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Decisione

14.2008.42

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Fatti nuovi verificatisi anteriormente alla decisione di fallimento (Pseudonova)

29 luglio 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ __________

la AO 1 ha chiesto il fallimento

di AP 1 per il mancato pagamento di

fr. 1'835.70

oltre accessori, dedotti eventuali

acconti.

B.

All’udienza di contraddittorio del 30 aprile 2008 nessuno

è

comparso.

Con sentenza 15 maggio 2008 la Pretora del __________,

ha dichiarato il fallimento di AP 1

a far

tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.

C. Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato

il suo debito nei confronti della AO 1

producendo una ricevuta 6 maggio 2008 __________

relativa al versamento di fr. 2'054.80 a saldo dell’esecuzione

in oggetto n. __________.

Considerato

Considerandi

1.

a) Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del

fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci

giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se

questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

b) L’appellante

adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto precedentemente alla

dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio essa ha

prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento

costituisce prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame

anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento di

AP 1 può essere annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF.

2.

L’appello

va pertanto accolto.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante in ambedue le sedi (art. 49

OTLEF).

Non

si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni

(art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le

spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174

LEF

pronuncia: I. L’appello è accolto.

“1. La dichiarazione

di fallimento 15 maggio 2008 pronunciata da__________, inc. EF.____________________,

nei confronti di AP 1, __________, è annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come

di rito, è posta a carico di AP 1AP 1

3. Le spese __________

__________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.”

II. La

tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata

dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione:

-

AO 1AO 1AO 1, __________;

- Ufficio ____________________;

-

Ufficio fallimenti __________;

-

Ufficio __________;

-

Ufficio del Registro fondiario del __________;

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente

La segretaria

zi implicati

terzi implicati

trzi implicati

erzi implicati

1.a) Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del

fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci

giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se

questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

b) L’appellante

adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto precedentemente alla

dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio egli ha

prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento

costituisce prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame

anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento

di AP 1 va annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF.

2. L’appello

11 novembre 2005 di AP 1 va pertanto accolto.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante in ambedue le sedi (art.

49 OTLEF).

Non

si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni

(art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le

spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174

LEF

pronuncia:

I. L’appello

11 novembre 2005 di AP 1, __________, è accolto.

“1 .La dichiarazione

di fallimento 4 novembre 2005 pronunciata dal Segretario assessore della Pretura

di__________, inc. EF.__________, nei confronti di AP 1__________, è

annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare

come di rito, è

posta a carico di AP 1.

3. Le spese

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, da anticipare come di

rito, sono poste a carico di AP 1.”

II. La

tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata

dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione:

-

avv. RA 1, __________;

AO 1, __________;

-

Ufficio __________;

-

Ufficio dei registri di __________.

Comunicazione

alla Pretura di __________terzi implicati

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

terzi implicati

trzi implicati

Tlicati

Considerato

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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