14.2008.46
Appello contro la dichiarazione di fallimento
29 luglio 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2008.46
Data decisione, Autorità:
29.07.2008, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
199
Incarto n.
14.2008.46
Lugano
29 luglio
2008
B/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo nella causa fallimentare dipendente dall’istanza
1. febbraio 2008 presentata da
1. AO 1
2. AO 2
3. AO 3
4. AO 4
contro
AP 1
sulla quale istanza il Pretore __________ con sentenza
23 maggio 2008 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, 11.9.1955,
Minusio, a far
tempo dal giorno venerdì 23 maggio 2008 alle ore
11.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
29 maggio 2008 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 3 giugno
2008 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ AO 1, l’avv. AO
2, la AO 3 e l’arch. AO 4 hanno chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato
pagamento di fr. 205'147.05 compresi interessi e spese.
B. All’udienza di contraddittorio del 31 marzo 2008 nessuno è
comparso.
C. Con sentenza 23 maggio 2008 il Pretore __________ ha dichiarato il
fallimento di AP 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 11.00.
D. Con l’appello AP 1 asserisce di avere proposto ai creditori il
pagamento di fr. 50'000.-- e di essere in attesa di una loro risposta. Egli
chiede poi che gli venga data la possibilità di omologare un concordato in via
ordinaria.
Considerato
In ordine
1.a) In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è
stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio in
contrapposizione agli pseudonova o nova impropri) solo se risultano adempiuti i
presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non
vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far
valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità.
Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità
giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di
debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata
ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.
L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare
i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di
una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo
indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere
dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,
§ 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung
des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in
Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95
(1999) n. 8 p. 172).
b) L’appellante non ha provato con
documenti di avere estinto il suo debito (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF) e nemmeno
ha depositato l’importo dovuto presso questa Camera (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF).
D’altro canto i creditori non hanno ritirato la domanda di fallimento (art. 174
cpv. 2 n. 3 LEF), per cui non risultando ossequiato alcuno dei menzionati
presupposti, l’art. 174 cpv. 2 LEF non può trovare applicazione.
In via abbondanziale va osservato che dall’estratto delle esecuzioni
__________ al 15 luglio 2008 emerge che nei confronti dell’appellante sono
pendenti 56 esecuzioni per un importo complessivo di fr. 391'984.13, di cui 34
promosse nel corso del 2007 e 13 nel corso del 2008. Determinante è che nei
primi 6 mesi di quest’anno a carico dell’appellante sono stati eseguiti 10
pignoramenti di salario, sono state presentate 4 domande di realizzazione ed
emesse 3 comminatorie di fallimento, il che porta a concludere che l’appellante
non dispone della liquidità sufficiente a far fronte ai suoi impegni, per cui
anche il presupposto della solvibilità non sarebbe adempiuto.
Per quel che riguarda la richiesta dell’appellante relativa al
concordato va rilevato che secondo l’art. 14 cpv. 2 LALEF le decisioni
concernenti i concordati sono di esclusiva competenza del Pretore.
Il
fallimento di AP 1 non può quindi essere annullato.
Considerandi
2.
L'appello va pertanto respinto.
Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il
fallimento deve essere nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF), mentre non
si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv.
2 LEF
pronuncia: 1. L'appello è respinto.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il
fallimento di AP 1,
__________, a far tempo da
mercoledi 6 agosto
2008 alle ore 10.00
II. La
tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico di AP 1 Non si assegnano indennità.
III. Intimazione a:
-
AP 1, __________;
-
AO 1, __________;
-
avv. AO 2, __________;
-
AO 3, __________;
-
arch. AO 4, __________;
- Ufficio __________;
-
Ufficio __________;
-
Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;
Comunicazione
alla Pretura __________
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
terzi implicati
terzi implicati
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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