP 1 in I__________,
con spese e tassa di giustizia da assegnare al momento della riattivazione
della causa, protestate spese e ripetibili d’appello;
lette le
osservazioni 20 giugno 2008 della parte appellata;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A.
Con PE n. __________ del 19/24 settembre
2007 dell’UE di __________ il AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr.
49'425.-- oltre interessi al 5% dal 13 aprile 2006, indicando quale titolo di
credito: “Sentenza del Tribunale di M__________, Giudice dott. A__________ C__________,
del 12 aprile 2006, corrispondenti a Euro 30'000 al cambio Euro 1 = fr. 1.64750
del 18.09.2007”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, l’istante ne ha chiesto il rigetto
definitivo.
B. L’istante
ha rilevato che in seguito al fallimento del AO 1, decretato con sentenza 12
ottobre 1998 dal Tribunale di M__________ (doc. A), è stato aperto un
procedimento penale per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale
nei confronti degli amministratori e dei sindaci che dal 1994 si erano
avvicendati nella gestione della società. AP 1, già amministratore della
società negli anni 1994-1995, è stato oggetto di questa procedura, ove,
l’istante, ossia il AO 1, si è costituito parte civile. Con sentenza 12 aprile
2006 il Tribunale di M__________ ha condannato AP 1 sia penalmente che
civilmente al risarcimento dei danni in favore della parte civile. In tale
ambito il convenuto è stato condannato al pagamento in favore della parte
civile, AO 1, di “una provvisionale provvisoriamente esecutiva in misura pari
ad Euro 30'000.--“ (doc. C). Con l’esecuzione in oggetto il AO 1 ha chiesto il
rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ per
l’importo di fr. 49'425.-- oltre interessi al 5% dal 13 aprile 2006.
C. All’udienza di contraddittorio il convenuto ha in sostanza negato
l’applicabilità della Convenzione di Lugano, trattandosi di una fattispecie
inerente il diritto fallimentare. Si è inoltre opposto al riconoscimento della
sentenza italiana in oggetto, lamentando una violazione dell’ordine pubblico
svizzero, essendo la decisione stata resa in via provvisionale e quindi la condanna
al pagamento non essendo definitiva. Inoltre ha sostenuto che l’importo richiesto
sarebbe stato stabilito dal giudice italiano “a spanne”, e pertanto senza una
valutazione suscettibile di essere esaminata, per cui vi sarebbe violazione del
diritto di essere sentito.
Delle ulteriori
allegazioni delle parti si dirà, se del caso, in seguito.
D. Con sentenza 28 aprile 2008 la Pretora del Distretto di __________, ha
ritenuto che la sentenza in oggetto rappresenta una decisione di natura civile,
per cui rientra nel campo di applicazione della Convenzione di Lugano. La prima
giudice non ha poi riscontrato alcuna violazione dell’ordine pubblico svizzero per
il fatto che la decisione sarebbe stata resa in via provvisionale, rilevando che
il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l’esecuzione di una
decisione giusta l’art. 31 CL non richiede che la decisione estera sia
cresciuta in giudicato, essendo sufficiente la sua esecutività. Per quanto
concerne il diritto di essere sentito la prima giudice ha osservato che il
convenuto è stato assistito durante tutto il procedimento italiano dal suo patrocinatore,
potendo pertanto esporre le sue tesi e prendere posizione sui fatti. In merito
alla valutazione “a spanne” ha ricordato che in nessun caso la decisione
straniera può formare oggetto di un riesame del merito. Essendo stati prodotti
Fatti
i documenti richiesti dagli art. 27 e 28 CL, la giudice di prime cure ha
dichiarato pregiudizialmente esecutiva la sentenza 12 aprile 2006 emessa dal
Tribunale di M__________ (doc. C), rigettando in via definitiva l’opposizione interposta
al PE in oggetto.
