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Decisione

14.2008.43

Rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto di mutuo - mancanza della prova documentale circa l'effettiva consegna del prestito

29 luglio 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

procedente fonda la sua pretesa sul contratto di mutuo sottoscritto a __________

il 26 luglio 2006, con cui avrebbe concesso a AP 1 un prestito di fr. 32'000.–,

a valere quale compenso per il subaffitto tra il 26 luglio 2006 ed il 31 agosto

2006 del locale __________ a __________ (doc. A).

C. All'udienza

di contraddittorio del 30 aprile 2008, l'istante ha confermato la sua richiesta.

L'escusso vi si è opposto, sostenendo di avere inteso sottoscrivere un contratto

di gestione di un bar e non un contratto di mutuo, di avere per questo motivo concordato

il pagamento rateale di un canone a scadenze prefissate, di averne pattuito

l'annullamento in caso di una sua partenza, rescissione o altro contratto e il versamento

di una caparra di fr. 1'000.–, contestando di avere ricevuto la somma capitale di

fr. 32'000.–. Ha poi soggiunto che visto l'incasso minimo conseguito tra il 28

luglio ed il 3 agosto 2006, l'istante aveva proposto di rescindere il contratto

e gli aveva ritirato le chiavi, trattenendo il guadagno di quell'ultima serata.

Ha infine evidenziato di avere investito fr. 15'000.– per spese varie legate

all'attività del ristorante e in pubblicità, contestando eventuali danni e

diminuzioni nell'inventario.

D. Con

sentenza 30 aprile 2008 il Pretore __________ ha accolto l'istanza, riconoscendo

il contratto di mutuo agli atti quale valido titolo di rigetto. Ha invece

respinto le eccezioni dell'escusso, rinviandolo al giudice del merito, ritenendole

confuse e non tali da inficiare la pretesa dell'istante.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Contesta l'esistenza di

un contratto di mutuo di fr. 32'000.–, importo che comunque sia non gli sarebbe

mai stato versato, ribadendo che nelle sue intenzioni vi era un contratto di

presa in prestito di un locale pubblico. Solleva poi l'eccezione di errore

essenziale, di dolo e inganno da parte dell'istante. Il contratto sarebbe poi

stato interrotto dall'istante il 3 agosto 2006, giorno in cui egli avrebbe altresì

trattenuto l'incasso della giornata. Accenna inoltre al rendiconto sui guadagni

percepiti in quei giorni e a spese per fr. 15'000.– da lui sostenute. Contesta,

per finire, l'ossequio della procedura prevista dall'art. 20 LALEF.

Considerato

in diritto: 1. L'appellante

tenta anzitutto di spiegare -per la prima volta in appello- le circostanze che

avrebbero indotto le parti a stipulare il contratto su cui l'istante fonda la

sua pretesa, sollevando inoltre l'eccezione di errore essenziale ai sensi

dell'art. 24 cpv. 1 cifra 1 CO e persino del dolo giusta l'art. 28 CO. Se non

che, in appello, è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed

eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC per rinvio dell'art. 25 LALEF), salvo i

casi di fallimento (art. 174 LEF) e di sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF) (art. 22

cpv. 4 LALEF). Mai evocati davanti al Pretore, si tratta quindi di fatti e argomenti

nuovi e, come tali, inammissibili.

2. L'escusso rimprovera al Pretore il mancato rispetto della procedura

stabilita dall'art. 20 LALEF. In particolare, si duole del posticipo del

contraddittorio -previsto in un giorno prefestivo- dalle 15.20 alle 16.00,

dell'assenza di replica e duplica e, da parte del giudice, di una discussione e

dell'accertamento dei fatti. Dagli atti tuttavia, risulta che al

contraddittorio l'interessato ha beneficiato dell'assistenza, della rappresentanza

e del consiglio di un legale, ha avuto modo di esporre le proprie obiezioni riguardo

alle rivendicazioni dell'istante e ha prodotto i propri documenti. Mentre, la facoltà

di duplica è subordinata ad una replica della parte istante (art. 175 e 176 CPC

per rinvio dell'art. 25 LALEF), che in concreto non c'è mai stata. Per il resto,

come precisa l'ordinanza 12 marzo 2008 di citazione all'udienza di discussione,

basti rammentare che il giudice decide in base agli atti e sentita l'altra parte

(art. 20 cpv. 4 LALEF). Sotto questo profilo, pertanto, la censura dell'appellante

è del tutto infondata.

