14.2008.44
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Notifica corretta della sentenza di fallimento. Solvibilità non resa verosimile
4 settembre 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2008.44
Data decisione, Autorità:
04.09.2008, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Notifica corretta della sentenza di fallimento. Solvibilità non resa verosimile
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2008.44
Lugano
4 settembre
2008
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo nella causa fallimentare dipendente dall’istanza
31 marzo 2008 presentata da
AO 1
Contro
AP 1 __________
sulla quale istanza la Pretora del Distretto di __________,
con sentenza 16 maggio 2008 ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di AP 1, __________, a far tempo da lunedì 19 maggio 2008 alle ore
14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1
che con atto 22 maggio 2008 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 27/28 maggio
2008 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’UE __________ la AO 1 ha chiesto il
fallimento di AP 1 per fr. 1'294.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del
30 aprile 2008 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 16 maggio 2008 la
Pretora del Distretto di __________, ha pronunciato il fallimento di AP 1 a far
tempo da lunedì 19 maggio alle ore 14.00.
D. Con
l’appello AP 1 chiede l’annullamento del fallimento, sostenendo che l’Ufficio
fallimenti gli ha comunicato telefonicamente la decisione di fallimento, mentre
la decisione non gli era ancora stata notificata al suo domicilio in via __________.
L’appellante sostiene poi di avere saldato l’esecuzione in oggetto, producendo
una ricevuta 23 maggio 2008 __________, relativa al versamento di fr. 1'628.30
a saldo dell’esecuzione n. __________. Inoltre asserisce di avere un lavoro
sicuro, per cui può far fronte ai suoi debiti.
Considerato
Considerandi
1.
a) Secondo
l’art. 120 cpv. 1 e 2 CPC la notificazione di atti giudiziari avviene con la
consegna di un esemplare di essi al destinatario. La consegna avviene nel luogo
in cui il destinatario dimora o in cui svolge la sua attività. In diritto
ticinese, la notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante
invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità dei
regolamenti postali (art. 124 CPC).
b) Dal Registro
di commercio risulta che AP 1 è titolare della ditta individuale T__________ S__________
di AP 1 con indirizzo in via __________. Dalla ricerca postale risulta che nel caso
di specie l’invio postale raccomandato n. 98.00.690001.01938896, contenente la
decisione di fallimento 16 maggio 2008, è stato distribuito allo sportello
della Posta di __________ il 23 maggio 2008, per cui la consegna è avvenuta
correttamente, ai sensi dell’art. 120 cpv. 2 CPC, nel luogo dove l’appellante
svolge la sua attività.
2.
In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata
ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.
L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare
i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di
una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo
indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere
dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p.
294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides
des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U.
Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Dalla
ricevuta 23 maggio 2008 __________ risulta che l’appellante ha versato fr.
1'628.30 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________, posteriormente alla
dichiarazione di fallimento, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto
all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che riguarda il requisito della solvibilità si rileva che dall’estratto
delle esecuzioni al 1. settembre 2008 emerge che nei confronti dell’appellante
sono pendenti 53 esecuzioni per un valore complessivo di fr. 112'263.60. Determinante
è che il 28 settembre 2007 rispettivamente il 25 gennaio 2008 in due procedure
esecutive, promosse per importi non molto elevati, sono state emesse le
comminatorie di fallimento, il che porta a concludere che l’appellante non
dispone della liquidità sufficiente a far fronte ai suoi impegni. Inoltre nel
periodo dall’11 gennaio 2005 al 28 aprile 2008 sono stati emessi a suo carico 27
attestati di carenza di beni per un importo complessivo di fr. 20'829.70. Queste
considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità non è
stato reso sufficientemente verosimile. L’art. 174 cpv. 2 LEF non può quindi
trovare applicazione, per cui il fallimento di AP 1 non può essere annullato.
3.
L'appello
va respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve
essere nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano
indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamato
l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia: 1. L'appello è respinto.
1.1
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di __________, __________, a far tempo
da
mercoledì 10 settembre 2008
alle ore 10.00.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a carico di AP 1.
3.
Intimazione
a:
-
AP 1, __________;
-
AO 1, __________
-
Ufficio __________
-
Ufficio del Registro fondiario del __________
Comunicazione
alla Pretura del __________terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg.
LTF)
implicati
terzi implicati
terzi implicati
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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