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Decisione

14.2008.44

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Notifica corretta della sentenza di fallimento. Solvibilità non resa verosimile

4 settembre 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ dell’UE __________ la AO 1 ha chiesto il

fallimento di AP 1 per fr. 1'294.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del

30 aprile 2008 nessuno è comparso.

C. Con sentenza 16 maggio 2008 la

Pretora del Distretto di __________, ha pronunciato il fallimento di AP 1 a far

tempo da lunedì 19 maggio alle ore 14.00.

D. Con

l’appello AP 1 chiede l’annullamento del fallimento, sostenendo che l’Ufficio

fallimenti gli ha comunicato telefonicamente la decisione di fallimento, mentre

la decisione non gli era ancora stata notificata al suo domicilio in via __________.

L’appellante sostiene poi di avere saldato l’esecuzione in oggetto, producendo

una ricevuta 23 maggio 2008 __________, relativa al versamento di fr. 1'628.30

a saldo dell’esecuzione n. __________. Inoltre asserisce di avere un lavoro

sicuro, per cui può far fronte ai suoi debiti.

Considerato

Considerandi

1.

a) Secondo

l’art. 120 cpv. 1 e 2 CPC la notificazione di atti giudiziari avviene con la

consegna di un esemplare di essi al destinatario. La consegna avviene nel luogo

in cui il destinatario dimora o in cui svolge la sua attività. In diritto

ticinese, la notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante

invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità dei

regolamenti postali (art. 124 CPC).

b) Dal Registro

di commercio risulta che AP 1 è titolare della ditta individuale T__________ S__________

di AP 1 con indirizzo in via __________. Dalla ricerca postale risulta che nel caso

di specie l’invio postale raccomandato n. 98.00.690001.01938896, contenente la

decisione di fallimento 16 maggio 2008, è stato distribuito allo sportello

della Posta di __________ il 23 maggio 2008, per cui la consegna è avvenuta

correttamente, ai sensi dell’art. 120 cpv. 2 CPC, nel luogo dove l’appellante

svolge la sua attività.

2.

In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata

ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.

L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare

i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di

una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo

indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere

dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p.

294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides

des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U.

Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) Dalla

ricevuta 23 maggio 2008 __________ risulta che l’appellante ha versato fr.

1'628.30 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________, posteriormente alla

dichiarazione di fallimento, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto

all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

Per

quel che riguarda il requisito della solvibilità si rileva che dall’estratto

delle esecuzioni al 1. settembre 2008 emerge che nei confronti dell’appellante

sono pendenti 53 esecuzioni per un valore complessivo di fr. 112'263.60. Determinante

è che il 28 settembre 2007 rispettivamente il 25 gennaio 2008 in due procedure

esecutive, promosse per importi non molto elevati, sono state emesse le

comminatorie di fallimento, il che porta a concludere che l’appellante non

dispone della liquidità sufficiente a far fronte ai suoi impegni. Inoltre nel

periodo dall’11 gennaio 2005 al 28 aprile 2008 sono stati emessi a suo carico 27

attestati di carenza di beni per un importo complessivo di fr. 20'829.70. Queste

considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità non è

stato reso sufficientemente verosimile. L’art. 174 cpv. 2 LEF non può quindi

trovare applicazione, per cui il fallimento di AP 1 non può essere annullato.

3.

L'appello

va respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve

essere nuovamente pronunciato.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano

indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62

cpv. 1 OTLEF).

Per

questi motivi,

richiamato

l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia: 1. L'appello è respinto.

1.1

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di __________, __________, a far tempo

da

mercoledì 10 settembre 2008

alle ore 10.00.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata

dall'appellante, resta a carico di AP 1.

3.

Intimazione

a:

-

AP 1, __________;

-

AO 1, __________

-

Ufficio __________

-

Ufficio del Registro fondiario del __________

Comunicazione

alla Pretura del __________terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente: La

segretaria:

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg.

LTF)

implicati

terzi implicati

terzi implicati

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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