3. Se

il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico

o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio

dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito

constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica

necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata

o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto

anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta

sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza

e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà

delle parti (Cometta, Il rigetto

provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989

pag. 338 con riferimenti).

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche

dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima

dell'inoltro dell'esecuzione (cfr. da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149],

consid. 5 con rinvii).

Il

contratto di mutuo può costituire riconoscimento di debito per il rimborso

della somma mutuata, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti

(CEF 11 luglio 2000 [14.99.104], consid. 4a): vi è contratto di mutuo scritto;

vi è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una

ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale

pattuito; la pretesa di restituzione è esigibile (CEF 19 giugno 1990 in re

J./W. SA; Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 120 ad art. 82).

4. Il

documento su cui l'istante fonda la sua pretesa è stato designato quale Contratto

di mutuo e sottoscritto dalle parti il 26 luglio 2006. Dallo stesso risulta

che il procedente (in qualità di mutuante) ha accordato all'escusso

(quale mutuatario) un mutuo di fr. 32'000.– senza interessi, cifra destinata

a compensare il subaffitto del locale __________ a __________ per il periodo

26.07.2006 al 31.08.2006 (doc. A, n. 1, 2 e 3). Riguardo alla restituzione

del prestito, le parti hanno fissato in anticipo il versamento di cinque differenti

rate a scadenze precise (doc. A, n. 5). Il contratto dà inoltre atto dell'avvenuta

ed effettiva consegna all'escusso di un importo di fr. 1'000.– a valere quale

caparra (doc. A, n. 4). Di modo che, indipendentemente dalle motivazioni e disquisizioni

cui fa riferimento l'appellante, da questo punto di vista la qualifica

giuridica di questo contratto è sufficientemente chiara e non lascia spazio a

dubbi.

Ciò

non toglie che, di fatto, il convenuto ha contestato di avere ricevuto il

prestito di fr. 32'000.–, precisando che il contratto firmato non dava atto di

questa circostanza e che per il resto l'istante non ne aveva fornito la prova

(verbale, pag. 2), censura che ripropone anche in questa sede (appello, n. 12).

Ora, davanti al Pretore, fermo restando l'esplicita contestazione dell'escusso,

l'istante non ha mai preteso il contrario. E, per il resto -come si è già detto-

lo scritto 26 luglio 2006 si limita ad attestare l'avvenuto versamento all'escusso

di un importo di fr. 1'000.– a titolo di caparra (doc. A, n. 4), cifra che sarebbe

diventata esigibile nel caso di un solo giorno di ritardo nel pagamento, visto

che dandosi questa eventualità il contratto è da ritenersi annullato e la

caparra di fr. 1'000.– vale quale penale (doc. A, n. 5). Ma, senza la prova

documentale dell'avvenuta consegna del prestito principale, anche questo presupposto

non può ritenersi adempiuto, escludendo a priori anche l'esigibilità di una penale

di fr. 1'000.–. Di modo che, in definitiva, il contratto di mutuo agli atti non

costituisce affatto un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione

interposta dal convenuto. Al riguardo, pertanto, l'appello deve essere accolto.

5. Vista

l'assenza di un valido titolo di rigetto, ai fini del presente giudizio, non si

giustifica di approfondire e discutere oltre gli altri argomenti cui accenna l'escusso

(verbale, pag. 2, e appello, n. 15).

6. La

tassa di giustizia e le indennità seguono la soccombenza dell'istante (art. 48,

49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i

quali,

richiamati gli

art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello

15 maggio 2008 di AP 1, __________, è accolto. Di conseguenza, i dispositivi

n. 1 e 2 della sentenza 30 aprile 2008 del Pretore __________, sono così riformati:

“1. L'istanza

11 marzo 2008 di rigetto dell'opposizione formulata da AO 1, __________, è

respinta.

2. La

tassa di giustizia in fr. 210.–, da anticipare dalla parte istante, resta a suo

carico, con l'obbligo di rifondere alla parte convenuta fr. 500.– a titolo di

indennità.

2. La

tassa di giustizia di fr. 305.–, già anticipata dall'appellante, è posta a

carico di AO 1, __________, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________, fr. 300.–

a titolo di indennità.

3. Intimazione:

–PA

1 __________;

–PA

Considerandi

2.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza

è di fr. 32'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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