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Decisione

14.2008.40

Assistenza giudiziaria in materia fallimentare

19 settembre 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti richiesti dagli art. 27 e 28 CL, la giudice di prime cure ha

dichiarato pregiudizialmente esecutiva la sentenza 12 aprile 2006 emessa dal

Tribunale di M__________ (doc. C), rigettando in via definitiva l’opposizione interposta

al PE in oggetto.

E. Contro

la sentenza pretorile si é tempestivamente aggravato AP 1 riconfermandosi in

sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

F. Con

le sue osservazioni l’istante si è opposto all’appello con argomentazioni di

cui, se del caso, si dirà in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Nel

caso di specie trattasi di un’esecuzione promossa dal AO 1 presso il domicilio

in Svizzera del debitore __________ per l’incasso di un credito, in seguito

alla procedura di fallimento italiana del AO 1, allo scopo di fare confluire

nei beni della società fallita un attivo situato in Svizzera.

Le parti,

così come la prima giudice, hanno disatteso il significato dell’11. capitolo

della LDIP, che regola l’assistenza giudiziaria in materia fallimentare, quando

il fallito ha il suo domicilio o sede all’estero e possiede dei beni in

Svizzera. Secondo queste disposizioni una massa fallimentare estera possiede la

legittimazione attiva unicamente per chiedere che venga riconosciuta una

decisione di fallimento estera ed ordinati provvedimenti conservativi (art. 166

e 168 LDIP) così come, nel caso in cui la sentenza di fallimento straniera è

riconosciuta in Svizzera, per introdurre un’azione revocatoria secondo l’art.

285.

ss. LEF ( art. 171 LDIP). Per il resto non può procedere in Svizzera e di

conseguenza non può in Svizzera porre in esecuzione suoi crediti. Infatti,

secondo i principi generali applicabili all’esecuzione in generale, dopo

l’apertura del fallimento, il fallito perde il diritto di disporre dei suoi

beni. La privazione del diritto di disporre del fallito e la costituzione

dell’amministrazione del fallimento con organi abilitati a rappresentarla sono

conseguenze immediate della sentenza di fallimento. Allorquando un fallimento è

aperto all’estero, l’ammissione della qualità per condurre un processo

(Prozessführungsbefugnis) dell’amministrazione della massa fallimentare deve

dipendere dal riconoscimento preliminare in Svizzera del decreto straniero di

fallimento ai sensi dell’art. 166 LDIP, poiché la validità di tale riconoscimento

condiziona sia l’intervento dell’amministrazione fallimentare straniera che i

poteri che sono devoluti a questo organo. Solo questo esame permette di garantire

la sicurezza del diritto, dal momento che il giudice svizzero deve verificare

l’assenza di motivi di rifiuto del riconoscimento. (art. 166 cpv. 1 lett. b

LDIP che rinvia all’art. 27 LDIP).

Una

richiesta di riconoscimento della decisione di fallimento pronunciata

all’estero deve pertanto essere presentata allorquando un’amministrazione di

fallimento intenda ricuperare, tramite la procedura d’esecuzione, un credito

del fallito presso un debitore domiciliato in Svizzera. La decisione di

riconoscimento della sentenza di fallimento estera comporta, per i beni del

debitore situati in Svizzera, l’apertura in Svizzera di una procedura di

minifallimento, sottoposta alle regole del diritto svizzero (art. 170 LDIP)

(DTF 134 III 366 consid. 9; 130 III 620 consid. 3.4.2;129 III 683 consid. 5.3;

JdT 1993 II 125 consid. 2b).

Ne

discende che il AO 1 non possiede la legittimazione per porre in esecuzione

direttamente in Svizzera un credito contro l’asserito debitore AP 1. Contrariamente

a quanto deciso in prima sede, la sua istanza di rigetto definitivo

dell’opposizione va pertanto dichiarata inammissibile.

2.

L’appello va accolto.

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza

(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art 166 ss. LDIP

pronuncia:

I. L’appello

è accolto.

Di conseguenza

la sentenza 28/29 aprile 2008 della Pretora del __________, è così riformata:

“1. L’istanza

26.

febbraio 2008 del AO 1, __________ è inammissibile.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, resta a

carico del AO 1, il quale rifonderà a AP 1 fr. 800.-- a titolo di Indennità.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 375.--, già anticipata

dall’appellante, è posta a carico del AO 1, il quale rifonderà a AP 1 Fr.

1'000.-- a titolo di indennità.

III. Intimazione: -

avv. PA 2, __________ - avv. PA 1, __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacchè il valore litigioso della vertenza è di fr.

49'425.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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