E. Contro
la sentenza pretorile si é tempestivamente aggravato AP 1 riconfermandosi in
sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Con
le sue osservazioni l’istante si è opposto all’appello con argomentazioni di
cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Nel
caso di specie trattasi di un’esecuzione promossa dal AO 1 presso il domicilio
in Svizzera del debitore __________ per l’incasso di un credito, in seguito
alla procedura di fallimento italiana del AO 1, allo scopo di fare confluire
nei beni della società fallita un attivo situato in Svizzera.
Le parti,
così come la prima giudice, hanno disatteso il significato dell’11. capitolo
della LDIP, che regola l’assistenza giudiziaria in materia fallimentare, quando
il fallito ha il suo domicilio o sede all’estero e possiede dei beni in
Svizzera. Secondo queste disposizioni una massa fallimentare estera possiede la
legittimazione attiva unicamente per chiedere che venga riconosciuta una
decisione di fallimento estera ed ordinati provvedimenti conservativi (art. 166
e 168 LDIP) così come, nel caso in cui la sentenza di fallimento straniera è
riconosciuta in Svizzera, per introdurre un’azione revocatoria secondo l’art.
285.
ss. LEF ( art. 171 LDIP). Per il resto non può procedere in Svizzera e di
conseguenza non può in Svizzera porre in esecuzione suoi crediti. Infatti,
secondo i principi generali applicabili all’esecuzione in generale, dopo
l’apertura del fallimento, il fallito perde il diritto di disporre dei suoi
beni. La privazione del diritto di disporre del fallito e la costituzione
dell’amministrazione del fallimento con organi abilitati a rappresentarla sono
conseguenze immediate della sentenza di fallimento. Allorquando un fallimento è
aperto all’estero, l’ammissione della qualità per condurre un processo
(Prozessführungsbefugnis) dell’amministrazione della massa fallimentare deve
dipendere dal riconoscimento preliminare in Svizzera del decreto straniero di
fallimento ai sensi dell’art. 166 LDIP, poiché la validità di tale riconoscimento
condiziona sia l’intervento dell’amministrazione fallimentare straniera che i
poteri che sono devoluti a questo organo. Solo questo esame permette di garantire
la sicurezza del diritto, dal momento che il giudice svizzero deve verificare
l’assenza di motivi di rifiuto del riconoscimento. (art. 166 cpv. 1 lett. b
LDIP che rinvia all’art. 27 LDIP).
Una
richiesta di riconoscimento della decisione di fallimento pronunciata
all’estero deve pertanto essere presentata allorquando un’amministrazione di
fallimento intenda ricuperare, tramite la procedura d’esecuzione, un credito
del fallito presso un debitore domiciliato in Svizzera. La decisione di
riconoscimento della sentenza di fallimento estera comporta, per i beni del
debitore situati in Svizzera, l’apertura in Svizzera di una procedura di
minifallimento, sottoposta alle regole del diritto svizzero (art. 170 LDIP)
(DTF 134 III 366 consid. 9; 130 III 620 consid. 3.4.2;129 III 683 consid. 5.3;
JdT 1993 II 125 consid. 2b).
Ne
discende che il AO 1 non possiede la legittimazione per porre in esecuzione
direttamente in Svizzera un credito contro l’asserito debitore AP 1. Contrariamente
a quanto deciso in prima sede, la sua istanza di rigetto definitivo
dell’opposizione va pertanto dichiarata inammissibile.
2.
L’appello va accolto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza
(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art 166 ss. LDIP
pronuncia:
I. L’appello
è accolto.
Di conseguenza
la sentenza 28/29 aprile 2008 della Pretora del __________, è così riformata:
“1. L’istanza
26.
febbraio 2008 del AO 1, __________ è inammissibile.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, resta a
carico del AO 1, il quale rifonderà a AP 1 fr. 800.-- a titolo di Indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 375.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico del AO 1, il quale rifonderà a AP 1 Fr.
1'000.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: -
avv. PA 2, __________ - avv. PA 1, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacchè il valore litigioso della vertenza è di fr.
49'425.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster